CA
Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 05/09/2025, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 732/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg.ri Magistrati
Presidente Dott. Gianmichele Marcelli
Giudice Dott. Pier Giorgio Palestini
Giudice Dott. Cesare Marziali Cons. Est
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile DI IMUGNAZIONE DI LODO iscritta al n. 732/2023 R.G. e promossa da
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
), entrambi quali soci della (C.F. – P.IVA: ),
[...] Controparte_1 P.IVA_1 rappresentati e difesi, sia congiuntamente sia disgiuntamente, dall'Avv. Roberto Gianfelici (C.F.:
[...]
– telefax 0733-368388 – PEC: con studio in C.F._3 Email_1
Macerata, Via Spalato 98 e dall'Avv. Stefano Monachesi (C.F.: – telefax: CodiceFiscale_4
0733 235612 – pec: con studio in Macerata, Via Ugo Foscolo 7. Email_2
L'Avv. Roberto Gianfelici dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni e/o notificazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata: L'Avv. Stefano Monachesi Email_3 dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni e/o notificazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_4
impugnante pagina 1 di 6 Contro
(c.f. e p.iva , in persona del legale rappresentante – Controparte_1 P.IVA_1 presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato Controparte_2
(c.f.: ), rappresentata e difesa, in via disgiunta tra loro, dall'avv. Pierfrancesco C.F._5
Tasso (c.f.: ; pec: fax: 0733 4445141), C.F._6 Email_5 dall'avv. Nicola Perfetti (c.f.: ; pec: ; fax: 0733 C.F._7 Email_6
1990409), dall'avv. Claudia Caporaletti (c.f.: ; pec: C.F._8
fax: 0733 1990409), dal prof. avv. Ubaldo Perfetti, (c.f.: Email_7
; pec: fax 0733 1990409), i quali dichiarano di C.F._9 Email_8 voler ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al presente procedimento ai rispettivi indirizzi pec e fax sopra indicati
Impugnata
Oggetto : impugnazione lodo
Conclusioni delle parti : come da note depositate telematicamente
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
§ 1 - e impugnano il Lodo Arbitrale emesso in data 6.4.2023, Parte_1 Parte_2 notificato in data 05.07.2023, con cui veniva rigettato il ricorso volto ad ottenere l'annullamento della delibera assunta in data 03.11.2021 dall'assemblea dei soci della Controparte_1 tornando a chiedere che venga annullata la delibera assunta in data 03.11.2021 dall'assemblea dei soci della per conflitto di interesse, avendo i soci di maggioranza fatto prevalere Controparte_1
l'interesse personale aumentando il proprio compenso quali amministratori a danno della società e dei soci di minoranza, con lesione del patrimonio sociale, per abuso e/o eccesso di potere dei soci di maggioranza nei confronti dei soci di minoranza, per contrarietà alla buona fede.
Si è costituita controdeducendo chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'impugnazione .
pagina 2 di 6 Le doglianze verranno esaminate nei dovuti limiti della natura dell'impugnazione, come noto, fra l'altro, a critica vincolata1.
§ 3 – sul conflitto d'interessi
Risulta pacifico che nelle società, il contratto concluso in conflitto di interessi integra l'illecito di cui all'art. 2476 c.c. allorché l'amministratore abbia fatto prevalere un interesse extrasociale, che oltre ad essere incompatibile con quello della società, sia per essa pregiudizievole, alla stregua di una valutazione della condotta, operata secondo un giudizio "ex ante", che tenga conto della mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta analoga a quella adottata, nonché della diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione. (Cass. Sez. 1, Ord. n. 7279 del 13/03/2023: nella specie, la
S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale, che aveva escluso il carattere illecito dell'attribuzione, in favore dell'amministratore revocato, di un compenso, stabilito all'esito di una transazione intervenuta a definizione della controversia intrapresa dal medesimo avverso la società).
In altre parole, sussiste conflitto di interessi idoneo a fondare un'impugnazione della delibera assembleare solo nel caso di contrasto tra interesse del socio e interesse sociale, e non già nell'ipotesi in cui sussistano meri interessi confliggenti tra soci (Cass. 29 settembre 2020, n. 20625).
Pertanto non è di per sé invalida la delibera che abbia deciso su questioni che riguardano, in questo caso, il socio-amministratore, se non nella misura in cui vi siano violazioni sintomatiche del genere di quella sottolineata dalla Cassazione.
Sul punto, l'argomentazione complessiva del impugnato può essere riportata integralmente: Pt_3
“La delibera oggetto di impugnazione, nelle premesse, ricostruisce la situazione congiunturale, gli obiettivi aziendali, le strategie attuate, e gli adempimenti richiesti a taluni degli amministratori, e quindi illustra i criteri seguiti per la determinazione dei loro compensi. In tal modo, essa si presenta come intrinsecamente coerente e formalmente corretta, tant'è che i ricorrenti rivolgono la loro attenzione ad altri aspetti. Ovvio che, nella percezione dei ricorrenti, vi è un'accresciuta attribuzione patrimoniale in favore degli amministratori (soci antagonisti), che incide negativamente sulla determinazione dell'utile ripartibile, e verosimilmente balza all'occhio anche la circostanza che la delibera in questione sia stata adottata verso la fine dell'anno di riferimento, quando i relativi risultati economici erano già in gran parte prodotti, e questo potrebbe alimentare una condizione di sospetto. 1 Correttamente, in ogni caso, parte convenuta sottolinea che il contenuto del primo motivo - Abuso delle regole di maggioranza. Abuso e/o eccesso di potere contiene argomentazioni del tutto nuove rispetto al procedimento arbitrale. Così pure sono sono nuove le censure che deducono la violazione dell'art. 2247 cc, nonché tutto quanto concerne l'asserito utilizzo strumentale d ipazione detenuta da in SW Office Controparte_1 laddove si dice che il socio-amministratore ne avrebbe la gestione si ripete, tali Parte_4 censure colgano nel segno, esse tuttavia non attingono al nucleo essenziale per cui – come appresso si vedrà – sia la delibera che il lodo presentano elementi di criticità, vale a dire la sproporzione tra risultati economici ed aumento del compenso. pagina 3 di 6 Tuttavia, è anche vero che le condizioni patrimoniali della per quanto documentato in atti, possono Controparte_1 giustificare il riconoscimento dei compensi in parola, soprattutto se rapportati a figure specializzate e prestano concretamente la loro opera a beneficio della società medesima.
In ogni caso, per ciò che attiene alla presente controversia, e tenuto anche conto del concreto atteggiarsi dell'onere della prova, ricadente sui ricorrenti, la loro domanda, pur nelle opacità insite nella situazione rappresentata, non può trovare accoglimento. Questo vale, innanzitutto, per l'argomento del conflitto di interessi, che non può essere intravisto nella sola e semplice partecipazione del socio alla delibera che lo vede beneficiario di compensi in veste di amministratore. I ricorrenti non hanno dato prova che i compensi deliberati siano in concreto eccessivi, non essendo sufficiente assumere come unico parametro di riferimento quello relativo all'annualità precedente.
Analogamente, nell'ambito della singola delibera ora oggetto di esame, non è ravvisabile la figura dell'abuso o di eccesso del potere di maggioranza, o quella della violazione della buona fede. Non risulta difatti provato che la delibera in questione sia volta all'attuazione di interessi extrasociali, o che sia volta direttamente a ledere gli interessi dei soci di minoranza, o che sia animata da intenti fraudolenti.
La delibera attributiva dei compensi degli amministratori per l'anno 2021, presa nella sua unitarietà, si sottrae pertanto alle censure sopra esaminate, pur contestualizzandosi in un rapporto, quello tra i soci della oggettivamente deteriorato e Controparte_1 potenzialmente foriero di altre situazioni contenziose, a discapito della società medesima….”.
Giova anche richiamare quanto, sostanzialmente, dedotto dalla società nei seguenti termini :
1) ai sensi dell'art. 17 dello statuto della società il compenso degli amministratori è determinato nel suo ammontare dall'assemblea dei soci annualmente.
2) sino al 31.12.2020 i compensi erano stati stabiliti nell'importo complessivo di € 312.770,00 (per un costo totale, per la società, pari a € 363.990,00), somma non contestata dai soci e Pt_1
, che non hanno impugnato la relativa delibera Pt_2
3) l'aumento di cui si discute è pari a € 121.210,00 (433.980,00 - 312.770,00), per un maggior costo a carico della società pari a € 140.662,00.
4) per l'anno 2020 il fatturato ammontava a € 1.933.016,00; per l'anno 2021veniva preventivato un fatturato per un importo pari a ca. € 2.278.623,00; dato confermaro nell'effettività in corso di giudizio, avendo la società raggiunto un volume d'affari di € 2.283.286,00
5) l'asserito "sovradimensionamento" dell'organo amministrativo, quanto al numero degli amministratori, è un dato che può, al più costituire un mero elemento indiziario di eccessività, da supportare adeguatamente in sede di impugnazione: peraltro il numero dei membri del CdA, in numero variabile da 6 a 9, costituiva previsione statutaria pregressa (2016), e soprattutto determinata anche con il consenso degli impugnanti.
6) Nessun deterioramento economico, a fronte dell'aumento, supporta anomalie che varchino la soglia della legalità, accompagnandosi l'aumento stesso a corrispondente aumento del fatturato nella misura del 10 % e più.
Altro e diverso discorso riguarda l'opportunità di alcune scelte, richiamate anche in termini di generica
“opacità” anche dal collegio arbitrale .
pagina 4 di 6 Occorre verificare se l'opportunità di tali scelte possa ragionevolmente reggere al confronto con gli interessi della società, non essendo certamente bastevole, come detto, il pregiudizio che soffrono i soci non amministratori dall'omessa ripartizione di utili, assorbiti proprio dai maggiori costi per i compensi.
Nel nostro caso, si ha un aumento dei compensi pari al 38 % circa rispetto ad un aumento del fatturato di poco più del 18 % .
L'aumento del fatturato, di cui si è appena tratta la percentuale, peraltro, è parametrato alla differenza annuale, che potrebbe essere anche poco significativa, visto il periodo covid che caratterizza più l'anno
2020 che il 2021. A tal proposito la parte impugnante rileva come sostanzialmente il fatturato sia rimasto immutato nel corso degli anni.
A prescindere dalla questione se il lodo sia impugnabile anche per violazioni di diritto sostanziale, lo scendere ulteriormente nel merito di tale decisione non attiene, tuttavia, e in ogni caso, alla valutazione attinente l'impugnazione del lodo.
In altre parole, anche se ci si trovasse di fronte a delle questioni che possono essere esaminate “nel merito”, cioè nei casi in cui la previsione dell'impugnabilità per violazione delle regole di merito sia esplicitamente inserita nella clausola compromissoria, ovvero si tratti di clausola precedente alla riforma del 2006 (caso previsto dalle ss.uu.), si tratta pur sempre di un motivo che non è a critica libera, ma assimilabile al motivo della violazione e falsa applicazione di legge del ricorso per cassazione. Ora, proprio il giudicare se sussista o meno la violazione rilevate è un approfondimento nel merito dei fatti, precluso dalla critica vincolata.
L'impugnazione va, pertanto, dichiarata inammissibile.
Le spese (del solo presente grado, essendo nota la disciplina delle spese del lodo) seguono la soccombenza, parametrata ai valori economici della delibera.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'impugnazione
1) Dichiara inammissibile l'impugnazione
2) Condanna e al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 Parte_2 che liquida come segue :Fase di studio della controversia, € Controparte_1
4.389,00; Fase introduttiva del giudizio, € 2.552,00; Fase di trattazione, € 5.880,00; Fase decisionale € 7.298,00, oltre rimborso forf. 15 iva e cpa.
pagina 5 di 6 Ancona, c.c. 8.7.25
Il cons. est. Dr. Cesare Marziali
Il Presidente Dr. Gianmichele Marcelli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg.ri Magistrati
Presidente Dott. Gianmichele Marcelli
Giudice Dott. Pier Giorgio Palestini
Giudice Dott. Cesare Marziali Cons. Est
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile DI IMUGNAZIONE DI LODO iscritta al n. 732/2023 R.G. e promossa da
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
), entrambi quali soci della (C.F. – P.IVA: ),
[...] Controparte_1 P.IVA_1 rappresentati e difesi, sia congiuntamente sia disgiuntamente, dall'Avv. Roberto Gianfelici (C.F.:
[...]
– telefax 0733-368388 – PEC: con studio in C.F._3 Email_1
Macerata, Via Spalato 98 e dall'Avv. Stefano Monachesi (C.F.: – telefax: CodiceFiscale_4
0733 235612 – pec: con studio in Macerata, Via Ugo Foscolo 7. Email_2
L'Avv. Roberto Gianfelici dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni e/o notificazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata: L'Avv. Stefano Monachesi Email_3 dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni e/o notificazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_4
impugnante pagina 1 di 6 Contro
(c.f. e p.iva , in persona del legale rappresentante – Controparte_1 P.IVA_1 presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato Controparte_2
(c.f.: ), rappresentata e difesa, in via disgiunta tra loro, dall'avv. Pierfrancesco C.F._5
Tasso (c.f.: ; pec: fax: 0733 4445141), C.F._6 Email_5 dall'avv. Nicola Perfetti (c.f.: ; pec: ; fax: 0733 C.F._7 Email_6
1990409), dall'avv. Claudia Caporaletti (c.f.: ; pec: C.F._8
fax: 0733 1990409), dal prof. avv. Ubaldo Perfetti, (c.f.: Email_7
; pec: fax 0733 1990409), i quali dichiarano di C.F._9 Email_8 voler ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al presente procedimento ai rispettivi indirizzi pec e fax sopra indicati
Impugnata
Oggetto : impugnazione lodo
Conclusioni delle parti : come da note depositate telematicamente
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
§ 1 - e impugnano il Lodo Arbitrale emesso in data 6.4.2023, Parte_1 Parte_2 notificato in data 05.07.2023, con cui veniva rigettato il ricorso volto ad ottenere l'annullamento della delibera assunta in data 03.11.2021 dall'assemblea dei soci della Controparte_1 tornando a chiedere che venga annullata la delibera assunta in data 03.11.2021 dall'assemblea dei soci della per conflitto di interesse, avendo i soci di maggioranza fatto prevalere Controparte_1
l'interesse personale aumentando il proprio compenso quali amministratori a danno della società e dei soci di minoranza, con lesione del patrimonio sociale, per abuso e/o eccesso di potere dei soci di maggioranza nei confronti dei soci di minoranza, per contrarietà alla buona fede.
Si è costituita controdeducendo chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'impugnazione .
pagina 2 di 6 Le doglianze verranno esaminate nei dovuti limiti della natura dell'impugnazione, come noto, fra l'altro, a critica vincolata1.
§ 3 – sul conflitto d'interessi
Risulta pacifico che nelle società, il contratto concluso in conflitto di interessi integra l'illecito di cui all'art. 2476 c.c. allorché l'amministratore abbia fatto prevalere un interesse extrasociale, che oltre ad essere incompatibile con quello della società, sia per essa pregiudizievole, alla stregua di una valutazione della condotta, operata secondo un giudizio "ex ante", che tenga conto della mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta analoga a quella adottata, nonché della diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione. (Cass. Sez. 1, Ord. n. 7279 del 13/03/2023: nella specie, la
S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale, che aveva escluso il carattere illecito dell'attribuzione, in favore dell'amministratore revocato, di un compenso, stabilito all'esito di una transazione intervenuta a definizione della controversia intrapresa dal medesimo avverso la società).
In altre parole, sussiste conflitto di interessi idoneo a fondare un'impugnazione della delibera assembleare solo nel caso di contrasto tra interesse del socio e interesse sociale, e non già nell'ipotesi in cui sussistano meri interessi confliggenti tra soci (Cass. 29 settembre 2020, n. 20625).
Pertanto non è di per sé invalida la delibera che abbia deciso su questioni che riguardano, in questo caso, il socio-amministratore, se non nella misura in cui vi siano violazioni sintomatiche del genere di quella sottolineata dalla Cassazione.
Sul punto, l'argomentazione complessiva del impugnato può essere riportata integralmente: Pt_3
“La delibera oggetto di impugnazione, nelle premesse, ricostruisce la situazione congiunturale, gli obiettivi aziendali, le strategie attuate, e gli adempimenti richiesti a taluni degli amministratori, e quindi illustra i criteri seguiti per la determinazione dei loro compensi. In tal modo, essa si presenta come intrinsecamente coerente e formalmente corretta, tant'è che i ricorrenti rivolgono la loro attenzione ad altri aspetti. Ovvio che, nella percezione dei ricorrenti, vi è un'accresciuta attribuzione patrimoniale in favore degli amministratori (soci antagonisti), che incide negativamente sulla determinazione dell'utile ripartibile, e verosimilmente balza all'occhio anche la circostanza che la delibera in questione sia stata adottata verso la fine dell'anno di riferimento, quando i relativi risultati economici erano già in gran parte prodotti, e questo potrebbe alimentare una condizione di sospetto. 1 Correttamente, in ogni caso, parte convenuta sottolinea che il contenuto del primo motivo - Abuso delle regole di maggioranza. Abuso e/o eccesso di potere contiene argomentazioni del tutto nuove rispetto al procedimento arbitrale. Così pure sono sono nuove le censure che deducono la violazione dell'art. 2247 cc, nonché tutto quanto concerne l'asserito utilizzo strumentale d ipazione detenuta da in SW Office Controparte_1 laddove si dice che il socio-amministratore ne avrebbe la gestione si ripete, tali Parte_4 censure colgano nel segno, esse tuttavia non attingono al nucleo essenziale per cui – come appresso si vedrà – sia la delibera che il lodo presentano elementi di criticità, vale a dire la sproporzione tra risultati economici ed aumento del compenso. pagina 3 di 6 Tuttavia, è anche vero che le condizioni patrimoniali della per quanto documentato in atti, possono Controparte_1 giustificare il riconoscimento dei compensi in parola, soprattutto se rapportati a figure specializzate e prestano concretamente la loro opera a beneficio della società medesima.
In ogni caso, per ciò che attiene alla presente controversia, e tenuto anche conto del concreto atteggiarsi dell'onere della prova, ricadente sui ricorrenti, la loro domanda, pur nelle opacità insite nella situazione rappresentata, non può trovare accoglimento. Questo vale, innanzitutto, per l'argomento del conflitto di interessi, che non può essere intravisto nella sola e semplice partecipazione del socio alla delibera che lo vede beneficiario di compensi in veste di amministratore. I ricorrenti non hanno dato prova che i compensi deliberati siano in concreto eccessivi, non essendo sufficiente assumere come unico parametro di riferimento quello relativo all'annualità precedente.
Analogamente, nell'ambito della singola delibera ora oggetto di esame, non è ravvisabile la figura dell'abuso o di eccesso del potere di maggioranza, o quella della violazione della buona fede. Non risulta difatti provato che la delibera in questione sia volta all'attuazione di interessi extrasociali, o che sia volta direttamente a ledere gli interessi dei soci di minoranza, o che sia animata da intenti fraudolenti.
La delibera attributiva dei compensi degli amministratori per l'anno 2021, presa nella sua unitarietà, si sottrae pertanto alle censure sopra esaminate, pur contestualizzandosi in un rapporto, quello tra i soci della oggettivamente deteriorato e Controparte_1 potenzialmente foriero di altre situazioni contenziose, a discapito della società medesima….”.
Giova anche richiamare quanto, sostanzialmente, dedotto dalla società nei seguenti termini :
1) ai sensi dell'art. 17 dello statuto della società il compenso degli amministratori è determinato nel suo ammontare dall'assemblea dei soci annualmente.
2) sino al 31.12.2020 i compensi erano stati stabiliti nell'importo complessivo di € 312.770,00 (per un costo totale, per la società, pari a € 363.990,00), somma non contestata dai soci e Pt_1
, che non hanno impugnato la relativa delibera Pt_2
3) l'aumento di cui si discute è pari a € 121.210,00 (433.980,00 - 312.770,00), per un maggior costo a carico della società pari a € 140.662,00.
4) per l'anno 2020 il fatturato ammontava a € 1.933.016,00; per l'anno 2021veniva preventivato un fatturato per un importo pari a ca. € 2.278.623,00; dato confermaro nell'effettività in corso di giudizio, avendo la società raggiunto un volume d'affari di € 2.283.286,00
5) l'asserito "sovradimensionamento" dell'organo amministrativo, quanto al numero degli amministratori, è un dato che può, al più costituire un mero elemento indiziario di eccessività, da supportare adeguatamente in sede di impugnazione: peraltro il numero dei membri del CdA, in numero variabile da 6 a 9, costituiva previsione statutaria pregressa (2016), e soprattutto determinata anche con il consenso degli impugnanti.
6) Nessun deterioramento economico, a fronte dell'aumento, supporta anomalie che varchino la soglia della legalità, accompagnandosi l'aumento stesso a corrispondente aumento del fatturato nella misura del 10 % e più.
Altro e diverso discorso riguarda l'opportunità di alcune scelte, richiamate anche in termini di generica
“opacità” anche dal collegio arbitrale .
pagina 4 di 6 Occorre verificare se l'opportunità di tali scelte possa ragionevolmente reggere al confronto con gli interessi della società, non essendo certamente bastevole, come detto, il pregiudizio che soffrono i soci non amministratori dall'omessa ripartizione di utili, assorbiti proprio dai maggiori costi per i compensi.
Nel nostro caso, si ha un aumento dei compensi pari al 38 % circa rispetto ad un aumento del fatturato di poco più del 18 % .
L'aumento del fatturato, di cui si è appena tratta la percentuale, peraltro, è parametrato alla differenza annuale, che potrebbe essere anche poco significativa, visto il periodo covid che caratterizza più l'anno
2020 che il 2021. A tal proposito la parte impugnante rileva come sostanzialmente il fatturato sia rimasto immutato nel corso degli anni.
A prescindere dalla questione se il lodo sia impugnabile anche per violazioni di diritto sostanziale, lo scendere ulteriormente nel merito di tale decisione non attiene, tuttavia, e in ogni caso, alla valutazione attinente l'impugnazione del lodo.
In altre parole, anche se ci si trovasse di fronte a delle questioni che possono essere esaminate “nel merito”, cioè nei casi in cui la previsione dell'impugnabilità per violazione delle regole di merito sia esplicitamente inserita nella clausola compromissoria, ovvero si tratti di clausola precedente alla riforma del 2006 (caso previsto dalle ss.uu.), si tratta pur sempre di un motivo che non è a critica libera, ma assimilabile al motivo della violazione e falsa applicazione di legge del ricorso per cassazione. Ora, proprio il giudicare se sussista o meno la violazione rilevate è un approfondimento nel merito dei fatti, precluso dalla critica vincolata.
L'impugnazione va, pertanto, dichiarata inammissibile.
Le spese (del solo presente grado, essendo nota la disciplina delle spese del lodo) seguono la soccombenza, parametrata ai valori economici della delibera.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'impugnazione
1) Dichiara inammissibile l'impugnazione
2) Condanna e al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 Parte_2 che liquida come segue :Fase di studio della controversia, € Controparte_1
4.389,00; Fase introduttiva del giudizio, € 2.552,00; Fase di trattazione, € 5.880,00; Fase decisionale € 7.298,00, oltre rimborso forf. 15 iva e cpa.
pagina 5 di 6 Ancona, c.c. 8.7.25
Il cons. est. Dr. Cesare Marziali
Il Presidente Dr. Gianmichele Marcelli
pagina 6 di 6