TRIB
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 27/03/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 27 marzo 2025 R.G.431/2024
Oggi 27 marzo 2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Nina Pinna è comparso nell'interesse dei ricorrenti l'avv. Giovanni Cristian Melis il quale conferma le conclusioni in conformità all'atto introduttivo e dichiara che i ricorrenti intendono usufruire delle agevolazioni in tema di prima casa contenuta nella nota 2-bis all'art.1 della tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n°131 e chiede che il giudice tenga la causa in decisione ai sensi di cui all'art.281 sexies e terdecies c.p.c. con lettura del dispositivo
Il Giudice tiene la causa in decisione e pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies e terdecies c.p.c., la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito trascritti.
Il Giudice REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE in persona della dott.ssa Nina Pinna, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 431/2024 di R.G. promossa da nato a [...] il [...], CF: e Parte_1 C.F._1 Parte_2 nata a [...] il [...], CF: , entrambi residenti in
[...] C.F._2
Galtellì, via Baronia n. 6, nata a [...] il [...] CF: Controparte_1
, residente in [...], C.F._3 Controparte_2 nato a [...] il [...], CF: , residente a [...]
n. 21, rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale resa in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore dall'avv. Melis Giovanni Cristian, CF: , con C.F._5 studio in Galtellì, vico Parrocchia, n. 1,
RICORRENTI
CONTRO
, (in qualità di coniuge di CP_3 CP_4 CP_5 Controparte_6
deceduta), Persona_1 Controparte_7
CONVENUTI CONTUMACI
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:
Dichiara che nato a [...] il [...], CF e Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...], CF: , entrambi Parte_2 C.F._2 residenti in [...] hanno acquistato per intervenuta usucapione ultraventennale la proprietà del fabbricato sito a Galtellì nella via Baronia, n. 6 P. T-1, distinto al catasto fabbricati al Foglio 26, particella 1096, Categoria A/2, Classe 7, consistenza 10 vani;
nonchè il terreno su cui insiste il fabbricato, distinto al Catasto Terreni al Foglio26, particella 1096, Ente Urbano;
Dichiara che nata a [...] il [...] CF: Controparte_1 C.F._3 residente in [...] ha acquistato per intervenuta usucapione ultraventennale la proprietà del fabbricato sito a Galtellì nella via Baronia n. 17 P. S1, distinto al catasto fabbricati al Foglio 26, particella 1098, sub 1, Cat. A/2, Classe 7, consistenza 3,5 vani, e il terreno su cui insiste il fabbricato, distinto al Catasto Terreni al
Foglio 26, particella 1098, Ente Urbano;
Dichiara che nato a [...] il [...], CF: Controparte_2
, residente a [...] ha acquistato per C.F._4 intervenuta usucapione ultraventennale la proprietà del fabbricato sito a Galtellì nella via
Baronia n. 21 P. S1-1, distinto al catasto fabbricati al Foglio 26, particella 1098, sub 5,
Cat. A/3, Classe 6, consistenza 4,5 vani, e sub 6 via Baronia, Categ. F/3, e il terreno su cui insiste il fabbricato, distinto al Catasto Terreni al Foglio 26, particella 1098, Ente
Urbano;
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.281 decies c.p.c. regolarmente notificato i ricorrenti hanno citato in giudizio i convenuti indicati in epigrafe per sentir dichiarare l'avvenuta usucapione a favore di essi ricorrenti dei beni per ciascuno indicati in dispositivo. I ricorrenti hanno esposto che possiedono da tempo immemorabile, uti dominus, direttamente ed indirettamente, in modo pieno, esclusivo, pacifico, pubblico ed ininterrotto i seguenti immobili: e Parte_1
possiedono in via esclusiva: Il fabbricato sito a Galtellì nella via Parte_2
Baronia, n. 6 P. T-1, distinto al catasto fabbricati al Foglio 26, particella 1096, Categoria
A/2, Classe 7, consistenza 10 vani;
nonchè il terreno su cui insiste il fabbricato, distinto al
Catasto Terreni al Foglio 26, particella 1096, Ente Urbano;
possiede in via Controparte_1
esclusiva: Il fabbricato sito a Galtellì nella via Baronia n. 17 P. S1, distinto al catasto fabbricati al Foglio. 26, particella 1098, sub 1, Categoria A/2, Classe 7, consistenza 3,5 vani,
e il terreno su cui insiste il fabbricato, distinto al Catasto Terreni al F. 26, part. 1098, Ente
Urbano; possiede in via esclusiva: Il fabbricato sito a Galtellì nella Controparte_2
via Baronia n. 21 P. S1-1, distinto al catasto fabbricati al Foglio 26, particella 1098, sub 5, Cat. A/3, Classe 6, consistenza 4,5 vani, e sub 6 via Baronia, Categoria F/3, e il terreno su cui insiste il fabbricato, distinto al Catasto Terreni al Foglio 26, particella 1098, Ente
Urbano;
I ricorrenti, da oltre vent'anni, ciascuno per il rispettivo fabbricato, si sono occupati dell'immobile di cui sopra, provvedendo dapprima alla costruzione, e poi alla periodica manutenzione ordinaria e straordinaria, occupandosi della cura della facciata, della sostituzione e manutenzione degli infissi, del rifacimento della pavimentazione, della cura del giardino. In generale con interventi vari di ripristino sia degli ambienti interni che dell'esterno. I suddetti fabbricati risultano, al catasto fabbricati, catastalmente intestati agli odierni ricorrenti e a;
Il terreno, sul quale è stato edificato il fabbricato, è Controparte_7
distinto al N.C.T. al Foglio 26, particella 1098 e 1096, Ente Urbano, come da visura storica catastale che si produce, e risulta intestato ai Sig.ri: nato a [...] il Persona_2
06.06.1921, deceduto con prole, nato a [...] il [...], deceduto con Persona_3
prole. Le particelle 1096 e 1098 derivano dalla particella originaria 192, la cui proprietà per intero veniva intestata con sentenza di usucapione del 31.01.1990 al sig. , Persona_3
ciò comporta che la legittimazione passiva è di . Il sig. è Persona_3 Persona_3
deceduto a Nuoro il 12.03.2011, gli eredi: nata a [...] il [...], CP_3 CP_4
nato a [...] il [...], nato a [...] il [...],
[...] CP_5 [...]
nato a [...] il [...] (in qualità di coniuge di nata Controparte_6 Persona_1
a Sassuolo il 01.03.1977, deceduta a Statte il 24.08.2014);
Verificata la regolarità del contraddittorio, è stata dichiarata la contumacia dei convenuti, sono stati prodotti documenti ed è stata assunta prova testimoniale.
All'udienza del 27.3.2025 la causa è stata tenuta in decisione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies e terdeciesc.p.c.
******
La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Invero, dall'espletata istruttoria, è emerso che i beni oggetto di causa sono stati utilizzati rispettivamente dai ricorrenti immobile da oltre vent'anni: gli stessi, nel corso del tempo, ciascuno per il proprio immobile hanno provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni, hanno provveduto alla imbiancatura, tinteggiatura facciata e sostituzione infissi (cfr le concordi dichiarazioni rese dai testi escussi alle udienze del
17.2.2025). Per quanto riguarda la regolarità del contraddittorio, occorre evidenziare come la domanda di usucapione debba essere proposta nei confronti di tutti gli originari comproprietari del bene, in danno dei quali si sarebbe poi verificata la dedotta usucapione, da considerarsi litisconsorti necessari (cfr., per tutte, Cass. n. 2438/1988 e Cass. n. 966/1983). Al riguardo, nel caso di specie, risulta: che intestatari catastali dell'immobile per cui è causa risultano l'odierna convenuta in danno della quale si è poi verificata l'usucapione: pertanto, il contraddittorio può ritenersi regolarmente instaurato.
In conclusione, sulla base di quanto sopra osservato e stante la mancata opposizione dei convenuti, la domanda di parte attrice può ritenersi fondata e, dunque, va accolta ai sensi degli artt. 1158 e segg. c.c. a trascrizione della sentenza è obbligo nascente direttamente dalla legge in capo al Conservatore, la cui attuazione non richiede uno specifico ordine del giudice.
Lo stesso dicasi per le volture catastali da eseguirsi a cura dell'Ufficio Tecnico Erariale.
Quanto alle spese del giudizio, poiché la condanna alla rifusione di esse è stata richiesta soltanto in caso di contestazione, e poiché i convenuti non si sono opposti alla domanda ma sono rimasti contumaci, sussistono giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
La sentenza resa ex articolo 281 sexies e terdecies c.p.c., si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del presente verbale che la contiene
Così deciso in Nuoro, addì 27 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Nina Pinna
SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 27 marzo 2025 R.G.431/2024
Oggi 27 marzo 2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Nina Pinna è comparso nell'interesse dei ricorrenti l'avv. Giovanni Cristian Melis il quale conferma le conclusioni in conformità all'atto introduttivo e dichiara che i ricorrenti intendono usufruire delle agevolazioni in tema di prima casa contenuta nella nota 2-bis all'art.1 della tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n°131 e chiede che il giudice tenga la causa in decisione ai sensi di cui all'art.281 sexies e terdecies c.p.c. con lettura del dispositivo
Il Giudice tiene la causa in decisione e pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies e terdecies c.p.c., la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito trascritti.
Il Giudice REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE in persona della dott.ssa Nina Pinna, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 431/2024 di R.G. promossa da nato a [...] il [...], CF: e Parte_1 C.F._1 Parte_2 nata a [...] il [...], CF: , entrambi residenti in
[...] C.F._2
Galtellì, via Baronia n. 6, nata a [...] il [...] CF: Controparte_1
, residente in [...], C.F._3 Controparte_2 nato a [...] il [...], CF: , residente a [...]
n. 21, rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale resa in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore dall'avv. Melis Giovanni Cristian, CF: , con C.F._5 studio in Galtellì, vico Parrocchia, n. 1,
RICORRENTI
CONTRO
, (in qualità di coniuge di CP_3 CP_4 CP_5 Controparte_6
deceduta), Persona_1 Controparte_7
CONVENUTI CONTUMACI
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:
Dichiara che nato a [...] il [...], CF e Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...], CF: , entrambi Parte_2 C.F._2 residenti in [...] hanno acquistato per intervenuta usucapione ultraventennale la proprietà del fabbricato sito a Galtellì nella via Baronia, n. 6 P. T-1, distinto al catasto fabbricati al Foglio 26, particella 1096, Categoria A/2, Classe 7, consistenza 10 vani;
nonchè il terreno su cui insiste il fabbricato, distinto al Catasto Terreni al Foglio26, particella 1096, Ente Urbano;
Dichiara che nata a [...] il [...] CF: Controparte_1 C.F._3 residente in [...] ha acquistato per intervenuta usucapione ultraventennale la proprietà del fabbricato sito a Galtellì nella via Baronia n. 17 P. S1, distinto al catasto fabbricati al Foglio 26, particella 1098, sub 1, Cat. A/2, Classe 7, consistenza 3,5 vani, e il terreno su cui insiste il fabbricato, distinto al Catasto Terreni al
Foglio 26, particella 1098, Ente Urbano;
Dichiara che nato a [...] il [...], CF: Controparte_2
, residente a [...] ha acquistato per C.F._4 intervenuta usucapione ultraventennale la proprietà del fabbricato sito a Galtellì nella via
Baronia n. 21 P. S1-1, distinto al catasto fabbricati al Foglio 26, particella 1098, sub 5,
Cat. A/3, Classe 6, consistenza 4,5 vani, e sub 6 via Baronia, Categ. F/3, e il terreno su cui insiste il fabbricato, distinto al Catasto Terreni al Foglio 26, particella 1098, Ente
Urbano;
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.281 decies c.p.c. regolarmente notificato i ricorrenti hanno citato in giudizio i convenuti indicati in epigrafe per sentir dichiarare l'avvenuta usucapione a favore di essi ricorrenti dei beni per ciascuno indicati in dispositivo. I ricorrenti hanno esposto che possiedono da tempo immemorabile, uti dominus, direttamente ed indirettamente, in modo pieno, esclusivo, pacifico, pubblico ed ininterrotto i seguenti immobili: e Parte_1
possiedono in via esclusiva: Il fabbricato sito a Galtellì nella via Parte_2
Baronia, n. 6 P. T-1, distinto al catasto fabbricati al Foglio 26, particella 1096, Categoria
A/2, Classe 7, consistenza 10 vani;
nonchè il terreno su cui insiste il fabbricato, distinto al
Catasto Terreni al Foglio 26, particella 1096, Ente Urbano;
possiede in via Controparte_1
esclusiva: Il fabbricato sito a Galtellì nella via Baronia n. 17 P. S1, distinto al catasto fabbricati al Foglio. 26, particella 1098, sub 1, Categoria A/2, Classe 7, consistenza 3,5 vani,
e il terreno su cui insiste il fabbricato, distinto al Catasto Terreni al F. 26, part. 1098, Ente
Urbano; possiede in via esclusiva: Il fabbricato sito a Galtellì nella Controparte_2
via Baronia n. 21 P. S1-1, distinto al catasto fabbricati al Foglio 26, particella 1098, sub 5, Cat. A/3, Classe 6, consistenza 4,5 vani, e sub 6 via Baronia, Categoria F/3, e il terreno su cui insiste il fabbricato, distinto al Catasto Terreni al Foglio 26, particella 1098, Ente
Urbano;
I ricorrenti, da oltre vent'anni, ciascuno per il rispettivo fabbricato, si sono occupati dell'immobile di cui sopra, provvedendo dapprima alla costruzione, e poi alla periodica manutenzione ordinaria e straordinaria, occupandosi della cura della facciata, della sostituzione e manutenzione degli infissi, del rifacimento della pavimentazione, della cura del giardino. In generale con interventi vari di ripristino sia degli ambienti interni che dell'esterno. I suddetti fabbricati risultano, al catasto fabbricati, catastalmente intestati agli odierni ricorrenti e a;
Il terreno, sul quale è stato edificato il fabbricato, è Controparte_7
distinto al N.C.T. al Foglio 26, particella 1098 e 1096, Ente Urbano, come da visura storica catastale che si produce, e risulta intestato ai Sig.ri: nato a [...] il Persona_2
06.06.1921, deceduto con prole, nato a [...] il [...], deceduto con Persona_3
prole. Le particelle 1096 e 1098 derivano dalla particella originaria 192, la cui proprietà per intero veniva intestata con sentenza di usucapione del 31.01.1990 al sig. , Persona_3
ciò comporta che la legittimazione passiva è di . Il sig. è Persona_3 Persona_3
deceduto a Nuoro il 12.03.2011, gli eredi: nata a [...] il [...], CP_3 CP_4
nato a [...] il [...], nato a [...] il [...],
[...] CP_5 [...]
nato a [...] il [...] (in qualità di coniuge di nata Controparte_6 Persona_1
a Sassuolo il 01.03.1977, deceduta a Statte il 24.08.2014);
Verificata la regolarità del contraddittorio, è stata dichiarata la contumacia dei convenuti, sono stati prodotti documenti ed è stata assunta prova testimoniale.
All'udienza del 27.3.2025 la causa è stata tenuta in decisione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies e terdeciesc.p.c.
******
La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Invero, dall'espletata istruttoria, è emerso che i beni oggetto di causa sono stati utilizzati rispettivamente dai ricorrenti immobile da oltre vent'anni: gli stessi, nel corso del tempo, ciascuno per il proprio immobile hanno provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni, hanno provveduto alla imbiancatura, tinteggiatura facciata e sostituzione infissi (cfr le concordi dichiarazioni rese dai testi escussi alle udienze del
17.2.2025). Per quanto riguarda la regolarità del contraddittorio, occorre evidenziare come la domanda di usucapione debba essere proposta nei confronti di tutti gli originari comproprietari del bene, in danno dei quali si sarebbe poi verificata la dedotta usucapione, da considerarsi litisconsorti necessari (cfr., per tutte, Cass. n. 2438/1988 e Cass. n. 966/1983). Al riguardo, nel caso di specie, risulta: che intestatari catastali dell'immobile per cui è causa risultano l'odierna convenuta in danno della quale si è poi verificata l'usucapione: pertanto, il contraddittorio può ritenersi regolarmente instaurato.
In conclusione, sulla base di quanto sopra osservato e stante la mancata opposizione dei convenuti, la domanda di parte attrice può ritenersi fondata e, dunque, va accolta ai sensi degli artt. 1158 e segg. c.c. a trascrizione della sentenza è obbligo nascente direttamente dalla legge in capo al Conservatore, la cui attuazione non richiede uno specifico ordine del giudice.
Lo stesso dicasi per le volture catastali da eseguirsi a cura dell'Ufficio Tecnico Erariale.
Quanto alle spese del giudizio, poiché la condanna alla rifusione di esse è stata richiesta soltanto in caso di contestazione, e poiché i convenuti non si sono opposti alla domanda ma sono rimasti contumaci, sussistono giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
La sentenza resa ex articolo 281 sexies e terdecies c.p.c., si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del presente verbale che la contiene
Così deciso in Nuoro, addì 27 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Nina Pinna