Ordinanza cautelare 22 luglio 2025
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00003/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00356/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 356 del 2025, proposto da
MA IN, rappresentato e difeso dall’Avvocato Annalisa Bassi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Annalisa Bassi in Parma, Strada Repubblica 56;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
nei confronti
BE NI, VI NO, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della delibera n. 4 del verbale del Consiglio Accademico del Conservatorio Arrigo Boito di Parma riunione del 20.03.2025, con riferimento alla composizione del Consiglio accademico nella procedura di transito al SAD AFAM034 Musica da camera strumentale e vocale, alla graduatoria approvata SAD AFAM034-Musica da camera strumentale e vocale, al punto 2) di transito del Prof. BE NI dal SAD AFAM018-Pianoforte- al SAD AFAM034 -Musica da camera strumentale e vocale;
- della delibera n. 3 punto 7 - Nota MUR prot. 3382 del 12.03.2025 - esame delle istanze trasmesse dai Docenti di ruolo interessati al transito in un diverso Settore Artistico Disciplinare, e di ogni altro atto ad esse annesso, presupposto e/o consequenziale;
- del verbale di approvazione del Consiglio di amministrazione di estremi non resi noti della valutazione positiva del CNAM, AFAM anagrafica primo passaggio SAD 24 aprile 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca e del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa ER TO e udito per il ricorrente il difensore, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. IN MA, Professore di ruolo presso il Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma (in avanti Conservatorio), con ricorso proposto come in rito chiede l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, di quanto deliberato in data 20 marzo 2025 dal Consiglio Accademico del Conservatorio in ordine alle “ istanze trasmesse dai Docenti di ruolo interessati al transito in un diverso Settore Artistico-Disciplinare ”, relativamente al transito al «SAD AFAM034 - Musica da camera strumentale e vocale» (delibere n. 3 e n. 4 del verbale del 20 marzo 2025), e degli atti connessi e presupposti.
In particolare, in fatto, con nota prot. n. 3382 del 12 marzo 2025, il Ministero dell’Università e della Ricerca ha comunicato a tutti gli Istituti del comparto Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) l’avvio della procedura, riservata al personale in servizio con contratto a tempo indeterminato, per il transito in un diverso settore artistico-disciplinare (SAD) rispetto a quello di appartenenza, secondo le previsioni di cui al D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83. Segnatamente, la nota in questione ha previsto che: “ I docenti di ruolo che abbiano maturato idonee esperienze e competenze professionali, artistiche, didattiche e di ricerca anche in altro settore artistico-disciplinare, diverso da quello di provenienza, possono presentare domanda di transito nel settore artistico-disciplinare di interesse. La domanda, indirizzata al Direttore e al Consiglio accademico dell’istituzione di titolarità, è presentata dai docenti entro e non oltre il 17.3.2025. I docenti allegano a supporto della domanda il proprio curriculum vitae, completo di tutti i titoli utili a comprovare la congruità e l’adeguatezza delle esperienze e competenze professionali, artistiche, didattiche e di ricerca maturate dal docente in relazione al settore artistico disciplinare di destinazione ”.
La nota ministeriale, poi, ha indicato la suddivisione dell’ iter procedimentale in due fasi: la prima fase è affidata al Consiglio Accademico, cui spetta, da un lato, verificare la reale necessità di attivazione di una cattedra nel settore di destinazione dei docenti interessati al transito o la fattibilità della conversione della cattedra di tali docenti in virtù della riscontrata consistenza della domanda di formazione, dall’altro lato, valutare la congruità delle esperienze e delle competenze professionali, artistiche, didattiche e di ricerca maturate dai docenti candidatisi al passaggio di SAD, in relazione al settore artistico-disciplinare di destinazione, sulla base del curriculum e dei titoli presentati; la seconda fase rimette al Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM) di esprimere, entro il 31 marzo 2025, « il proprio parere in merito alla richiesta di transito ad un diverso settore formulata dai docenti interessati, valutando la coerenza e l’adeguatezza delle esperienze e delle competenze professionali, artistiche, didattiche e di ricerca del docente in relazione al settore artistico-disciplinare di destinazione del docente interessato ».
A seguito della comunicazione del 12 marzo 2025, con cui il Direttore del Conservatorio ha diramato ai docenti la nota ministeriale in questione, sono pervenute le istanze di transito al settore artistico disciplinare “AFAM034 – Musica da camera strumentale e vocale” del prof. MA IN (titolare di cattedra nel “SAD AFAM051 – Pratica pianistica e della lettura vocale e pianistica”), del prof. VI NO (titolare di cattedra nel “SAD AFAM050 – Lettura della partitura”) e del prof. BE NI (titolare di cattedra nel “SAD AFAM018 – Pianoforte”).
Il Consiglio Accademico, nella riunione del 20 marzo 2025, dopo aver stabilito i criteri per la valutazione dei curricula dei docenti, ad esito della selezione ha deliberato “ il transito del Prof. BE NI dal SAD AFAM018 – Pianoforte – al SAD AFAM034 – Musica da camera strumentale e vocale ” (delibere n. 3 e n. 4 del verbale del 20 marzo 2025).
Il ricorrente contesta la determinazioni in questione sotto più profili, sia procedurali che sostanziali, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Università e della Ricerca e il Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma, eccependo in via pregiudiziale l’irricevibilità del ricorso per tardiva impugnazione della deliberazione consiliare, pubblicata sul sito del Conservatorio di Parma il 25 marzo 2025, mentre il ricorso è stato notificato solo in data 3 giugno 2025; eccependo, altresì, il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Università e della Ricerca, dal momento che gli atti impugnati sono solo quelli adottati dal Consiglio Accademico del Conservatorio. Nel merito la difesa erariale ha richiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.
Con ordinanza n. 109 del 22 luglio 2025, questo Tribunale ha ritenuto le esigenze del ricorrente adeguatamente tutelabili con la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., fissandone la discussione alla pubblica udienza del giorno 3 dicembre 2025.
Alla pubblica udienza del giorno 3 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto.
I. “ Violazione nonché falsa ed erronea interpretazione e applicazione dell’art. 97 Cost., degli artt. 1 e 6 bis della legge n. 241 del 1990 e dei principi di imparzialità, trasparenza, corretto esercizio delle funzioni pubbliche. Violazione nonché falsa ed erronea interpretazione e applicazione degli artt.li 51 e 52 cpc. Violazione nonché falsa ed erronea interpretazione e applicazione degli artt. 53 e 54 del TU sul pubblico impiego di cui al d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 78 del d.lgs. n. 267/2000 e dei principi di cui al d.lgs. n.39/2013. Violazione nonché falsa ed erronea interpretazione e applicazione degli artt. 3, 5, 6, 7,9 e 14 del d.p.r. 62/2013 recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del TU sul pubblico impiego di cui al d.lgs. 165/2001. Violazione nonché falsa ed erronea interpretazione e applicazione dell’art. 11 del dpr n. 487/1994 e dell’art. 18, comma 1, lett. b), ultimo periodo, della legge n. 240/2010 e dei principi fondamentali in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi ad essi sottesi. Violazione nonché falsa ed erronea interpretazione e applicazione dei principi e dei criteri previsti per le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente AFAM di cui al d.p.r. 83/2024, relativamente alla mancanza nell’ambito del Consiglio Accademico chiamato a valutare di membri esperti nella materia oggetto di valutazione. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche in particolare per manifesto sviamento, violazione della par condicio tra i candidati, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, perplessità, illogicità e contraddittorietà manifeste, in quanto facenti parte del consiglio accademico esaminatore due candidati alla medesima procedura di transito e in quanto non presenti nello stesso esperti nella materia in selezione ”.
II. “ Violazione nonché falsa ed erronea interpretazione e applicazione di legge in relazione all’art. 35 d.lgs. n. 165/2001, all’ art. 5 dpr n. 143/2019 e agli artt. 11,12,15 del dpr n.497/1994; Violazione nonché falsa ed erronea interpretazione e applicazione di legge in relazione agli artt. 1 e 3 l. n. 241/1990; Violazione del giusto procedimento; Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti; Difetto di istruttoria e carenza di motivazione; Illogicità e contraddittorietà manifeste violazione dei principi generali di imparzialità, trasparenza, corretto esercizio delle funzioni pubbliche riferitamente ai 1.) criteri di valutazione dei curricula e dei titoli e 2.) alle valutazioni finali e alla graduatoria approvata ”.
In via di estrema sintesi, il ricorrente deduce l’illegittimità dell’intera procedura per conflitto di interessi, dal momento che hanno fatto parte del Consiglio Accademico il prof. VI NO e il prof. BE NI, entrambi aspiranti al transito al settore artistico disciplinare “AFAM034 – Musica da camera strumentale e vocale”.
Lamenta, poi, l’illegittima composizione del Consiglio Accademico, per mancanza di docenti appartenenti al medesimo settore artistico-disciplinare per il quale era stata indetta la procedura.
Con un ulteriore profilo di censura, poi, denuncia l’illegittimità dei criteri e delle modalità di valutazione dei curricula dei candidati, in quanto determinati dal Consiglio Accademico solo dopo aver avuto contezza di chi fossero i partecipanti alla procedura, in particolare di due dei suoi membri.
Contesta, inoltre, nel merito i criteri di valutazione fissati dal Consiglio, che avrebbero illegittimamente attribuito un peso preponderante all’attività di produzione artistica e di ricerca (ben 70 punti) rispetto al possesso di titoli conseguiti all’esito di concorsi pubblici nello specifico ambito di riferimento (solo 20 punti).
Lamenta la genericità nella formulazione dei criteri di valutazione e, in ogni caso, l’erronea applicazione degli stessi.
Deduce, infine, il difetto di motivazione ritenendo il punteggio numerico attribuito non idoneo a sorreggere l’obbligo di motivazione ex art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 in assenza di una previa determinazione dei criteri.
In limine litis , deve essere disposta l’estromissione dal giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca, per difetto di legittimazione passiva, dal momento che gli atti in questa sede impugnati sono relativi alla prima fase della procedura di transito ad altro settore artistico-disciplinare, per come individuata dalla nota del medesimo Ministero prot. n. 3382 del 12 marzo 2025, e, come tali, sono stati adottati dal competente Consiglio Accademico del Conservatorio.
Sempre in via pregiudiziale, il Collegio ritiene di poter prescindere dall’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività formulata dalla difesa erariale, in ragione della infondatezza nel merito del gravame.
Con nota prot. n. 3382 del 12 marzo 2025, il Ministero dell’Università e della Ricerca ha comunicato a tutti gli Istituti del comparto Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) l’avvio della procedura, riservata ai docenti di ruolo, per il transito in un diverso settore artistico-disciplinare rispetto a quello di appartenenza, secondo le previsioni di cui al D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83. Con comunicazione del 12 marzo 2025, poi, il Direttore del Conservatorio ha diramato la nota ministeriale in questione a tutti i docenti e, successivamente, per quel che rileva nella presente controversia, sono pervenute le istanze di transito al settore artistico disciplinare “AFAM034 – Musica da camera strumentale e vocale” del prof. MA IN, del prof. VI NO e del prof. BE NI.
Il Consiglio Accademico del Conservatorio di Parma si è riunito in data 20 marzo 2025.
Dopo la trattazione dei primi sei punti all’ordine del giorno e prima della discussione del punto 7, relativo all’esame delle istanze trasmesse dai docenti di ruolo interessati al transito in un diverso settore artistico-disciplinare, i consiglieri VI NO e BE NI hanno lasciato la riunione, ragion per cui gli stessi non hanno in alcun modo preso parte alle determinazioni consiliari relative al transito ad altro SAD. In tal senso è espressamente registrato a pag. 4 del verbale della riunione del Consiglio Accademico che “ Alle ore 19.00 (…) lasciano la riunione i Consiglieri VI NO e BE NI, in quanto direttamente e personalmente interessati al punto seguente della discussione, avendo prodotto istanza di transito ad altro SAD ”.
Passando quindi all’esame del punto 7 dell’ordine del giorno “ Nota MUR prot. 3382 del 12.3.2025 – esame delle istanze trasmesse dai docenti di ruolo interessati al transito in un diverso settore artistico-disciplinare ”, il Consiglio Accademico ha stabilito, in via preliminare, i criteri per la valutazione dei curricula presentati dai docenti, prevedendo che “ 1) La valutazione è espressa in centesimi, per un massimo di punti 100; 2) Punteggio massimo attribuibile per titoli di studio e di servizio: punti 20; 3) Punteggio massimo attribuibile per altre attività di Docenza: punti 10; 4) Punteggio massimo attribuibile per attività di produzione artistica e di ricerca: punti 70. 5) Per conseguire l’idoneità è richiesto il punteggio minimo di punti 36 su 70 nell’ambito delle attività di produzione artistica e di ricerca ”.
Come richiesto nella nota ministeriale prot. n. 3382 del 12 marzo 2025, il Consiglio Accademico ha prima valutato la necessità di attivazione di ulteriori cattedre in relazione alla “ consistenza della domanda di formazione in proiezione per l’A.A. 2025-2026 ”, ritenendo necessaria l’apertura di una sola ulteriore cattedra del “SAD AFAM034 – Musica da camera strumentale e vocale”; ha, poi, proceduto alla valutazione dei curricula dei docenti che avevano proposto l’istanza di transito, alla luce dei criteri precedentemente definiti e formalizzati nelle schede di valutazione.
In stretta applicazione, quindi, dei criteri predefiniti, il vincitore della procedura per il transito al “SAD AFAM034 – Musica da camera strumentale e vocale” è risultato il Prof. BE NI.
Il delineato iter procedurale seguito dal Consiglio Accademico consente di confutare tutte le doglianze articolate da parte ricorrente.
È infondato il segnalato conflitto di interessi, in ragione del fatto che, prima della trattazione del punto 7 all’ordine del giorno “ Nota MUR prot. 3382 del 12/03/2025 – esame delle istanze trasmesse dai Docenti di ruolo interessati al transito in un diverso Settore Artistico-Disciplinare ”, i consiglieri VI NO e BE NI hanno lasciato la riunione, ragion per cui gli stessi non hanno in alcun modo preso parte alle determinazioni consiliari relative al transito ad altro SAD, ivi incluse quelle relative alla definizione dei criteri di valutazione dei profili curriculari.
Non colgono nel segno le censure relative all’illegittima composizione del Consiglio Accademico per mancanza di docenti specializzati nella specifica disciplina “Musica da camera strumentale e vocale”, tenuto conto dei profili curriculari dei docenti componenti il collegio per come dettagliatamente descritti nella memoria difensiva dall’Avvocatura dello Stato, ovvero quali soggetti sicuramente esperti nell’ambito della musica da camera o della musica vocale da camera (cfr. pagine 9 e 10 della memoria del 19 luglio 2025).
Quanto, poi, alle censure con cui parte ricorrente contesta nel merito la scelta di determinati criteri di valutazione dei titoli, giova precisare che secondo il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa (cfr. ex multis T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 3 aprile 2025, n. 729), le Commissioni esaminatrici dispongono di ampia discrezionalità nella valutazione e nella stessa individuazione dei titoli valutabili, e ciò perché la determinazione dei criteri e dei parametri di valutazione dei titoli e delle prove di concorso costituisce, infatti, tipica manifestazione della discrezionalità tecnica riservata alla Commissione d'esame e, in quanto tale, sfugge ad un sindacato giurisdizionale nel merito, essendo invece ammesso il sindacato di legittimità del giudice amministrativo nelle sole ipotesi di manifesta irragionevolezza, illogicità o abnormità dei criteri (ovvero di loro non intellegibilità e trasparenza) e delle valutazioni, nonché per travisamento di fatto o errore procedurale commesso nella formulazione di queste, vizi questi che non sono rilevabili nel caso di specie.
Come correttamente osservato dalla difesa erariale, infatti, la “cattedra” per la quale il ricorrente ha richiesto il transito è rivolta agli studenti che vogliano perfezionarsi nell’esercitazione e nell’interpretazione della musica da camera, ragion per cui risulta coerente, nella valutazione curriculare dei candidati, l’attribuzione di un maggior peso all’attività di produzione artistica e di ricerca.
Non colgono nel segno, infine, le doglianze con cui parte ricorrente lamenta che i criteri in questione sarebbero stati predeterminati solo dopo aver acquisito le istanze di transito ad altro settore disciplinare, con ciò risultando la procedura selettiva condizionata a monte dalla conoscenza dei soggetti interessati al transito.
Invero, osserva il Collegio, la linearità della procedura selettiva in questione è confermata dalla predeterminazione dei criteri di valutazione prima dell’esame delle singole istanze di transito e dalla circostanza che all’elaborazione di siffatti criteri non abbiano preso parte componenti del Consiglio Accademico che avevano proposto istanza di transito, risultando indifferente il fatto che detta predeterminazione sia stata effettuata solo dopo l’acquisizione delle istanze.
A pagina 4 del verbale del Consiglio Accademico, infatti, viene dato atto del fatto che “ Alle ore 19.00 lascia la riunione il rappresentante degli studenti NI Cantini; alla stessa ora lasciano la riunione i Consiglieri VI NO e BE NI, in quanto direttamente e personalmente interessati al punto seguente della discussione, avendo prodotto istanza di transito ad altro SAD ”.
Solo dopo, come riportato a pagina 5 del citato verbale, “ Il Consiglio, in via preliminare, stabilisce i criteri per la valutazione dei curricula presentati dai Docenti che hanno prodotto istanza ”.
Né può ritenersi la predeterminazione di siffatti criteri condizionata dalla conoscenza dei soggetti interessati al transito ad altro settore artistico-disciplinare, tenuto conto della circostanza che non si ha certezza del momento in cui i componenti dell’organo collegiale abbiano acquisito cognizione dell’intera platea dei docenti che avevano presentato istanza (oltre a quelli allontanatisi per conflitto di interessi), e tanto meno si ha certezza di quando si sia avuta effettiva e completa informazione dei curricula da esaminare, e quindi del possibile condizionamento di ciò sui criteri di valutazione da definire. In tale quadro, del resto, non pare secondaria la non irragionevolezza dei parametri di giudizio prescelti dal Consiglio Accademico e della coerenza della scelta di attribuire maggiore rilevanza alle attività di produzione artistica e di ricerca rispetto ad attività di studio, di servizio e di docenza, tenuto conto dello specifico oggetto della procedura selettiva, consistente nel transito nel diverso settore artistico-disciplinare della “ musica da camera strumentale e vocale ”.
Sono infine prive di pregio le doglianze con cui parte ricorrente deduce il difetto di motivazione, rilevando l’insufficienza del solo voto numerico.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, in presenza della predeterminazione dei criteri di valutazione della prova è sufficiente l'espressione del voto numerico, che costituisce espressione sintetica ma esaustiva del giudizio espresso dalla commissione di un concorso pubblico, che, di per sé, soddisfa adeguatamente l'onere della motivazione (cfr. T.A.R. Toscana, sez. II, 10 ottobre 2024, n. 1148).
Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, nel caso in esame sussiste la predeterminazione dei criteri, sia in generale che nel dettaglio (cfr. pag. 5 del Verbale del Consiglio Accademico), ragion per cui il voto numerico è sufficiente a soddisfare l’onere motivazionale.
Alla luce delle suesposte considerazioni, disposta l’estromissione dal giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca, il Collegio rigetta il ricorso per infondatezza.
La peculiarità delle questioni trattate consente di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Dispone l’estromissione dal giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Italo SO, Presidente
ER TO, Referendario, Estensore
Paola Pozzani, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER TO | Italo SO |
IL SEGRETARIO