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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 652/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3009/2024 depositato il 08/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Ragusa - Casa Comunale 97100 Ragusa RG
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5169 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 8.4.2024, presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo di
Ricorrente_1Catania, la sig.ra , come rappresentata e difesa in atti, ha impugnato l'avviso di accertamento n. 5169/2023, notificato l'8.1.2024, emesso dal Comune di
Ragusa per IMU, anno d'imposta 2018, deducendone la nullità in quanto il Comune di
Indirizzo_1Ragusa non ha riconosciuto, in relazione all'immobile sito in , l'agevolazione conseguente alla presenza di contratto a canone c.d. agevolato, pari al 25% dell'imposta totale.
Il Comune di Ragusa ha eccepito l'incompetenza territoriale e nel merito ha sostenuto la legittimità dell'atto impugnato.
Il difensore della ricorrente ha depositato una memoria nella quale, preso atto della incompetenza territoriale C.G.T. di primo grado di Catania, ha chiesto che gli atti vengono rimessi alla C.G.T. di primo grado di Ragusa.
All'udienza del 17 dicembre 2025, la Corte, in composizione monocratica, esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 276, comma 2, cpc., applicabile anche al processo tributario, “Il Collegio sotto la direzione del presidente, decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio e quindi il merito della causa.” Certamente pregiudiziale è la questione della competenza territoriale, posto che l'eventuale vizio è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 5 del D.legs. 546/92. Ora l'art. 4 del D. Legs. 546/92 recita “1. Le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione. […].”
Essendo questo il dato normativo, considerato che l'atto impugnato è stato emesso dal
Comune di Ragusa, il quale ha sede nella circoscrizione della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa, va dichiarato il difetto difetto di competenza territoriale posto che il ricorso andava iscritto a ruolo presso la Corte di giustizia tributaria di primo grado di
Ragusa, davanti alla quale la causa deve essere riassunta nei termini di legge.
Quanto alle spese di giudizio, alla loro liquidazione dovrà provvedere il giudice della riassunzione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Primo Grado di Catania, sezione prima, in composizione monocratica, dichiara il proprio difetto di competenza territoriale, attesa la competenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa, dinnanzi al quale la causa deve essere riassunta nei termini di legge.
Le spese di giudizio come in motivazione.
Così deciso, in Catania il 17 dicembre 2025
Giudice
IO CA
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3009/2024 depositato il 08/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Ragusa - Casa Comunale 97100 Ragusa RG
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5169 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 8.4.2024, presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo di
Ricorrente_1Catania, la sig.ra , come rappresentata e difesa in atti, ha impugnato l'avviso di accertamento n. 5169/2023, notificato l'8.1.2024, emesso dal Comune di
Ragusa per IMU, anno d'imposta 2018, deducendone la nullità in quanto il Comune di
Indirizzo_1Ragusa non ha riconosciuto, in relazione all'immobile sito in , l'agevolazione conseguente alla presenza di contratto a canone c.d. agevolato, pari al 25% dell'imposta totale.
Il Comune di Ragusa ha eccepito l'incompetenza territoriale e nel merito ha sostenuto la legittimità dell'atto impugnato.
Il difensore della ricorrente ha depositato una memoria nella quale, preso atto della incompetenza territoriale C.G.T. di primo grado di Catania, ha chiesto che gli atti vengono rimessi alla C.G.T. di primo grado di Ragusa.
All'udienza del 17 dicembre 2025, la Corte, in composizione monocratica, esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 276, comma 2, cpc., applicabile anche al processo tributario, “Il Collegio sotto la direzione del presidente, decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio e quindi il merito della causa.” Certamente pregiudiziale è la questione della competenza territoriale, posto che l'eventuale vizio è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 5 del D.legs. 546/92. Ora l'art. 4 del D. Legs. 546/92 recita “1. Le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione. […].”
Essendo questo il dato normativo, considerato che l'atto impugnato è stato emesso dal
Comune di Ragusa, il quale ha sede nella circoscrizione della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa, va dichiarato il difetto difetto di competenza territoriale posto che il ricorso andava iscritto a ruolo presso la Corte di giustizia tributaria di primo grado di
Ragusa, davanti alla quale la causa deve essere riassunta nei termini di legge.
Quanto alle spese di giudizio, alla loro liquidazione dovrà provvedere il giudice della riassunzione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Primo Grado di Catania, sezione prima, in composizione monocratica, dichiara il proprio difetto di competenza territoriale, attesa la competenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa, dinnanzi al quale la causa deve essere riassunta nei termini di legge.
Le spese di giudizio come in motivazione.
Così deciso, in Catania il 17 dicembre 2025
Giudice
IO CA