Decreto cautelare 16 aprile 2025
Ordinanza cautelare 7 maggio 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 24/11/2025, n. 7646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7646 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07646/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01438/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1438 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Laboratorio analisi cliniche bioanalisi s.a.s. di AL LA & c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Rubinacci, congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato Nicola Zammiello, domicilio PEC come da Registri di Giustizia, domicilio fisico eletto in OL alla via S. Lucia n. 15, presso lo studio dell’avvocato Luca Rubinacci;
contro
Asl 111 - Salerno 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Lucia Fiorillo, Emma Tortora, Gennaro Galietta, Claudia Vuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Calabrese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Synlab Sdn S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) della delibera di giunta regionale della Campania (“DGRC”) 27 dicembre 2024, n. 757, pubblicata sul B.U.R.C. n. 3 del 13 gennaio 2025, con oggetto: “Assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa delle strutture sanitarie private accreditate per l’assistenza specialistica ambulatoriale. Determinazioni”;
b) della DGRC 24 febbraio 2025, n. 80, pubblicata sul B.U.R.C. n. 13 del 3 marzo 2025, con oggetto: “Nomenclatore tariffario regionale e relativo catalogo dell’assistenza specialistica ambulatoriale ai sensi del dpcm 12 gennaio 2017. Ulteriori determinazioni”;
c) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, laddove lesivi dei diritti e interessi della ricorrente, ivi inclusa, se e in quanto occorra, la nota della Regione Campania - Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale prot. n. 0614135 del 23dicembre 2024, non nota nel suo effettivo contenuto, richiamata nell’Allegato A - Relazione Tecnica alla DGRC 27 dicembre 2024, n. 757;
nonché, con motivi aggiunti depositati in data 16.04.2025, d) della delibera di giunta regionale della Campania (“DGRC”) 2 aprile 2025, n. 175, con oggetto: “Attuazione delle delibere della Giunta Regionale n. 757 del 27 dicembre 2024 e n. 80 del 24 febbraio 2025: approvazione degli schemi dei contratti con le strutture private accreditate per l’assistenza specialistica ambulatoriale e integrazioni al relativo nomenclatore e catalogo regionale - Determinazioni”, pubblicata sul B.U.R.C. n. 21 del 7 aprile 2025
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Asl 111 - Salerno 1 e della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 il dott. EL AR Di OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 1438 dell’anno 2025, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:
- di essere una struttura accreditata con il Servizio sanitario regionale per l’erogazione di prestazioni afferenti alla patologia clinica;
- che la Regione Campania, con DGRC 27 dicembre 2024, n. 757, pubblicata sul B.U.R.C. n. 3 del 13 gennaio 2025, aveva approvato “i criteri per la programmazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa, da assegnare a ciascuna struttura privata accreditata per la specialistica ambulatoriale, in via definitiva, per l’esercizio 2024 e, in via provvisoria, per l’esercizio 2025;
- che, in questo modo, la Regione era intervenuta ancora una volta sui criteri inizialmente introdotti dalla DGRC 28 dicembre 2021, n. 599 (con cui si era abrupte passati dal sistema dei tetti di spesa “di branca”, vigente in Campania dal 2003, a quello dei tetti “di struttura”), poi rivisti dai successivi provvedimenti che avevano, nel tempo, apportato correttivi a siffatti criteri (inter alia, la DGRC 4 maggio 2022, n. 215, e la DGRC 29 dicembre 2023, n. 800, con cui sono stati assegnati i tetti di spesa per gli esercizi 2022, 2023 e 2024);
- che i due sistemi di classificazione delle prestazioni di laboratorio (quello in vigore fino al 2024 e quello di cui alla DGRC 757/2024) non coincidono, a causa della introduzione di nuove prestazioni a opera del d.m. 25 novembre 2024 e della soppressione di altre presenti nel d.m. 18 ottobre 2012, e delle modifiche intervenute nella attribuzione della lettera “R” tra il nuovo e il vecchio nomenclatore;
- che, in buona sostanza, il tetto di spesa oggi riservato alle prestazioni di cui all’Allegato 3 alla DGRC 757/2024 è funzionale alla remunerazione di un numero di prestazioni sensibilmente più elevato rispetto a quelle che, invece, nel 2024, remunerava le sole prestazioni contrassegnate nel vecchio nomenclatore dalla lettera “R”;
- che, ciononostante, la Regione Campania stabiliva che, per il 2025, quel tetto restasse il medesimo, senza la possibilità di attingere dal budget assegnato per le rimanenti prestazioni;
- che la stessa Regione aveva percepito l’irrazionalità di siffatto criterio, temperandone parzialmente (ma insufficientemente) la rigidità con la DGRC 24 febbraio 2025, n. 80;
- di averla pertanto impugnata;
- che, nelle more, la Regione adottava anche la delibera sub d) in epigrafe, con cui approvava gli schemi tipo di contratto (che, ovviamente, contengono la clausola di salvaguardia), imponendone la sottoscrizione entro il 30 aprile 2025;
- di aver pertanto impugnato anche tale delibera con ricorso per motivi aggiunti.
Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.
Si costituivano l’Amministrazione regionale e la Asl per resistere al ricorso, con memorie il cui contenuto sarà più specificamente indicato oltre.
Con decreto cautelare n. 765/2025 l’istanza cautelare veniva accolta limitatamente alla sospensione del termine per la sottoscrizione del contratto.
All’udienza camerale del 6 maggio 2025, l’istanza cautelare veniva respinta con ordinanza n. 899/2025.
All’udienza pubblica del 18 novembre 2025, il ricorso è stato assunto in decisione.
DIRITTO
La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) eccesso di potere per carenza di motivazione; la motivazione che accompagna la Relazione Tecnica è, infatti, criptica al punto da risultare imperscrutabile; 2) i criteri introdotti dalla DGRC 215/2002 per calcolare i tetti da attribuire nel 2023, temperando il criterio esclusivamente storico previsto dalla DGRC 599/2021, non sono risultati applicabili tanto nel 2023 quanto nel 2024, tanto da essere stati modificati ma non risultano utilizzati nemmeno per il 2025 e, soprattutto, è certo che il criterio storico resta più che preponderante; al netto della difficoltà di comprendere come sarà in concreto calcolato il tetto di spesa, è certo che gli “indicatori di performance” potranno incidere sul valore del tetto di spesa, nella migliore della ipotesi, per il 5% e che, dunque, la Regione, ancora una volta, ricorre al criterio storico in maniera quasi esclusiva, e in ogni caso preponderante, per l’attribuzione del budget; 3) la DGRC 757/2024, ancorché non lo specifichi espressamente, sembra conservare il limite di invalicabilità del valore medio del case mix delle prestazioni erogate nell’anno precedente in misura superiore al 10%, già previsto nei precedenti provvedimenti di fissazione della spesa; tale limite, anche alla luce dell’approvazione del nuovo tariffario e del sistema di classificazione radicalmente diverso che esso prevede, nonché dell’entrata in vigore del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 recante l’individuazione dei nuovi l.e.a. (mercé il quale alcune prestazioni sono state introdotte per la prima volta e altre sono state eliminate), non ha alcuna possibilità pratica di condurre a risultati obiettivi e monitorabili; 4) eccesso di potere per illogicità; il tetto di spesa oggi riservato alle prestazioni di cui all’Allegato 3 alla DGRC 757/2024 è funzionale alla remunerazione di un numero di prestazioni sensibilmente più elevato rispetto a quelle che, invece, nel 2024, remunerava le sole prestazioni contrassegnate nel vecchio nomenclatore dalla lettera “R”; tuttavia, la Regione Campania, con scelta macroscopicamente illogica, ha stabilito che, per il 2025, quel tetto resti il medesimo, senza la possibilità di attingere dal budget assegnato per le rimanenti prestazioni;
nonché per i seguenti motivi aggiunti depositati in data 16.04.2025: 1) illegittimità derivata da quella degli atti già impugnati col ricorso introduttivo; 2) la clausola di salvaguardia è illegittima sia per la sua vessatorietà, sia perché lesiva del diritto di difesa ex artt. 24 e 113 Cost., sia perché in contrasto col diritto dell’Unione europea.
La Regione, in memoria depositata in data 30.04.2025, ribadiva che l’orientamento consolidato, anche recente, del Consiglio di Stato, è nel senso della piena legittimità della clausola di salvaguardia e che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, deve ritenersi prevalente quello pubblico al soddisfacimento del fabbisogno sanitario attraverso la programmazione intrapresa.
In memoria depositata in data 16.10.25 la ricorrente precisava di non aver sottoscritto il contratto; nel merito sollecitava una rimeditazione di quanto affermato nell’ordinanza cautelare
In memoria depositata in data 17.10.25 la regione eccepiva l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e legittimazione, qualora la ricorrente non intendesse sottoscrivere il contratto; ribadiva l’infondatezza del ricorso nel merito
In memoria del 28.10.25 la ricorrente contestava l’eccezione di inammissibilità per mancata sottoscrizione, sostenendo che la stessa priverebbe la ricorrente di ogni possibilità di tutela giurisdizionale, in violazione dei principi costituzionali.
Come da avviso dato all’odierna udienza, ex art. 73, comma 3, c.p.a., il ricorso è improcedibile.
Parte ricorrente ha infatti dichiarato (memoria depositata in data 14.10.2025) di non aver sottoscritto il contratto, sicché la clausola di salvaguardia non sarebbe ad essa ricorrente opponibile.
Tuttavia, “In caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l’accreditamento istituzionale di cui all’articolo 8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso” (art. 8-quinquies, comma 2-quinquies, d.lgs. n. 502/1992).
Come ritenuto in giurisprudenza, “ La stipula degli accordi ex art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. è condizione indispensabile per l’erogazione di prestazioni sanitarie con oneri a carico del Servizio sanitario regionale; la prassi degli operatori economici accreditati, che, pur rifiutandosi di sottoscrivere l’accordo proposto loro dalle Aziende sanitarie locali, continuano ad eseguire prestazioni sanitarie con oneri a carico del Servizio sanitario regionale (oltre a configurare, in ipotesi, una fonte di responsabilità per danno erariale, in quanto finisce per porre a carico del bilancio regionale spese non legittimamente impegnate) non è più compatibile con l’attuale ordinamento giuridico.
L’art. 8 quinquies, comma 2-quinquies, del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. (inserito dall’art. 79, comma 1-quinquies, lett. d, n. 3, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133) dispone testualmente: “In caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l’accreditamento istituzionale di cui all’articolo 8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso”.
L’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992 pone infatti il rapporto di accreditamento su una base negoziale: la struttura sanitaria che vuole operare nell’ambito del Servizio sanitario nazionale ha l’onere, non solo di conseguire l’accreditamento, ma anche di stipulare l’accordo contrattuale con le Aziende sanitarie. La mancata stipula dell’accordo, ai sensi del citato art. 8 quinquies, comma 2-quinquies, determina dunque l’effetto che l’accreditamento istituzionale delle strutture e dei professionisti che erogano prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale è sospeso.
A tale riguardo, il Collegio ritiene di aderire all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la sospensione dell'accreditamento è una conseguenza automatica della mancata stipula degli accordi con le Aziende sanitarie, che segue ex lege ad essa, senza che alcuna valutazione discrezionale sia riservata all’Amministrazione, in quanto, nel sistema dell’accreditamento delle strutture sanitarie private l’assenza della sottoscrizione degli accordi di cui all’art. 8 quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, a prescindere dall’imputabilità del mancato accordo all’una o all’altra parte, comporta che l’attività sanitaria non può essere esercitata per conto e a carico del Servizio sanitario regionale (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 4 maggio 2012 n. 2561; T.a.r. Calabria, Catanzaro, sez. I, 24 gennaio 2013 n. 72).
È chiaro che la sospensione dell’accreditamento costituisce ontologicamente una misura interinale e provvisoria, che può assumere rilevanza prodromica rispetto alla ben più grave determinazione della revoca (definitiva) dell’accreditamento. Tuttavia, è altrettanto evidente che, in costanza del regime di sospensione, l’operatore privato non può legittimamente operare per il Servizio sanitario regionale.
L’accreditamento costituisce, infatti, il primo presupposto per poter erogare prestazioni sanitarie a carico del Servizio sanitario regionale e, conseguentemente, la sua sospensione determina inevitabilmente l’inidoneità (temporanea) dell’operatore privato ad eseguire prestazioni sanitarie con oneri a carico del bilancio regionale.
A ciò si aggiunge l’ulteriore considerazione secondo la quale la funzione della clausola di salvaguardia sopra richiamata, quale indispensabile garanzia della tenuta dei conti pubblici e, quindi, della ineludibile necessità di assicurare la sostenibilità della spesa sanitaria regionale, sarebbe agevolmente elusa dalle Case di cura private accreditate, ove si ritenesse che queste ultime possano legittimamente rifiutarsi di sottoscrivere gli accordi di cui all’art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. con le Aziende sanitarie locali, contestando in sede giurisdizionale i budget assegnati, e, nel contempo, continuare ad erogare prestazioni sanitarie non autorizzate (secondo l’iter previsto dal legislatore) con oneri a carico del bilancio regionale.
Deve conseguentemente ritenersi che la società ricorrente, rifiutandosi di sottoscrivere il contratto propostole dalla Azienda sanitaria locale Roma 1, per l’allegata insufficienza del budget assegnatole, si sia volontariamente posta al di fuori del sistema previsto dal legislatore per l’erogazione di prestazioni sanitarie da parte di operatori economici accreditati e, conseguentemente, non sia titolare di interesse a contestare il budget assegnatole, in quanto priva (sia pure in via temporanea) di legittimazione ad eseguire prestazioni sanitarie con oneri a carico del bilancio regionale ” (T.a.r. Lazio, Roma, sez. III-quater, n. 10624/2018, confermata da Cons. Stato, sez. III, n. 6662/2019).
Parte ricorrente ha contestato il predetto orientamento, ritenendolo superato e sostenendo che, in realtà, occorrerebbe – affinché l’accreditamento possa ritenersi sospeso – l’apertura di un procedimento e l’adozione di un provvedimento da parte della p.a., restando pertanto escluso ogni effetto automatico ed ex lege.
La suddetta tesi, tuttavia, non è condivisibile.
Infatti, in primo luogo essa è in contrasto con la lettera della legge, che prevede – per l’appunto – la sospensione dell’accreditamento come conseguenza oggettiva (automatica) della mancata stipula dell’accordo, senza far riferimento ad alcun provvedimento che debba essere adottato dalla p.a.; tale dato e l’utilizzo della forma passiva del verbo sospendere non possono avere altro significato che quello di riconnettere la sospensione alla omessa stipula della convenzione.
In secondo luogo, la norma – se interpretata nel senso voluto da parte ricorrente, e cioè come norma che semplicemente attribuisce alla p.a. la facoltà di sospendere l’accreditamento ove l’accordo non sia stipulato – è verosimilmente superflua. Infatti, i rapporti contratti con le aziende accreditate presso il SSN sono assimilabili ad un rapporto concessorio di pubblico servizio (tra le tante, Cons. Stato, Sez. III, 19/04/2023, n. 3978; Cons. Stato, Sez. IV, 24/04/2023, n. 4159): la struttura accreditata è, in sostanza, un concessionario della p.a. Di conseguenza, già dai principi si evince la facoltà, in capo alla p.a., di sospendere, e poi eventualmente revocare, l’accreditamento a quelle strutture che si rifiutino di sottoscrivere il contratto: è una facoltà che rientra nei poteri di vigilanza e di controllo, nonché sanzionatori, di cui la p.a. concedente è sempre titolare nei confronti del concessionario. È pertanto più ragionevole ritenere che la norma sia stata introdotta proprio per ricollegare, alla mancata stipula del contratto, un effetto (di sospensione dell’accreditamento) automatico ed ex lege, indipendentemente dall’adozione di atti da parte della p.a.; sicché è del tutto irrilevante la circostanza che – di fatto – molte amministrazioni regionali ritengano di aprire comunque procedimenti finalizzati alla sospensione. Indipendentemente dall’apertura di un procedimento e dall’adozione di un provvedimento, l’effetto sospensivo si è prodotto nel momento in cui è inutilmente scaduto il termine fissato per la stipula del contratto.
Sulla base di tali coordinate ermeneutiche è stata ritenuta legittima la diffida adottata dalla ASL ad erogare prestazioni in mancanza della sottoscrizione del contratto, costituendo quest’ultima applicazione doverosa delle disposizioni di legge (cfr. Tar Campania 1501/2017, confermata da Consiglio di Stato n. 82/2018, richiamate da Consiglio di Stato n.6997/2025). Ciò in quanto la disposizione contenuta nell'art. 8-quinques, comma 2-quinques del d.lgs. 502/1992 laddove prescrive che “in caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso” individua un nesso di conseguenzialità diretta e immediata tra l'essere beneficiario di un accreditamento e la stipula del contratto nel rispetto del budget (in termini, Consiglio di Stato Sez. III, 21 ottobre 2020, n.6372).
La citata disposizione codifica, dunque, nella materia in esame, il principio secondo cui la mancata stipula della convenzione rende il provvedimento (di accreditamento) immediatamente inefficace in quanto ne impedisce di fatto l’attuazione: in assenza di sottoscrizione della convenzione non possono nascere diritti e obblighi tra le parti ed il rapporto concessorio è del tutto “inattuabile”.
Per effetto della mancata stipula il rapporto di accreditamento entra automaticamente in una fase di “quiescenza”, che può condurre secondo i principi generali – e ove l’Amministrazione non abbia manifestato interesse alla sottoscrizione tardiva del contratto - alla dichiarazione di decadenza con la definitiva fuoriuscita della struttura privata dell’ambito dei soggetti operanti per il servizio sanitario nazionale.
A ben vedere, la tesi della sospensione automatica ed ex lege risulta, sia pure indirettamente, confermata dalla giurisprudenza della Suprema Corte: “ Il diritto al corrispettivo dei servizi diagnostici erogati da una struttura sanitaria privata sorge in presenza di tre presupposti costitutivi (cd. regola delle "tre A"), che sono rappresentati, oltre che dall'accordo contrattuale concluso a norma dell'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria e dall'accreditamento istituzionale, rispettivamente previsti dagli artt. 8-ter e 8-quater del medesimo decreto legislativo, sì che la fonte del diritto alla percezione dei corrispettivi deve ravvisarsi, piuttosto che sul piano negoziale, nella stessa legge ” (tra le tante, Cass. civ., sez. I, ordinanza, 22/06/2025, n. 16683). La stipula dell’accordo è dunque, al pari dell’autorizzazione e dell’accreditamento, un presupposto essenziale (costitutivo, per utilizzare la terminologia della Suprema Corte) per poter pretendere il corrispettivo; sicché, se manca la stipula dell’accordo, manca il diritto a pretendere il corrispettivo e, di conseguenza, anche a contestare le delibere che fissano i cd. tetti di spesa. Degna di rilievo è, in particolare, Cass. civ., sez. I, 18/08/2025, n. 23498: tale sentenza non solo ribadisce l’obbligo, a carico della struttura accreditata, di sottoscrivere il contratto ma conferma anche il principio in forza del quale “ nessuna erogazione di prestazione sanitaria finanziariamente coperta dalla mano pubblica è possibile ove non sussista un provvedimento amministrativo di competenza regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato e al di fuori di singoli specifici rapporti contrattuali ”.
Va anche precisato che è irrilevante l’argomentazione, pure addotta da parte ricorrente durante la discussione orale, secondo cui le Asl non avrebbero invitato la struttura ricorrente a sottoscrivere il contratto. La ricorrente, in quanto titolare di un preciso interesse alla stipula, ben avrebbe potuto attivarsi, ad esempio diffidando la Asl a fissare una data per provvedere alla sottoscrizione. Tanto più che la Regione, con gli atti impugnati, aveva previsto espressamente la data entro cui provvedere alla sottoscrizione. D’altra parte, come ritenuto dal T.a.r. Lazio nella sentenza sopra citata, l’assenza della sottoscrizione degli accordi di cui all’art. 8-quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 rileva quale fatto oggettivo, a prescindere dall’imputabilità del mancato accordo all’una o all’altra parte.
Infine, non può essere accolta la richiesta – formulata da parte ricorrente all’odierna udienza – di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8-quinquies, comma 2-quinquies, del d.lgs. n. 502/1992, ove interpretato nel senso che esso prevede una sospensione automatica ed ex lege dell’accreditamento. Ritiene infatti questa Sezione che manchi il presupposto della non manifesta infondatezza della questione. La norma, come si precisava in precedenza, è verosimilmente dovuta alla necessità di evitare che – a causa delle inerzie e dei ritardi delle AASSLL e delle Regioni – le strutture private possano continuare ad operare e ad erogare prestazioni per conto ed a carico del servizio sanitario regionale, magari anche per lunghi periodi, senza sottoscrivere il contratto. Né la norma può ritenersi irragionevole, attesa la finalità perseguita (indurre le Amministrazioni e le strutture ad una sollecita stipula del contratto che, come si è visto, è un elemento essenziale perché possa essere preteso il corrispettivo); può ricordarsi, al riguardo, che non sono infrequenti i casi in cui, nel diritto amministrativo, il legislatore decide di ricollegare, a determinati fatti o situazioni, effetti che si producono automaticamente e senza la necessità di un provvedimento della p.a. Si pensi all’art. 49 cod. nav., in forza del quale la devoluzione al demanio marittimo delle opere non amovibili realizzate dal concessionario avviene automaticamente alla scadenza della concessione; o agli artt. 10 e 142 del d.lgs. n. 42/2004, in forza dei quali alcuni beni sono ex lege assoggettati a tutela, senza necessità di un atto della p.a. Si pensi, ancora, alle ormai numerosissime ipotesi di silenzio assenso, in cui la legge attribuisce all’inerzia della p.a. il significato legale di accoglimento dell’istanza. In buona sostanza, quando sono in gioco interessi di particolare rilievo, il legislatore ben può, nell’esercizio della propria discrezionalità, prevedere determinati effetti direttamente in forza di una previsione di legge, anche per ovviare a inerzie e ritardi della p.a.
Secondo la parte ricorrente, la norma – se intesa nel senso sopra precisato – sarebbe incostituzionale per violazione degli artt. 24 e 113 Cost., determinando una preclusione della possibilità di agire in giudizio. In realtà, la questione, così prospettata, è palesemente infondata perché tale preclusione è un effetto solo indiretto della sospensione: per la precisione, è dovuta al fatto che nei contratti è inserita la clausola di salvaguardia, sicché la sottoscrizione priva la struttura della legittimazione a ricorrere; in sostanza, la parte ricorrente si duole del fatto che tale interpretazione rende impossibile contestare le delibere sui cd. tetti di spesa anche in caso di mancata sottoscrizione del contratto. La preclusione, tuttavia, è dovuta alla clausola di salvaguardia e non alla sospensione in sé dell’accreditamento; e, se la cd. clausola di salvaguardia non lede i principi di cui agli artt. 24 e 113 Cost. (come ritenuto da numerosissimi precedenti tanto di questo Tribunale quanto del Consiglio di Stato, cui si rinvia) non si vede perché tali principi dovrebbero essere lesi dall’art. 8-quiquies, comma 2-quinquies, d.lgs. n. 502/1992.
Inoltre, se è vero che – come ritenuto dalla Suprema Corte – senza la stipula del contratto non si ha il diritto di pretendere il corrispettivo, allora non può nemmeno esservi l’interesse a contestare le delibere.
Il ricorso, in conclusione, è improcedibile, atteso che l’effetto sospensivo si è verificato successivamente alla proposizione del ricorso (cioè in data 7.5.2025; il termine fissato per la sottoscrizione, 30.04.2025, era stato infatti sospeso con decreto cautelare, non confermato dall’ordinanza cautelare di rigetto, emessa in data 7.5.2025).
Sussistono giusti motivi, attesa la peculiarità della questione, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Nona Sezione, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara improcedibile il ricorso n. 1438 dell’anno 2025;
2. Compensa integralmente le spese tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in OL nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL AR Di OL, Presidente, Estensore
Rosaria Palma, Primo Referendario
Alessandra Vallefuoco, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| EL AR Di OL |
IL SEGRETARIO