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Sentenza 16 maggio 2024
Sentenza 16 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 16/05/2024, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
L'anno 2024, il giorno 16 del mese di maggio, all'udienza tenuta dal G.U., presso la
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA, dr.ssa Grazia Maria Crucitti, viene chiamata la causa iscritta al N. 1092 del Registro Generale Contenzioso 2023
Tra
, nata in [...] il [...] Parte_1 [...]
, , nata in [...] il [...] C.F._1 Parte_2
- e , nata in [...] il [...] CodiceFiscale_2 Parte_3
, tutte elettivamente domiciliate in Roma alla CodiceFiscale_3
via Antonio Gramsci n. 7, presso lo studio dell'avv. Eduardo Dromi, che le rappresenta e difende per procura in calce al ricorso introduttivo;
-RICORRENTI -
Contro
, in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla via del
Plebiscito n. 15 presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Reggio Calabria che lo rappresenta e difende ex lege;
-RESISTENTE - avente per OGGETTO: riconoscimento cittadinanza italiana iure sanguinis.
E' comparso:
l'avv. Annarita Ilenia Chindamo, per delega dell'avv. Eduardo Dromi, nell'interesse di parte ricorrente.
Il procuratore di parte ricorrente precisa le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa.
IL G.I.
DISPONE
che si proceda alla discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Il procuratore di parte ricorrente discute oralmente la causa, illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali.
Terminata la discussione, il G.I., dopo essersi ritirato in camera di consiglio, pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente sentenza. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, le sig.re
[...]
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
convenivano in giudizio il , in persona del Controparte_1
pro tempore, chiedendo di dichiarare, in proprio favore, il diritto al CP_2
riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per trasmissione dello stato dal proprio ascendente e, per l'effetto, ordinare le relative iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
Il , in persona del Ministro pro tempore, non Controparte_1
si costituiva in giudizio e ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
La domanda è fondata e va accolta.
1. Va, preliminarmente, rilevato che tutti gli atti relativi alla ricostruzione dell'albero genealogico risultano debitamente tradotti e apostillati ai sensi della
Convenzione dell'Aja del 5.10.1961, cui hanno aderito sia l'Italia che l'Argentina. Inoltre, in virtù dell'accordo intercorso tra la Repubblica Argentina e la
Repubblica Italiana in data 9.12.1987 e recepito in Italia con la legge n. 533/1988, gli atti di stato civile relativi a nascita, matrimonio e decesso emessi dalle autorità dell'altro Paese sono esenti da legalizzazione a condizione che siano datati e muniti di firma e timbro dell'autorità (art. 6 legge 533/1988).
2. Ciò posto, va evidenziato che a prescindere dalla presenza di una legge nazionale argentina che all'epoca prevedesse l'acquisto automatico della cittadinanza argentina in caso di matrimonio con cittadino argentino, la circostanza non ha comunque rilievo dirimente alla luce dell'evoluzione che in materia ha avuto la legislazione italiana.
Orbene, l'art. 10 legge n. 555/1912 sanciva la perdita della cittadinanza italiana della donna sposata con cittadino straniero ove la legge straniera prevedesse l'acquisto della cittadinanza straniera per matrimonio. Inoltre, l'art. 1 n. 1 legge
555/1912 affermava che la madre cittadina italiana poteva trasmettere la propria cittadinanza al figlio solo nel caso in cui il padre fosse ignoto.
L'impianto normativo originario del 1912, primo testo organico italiano sulla disciplina della cittadinanza, dando continuità a molte delle disposizioni già vigenti nel secolo precedente, si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Si riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito-padre, che trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera ed ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera ed espatrio.
Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, per quello che qui interessa, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza.
È evidente che un simile impianto non poteva non contrastare con i principi di uguaglianza tra uomo e donna anche all'interno del matrimonio che vennero sanciti nel 1948 con l'entrata in vigore della Carta fondamentale. La Corte Costituzionale, pertanto, con pronuncia n. 87/75 ha dichiarato illegittimo il terzo comma del citato art. 10, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna senza la volontà di questa, nel caso in cui la legge straniera attribuisse alla donna la cittadinanza del marito per effetto del matrimonio, ritenendo la norma lesiva del principio di uguaglianza tra uomo e donna sancito dall'art. 3 Cost e del principio di uguaglianza tra i coniugi e unità familiare di cui all'art. 29 Cost..
Con successiva pronuncia n. 30/83 veniva, poi, dichiarata l'incostituzionalità per violazione dei medesimi parametri costituzionali sopra indicati dell'art. 1 n.
1 legge 555/1912 “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, escludendo, dunque, che una cittadina italiana potesse al pari di un cittadino italiano trasmettere ai propri figli la cittadinanza.
La Corte di Cassazione, nelle prime pronunce successive alla declaratoria di incostituzionalità di cui trattasi, ha negato che essa potesse avere effetti prima dell'1.1.1948, data di vigenza della Carta Fondamentale (Cass. 903/1978).
Accanto a questo orientamento se ne è delineato altro che riteneva che la norma precostituzionale dichiarata incostituzionale cessasse di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti (Cass. 6297/1996, 10086/1996).
A fronte di tale contrasto, le Sezioni Unite aderirono ai principi affermati nel
1978, in quanto l'evento di perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero prima dell'entrata in vigore della Costituzione era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, salvo la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 legge 151/75 (Cass. SSUU 12061/1998).
Anche dopo tale pronuncia, le sezioni semplici adottarono pronunce di segno opposto, in cui si evidenziava come il mancato esaurimento del rapporto giuridico di perdita della cittadinanza, imposta da norma illegittima, non poteva non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (Cass. 15062/2000). A causa del rinato contrasto tra sezioni semplici, nuovamente le Sezioni Unite si sono espresse in merito, ribadendo l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma precostituzionale era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 citato (Cass. SS. UU. 3331/2004).
Dopo cinque anni da tale pronuncia, le Sezioni Unite sono tornate a pronunciarsi nuovamente sulla materia, ripercorrendo le posizioni assunte dalle sentenze precedenti e rilevando che, invero, la perdita di cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima della entrata in vigore della Costituzione, continua a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni anche nei confronti dei discendenti della donna, che, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non può trasmetterla ai propri figli.
In virtù di tale considerazione, le Sezioni Unite hanno formulato il seguente principio di diritto: "La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi
(artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dall'1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria " (Cass. 4466/2009). La necessità di un riconoscimento in sede giudiziaria rende, dunque, priva di fondamento l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal resistente per mancato avvio della procedura in via amministrativa. CP_1
3. Le ricorrenti hanno documentato di essere le discendenti in linea retta di uomo italiano, , nato a [...] il [...] ed emigrato in Persona_1
Argentina -senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino argentino (per come documentato in atti)- ove, a Buenos Aires, in data
26.07.1906 contraeva matrimonio con . Persona_2
Dall'unione nasceva, in data 13.06.1909, la figlia Persona_3
che, a sua volta, sposava il 28.05.1927 cittadino Persona_4
argentino. Essi hanno avuto, in data 15.02.1928, la figlia Persona_5
la quale, a sua volta, si sposava il 14.12.1962 con
[...] Persona_6
. Dall'unione nasceva, in data 28.11.1966,
[...] Parte_1
, odierna ricorrente, la quale in data 08.03.1991 contraeva
[...]
matrimonio con dal quale aveva le figlie: Controparte_3 Pt_2
nata il [...] e , nata il [...],
[...] Parte_3
entrambe odierne ricorrenti.
Orbene, va evidenziato che, poiché in virtù della pronuncia di incostituzionalità cessano gli effetti dell'eventuale perdita della cittadinanza in capo all'ascendente, per effetto del disposto Persona_3
dell'art. 10 comma 3 legge 555/1912, deve ritenersi che questa abbia trasmesso la cittadinanza italiana ai propri discendenti fino alle odierni ricorrenti.
Va, inoltre, rilevato che la Suprema Corte (Cass. 25318/2022) ha avuto modo di precisare che la nostra normativa in tema di cittadinanza, legata strettamente al principio dello ius sanguinis, da un lato limita le possibilità di acquisizione della cittadinanza a chi non abbia genitori italiani, dall'altro limita, altresì, le ipotesi di perdita della cittadinanza degli italiani all'estero ai casi di estinzione per rinuncia (Cass. 4466/2009). In tale ambito, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro -a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione. Nessuna prova è stata fornita, al riguardo, dalla parte resistente.
Ne consegue che applicando i principi sopra esposti -in adesione all'indirizzo già espresso da questo Tribunale- deve essere riconosciuta la cittadinanza italiana a , e Parte_1 Parte_2
. Parte_3
4. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti, considerata la complessità della materia e la circostanza che la controversia è stata decisa all'esito dell'applicazione di principi giurisprudenziali.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1092/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) dichiara che , nata in [...] il Parte_1
28.11.1966 , , nata CodiceFiscale_1 Parte_2
in Argentina il 19.7.1992 > e CodiceFiscale_2 Parte_3
nata in [...] il [...]
[...] C.F._3
sono cittadine italiane;
[...]
2) ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Controparte_1
stato civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile nonché alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3) dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 16 maggio 2024. Il Giudice
(Dott.ssa Grazia Maria Crucitti)
.
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
L'anno 2024, il giorno 16 del mese di maggio, all'udienza tenuta dal G.U., presso la
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA, dr.ssa Grazia Maria Crucitti, viene chiamata la causa iscritta al N. 1092 del Registro Generale Contenzioso 2023
Tra
, nata in [...] il [...] Parte_1 [...]
, , nata in [...] il [...] C.F._1 Parte_2
- e , nata in [...] il [...] CodiceFiscale_2 Parte_3
, tutte elettivamente domiciliate in Roma alla CodiceFiscale_3
via Antonio Gramsci n. 7, presso lo studio dell'avv. Eduardo Dromi, che le rappresenta e difende per procura in calce al ricorso introduttivo;
-RICORRENTI -
Contro
, in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla via del
Plebiscito n. 15 presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Reggio Calabria che lo rappresenta e difende ex lege;
-RESISTENTE - avente per OGGETTO: riconoscimento cittadinanza italiana iure sanguinis.
E' comparso:
l'avv. Annarita Ilenia Chindamo, per delega dell'avv. Eduardo Dromi, nell'interesse di parte ricorrente.
Il procuratore di parte ricorrente precisa le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa.
IL G.I.
DISPONE
che si proceda alla discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Il procuratore di parte ricorrente discute oralmente la causa, illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali.
Terminata la discussione, il G.I., dopo essersi ritirato in camera di consiglio, pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente sentenza. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, le sig.re
[...]
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
convenivano in giudizio il , in persona del Controparte_1
pro tempore, chiedendo di dichiarare, in proprio favore, il diritto al CP_2
riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per trasmissione dello stato dal proprio ascendente e, per l'effetto, ordinare le relative iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
Il , in persona del Ministro pro tempore, non Controparte_1
si costituiva in giudizio e ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
La domanda è fondata e va accolta.
1. Va, preliminarmente, rilevato che tutti gli atti relativi alla ricostruzione dell'albero genealogico risultano debitamente tradotti e apostillati ai sensi della
Convenzione dell'Aja del 5.10.1961, cui hanno aderito sia l'Italia che l'Argentina. Inoltre, in virtù dell'accordo intercorso tra la Repubblica Argentina e la
Repubblica Italiana in data 9.12.1987 e recepito in Italia con la legge n. 533/1988, gli atti di stato civile relativi a nascita, matrimonio e decesso emessi dalle autorità dell'altro Paese sono esenti da legalizzazione a condizione che siano datati e muniti di firma e timbro dell'autorità (art. 6 legge 533/1988).
2. Ciò posto, va evidenziato che a prescindere dalla presenza di una legge nazionale argentina che all'epoca prevedesse l'acquisto automatico della cittadinanza argentina in caso di matrimonio con cittadino argentino, la circostanza non ha comunque rilievo dirimente alla luce dell'evoluzione che in materia ha avuto la legislazione italiana.
Orbene, l'art. 10 legge n. 555/1912 sanciva la perdita della cittadinanza italiana della donna sposata con cittadino straniero ove la legge straniera prevedesse l'acquisto della cittadinanza straniera per matrimonio. Inoltre, l'art. 1 n. 1 legge
555/1912 affermava che la madre cittadina italiana poteva trasmettere la propria cittadinanza al figlio solo nel caso in cui il padre fosse ignoto.
L'impianto normativo originario del 1912, primo testo organico italiano sulla disciplina della cittadinanza, dando continuità a molte delle disposizioni già vigenti nel secolo precedente, si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Si riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito-padre, che trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera ed ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera ed espatrio.
Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, per quello che qui interessa, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza.
È evidente che un simile impianto non poteva non contrastare con i principi di uguaglianza tra uomo e donna anche all'interno del matrimonio che vennero sanciti nel 1948 con l'entrata in vigore della Carta fondamentale. La Corte Costituzionale, pertanto, con pronuncia n. 87/75 ha dichiarato illegittimo il terzo comma del citato art. 10, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna senza la volontà di questa, nel caso in cui la legge straniera attribuisse alla donna la cittadinanza del marito per effetto del matrimonio, ritenendo la norma lesiva del principio di uguaglianza tra uomo e donna sancito dall'art. 3 Cost e del principio di uguaglianza tra i coniugi e unità familiare di cui all'art. 29 Cost..
Con successiva pronuncia n. 30/83 veniva, poi, dichiarata l'incostituzionalità per violazione dei medesimi parametri costituzionali sopra indicati dell'art. 1 n.
1 legge 555/1912 “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, escludendo, dunque, che una cittadina italiana potesse al pari di un cittadino italiano trasmettere ai propri figli la cittadinanza.
La Corte di Cassazione, nelle prime pronunce successive alla declaratoria di incostituzionalità di cui trattasi, ha negato che essa potesse avere effetti prima dell'1.1.1948, data di vigenza della Carta Fondamentale (Cass. 903/1978).
Accanto a questo orientamento se ne è delineato altro che riteneva che la norma precostituzionale dichiarata incostituzionale cessasse di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti (Cass. 6297/1996, 10086/1996).
A fronte di tale contrasto, le Sezioni Unite aderirono ai principi affermati nel
1978, in quanto l'evento di perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero prima dell'entrata in vigore della Costituzione era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, salvo la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 legge 151/75 (Cass. SSUU 12061/1998).
Anche dopo tale pronuncia, le sezioni semplici adottarono pronunce di segno opposto, in cui si evidenziava come il mancato esaurimento del rapporto giuridico di perdita della cittadinanza, imposta da norma illegittima, non poteva non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (Cass. 15062/2000). A causa del rinato contrasto tra sezioni semplici, nuovamente le Sezioni Unite si sono espresse in merito, ribadendo l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma precostituzionale era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 citato (Cass. SS. UU. 3331/2004).
Dopo cinque anni da tale pronuncia, le Sezioni Unite sono tornate a pronunciarsi nuovamente sulla materia, ripercorrendo le posizioni assunte dalle sentenze precedenti e rilevando che, invero, la perdita di cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima della entrata in vigore della Costituzione, continua a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni anche nei confronti dei discendenti della donna, che, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non può trasmetterla ai propri figli.
In virtù di tale considerazione, le Sezioni Unite hanno formulato il seguente principio di diritto: "La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi
(artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dall'1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria " (Cass. 4466/2009). La necessità di un riconoscimento in sede giudiziaria rende, dunque, priva di fondamento l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal resistente per mancato avvio della procedura in via amministrativa. CP_1
3. Le ricorrenti hanno documentato di essere le discendenti in linea retta di uomo italiano, , nato a [...] il [...] ed emigrato in Persona_1
Argentina -senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino argentino (per come documentato in atti)- ove, a Buenos Aires, in data
26.07.1906 contraeva matrimonio con . Persona_2
Dall'unione nasceva, in data 13.06.1909, la figlia Persona_3
che, a sua volta, sposava il 28.05.1927 cittadino Persona_4
argentino. Essi hanno avuto, in data 15.02.1928, la figlia Persona_5
la quale, a sua volta, si sposava il 14.12.1962 con
[...] Persona_6
. Dall'unione nasceva, in data 28.11.1966,
[...] Parte_1
, odierna ricorrente, la quale in data 08.03.1991 contraeva
[...]
matrimonio con dal quale aveva le figlie: Controparte_3 Pt_2
nata il [...] e , nata il [...],
[...] Parte_3
entrambe odierne ricorrenti.
Orbene, va evidenziato che, poiché in virtù della pronuncia di incostituzionalità cessano gli effetti dell'eventuale perdita della cittadinanza in capo all'ascendente, per effetto del disposto Persona_3
dell'art. 10 comma 3 legge 555/1912, deve ritenersi che questa abbia trasmesso la cittadinanza italiana ai propri discendenti fino alle odierni ricorrenti.
Va, inoltre, rilevato che la Suprema Corte (Cass. 25318/2022) ha avuto modo di precisare che la nostra normativa in tema di cittadinanza, legata strettamente al principio dello ius sanguinis, da un lato limita le possibilità di acquisizione della cittadinanza a chi non abbia genitori italiani, dall'altro limita, altresì, le ipotesi di perdita della cittadinanza degli italiani all'estero ai casi di estinzione per rinuncia (Cass. 4466/2009). In tale ambito, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro -a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione. Nessuna prova è stata fornita, al riguardo, dalla parte resistente.
Ne consegue che applicando i principi sopra esposti -in adesione all'indirizzo già espresso da questo Tribunale- deve essere riconosciuta la cittadinanza italiana a , e Parte_1 Parte_2
. Parte_3
4. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti, considerata la complessità della materia e la circostanza che la controversia è stata decisa all'esito dell'applicazione di principi giurisprudenziali.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1092/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) dichiara che , nata in [...] il Parte_1
28.11.1966 , , nata CodiceFiscale_1 Parte_2
in Argentina il 19.7.1992 > e CodiceFiscale_2 Parte_3
nata in [...] il [...]
[...] C.F._3
sono cittadine italiane;
[...]
2) ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Controparte_1
stato civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile nonché alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3) dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 16 maggio 2024. Il Giudice
(Dott.ssa Grazia Maria Crucitti)
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