Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/06/2025, n. 5154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5154 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
La dott.ssa Amalia Urzini in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli in data 25.6.2025, all'esito dell'udienza trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1627/2025 Ruolo Generale Previdenza (cui è riunita quella n. 8255/2024)
TRA
, nato il [...] Parte_1 rapp.to e difeso dall'avv. Pasquale Fuschino.
ricorrente
E
, in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1 pro tempore
Resistente contumace oggetto: opposizione ATP conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto depositato il 23.1.2025 l'epigrafato ricorrente ha esposto di avere presentato all CP_1 in data 15.3.2021 la domanda di assegno ordinario di invalidità nella gestione Lavoratori dipendenti e nel fondo FPDL;
che l con provvedimento mai notificato ha respinto la domanda per motivi CP_1 sanitari;
di avere proposto in data 7.3.2022 ricorso amministrativo al Comitato Provinciale Inps;
di possedere i requisiti reddituali e sanitari richiesti dalla legge per ottenere la prestazione assistenziale richiesta;
di avere proposto il giudizio di cognizione mediante accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445/bis; che il CTU la Dott.ssa non ha riconosciuto l'invalidità Persona_1 necessaria per poter beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità; di avere depositato in data
2.1.2025 la dichiarazione di dissenso alle conclusioni della CTU. Egli, formulate le censure all'elaborato peritale, ha concluso chiedendo di “1) nominare un nuovo consulente tecnico d'ufficio che effettui gli accertamenti medici atti a stabilire l'effettivo grado di invalidità del ricorrente, consulente diverso
1
2) accogliere il ricorso e per l'effetto accertare e riconoscere in via principale il diritto del ricorrente alla percezione dell'assegno di invalidità ai sensi della Legge 222/84, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa o da quella diversa data che il Giudicante riterrà congrua, con contestuale condanna al pagamento dei consequenziali ratei maturati e maturandi, oltre interessi da tale data all'effettivo soddisfo;
3) condannare in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese, CP_1 diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge nonché al rimborso delle spese generali ex art. 14 T.F.P, nonché alle spese e competenze del procedimento di atp;
4) dichiarare, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda, l'istante non tenuto al pagamento delle spese processuali in quanto lo stessa, nell'anno precedente al deposito del ricorso giudiziario, dichiara che non è stato titolare di un reddito superiore a quello previsto dall'art. 76 del D.
Lgs. 113 del 30/05/2002 richiamato dal D.L. 269/03 convertito nella Legge 326/03 e che si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, l'eventuale variazione del reddito”.
L non si è costituito in giudizio benché ritualmente citato (cfr. notifica a mezzo PEC del CP_1
15.5.2025).
Il Giudice, all'odierna udienza, previa riunione al presente del fascicolo della fase di ATP, lette le note di trattazione scritta, ha deciso la causa con separata sentenza.
La controversia risulta disciplinata dall'art.445 Bis cpc introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per ATP, quanto al requisito sanitario, l'istante all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo di una patologia utile al conseguimento della prestazione richiesta (assegno ordinario di invalidità), avendo accertato la dott.ssa che il ricorrente è affetto da “a. Obesità I stadio, b. Ipertensione arteriosa Persona_1
c. Sindrome delle Apnee Durante il Sonno in ventiloterapia notturna con CPAP, d. Esiti di
Nefroureterectomia sinistra per carcinoma” e avendo concluso affermando che “2.Le suddette patologie sono da considerarsi preesistenti alla data della domanda amministrativa del 15.03.2021; 3.Successivamente alla data suddetta non si è verificata la comparsa di altre affezioni comunque incidenti;
4.tenuto conto del grado e della natura delle infermità accertate, dell'età (anni 57); del sesso;
del lavoro svolto (operatore di controllo ai tornelli nell'ANM); si può affermare che il sig Non ha ridotta la sua capacità Parte_1 lavorativa in misura superiore a due terzi, ai sensi della legge 222/84, sulla base della visita medica nel corso delle operazioni peritali, e della documentazione sanitaria agli atti, dalla data della domanda ammnistrativa del
15.03.2021”.
Il ricorrente, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale
2 riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità,
i motivi della contestazione (cfr comma 6, art.445 bis cpc).
Orbene, l'istante, prendendo le mosse dalle conclusioni dell'ausiliario, si duole delle conclusioni del CTU, osservando che le conclusioni cui è giunto il nominato medico non sono state opportunamente valutate e rappresenta le seguenti circostanze: “le conclusioni del C.T.U. non siano adeguatamente motivate, soprattutto riguardo alla genericità delle conclusioni ed alla mancanza di motivazioni. Pertanto, tutta la sua valutazione è viziata da un grave difetto di procedura e va considerata nulla e rifatta (certamente affidandola ad altro CTU, secondo la massima del “Ne bis in idem”)”.
Nello specifico, con ricovero del 25.3.2019 gli è stato diagnosticato il “Disturbo respiratorio sonno correlato (OSA) severo in obesità di II classe e Atopia. Ipertensione arteriosa sistemica.
Deviazione del setto nasale. Terapia consigliata: Ventiloterapia durante il sonno con CPAP”; che la patologia cardiopatia ipertensiva ipertensione arteriosa in seconda classe NYHA riscontrata all'ecografia del 20.6.2023 ha aggravato la situazione cardiologica;
che tali patologie comportano una riduzione significativa delle capacità di lavoro (autista di autobus) in occupazioni confacenti alle attitudini personali e una deambulazione difficoltosa.
Le censure attoree sono immeritevoli di condivisione.
Ed invero, va rilevato che la valutazione del grado di invalidità di cui alla legge 222/84, deve essere effettuata con riferimento a criteri medico legali, alle caratteristiche soggettive del ricorrente
(età, sesso, attitudini), tendendo conto del quadro complessivo e dell'incidenza delle singole affezioni sull'attività di lavoro svolta in precedenza e sulle altre che le siano confacenti (cfr. Cass. 9762/2000;
Cass. 1759/2000; 6185/2000).
Difatti, in sede di valutazione della capacità di lavoro, ai fini della sussistenza del diritto all'assegno ordinario di invalidità disciplinato dall'art. 1 della legge 12 giugno 1984 n. 222, si deve tener conto del quadro morboso complessivo del soggetto assicurato dovendo compiersi una valutazione complessiva delle singole affezioni riscontrate, con riferimento alla loro incidenza sull'attività svolta in precedenza e su ogni altra che sia confacente (Cass. n. 10949-95).
La Cassazione (Cassazione civile sez. lav., 17/02/2000, n.1759) ha rilevato che “in base ai principi costantemente affermati da questa Corte Suprema (ex plurimis, Cass., 21 ottobre 1995, n.
10949), nella valutazione della residua capacità di lavoro, in sede di accertamento del diritto all'assegno ordinario di invalidità disciplinato dall'art.1 della legge 12 giugno 1984 n. 222, ha tenuto conto del quadro morboso complessivo del soggetto assicurato e non delle singole manifestazioni morbose, descrivendone gli esiti e procedendo ad una valutazione complessiva di esse con riferimento alla loro incidenza sull'attività svolta in precedenza e su ogni altra confacente, intendendosi per tale quella che possa essere svolta dall'assicurato per età (anni 54),capacità ed
3 esperienza (ex muratore e guardia giurata, secondo la relazione peritale), senza esporre ad ulteriore danno la sua salute”.
Il CTU ha correttamente individuato le patologie e ha esattamente ricostruito e diagnosticato il quadro clinico che esclude il riconoscimento per il ricorrente dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi della legge 222/84.
In proposito dalla consulenza in atti, quanto alla mansione svolta dal , si legge Parte_1 che “Il ricorrente, di anni 57, è dipendente dell'Azienda Napoletana Mobilità dal 1997, ove ha svolto la mansione di autista fino al 2019, epoca nella quale è stato esonerato dalla guida e gli è stata assegnata la mansione di sorvegliante ai tornelli della Metropolitana e/o Funicolare di Napoli. La sua attività lavorativa si svolge in turni di 7 ore circa (diurni, mattina o pomeriggio). Il suo lavoro consiste nel controllare che i passeggeri timbrino il biglietto;
egli staziona in piedi vicino i tornelli o all'interno dell'abitacolo predisposto dotato di vetrate per il controllo a distanza”.
Di tale mansione (e non di quella di autista) si trae conferma dalla stessa domanda amministrativa del 15.3.2021, riquadro “anamnesi lavorativa pregressa e occupazione attuale”, si evince chiaramente che egli è stato “conducente di linea fino a febbraio 2019. Attualmente: operatore di stazione”.
Quanto invece alle patologie riscontrate dal consulente, egli espone che “egli è affetto da
Obesità con BMI 35, al I stadio. Non si riscontrano, all'esame obiettivo, limitazioni funzionali articolari di natura artrosica che possano impedire al ricorrente di svolgere la sua attività di controllo ai tornelli con la possibilità anche di stazionare all'interno dell'abitacolo predisposto. L'ipertensione arteriosa non è trattata farmacologicamente, come invece aveva dato indicazioni il cardiologo, in quanto il ricorrente ha sospeso i farmaci prescritti ritenendo che i suoi valori pressori erano alterati per lo stress causatogli dalla mansione di autista. Invece, allo stato attuale, egli presenta valori pressori, misurati alla visita medica, e pari a 150/100mmHg che richiederebbero l'assunzione di antiipertensivi.
Dal punto di vista cardiologico l'ipertensione arteriosa ha iniziali complicanze cardiache, come riscontrato all'Ecocardiografia del 20-06-2023 con iniziale ipertrofia del ventricolo sinistro ed ipocinesia delle pareti cardiache, per cui lo specialista conclude con una insufficienza cardiaca in
Seconda classe NYHA. Alla raccolta dell'anamnesi patologica remota e prossima il ricorrente ha negato l'insorgenza di dispnea a riposo e/o da sforzo e di angor. La cardiopatia ipertensiva sicuramente necessita di terapia antiipertensiva e, allo stato attuale, in assenza di segni clinici di insufficienza cardiaca non compromette la sua attività lavorativa, prevalentemente sedentaria. La sindrome delle Apnee ostruttive durante il sonno è caratterizzata dall'ostruzione temporanea e reversibile delle prime vie aeree per collasso delle loro pareti;
ne consegue una transitoria ipossiemia che, stimolando il centro del respiro cerebrale, ristabilisce una normale respirazione. La terapia è prevalentemente meccanica con l'utilizzo di un ventilatore a pressione positiva che insuffla,
4 attraverso una maschera nasale e/o oronasale, aria a pressione che mantiene le vie aeree pervie ed impedisce gli episodi apnoici. L'utilizzo quotidiano della risolve i disturbi respiratori durante il CP_2 sonno e riduce i sintomi dell'ipersonnolenza diurna, della cefalea mattutina che si manifestano nei soggetti che non presentano un efficiente riposo notturno. Non incide sulla sua attività lavorativa.
Nel dicembre 2021 il sig. è stato sottoposto ad asportazione chirurgica del Parte_1 rene e dell'uretere a sinistra, per la comparsa di carcinoma a cellule chiare. L'asportazione chirurgica del rene e della via escretrice a sinistra ha definitivamente eradicato la neoplasia maligna;
non è stato necessario sottoporre il ricorrente a terapie adiuvanti, quali chemio- e radioterapia, per l'assenza di infiltrazioni e/o metastasi. Il rene destro superstite è morfologicamente e funzionalmente indenne, capace di funzione vicariante e capace di garantire un'efficiente funzione renale.
L'intervento chirurgico per l'asportazione della neoplasia maligna ha esiti chirurgici stabilizzati, senza compromissione della funzione renale, vicariata dal destro. Non incide sulla sua attività lavorativa”.
Le doglianze costituiscono dunque un mero dissenso diagnostico. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, astratta e assoluta, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso postula in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente deve essere formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
Pertanto, nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico non sussistono i presupposti per la rinnovazione della consulenza tecnica. Ed invero, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (conf. Tribunale Roma, sez. lav., 02/05/2017 n. 4020).
Di recente la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass.
20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla
5 diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr Cass. sez. lav., 09/01/2019 n.276).
Il CTU ha sufficientemente indicato le conclusioni a cui è giunto e il percorso valutativo medico legale compiuto ai fini dell'accertamento richiesto in relazione ai requisiti medico legali necessari a configurare la condizione patologica richiesta per l'assegno di invalidità ordinaria. Le conclusioni del c.t.u. possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, perché precise ed immuni da vizi logici. La consulenza espletata, sufficientemente esaustiva, ha evidenziato, con argomentazioni pienamente convincenti e scevre da ogni vizio logico-giuridico, che il complesso morboso da cui è affetto parte ricorrente è tale da determinare la riduzione permanente della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini a meno di un terzo della totale. In tale evenienza, il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e non di merito. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
All'esito, dunque non sussistono dunque le condizioni per un chiarimento o un rinnovo della
CTU e il ricorso in opposizione, siccome infondato, va rigettato.
Nulla per le spese in presenza della dichiarazione prescritta dall'art. 152 disp. att.c.p.c. che comporta l'esenzione del ricorrente dal relativo pagamento nella fase di ATP;
nulla per le spese del
6 presente giudizio in considerazione della contumacia dell . Le spese di CTU si liquidano con CP_1 separato decreto a carico dell . CP_1
Le spese di CTU si liquidano con separato decreto a carico di parte dell . CP_1
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente non ha il requisito sanitario al conseguimento dell'assegno di invalidità ordinaria, ex lege 222/84; nulla per le spese;
liquida le spese di CTU con separato decreto nel giudizio r.g. 8255/2024.
Napoli, 25.6.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Amalia Urzini
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