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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 30/10/2025, n. 3473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3473 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13356/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati:
dott.sa S. Governatori Presidente dott.ssa I. Benincasa Giudice dott.ssa A. Galano Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13356/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 Parte_2 C.F._1 dell'avv. MAMMINI MATTEO
RICORRENTE contro
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE (C.F.
), P.IVA_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con “atto di citazione” per la rettificazione degli atti anagrafici e l'autorizzazione all'adeguamento dei caratteri sessuali ex art. 3 L. 164/1982 e d.lgs n 150/2011, nato in Parte_3
Perù, il 16 maggio 1992 – di nazionalità peruviana - chiede all'intestato Tribunale di disporre la rettificazione degli atti anagrafici con il mutamento del nome da a , ordinando Pt_1 Pt_1 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Firenze di procedere in tal senso.
A sostegno della domanda, il ricorrente evidenzia di aver manifestato, fin dall'infanzia, una natura psicologica e comportamentale tipicamente femminile pur essendo un individuo di sesso biologico maschile;
di aver maturato la consapevolezza, in età adulta, della necessità di ottenere una rettifica pagina 1 di 4 medico-chirurgica del proprio aspetto anatomico-biologico; di essersi rivolto al Centro SODC
Andrologia Endocrinologia femminile e Incongruenza di genere dell' – Parte_4
Universitaria di Careggi ove è stato certificato che “il percorso di affermazione di genere risultava già ben delineato al momento della presa in carico endocrinologica – in particolare, la persona viveva già in ruolo di genere femminile da anni, assumeva terapia ormonale da anni, aveva già effettuato un intervento chirurgico di affermazione di genere, con riferito beneficio – è stato ritenuto auspicabile e prioritario proseguire la presa in carico endocrinologica con prescrizione di terapia ormonale di affermazione di genere.” con l'indicazione nella lettera della dott.ssa di “Incongruenza di Per_1 genere in persona Pt_5
All'udienza del giorno 27 marzo 2025 è comparsa la parte personalmente per confermare quanto contenuto nel ricorso. Dopo vari rinvii chiesi dal legale di parte ricorrente per il deposito della documentazione necessaria, sono state rassegnate le conclusioni, all'udienza del 2.10.2025 e il giudice ha rimesso la causa al Collegio, per la decisione.
Nel merito, osserva il Tribunale che l'art. 1 della legge 14.4.1982 n. 164 stabilisce, invero, che “la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca a una persona, sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali” Nel successivo art. 3 – (art. 31 comma 4 del DLG n.50/2011) si prevede che l'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento chirurgico debba essere autorizzato quando risulti necessario.
Dall'esame delle disposizioni si deduce che il Tribunale è chiamato a autorizzare il trattamento chirurgico “ quando lo ritenga necessario” anche se tale controllo che il legislatore demanda al giudice verterà sulla necessità dell'intervento ai fini dell'adeguamento dei caratteri sessuali, senza che il giudice possa valutarne l'opportunità.
La Corte Costituzionale con ordinanza n. 161 / 1985 ha effettuato una interpretazione della legge n.
164/1982 come espressione “di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori di libertà e dignità della persona umana” strumento per la ricomposizione dell'equilibrio tra soma e psiche del transessuale.
Successivamente la Suprema Corte ha specificato che per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile non è obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri anatomici primari, quando venga accertata la serietà, univocità e definitività del percorso di transizione scelto dall'individuo. Vi è da dire, inoltre, che la fissazione della propria identità di genere, con l'ausilio delle terapie ormonali, prescinde dalla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari e si è spesso utilizzato il termine transgenderismo per distinguere tale fenomeno dal transessualismo pagina 2 di 4 tradizionale.
L'art. 2 della Costituzione, inoltre, riconosce e garantisce il diritto all'identità personale, quale espressione della dignità del soggetto e del suo diritto ad essere riconosciuto nell'ambito sociale di riferimento per quello che si è. Nel concetto di identità personale deve farsi rientrare anche il concetto di identità sessuale, ricostruibile non solo sulla base della natura degli organi riproduttivi esterni, ma anche sulla base di elementi di ordine psicologico e sociale.
Da ciò si ricava che il diritto all'identità sessuale va pienamente riconosciuto sia a coloro che, sentendo in modo profondo di appartenere all'altro genere, abbiano modificato i loro caratteri sessuali primari, sia a coloro che senza modificare i caratteri, abbiano costruito una diversa identità di genere e si siano limitati a adeguare in modo significativo l'aspetto corporeo.
Nel caso in esame, il ricorrente ha chiesto, per i motivi indicati in premessa, la rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri di stato civile da maschile a femminile nonché il diritto di sottoporsi a tutti i trattamenti medico – chirurgici necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali da femminili a maschili.
A sostegno delle proprie ragioni, la ricorrente ha allegato la certificazione medica della dott.ssa Per_2 la quale certifica che: cui di seguito mi riferirò al femminile usando di
[...] Parte_3
, nata in [...] il [...], è in carico presso questa struttura da maggio 2022. Al momento Pt_1 del primo accesso, riportava di aver iniziato terapia ormonale di affermazione di genere Pt_1 all'età di 21 anni nel proprio paese di origine e di aver effettuato intervento di mastoplastica additiva ad aprile 2022 al fine di ottenere una forma corporea che meglio rispecchiasse la sua identità di genere femminile. riferiva inoltre in tale occasione di aver deciso di rivolgersi al nostro centro Pt_1 al fine di poter ricevere un supporto specialistico e competente rispetto al percorso di affermazione di genere. Dal momento che il percorso di affermazione di genere risultava già ben delineato al momento della presa in carico endocrinologica – in particolare, la persona viveva già in ruolo di genere femminile da anni, assumeva terapia ormonale da anni, aveva già effettuato un intervento chirurgico di affermazione di genere, con riferito beneficio - è stato ritenuto auspicabile e prioritario proseguire la presa in carico endocrinologica con prescrizione di terapia ormonale di affermazione di genere. Ciò in accordo con quanto riportato dalla WHO, che evidenzia come le persone transgender che effettuano terapia ormonale auto-prescritta possano beneficiare di un accesso informazioni basate su evidenze scientifiche, formulazioni ormonali sicure (WHO, 2021). In particolare, assume terapia con Pt_1 estrogeni transdermici e ciproterone acetato al fine di ottenere e mantenere una completa femminilizzazione e de-mascolinizzazione.
Si osserva che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 143 del 23 luglio 2024 ha dichiarato pagina 3 di 4 l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 d.lgs 150/11 nella parte in cui prevede l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico chirurgico, qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del sesso.
Ritornando al caso di specie, si osserva che dalla documentazione in atti, emerge che i trattamenti medici effettuati dal ricorrente, dimostrano il compimento del percorso irreversibile di transizione intrapreso dallo stesso, giustificando con ciò la domanda di rettificazione svolta dalla stessa, senza la necessità di richiedere l'autorizzazione al trattamento chirurgico.
Il Collegio, pertanto, ordina all'Ufficiale di Stato Civile di Firenze, ove il certificato di nascita è stato trascritto, la rettificazione dell'attribuzione di sesso nel registro dello Stato Civile (Atto di nascita – n-
217– P.2 Serie B5 Anno 2025) - come richiesto dalla ricorrente, disponendo altresì la rettifica del prenome da a Pt_1 Pt_1
Accerta il diritto del ricorrente di sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici diretti a adeguare i caratteri sessuali esteriori maschili a femminili.
Tenuto conto della natura della causa, non si procede a pronunzia sulle spese processuali.
PQM
Il Tribunale Ordinario di Firenze, così definitivamente provvede: accerta il diritto del ricorrente di sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici al fine di adeguare i caratteri sessuali esteriori femminili a quelli maschili;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Firenze la rettificazione dell'attribuzione di sesso da maschile a femminile;
ordina, altresì, la variazione del prenome anagrafico da a Pt_1 Pt_1
Nulla sulle spese.
Così deciso in Firenze, il giorno 29 ottobre 2025 su relazione della dott.ssa Antonella Galano –
Giudice Onorario. .
Il giudice onorario La Presidente
Dott.ssa A. Galano Dott.ssa S. Governatori
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati:
dott.sa S. Governatori Presidente dott.ssa I. Benincasa Giudice dott.ssa A. Galano Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13356/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 Parte_2 C.F._1 dell'avv. MAMMINI MATTEO
RICORRENTE contro
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE (C.F.
), P.IVA_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con “atto di citazione” per la rettificazione degli atti anagrafici e l'autorizzazione all'adeguamento dei caratteri sessuali ex art. 3 L. 164/1982 e d.lgs n 150/2011, nato in Parte_3
Perù, il 16 maggio 1992 – di nazionalità peruviana - chiede all'intestato Tribunale di disporre la rettificazione degli atti anagrafici con il mutamento del nome da a , ordinando Pt_1 Pt_1 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Firenze di procedere in tal senso.
A sostegno della domanda, il ricorrente evidenzia di aver manifestato, fin dall'infanzia, una natura psicologica e comportamentale tipicamente femminile pur essendo un individuo di sesso biologico maschile;
di aver maturato la consapevolezza, in età adulta, della necessità di ottenere una rettifica pagina 1 di 4 medico-chirurgica del proprio aspetto anatomico-biologico; di essersi rivolto al Centro SODC
Andrologia Endocrinologia femminile e Incongruenza di genere dell' – Parte_4
Universitaria di Careggi ove è stato certificato che “il percorso di affermazione di genere risultava già ben delineato al momento della presa in carico endocrinologica – in particolare, la persona viveva già in ruolo di genere femminile da anni, assumeva terapia ormonale da anni, aveva già effettuato un intervento chirurgico di affermazione di genere, con riferito beneficio – è stato ritenuto auspicabile e prioritario proseguire la presa in carico endocrinologica con prescrizione di terapia ormonale di affermazione di genere.” con l'indicazione nella lettera della dott.ssa di “Incongruenza di Per_1 genere in persona Pt_5
All'udienza del giorno 27 marzo 2025 è comparsa la parte personalmente per confermare quanto contenuto nel ricorso. Dopo vari rinvii chiesi dal legale di parte ricorrente per il deposito della documentazione necessaria, sono state rassegnate le conclusioni, all'udienza del 2.10.2025 e il giudice ha rimesso la causa al Collegio, per la decisione.
Nel merito, osserva il Tribunale che l'art. 1 della legge 14.4.1982 n. 164 stabilisce, invero, che “la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca a una persona, sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali” Nel successivo art. 3 – (art. 31 comma 4 del DLG n.50/2011) si prevede che l'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento chirurgico debba essere autorizzato quando risulti necessario.
Dall'esame delle disposizioni si deduce che il Tribunale è chiamato a autorizzare il trattamento chirurgico “ quando lo ritenga necessario” anche se tale controllo che il legislatore demanda al giudice verterà sulla necessità dell'intervento ai fini dell'adeguamento dei caratteri sessuali, senza che il giudice possa valutarne l'opportunità.
La Corte Costituzionale con ordinanza n. 161 / 1985 ha effettuato una interpretazione della legge n.
164/1982 come espressione “di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori di libertà e dignità della persona umana” strumento per la ricomposizione dell'equilibrio tra soma e psiche del transessuale.
Successivamente la Suprema Corte ha specificato che per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile non è obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri anatomici primari, quando venga accertata la serietà, univocità e definitività del percorso di transizione scelto dall'individuo. Vi è da dire, inoltre, che la fissazione della propria identità di genere, con l'ausilio delle terapie ormonali, prescinde dalla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari e si è spesso utilizzato il termine transgenderismo per distinguere tale fenomeno dal transessualismo pagina 2 di 4 tradizionale.
L'art. 2 della Costituzione, inoltre, riconosce e garantisce il diritto all'identità personale, quale espressione della dignità del soggetto e del suo diritto ad essere riconosciuto nell'ambito sociale di riferimento per quello che si è. Nel concetto di identità personale deve farsi rientrare anche il concetto di identità sessuale, ricostruibile non solo sulla base della natura degli organi riproduttivi esterni, ma anche sulla base di elementi di ordine psicologico e sociale.
Da ciò si ricava che il diritto all'identità sessuale va pienamente riconosciuto sia a coloro che, sentendo in modo profondo di appartenere all'altro genere, abbiano modificato i loro caratteri sessuali primari, sia a coloro che senza modificare i caratteri, abbiano costruito una diversa identità di genere e si siano limitati a adeguare in modo significativo l'aspetto corporeo.
Nel caso in esame, il ricorrente ha chiesto, per i motivi indicati in premessa, la rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri di stato civile da maschile a femminile nonché il diritto di sottoporsi a tutti i trattamenti medico – chirurgici necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali da femminili a maschili.
A sostegno delle proprie ragioni, la ricorrente ha allegato la certificazione medica della dott.ssa Per_2 la quale certifica che: cui di seguito mi riferirò al femminile usando di
[...] Parte_3
, nata in [...] il [...], è in carico presso questa struttura da maggio 2022. Al momento Pt_1 del primo accesso, riportava di aver iniziato terapia ormonale di affermazione di genere Pt_1 all'età di 21 anni nel proprio paese di origine e di aver effettuato intervento di mastoplastica additiva ad aprile 2022 al fine di ottenere una forma corporea che meglio rispecchiasse la sua identità di genere femminile. riferiva inoltre in tale occasione di aver deciso di rivolgersi al nostro centro Pt_1 al fine di poter ricevere un supporto specialistico e competente rispetto al percorso di affermazione di genere. Dal momento che il percorso di affermazione di genere risultava già ben delineato al momento della presa in carico endocrinologica – in particolare, la persona viveva già in ruolo di genere femminile da anni, assumeva terapia ormonale da anni, aveva già effettuato un intervento chirurgico di affermazione di genere, con riferito beneficio - è stato ritenuto auspicabile e prioritario proseguire la presa in carico endocrinologica con prescrizione di terapia ormonale di affermazione di genere. Ciò in accordo con quanto riportato dalla WHO, che evidenzia come le persone transgender che effettuano terapia ormonale auto-prescritta possano beneficiare di un accesso informazioni basate su evidenze scientifiche, formulazioni ormonali sicure (WHO, 2021). In particolare, assume terapia con Pt_1 estrogeni transdermici e ciproterone acetato al fine di ottenere e mantenere una completa femminilizzazione e de-mascolinizzazione.
Si osserva che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 143 del 23 luglio 2024 ha dichiarato pagina 3 di 4 l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 d.lgs 150/11 nella parte in cui prevede l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico chirurgico, qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del sesso.
Ritornando al caso di specie, si osserva che dalla documentazione in atti, emerge che i trattamenti medici effettuati dal ricorrente, dimostrano il compimento del percorso irreversibile di transizione intrapreso dallo stesso, giustificando con ciò la domanda di rettificazione svolta dalla stessa, senza la necessità di richiedere l'autorizzazione al trattamento chirurgico.
Il Collegio, pertanto, ordina all'Ufficiale di Stato Civile di Firenze, ove il certificato di nascita è stato trascritto, la rettificazione dell'attribuzione di sesso nel registro dello Stato Civile (Atto di nascita – n-
217– P.2 Serie B5 Anno 2025) - come richiesto dalla ricorrente, disponendo altresì la rettifica del prenome da a Pt_1 Pt_1
Accerta il diritto del ricorrente di sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici diretti a adeguare i caratteri sessuali esteriori maschili a femminili.
Tenuto conto della natura della causa, non si procede a pronunzia sulle spese processuali.
PQM
Il Tribunale Ordinario di Firenze, così definitivamente provvede: accerta il diritto del ricorrente di sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici al fine di adeguare i caratteri sessuali esteriori femminili a quelli maschili;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Firenze la rettificazione dell'attribuzione di sesso da maschile a femminile;
ordina, altresì, la variazione del prenome anagrafico da a Pt_1 Pt_1
Nulla sulle spese.
Così deciso in Firenze, il giorno 29 ottobre 2025 su relazione della dott.ssa Antonella Galano –
Giudice Onorario. .
Il giudice onorario La Presidente
Dott.ssa A. Galano Dott.ssa S. Governatori
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