Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 20/02/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Sentenza con motivazione contestuale nella persona del dott. Carlo Gabutti ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 18/02/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1251 /2024 R.G. LAVORO
TRA
, nata a [...] il [...], e residente in [...] rappresentata e difesa, giusta procura allegata al presente atto, dall'avv.
MARONE GUIDO del foro di Palmi, elettivamente domiciliata in Palmi alla Via San Rocco n.
57che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
, in persona del tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui uffici, in Via del Plebiscito n. 15, è ex lege domiciliato
Resistente
Oggetto: Carta Docenti.
Conclusioni: come in atti.
All'udienza del 18/02/2025 celebratasi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno depositato note autorizzate ed hanno insistito nelle conclusioni come rassegnate negli scritti di costituzione. Il giudice all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c., esponendo i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali
(c.d. carta elettronica del docente).
In diritto, eccepiva l'illegittimità dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio in quanto, ai sensi degli artt. 63 e 64 del CCNL Scuola, l'Amministrazione scolastica ha l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”.
Deduceva che tanto è stato sancito anche dalla Corte di Giustizia Europea nonché dal consiglio di
Stato con la sentenza n. 1842 del 16.03.2022, il quale intervenendo sulla materia inerente la fruibilità della card docenti da parte del personale precario ha affermato la irragionevolezza della differenza di trattamento tra personale precario e di ruolo che colliderebbe con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione «sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività svolte alla loro formazione e dargli chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A”.
Concludeva, quindi, chiedendo “A) per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente, quale docente precario siccome destinatario di incarichi reiterati, continuativi ed ininterrotti di supplenza per gli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023, ad ottenere la cd. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107, con conseguente accredito dell'importo pari ad € 500,00 per ciascuna annualità di servizio;
B) per l'effetto, per la condanna dell'Amministrazione resistente ad erogare le somme di cui all'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio
2015 n. 107 per ciascuna annualità effettivamente svolta con contratti a tempo determinato, per un importo complessivo pari ad € 1.000,00, mediante rilascio della Carta elettronica con le modalità previste per il personale docente di ruolo ovvero con modalità e funzionalità analoghe, e relativo accredito delle suddette somme;
C) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullare o comunque disapplicare ex art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi: a) il DPCM 23 settembre 2015, recante «Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
b) la nota dirigenziale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n. AOODGRUF.0015219 CP_3 del 15 ottobre 2015, recante indicazioni operative;
c) la nota dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. AOODIPT.000035 del 7 gennaio 2016, CP_3 recante indicazioni per la definizione del piano triennale per la formazione del personale;
d) il
DPCM 29 novembre 2016, recante «Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
e) qualsiasi ulteriore atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente. Con condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento dei diritti, degli onorari, delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Guido Marone. Con condanna delle
Amministrazioni resistenti al pagamento dei diritti, degli onorari, delle spese di giudizio, oltre ad
IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Guido Marone, da liquidarsi anche facendo applicazione del contenuto di cui all'art. 4 comma 8 del D.M 55/2014”.
Il convenuto si costituiva in giudizio contestando con ragioni di fatto e di diritto la CP_1 fondatezza della domanda, chiedendo pertanto il rigetto del ricorso spese vinte.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudice decideva la causa con sentenza.
Il ricorso è il ricorso è infondato e pertanto deve essere rigettato per i motivi di seguito esposti.
La domanda riguarda la pretesa al beneficio della c.d Carta docente, per l'acquisto di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015. per il valore di 500,00 euro annui.
In argomento la giurisprudenza di legittimità investita della funzione interpretativa della normativa in esame con rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., e sub specie della estensione del beneficio anche a coloro che stipulino contratti a termine (supplenze) in ambito scolastico pubblico, ha concluso con la sentenza n. 29961/2023 pronunciando il seguente principio di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio CP_1 di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4)
L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.>.
La portata interpretativa della decisione, esercizio della funzione nomofilattica assegnata dall'ordinamento alla Suprema Corte nella specie di cui al rinvio pregiudiziale previsto dall'art 363 bis c.p.c., non è qui suscettibile di un diverso avviso né comunque emergendo ragioni contrarie, per cui il principio va applicato alla materia in esame.
La sentenza sopra riportata non si è pronunciata invece, non essendo oggetto del procedimento rimesso, sulla possibile spettanza del diritto al beneficio allorché i periodi di lavoro a termine non configurino supplenza annuale né incarico fino al termine delle attività didattiche ma supplenze brevi nel corso dell'anno o solo per sommatoria coprano un lasso temporale pari o superiore a quello annuale.
Orbene, nel caso di specie, dai contratti di lavoro della parte ricorrente emergono supplenze temporanee o brevi, non rientranti nel modello di supplenza annuale (fino al 31 agosto) né incarico prima del 31.12. fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), va preso atto che su un rinvio pregiudiziale del Tribunale di Novara avente ad oggetto la richiesta di un intervento interpretativo ulteriore della Suprema Corte al fine di esaminare la questione <“a) se il beneficio di cui all'art. 1, commi 121 e 122 della legge n. 107 del 13 luglio 2015 (“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”), spetti ai titolari di contratti di supplenze temporanee di cui all'art. 4, terzo comma, l. n.
124/1999; e, in caso di risposta affermativa a tale questione: b) se esso spetti a prescindere dalla durata del contratto e dell'orario di lavoro, ovvero se vi sia una soglia minima, di giorni di servizio, di orario, o derivante dalla combinazione di tali due elementi, al di sotto della quale esso non debba essere riconosciuto;
c) se debba, o meno, escludersi la spettanza del beneficio, ove sussista soluzione di continuità tra diversi contratti di supplenza breve, nel medesimo anno scolastico;
d) se rilevi, ai fini del riconoscimento, o meno, dello stesso, la circostanza per cui i diversi servizi, nel medesimo anno scolastico, siano stati prestati per l'insegnamento di materie differenti e/o in scuole differenti;
e) se esso debba essere in ogni caso riconosciuto nella misura intera (500 euro annui), ovvero debba essere applicata una formula aritmetica, per riproporzionare l'importo spettante ai giorni e/o all'orario di insegnamento effettivamente svolti, in rapporto a un contratto per la durata dell'intero anno scolastico e/o a tempo pieno”.> con
Provvedimento del Primo Presidente n. 7254/2024 pubb. Il 19.3.2024 è stata dichiarata inammissibile l'istanza.
Per quanto qui può rilevare al fine di dirimere la questione interpretativa , il provvedimento anzidetto ha evidenziato : <
6.2 Al riguardo non può ritenersi che il preciso perimetro delle questioni affrontate, precisato nella sentenza sopra citata che esclude le supplenze temporanee, induca a ritenere inevitabilmente l'adozione dello strumento del rinvio pregiudiziale per le fattispecie non dedotte in quel giudizio, dovendosi, invece, assumere come linee guida orientative i principi ivi espressi (….)7.1 In tale sentenza, alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso tenore, la S.C. ha precisato la distinzione di tali supplenze temporanee rispetto a quelle previste dai commi 1 e 2 della l. n. 124 del 1999, qualificandole come supplenze “conferite per ogni altra necessità”, come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono stati stipulati i contratti ad esse relativi. Nella stessa decisione è stato stabilito (punto 102) che per le supplenze temporanee, come pure per quelle relative a posti su organico di fatto (art. 4, comma 2, l. cit.), l'abuso anzidetto “non può configurarsi…. salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al , e, quindi, prospettandosi non già la sola CP_1 reiterazione ma le condizioni concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra)”.
7.2 Questi principi possono fornire indicazioni da collegare con i rilevanti principi espressi dalla recente sentenza n. 29961 del 2023, idonei ad orientare i giudici di merito nella decisione delle questioni sopra richiamate, alla luce della innumerevole varietà delle fattispecie concrete. Al riguardo, occorre rilevare allora che nella sentenza in questione la Corte è giunta ad affermare la spettanza della Carta docente anche ai docenti non di ruolo titolari di contratti per supplenze fino al termine dell'anno scolastico o delle attività didattiche, in quanto anche per essi è ravvisabile la connessione temporale, ricavabile da vari indici, che il legislatore ha inteso stabilire tra lo specifico strumento di formazione costituito da detta Carta docente ed il carattere annuale della didattica;
ed infatti “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari” che espletano il loro lavoro secondo analoga taratura, cosicché essi “allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile” con i docenti di ruolo “devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”. Una prestazione pienamente comparabile è stata allora ravvisata per i docenti precari titolari di “supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”, con la conseguenza che per tali tipologie di incarico risulta necessario “rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”.
7.3 In una tale prospettiva, la Corte ha altresì sottolineato che è necessario ricercare “parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento”, evidenziando al riguardo che “Non appaiono criteri idonei, da questo punto di vista, quelli calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari”.
7.4 La linea ermeneutica
è'stata tracciata ed ulteriormente chiarita nel passaggio argomentativo che segue: “un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa, il che non appare corretto”, poiché “la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso”.
8.1 La scelta operata dal legislatore è stata particolarmente valorizzata nella sentenza n. 29961 del 2023 laddove si afferma da un lato che “Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare”; dall'altro che “Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica "annua", per le ragioni sopra ampiamente spiegate(…) 8.3 Il quadro di riferimento appare, in conclusione, composito ed esauriente pur se nella pronuncia si enuncia espressamente che rimangono questioni irrisolte (proprio quelle relative alle supplenze temporanee) in quanto non oggetto di quel giudizio.>.
Ciò premesso, è necessario approfondire quanto argomentato dalla Suprema Corte nella sentenza n.
29961 del 2023.
Orbene a tale fine appare significativo e decisivo, nel pensiero espresso dalla Corte, il dato strutturale temporale della “didattica annua” che è stato l'elemento ispiratore e caratterizzante la scelta discrezionale del legislatore.
La Corte ha proceduto ad un'operazione di individuazione e verifica di comparabilità di altre situazioni derivanti da rapporti di lavoro a tempo determinato che potessero presentare appunto una simile estensione temporale tra i vari modelli di rapporti prefigurati dall'ordinamento in materia scolastica.
La sentenza premesso il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme e che riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata> a dire della Corte il beneficio della Carta docente <
5.2 Da un lato, essa è destinata ai soli insegnanti di ruolo, manifestando un indirizzo che affonda le radici nella scelta di curare, attraverso quello strumento, la formazione ed aggiornamento del personale che rappresenta, proprio per il trattarsi di dipendenti a tempo indeterminato, la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo.
5.3 Per altro verso, la taratura di quell'importo di
500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima>.
Rileva che il beneficio rientra in una iniziativa coerente con il Piano Triennale dell'Offerta
Formativa (c.d. PTOF) e che la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (art. 128 d. lgs. 297/194; art. 16
d.p.r. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei Docenti, ad individuare “annualmente”
(art. 7, co. 9 e 10, d. lgs. 297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, co. 1 e co. 3, lett. A, del CCNL 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate.
Per cui prosegue la Corte < Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico> e < L'impostazione della norma è stata invece diversa, nei termini appunto di sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, > nonché
Carta, infatti - rileva il Collegio - non esaurisce l'ambito dei possibili interventi formativi, essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipendenti, non rilevando qui - in quanto del tutto estranee alla disamina giuridica di un dato istituto - eventuali carenze nelle iniziative del datore di lavoro su tale diverso CP_1 piano.>.
Ne discende a dire della Corte <È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.> e pertanto < Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica “annua”, per le ragioni sopra ampiamente spiegate.>
Alla luce di quanto sopra esposto – considerato che anche secondo lo scrutinio di ragionevolezza della scelta delimitativa del legislatore non emerge che il beneficio in questione costituisca l'unico ed esclusivo momento formativo a cui può accedere il personale precario - appare dunque al decidente come nel caso di supplenze brevi e temporanee non possa ravvisarsi l'elemento proprio della annualità e quella valutazione di spettanza ex ante che caratterizza il beneficio nella lettura offerta dalla Corte Suprema ( secondo la Corte Suprema il beneficio matura al momento del conferimento dell'incarico ) anche in vista della programmazione formativa , deve concludersi che le supplenze brevi e saltuarie svolte nell'anno scolastico e quelle assegnate dopo il 31 dicembre escludono la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto .
Ciò determina che non si tratta di supplenza annua riconducibile ad una delle ipotesi contemplate dall'art 4 , comma 1, L. n. 124 del 1999 né art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999.
Nel caso di specie non sussistono i presupposti del diritto per anni scolastici 2021/2022, 2022/2023.
Per tutto quanto espresso il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. RIGETTA il ricorso;
2. Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese del giudizio che liquida complessivamente in euro 1.000,00 oltre accessori come per legge se dovuti.
Così deciso in Palmi,
20/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Carlo Gabutti