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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 06/03/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Mariacolomba Giuliano Presidente
- dott. Pietro Iovino Consigliere
- avv. Eugenia Capano Giudice Ausiliario Relatore
Esaminati gli atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 223/2023 promossa da:
(cf ), rappresentata e difesa dall'Avv. Isabella Parte_1 C.F._1
Castagnoli, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Corso Cavour n.50 Cesena
- Appellante - contro
( cf , rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Controparte_1 C.F._2
Coliva, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Via Galliera n.19 Bologna
-Appellato -
In punto di: appello avverso Sentenza del Tribunale di Rimini n.664 del 6/7/2022
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni, da intendersi richiamate, come da note depositate telematicamente ai sensi dell'art.127 ter cpc
LA CORTE udita la relazione della causa riferita dal relatore G.A. avv. Eugenia Capano;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il gravame ha impugnato la sentenza del Tribunale di Rimini che ha rigettato Parte_1 la domanda proposta nei confronti dell'Avv. volta a sentire accertare la Controparte_1
pagina 1 di 5 responsabilità del professionista nell'espletamento dell'incarico conferito e condannarlo al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
In primo grado ha esposto di avere conferito incarico all'Avv. per sentirsi Parte_1 CP_1
risarcire le conseguenze dannose subite in seguito ad un sinistro occorso in data 14/06/2014 allorché era scivolata sui gradini di accesso della abitazione del compagno della propria figlia, , a Persona_1
causa della presenza di una sostanza oleosa, e si era procurata lesioni;
che il professionista , dopo avere tentato di definire in via stragiudiziale la controversia con , aveva Controparte_2
promosso nel suo interesse un giudizio civile dinnanzi al Tribunale di Rimini;
che prima della celebrazione della prima udienza fissata per il 13/7/2016, aveva formulato Controparte_2 una proposta transattiva che prevedeva il pagamento di € 5.000,00 per il risarcimento del danno fisico e €3.000,00 per spese legali, offerta che aveva comunicato al difensore di non Parte_1
accettare perché inadeguata, essendo determinata a proseguire il giudizio civile instaurato .
Esponeva che solo successivamente era venuta a conoscenza che l'Avv. alla prima udienza CP_1
del 13.07.2016 aveva rinunciato al mandato conferitogli e non si era presentato alle udienze successive, non svolgendo alcuna attività difensiva e lasciandola priva di difesa nel giudizio, e ed esponeva che la rinuncia al mandato non le era mai stata comunicata, come risultava dal fatto che entrambe le raccomandate inoltrate dal professionista del 16/6/2016 e del 30/8/2016 erano ritornate al mittente con la dicitura “destinatario sconosciuto” .
Su tali rilievi con l'atto introduttivo del giudizio contestava la condotta negligente del professionista per non averla contattata telefonicamente, dopo l'esito negativo delle due raccomandate, per informarla della rinuncia al mandato e consentirle quindi di nominare tempestivamente un nuovo difensore, così pregiudicando il suo diritto ad ottenere il risarcimento del danno, tant'è che il
Tribunale di Rimini aveva rigettato la domanda risarcitoria e aveva condannato l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore delle parti costituite.
Rilevava, inoltre, che l'Avv. aveva proceduto giudizialmente nei suoi confronti per ottenere CP_1 la liquidazione del compenso per l'attività prestata e che, dopo aver ottenuto sentenza di condanna, aveva agito esecutivamente per il soddisfacimento del credito.
Con un unico motivo di gravame l'appellante censura la sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt 2697 cc e 115 cpc nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto non provato il nesso di causalità tra la condotta negligente del professionista ed i danni subiti da . Parte_1
In particolare lamenta che, pur avendo il Tribunale riconosciuto che il legale non aveva agito con la diligenza professionale esigibile ai sensi dell'art 1176 c 2 cc ed aveva esposto la propria assistita a trovarsi senza difesa tecnica nel giudizio instaurato, ha erroneamente ritenuto che difettavano pagina 2 di 5 elementi probatori per una valutazione prognostica positiva del probabile esito dell'attività del legale.
Rileva che agli atti era stato depositato tutto il fascicolo della causa patrocinata dall'Avv. e, CP_1
in particolare, era allegata la dichiarazione scritta rilasciata dalla testimone presente al sinistro verificatosi il 14.06.2014, nella quale riferiva l'infortunio occorso alla Persona_2
. Parte_1
Secondo l'appellate il Tribunale avrebbe erroneamente valutato il valore probatorio della predetta dichiarazione, che rendeva superflua l'escussione in giudizio della testimone, e inoltre, non avrebbe tenuto conto che “i fatti in essa rappresentati, ovvero quelli occorsi alla signora il 14.06.2014” non erano mai stati contestati dal convenuto e pertanto, per il principio di Parte_1 non contestazione codificato all'art 115 cpc, avrebbe dovuto ritenersi pacifici.
Ha concluso chiedendo in riforma della sentenza impugnata la condanna dell'appellato al risarcimento di tutti i danni patiti nella misura di € 16.149,54 a titolo di danno patrimoniale e di
€.36.449,35 a titolo di danno personale, fisico e patrimoniale patito in seguito al sinistro del
14.6.2014.
Si è costituito l'appellato e ha resistito all'appello chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che il Tribunale con la sentenza impugnata ha affermato che il professionista non aveva agito secondo i canoni della diligenza media esigibile ai sensi dell'art 1176 c2 cc osservando che, dopo l'esito infruttuoso dell'inoltro delle comunicazioni contenenti la rinuncia al mandato di cui alle due raccte rr citate, il legale, disponendo del recapito telefonico dell'assistita (che quindi non era irreperibile), avrebbe dovuto contattare la cliente telefonicamente per comunicarle la rinuncia al mandato e/o convocarla presso lo studio per farle sottoscrivere la comunicazione di rinuncia, al fine di evitare pregiudizi alla parte, rimasta priva della difesa tecnica nel giudizio.
Ha rigettato tuttavia la domanda rilevando che non vi erano elementi probatori che consentivano di effettuare una valutazione prognostica della fondatezza della domanda risarcitoria relativa all'infortunio occorso in 14.6.2014 in ordine al quale aveva conferito il mandato giudiziale al professionista.
Le critiche che vengono svolte dall'appellante non sono fondate.
Ai fini dell'affermazione della responsabilità professionale non è sufficiente la prova dell'inadempimento e/o del non corretto adempimento della prestazione da parte del professionista per determinare la nascita dell'obbligazione risarcitoria ma occorre altresì allegare e dimostrare l'esistenza di un danno e del nesso causale tra il danno e l'inadempimento ascritto all'avvocato,
pagina 3 di 5 accertamento che richiede una valutazione prognostica circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale ove l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta (ex multis Cass 2024/2109; Cass
2000/12158).
La sentenza impugnata risulta del tutto condivisibile laddove ha rilevato che l'appellante non ha fornito elementi probatori sufficienti a fondare il giudizio prognostico del probabile esito favorevole del giudizio riguardante la domanda risarcitoria promossa dinnanzi al Tribunale di Rimini
n.2136/2016.
L'appellante, ai fini del giudizio prognostico, aveva l'onere di dimostrare che il comportamento contestato al le aveva impedito di munirsi tempestivamente di un nuovo difensore ed CP_1 espletare quindi le attività istruttorie che avrebbero portato all'accoglimento della domanda risarcitoria nel giudizio instaurato dinnanzi al Tribunale di Rimini n. n.rg 2163/2016.
Non ha tuttavia assolto a tale onere in quanto non ha offerto, in questo giudizio, alcuna prova volta a dimostrare la caduta e il nesso di causalità tra lo stato della cosa e i danni riportati.
Il Tribunale, in particolare, nel rilevare che in quel giudizio la ricostruzione dei fatti riferita da era stata contestata dal convenuto (il quale aveva rappresentato che l'attrice era Parte_1
scivolata perché i gradini erano bagnati di pioggia, negando la presenza di una sostanza oleosa quale causa della caduta), non ha riconosciuto alcun valore probatorio alla dichiarazione scritta della
“presunta testimone” oculare, trattandosi di una scrittura privata non riconosciuta proveniente da un soggetto estraneo, ed ha osservato che sarebbe stata necessaria l'escussione della teste che aveva assistito al sinistro al fine di accertare le circostanze della caduta oltre le condizioni dei luoghi sotto il profilo della pericolosità.
La valutazione viene integralmente condivisa.
Come è pacifico le dichiarazioni scritte, provenienti da terzi estranei alla lite su fatti rilevanti, non possono esplicare efficacia probatoria nel giudizio se non siano convalidate attraverso la testimonianza ammessa ed assunta nei modi di legge, potendo assumere soltanto valore meramente indiziario (Cass. 2017/24976).
Né, per la sua genericità, è possibile riconoscere alcun valore neppure indiziario alla dichiarazione scritta resa da ( nella quale la predetta ha dichiarato “quando stavamo entrando in Persona_2
casa ha scivolato a causa del pavimento bagnato e cosparso di sapone è caduta a terra Pt_1 subendo la lussazione della spalla sinistra..”, essendo insufficiente ad accertare e valutare i presupposti della responsabilità ex art 2051 cc invocata a carico del convenuto in quel giudizio.
Risulta inconferente, inoltre, il richiamo al principio di cui all'art 115 cpc invocato dall'appellante, che sul punto deduce la mancanza di specifica contestazione da parte dell'odierno appellato dei fatti pagina 4 di 5 rappresentati, essendo le concrete modalità della caduta e dunque della verificazione del sinistro, fatti del tutto estranei alla sfera di conoscibilità del CP_1
Per le ragioni esposte l'appello deve essere rigettato.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 147/2022
P.Q.M.
La Corte
-Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado che liquida ai sensi del DM 147/2022 in €7.000,00 per compensi, oltre 15% spese gen. iva e cpa.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13 I quater DPR 2002/115 ai fini del pagamento , a carico dell'appellante , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Bologna dalla seconda sezione civile della Corte di Appello nella camera di consiglio del 14/2/2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
avv. Eugenia Capano dott. Mariacolomba Giuliano
pagina 5 di 5