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Decreto 2 aprile 2025
Decreto 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, decreto 02/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 297/2024 sub 1 Reg. Amm. Sostegno
Parte
Parte_2
TRIBUNALE CIVILE DI LANUSEI
UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE
Il Giudice Tutelare, dott.ssa Francesca Perra, letta l'istanza del 19.3.2025, con la quale il signor DS LL NO , Parte_3 Parte_2
ha chiesto la parziale modifica del decreto di nomina di amministratore di sostegno e considerate le ragioni addotte;
Parte rilevato che il decreto istitutivo dell'amministrazione di sostegno, nel disporre che l' provveda ad estinguere tutte le eventuali posizioni bancarie (conti, libretti e/o depositi) e/o postali LL Beneficiaria attualmente cointestate con terzi, e ad aprire e/o gestire un unico libretto/conto corrente bancario o postale (a scelta dell'amministratore di sostegno) intestato esclusivamente alla Parte NO , deve essere inteso nel senso che l' potrà continuare a gestire un unico Parte_2
libretto/conto corrente bancario o postale intestato esclusivamente alla Beneficiaria, senza necessità di costituire nuovi rapporti, come nel caso specifico il c/c bancario n. 70826584 aperto presso il Banco di Sardegna del quale l'Amministrata è unica titolare;
visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 13/2025, entrato in vigore il 5.3.2025, in base al quale i titoli di Stato, i buoni fruttiferi postali e i libretti di risparmio postale sono esclusi dal calcolo ISEE, per un importo massimo di 50.000 euro per nucleo familiare e ritenuto vantaggioso per l'Amministrata disporre anche di un unico libretto di risparmio postale intestato esclusivamente alla medesima ove depositare i suoi risparmi, che di conseguenza non saranno computati ai fini ISEE fino al suindicato importo;
ritenuto, pertanto, che l'istanza sia meritevole di accoglimento;
Per questi motivi
Visti gli artt. 405 e ss. c.c., a parziale modifica del punto n. 1) del decreto di nomina dell'amministratore di sostegno di , nata a [...] il [...], ivi residente, Parte_2
nella via Salvatore Farina n. 30, pubblicato il 25.2.2025, invariato nel resto;
1 [...]
quale amministratore di sostegno di , nata a [...] il 11 maggio Parte_4 Parte_2
1942, ivi residente, nella via Salvatore Farina n. 30, sotto la sua esclusiva responsabilità, ad aprire e/o gestire in nome e per conto dell'amministrata , oltre al c/c bancario n. 70826584 Parte_2 aperto presso il Banco di Sardegna del quale l'Amministrata è unica titolare, anche un unico libretto di risparmio postale, intestata solo alla medesima, nel quale depositare i suoi risparmi, disponendo che venga apposto anche sullo stesso il vincolo del Giudice Tutelare con annotazione del nome dell'Amministratore di sostegno quale esclusivo legittimato ad operare, con facoltà di prelevare da entrambi i rapporti, senza ulteriore autorizzazione, le somme necessarie per la cura ed il mantenimento LL Beneficiaria e del suo patrimonio, nei limiti di quanto in giacenza e con assoluto divieto di prelevare od operare allo scoperto, assicurandosi dell'esistenza di adeguata provvista, entro il limite massimo complessivo dell'importo mensile di euro 3.000,00, dandone poi giustificazione con relativa documentazione nei rendiconti annuali.
Dichiara il presente decreto immediatamente efficace.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di competenza.
Cagliari-Lanusei, 01 aprile 2025
Il Giudice Tutelare
Francesca Perra
2
Parte
Parte_2
TRIBUNALE CIVILE DI LANUSEI
UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE
Il Giudice Tutelare, dott.ssa Francesca Perra, letta l'istanza del 19.3.2025, con la quale il signor DS LL NO , Parte_3 Parte_2
ha chiesto la parziale modifica del decreto di nomina di amministratore di sostegno e considerate le ragioni addotte;
Parte rilevato che il decreto istitutivo dell'amministrazione di sostegno, nel disporre che l' provveda ad estinguere tutte le eventuali posizioni bancarie (conti, libretti e/o depositi) e/o postali LL Beneficiaria attualmente cointestate con terzi, e ad aprire e/o gestire un unico libretto/conto corrente bancario o postale (a scelta dell'amministratore di sostegno) intestato esclusivamente alla Parte NO , deve essere inteso nel senso che l' potrà continuare a gestire un unico Parte_2
libretto/conto corrente bancario o postale intestato esclusivamente alla Beneficiaria, senza necessità di costituire nuovi rapporti, come nel caso specifico il c/c bancario n. 70826584 aperto presso il Banco di Sardegna del quale l'Amministrata è unica titolare;
visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 13/2025, entrato in vigore il 5.3.2025, in base al quale i titoli di Stato, i buoni fruttiferi postali e i libretti di risparmio postale sono esclusi dal calcolo ISEE, per un importo massimo di 50.000 euro per nucleo familiare e ritenuto vantaggioso per l'Amministrata disporre anche di un unico libretto di risparmio postale intestato esclusivamente alla medesima ove depositare i suoi risparmi, che di conseguenza non saranno computati ai fini ISEE fino al suindicato importo;
ritenuto, pertanto, che l'istanza sia meritevole di accoglimento;
Per questi motivi
Visti gli artt. 405 e ss. c.c., a parziale modifica del punto n. 1) del decreto di nomina dell'amministratore di sostegno di , nata a [...] il [...], ivi residente, Parte_2
nella via Salvatore Farina n. 30, pubblicato il 25.2.2025, invariato nel resto;
1 [...]
quale amministratore di sostegno di , nata a [...] il 11 maggio Parte_4 Parte_2
1942, ivi residente, nella via Salvatore Farina n. 30, sotto la sua esclusiva responsabilità, ad aprire e/o gestire in nome e per conto dell'amministrata , oltre al c/c bancario n. 70826584 Parte_2 aperto presso il Banco di Sardegna del quale l'Amministrata è unica titolare, anche un unico libretto di risparmio postale, intestata solo alla medesima, nel quale depositare i suoi risparmi, disponendo che venga apposto anche sullo stesso il vincolo del Giudice Tutelare con annotazione del nome dell'Amministratore di sostegno quale esclusivo legittimato ad operare, con facoltà di prelevare da entrambi i rapporti, senza ulteriore autorizzazione, le somme necessarie per la cura ed il mantenimento LL Beneficiaria e del suo patrimonio, nei limiti di quanto in giacenza e con assoluto divieto di prelevare od operare allo scoperto, assicurandosi dell'esistenza di adeguata provvista, entro il limite massimo complessivo dell'importo mensile di euro 3.000,00, dandone poi giustificazione con relativa documentazione nei rendiconti annuali.
Dichiara il presente decreto immediatamente efficace.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di competenza.
Cagliari-Lanusei, 01 aprile 2025
Il Giudice Tutelare
Francesca Perra
2