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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 24/11/2025, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Maria Rosaria Carlà Presidente Dott. Caterina Musumeci Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1185/2022 R.G., avente ad oggetto: appello - indennità di disoccupazione NASPI promossa da
( , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Maria Carmela Pedullà;
Appellante contro
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1 dagli avv.ti Susanna Mazzaferri, Maria Rosaria Battiato, Livia Gaezza, Gaeta- na Angela Marchese e Valentina Schilirò; Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2320/2022 del 16 giugno 2022, il giudice del lavoro del Tribu- nale di Catania rigettava il ricorso con il quale ave- Parte_1 va chiesto l'accertamento del diritto, per l'anno 2019, alla percezione definiti- va, senza obbligo di restituzione, dell'indennità di disoccupazione NASPI, ini- zialmente erogata dall nella misura complessiva di euro 6.653,64 e suc- CP_1 cessivamente oggetto di ripetizione d'indebito nella nota dell'ente previden- ziale n. 2100.13/14/2019.946528/19, notificata il 10.04.2010, nonché dell'illegittimità della predetta nota e di ogni altro atto conseguente, incluso il provvedimento di diniego al ricorso amministrativo n. CodiceFiscale_2
R.G. 1185_2022 2
come contenuto nella delibera n. 2010340 del 7.10.2020.
Il Tribunale - ricostruito il quadro normativo di riferimento e premesso che la circolare n. 174/2017, al paragrafo 3, consentiva ai percettori di NASPI CP_1 lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma con conservazione del- lo stato di disoccupazione entro il limite di reddito annuale pari ad euro
4.800,00 - rilevava che il ricorrente in data 1.10.2019 aveva iniziato a svolgere attività di lavoro autonomo, corrispondente alla Partita IVA n. , P.IVA_2 che in data 3.10.2019 aveva comunicato nella compilazione del modello AS un reddito presunto, riferito all'anno 2019, pari ad euro 51.000,00, e che, in ra- gione della suddetta dichiarazione, l aveva successiva- Controparte_2 mente riscontrato la decadenza del ricorrente dalla prestazione erogata e deter- minato l'importo da restituire.
Precisava altresì il giudice che, anche considerando per il 2019 il presunto red- dito pari ad euro 12.000, dichiarato dal in un secondo momento, in Parte_1 ogni caso il ricorrente aveva superato per l'anno in questione il predetto limite reddituale previsto ai fini dell'erogazione della prestazione richiesta.
Osservava inoltre il decidente che il ricorrente non aveva fornito alcuna prova che il principio di cassa fosse il regime a lui applicabile e che l'oggetto del giudizio rientrava nell'ambito dell'ordinaria disciplina dell'indebito civile di cui all'art. 2033 c.c. - e non in quella speciale dell'indebito previdenziale -, con conseguente irrilevanza dell'affidamento del percipiente.
Premessa la non estensibilità analogica dell'art. 52 della L. n. 88/1989 e ri- chiamate sul punto varie pronunce di legittimità, il decidente precisava ancora che il si era limitato a dedurre l'applicabilità dell'art. 52, secondo Parte_1 comma, della L. n. 88/1989, come interpretato dall'art. 13 della L. n. 412/1991
- inapplicabile e inconferente al caso di specie - e non aveva provato che il red- dito del 2019 non superava il limite di legge previsto ai fini dell'erogazione dell'indennità di disoccupazione richiesta.
Compensava infine le spese di lite, in ragione della sostanziale buona fede del ricorrente.
Con ricorso depositato il 16 dicembre 2022 impu- Parte_1
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gnava la suddetta sentenza;
resisteva al gravame l'Istituto previdenziale appel- lato.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 23 ottobre 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante, ricostruito il precedente iter processuale, con il primo motivo di gravame censura la sentenza nella parte in cui il giudice, nel ricostruire la normativa di riferimento, richiama la circolare n. 174/2017 - paragrafo 3, in re- lazione al limite di reddito annuale entro il quale è consentito lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma con conservazione dello stato di disoccu- pazione, lamentando l'errata applicazione della predetta circolare, nonché degli artt. 10 e ss. del d.lgs. n. 22/2015, in quanto, a suo dire, nell'anno 2019 non ha incassato alcun reddito.
Evidenzia che il reddito effettivamente percepito nel 2019 come lavoratore au- tonomo è pari a zero, essendo stato incassato tale reddito, previsto e fatturato per il 2019 in euro 12.900,00, soltanto nel 2020, quindi nell'anno successivo a quello in cui è stata percepita la NASPI, come provato dai bonifici ricevuti sul- le fatture emesse e allegati (all. 1.7).
Precisa altresì che i redditi percepiti e dichiarati dal , di euro Parte_1
12.044,00 a titolo di stipendio da lavoratore subordinato, ante NASPI, e di euro
6.653,64 a titolo di NASPI, non possono rientrare nella previsione dei redditi di cui alla Circolare n. 174/2017, paragrafo 3, e agli artt. 10 e ss. d.lgs. n. CP_1
22/2015.
Aggiunge che ai fini della decadenza dalla NASPI non può rilevare l'importo di euro 51.000, indicato per mero errore nella prima comunicazione e poi retti- ficato nella successiva comunicazione dell'8.07.2020, in quanto relativo a due diversi anni fiscali, il 2019 e il 2020, ovvero i 12 mesi successivi all'apertura della Partita IVA, considerato che la normativa relativa alla NASPI fa riferi- mento al singolo anno fiscale/solare.
Precisa ancora che anche l'importo di euro 12.900,00 riferito al solo fatturato
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previsionale, non può rilevare ai fini della decadenza dalla NASPI, in quanto reddito incassato nel 2020 e quindi non percepito nel 2019.
Assume altresì di aver rispettato gli adempimenti previsti dall'art. 10 del d.lgs.
n. 22/2015 circa le comunicazioni relative all'inizio dello svolgimento di attivi- tà lavorativa in forma autonoma ed eccepisce la negligenza dell'ente previden- ziale per violazione degli obblighi di verifica imposti dalla circolare n. CP_1
94/2015, punto 2.10.b, nonché dall'art. 10 del d.lgs. cit.
Deduce al riguardo che l'Istituto previdenziale, sulla base delle suddette norme,
a prescindere dalla previsione di reddito indicata dal richiedente la prestazione, deve effettuare un ricalcolo d'ufficio “al momento della presentazione della di- chiarazione dei redditi”.
Insiste quindi nella legittimità dell'indennità di disoccupazione NASPI percepi- ta nel 2019 per il periodo precedente l'inizio dell'attività lavorativa autonoma
(dal 13.04.2019 al 23.09.2019), nel mancato superamento del limite di legge previsto ai fini della decadenza dalla prestazione in questione erogata per il
2019, nonché nella violazione da parte dell'ente previdenziale degli obblighi di verifica imposti dal d.lgs. n. 22/2015.
2. Con il secondo motivo di gravame l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto non applicabile al caso di specie il principio di cassa, documentalmente provato a differenza di quanto affermato dal deci- dente.
Lamenta che il giudice non ha valutato le prove documentali fornite dal Pt_2 corso, in particolare, la dichiarazione dei redditi 2020 relativa all'anno 2019, comprensiva della dichiarazione integrativa del dott. (commercialista del Per_1 dott. ), ove è stato espressamente chiarito che l'appellante si avva- Parte_1 leva del regime di cassa e che tre fatture emesse nel 2019 sono state incassate nel 2020, determinando produzione del reddito d'imposta nel 2020 e non nel
2019.
Aggiunge che il giudice ha omesso di considerare la normativa di cui al D.P.R.
n. 442/1997, che prevede come regola generale per i liberi professionisti il re- gime dell'IVA per cassa, come confermato sia dalla prassi che dalla giurispru-
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denza della Suprema Corte, che applica quale regola generale ai redditi da la- voro autonomo il principio di cassa e non il principio di competenza.
Assume inoltre che l'anno fiscale coincide con l'anno solare di percezione dei redditi.
Richiama sul punto la Legge di Bilancio del 2017, la circolare Pt_3
n.1/2019, il decreto i attuazione dell'art. 32 bis del D.L. n. 83/2012 e il CP_3
Provvedimento n. 165764/2012 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
Ribadisce che il reddito prodotto dal nel 2019 è pari a zero, come Parte_1 provato documentalmente anche dalla Certificazione Integrativa dei redditi
2019 (all.1.11) e che pertanto la NASPI percepita nel periodo successivo al li- cenziamento dell'aprile 2019 non deve essere restituita.
3. Con ulteriore doglianza l'appellante lamenta l'errata applicazione della di- sciplina dell'indebito civile di cui all'art. 2033 c.c.
Deduce l'applicabilità al caso di specie della disciplina dell'indebito previden- ziale, essendo la NASPI una prestazione a sostegno del reddito e cita al riguar- do la Determinazione Presidenziale n. 123/2017 e la Determinazione CP_1
Presidenziale n. 434/2011, richiamata dal Messaggio n. 1720 del 21 aprile
2017.
Assume che in assenza di dolo dovrebbe applicarsi il principio generale della c.d. “irripetibilità delle pensioni”, con conseguente illegittimità del recupero delle somme già corrisposte a titolo di NASPI dall . CP_1
Deduce inoltre che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo gra- do, l'art. 52 della L. n. 88/89 è suscettibile di applicazione analogica, conside- rata la funzione sociale sia dei trattamenti pensionistici che dell'indennità di di- soccupazione NASPI.
Insiste quindi nell'applicabilità della disciplina dell'indebito previdenziale, an- che per applicazione analogica dell'art. 52 cit.
4. Con l'ultimo motivo impugna infine la statuizione relativa alla compensa- zione delle spese di lite e ribadisce la richiesta di condanna dell'ente previden- ziale al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, da distrarsi in favo- re del difensore antistatario, in considerazione anche delle lamentate negligen-
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ze e inadempienze dell . CP_1
Chiede pertanto alla Corte, in accoglimento delle domande formulate in primo grado, di accertare il proprio diritto, per l'anno 2019, alla percezione definitiva dell'indennità di disoccupazione NASPI, senza obbligo di restituzione;
di an- nullare la nota n. 2100.13/04/2019.946528/19, notificata il 10.04.2020, CP_1 avente ad oggetto la decadenza del dalla NASPI 2019, e ogni atto Parte_1 conseguente, quale il provvedimento di diniego al ricorso amministrativo nu- mero come contenuto nella delibera n. 2010340 del CodiceFiscale_2
7.10.2020; di condannare l al pagamento delle spese di entrambi i gradi CP_1 di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
5. L'appello è fondato.
5.1. Anzitutto va respinta l'eccezione avanzata dall di inammissibilità CP_1 dell'appello perché, in tesi, contenente argomentazioni ed eccezioni nuove.
Invero, col ricorso introduttivo, l'originario ricorrente non si è limitato «a de- durre la applicabilità dell'art. 52 secondo comma L. 88/89 come interpretato dall'art. 13 L. 412/91» ma ha invocato – tra l'altro – proprio il regime “di cas- sa” onde sostenere la tesi che per l'anno 2019 non avesse superato la soglia reddituale prevista dal trattamento NASPI.
5.2. L'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 22/2015 impone al beneficiario della pre- stazione di informare l della propria situazione reddituale qualora lo stes- CP_1 so intraprenda un'attività lavorativa autonoma o d'impresa individuale “dalla quale ricava un reddito”.
Come già affermato in punto di diritto da questa Corte, con la sentenza
307/2023 che qui si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. «giacché la stessa [norma], nel disporre la riduzione della AS di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, attribuisce rilevanza esclusivamente alla perce- zione effettiva di un reddito (l'obbligo imposto dalla norma al lavoratore scat- ta, infatti, non per il mero fatto che egli, nel periodo in cui percepisce la pre- stazione, intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, ma anche e solo se, al contempo, da tale attività lo stesso ricavi “un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai
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sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”).
La percezione del reddito “effettiva” e in “misura superiore” alla soglia previ- sta dalla legge sono, quindi, gli elementi qualificanti del regime di compatibili- tà della AS con l'attività da lavoro autonomo.
Nel caso in cui, invece, non vi sia stata alcuna percezione di reddito, il tratta- mento AS spetta per intero.
5.3. Nel caso in esame l'appellante sostiene di non aver percepito alcun reddito nel 2019 ma, soltanto, di aver “fatturato” la percezione dei compensi poi effet- tivamente incassati nel 2020 e, quindi, invoca l'applicazione del “principio di cassa”.
L'assunto va condiviso.
Come affermato da Cass. 11339/2023 «è noto che 'in materia d'imposte sui redditi, i redditi da lavoro autonomo vanno dichiarati secondo il principio di cassa e non di competenza ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.P.R. n. 917 del
1986. Ne consegue che l' importo delle fatture emesse dal professionista, ove sia comprovato che l'incasso dei compensi professionali è avvenuto in un anno
d'imposta successivo a quello di emissione delle fatture, concorre alla deter- minazione del reddito da lavoro autonomo ai fini IRPEF con riguardo all'anno di effettiva riscossione e non già con riguardo a quello di emissione' (Cass.
24996/2022). Quanto all'IVA, poi, è altrettanto noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 3, D.P.R. n. 633 del 1972, "Le prestazioni di servizi si considerano ef- fettuate all'atto del pagamento del corrispettivo"».
Nel caso di specie è documentata la riscossione degli importi di cui alle fatture
1.2019 del 19.10.2019, 2.2019 del 11.11.2019 e 3.2019 del 21.12.2019. Le fat- ture sono tutte successive alla fine del trattamento AS (dal 13.4.2019 al
23.9.2019).
È altrettanto documentato che tali fatture furono riscosse soltanto nel 2020 (vd. stampa estratto conto;
all. 1.7).
Considerato che il trattamento AS è terminato il 23.9.2019, l'indennità è sta- ta legittimamente percepita per tutto il periodo considerato (13.4.2019 –
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23.9.2019) posto che gli importi sono stati riscossi solo nel 2020.
Pertanto, nessuna prova dell'applicazione del “regime di cassa” ai redditi dell'appellante è richiesta – come invece pretende l – stante che questo è CP_1 il regime legale per i professionisti (vd. Cass. 11339/2023 cit.).
6. Per tali ragioni, in accoglimento dell'appello, la sentenza impugnata deve es- sere riformata con dichiarazione di insussistenza dell'obbligo restitutorio azio- nato dall CP_1
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, per entrambi i gradi di giudizio, come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014
(aggiornati al DM 147/2022) tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta, con distrazione delle stesse in favore del procuratore che ne ha fatto richiesta, ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara insussistente l'obbligo dell'appellante di restituire all CP_1 la somma di Euro 6.653,64 a titolo di indennità di disoccupazione NASPI per l'anno 2019; condanna l'appellato al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate per il primo grado in euro 2.697,00, e per il presente grado in euro
2.906,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CA e Iva, con distra- zione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 23.10.2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Maria Rosaria Carlà
R.G. 1185_2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Maria Rosaria Carlà Presidente Dott. Caterina Musumeci Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1185/2022 R.G., avente ad oggetto: appello - indennità di disoccupazione NASPI promossa da
( , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Maria Carmela Pedullà;
Appellante contro
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1 dagli avv.ti Susanna Mazzaferri, Maria Rosaria Battiato, Livia Gaezza, Gaeta- na Angela Marchese e Valentina Schilirò; Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2320/2022 del 16 giugno 2022, il giudice del lavoro del Tribu- nale di Catania rigettava il ricorso con il quale ave- Parte_1 va chiesto l'accertamento del diritto, per l'anno 2019, alla percezione definiti- va, senza obbligo di restituzione, dell'indennità di disoccupazione NASPI, ini- zialmente erogata dall nella misura complessiva di euro 6.653,64 e suc- CP_1 cessivamente oggetto di ripetizione d'indebito nella nota dell'ente previden- ziale n. 2100.13/14/2019.946528/19, notificata il 10.04.2010, nonché dell'illegittimità della predetta nota e di ogni altro atto conseguente, incluso il provvedimento di diniego al ricorso amministrativo n. CodiceFiscale_2
R.G. 1185_2022 2
come contenuto nella delibera n. 2010340 del 7.10.2020.
Il Tribunale - ricostruito il quadro normativo di riferimento e premesso che la circolare n. 174/2017, al paragrafo 3, consentiva ai percettori di NASPI CP_1 lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma con conservazione del- lo stato di disoccupazione entro il limite di reddito annuale pari ad euro
4.800,00 - rilevava che il ricorrente in data 1.10.2019 aveva iniziato a svolgere attività di lavoro autonomo, corrispondente alla Partita IVA n. , P.IVA_2 che in data 3.10.2019 aveva comunicato nella compilazione del modello AS un reddito presunto, riferito all'anno 2019, pari ad euro 51.000,00, e che, in ra- gione della suddetta dichiarazione, l aveva successiva- Controparte_2 mente riscontrato la decadenza del ricorrente dalla prestazione erogata e deter- minato l'importo da restituire.
Precisava altresì il giudice che, anche considerando per il 2019 il presunto red- dito pari ad euro 12.000, dichiarato dal in un secondo momento, in Parte_1 ogni caso il ricorrente aveva superato per l'anno in questione il predetto limite reddituale previsto ai fini dell'erogazione della prestazione richiesta.
Osservava inoltre il decidente che il ricorrente non aveva fornito alcuna prova che il principio di cassa fosse il regime a lui applicabile e che l'oggetto del giudizio rientrava nell'ambito dell'ordinaria disciplina dell'indebito civile di cui all'art. 2033 c.c. - e non in quella speciale dell'indebito previdenziale -, con conseguente irrilevanza dell'affidamento del percipiente.
Premessa la non estensibilità analogica dell'art. 52 della L. n. 88/1989 e ri- chiamate sul punto varie pronunce di legittimità, il decidente precisava ancora che il si era limitato a dedurre l'applicabilità dell'art. 52, secondo Parte_1 comma, della L. n. 88/1989, come interpretato dall'art. 13 della L. n. 412/1991
- inapplicabile e inconferente al caso di specie - e non aveva provato che il red- dito del 2019 non superava il limite di legge previsto ai fini dell'erogazione dell'indennità di disoccupazione richiesta.
Compensava infine le spese di lite, in ragione della sostanziale buona fede del ricorrente.
Con ricorso depositato il 16 dicembre 2022 impu- Parte_1
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gnava la suddetta sentenza;
resisteva al gravame l'Istituto previdenziale appel- lato.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 23 ottobre 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante, ricostruito il precedente iter processuale, con il primo motivo di gravame censura la sentenza nella parte in cui il giudice, nel ricostruire la normativa di riferimento, richiama la circolare n. 174/2017 - paragrafo 3, in re- lazione al limite di reddito annuale entro il quale è consentito lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma con conservazione dello stato di disoccu- pazione, lamentando l'errata applicazione della predetta circolare, nonché degli artt. 10 e ss. del d.lgs. n. 22/2015, in quanto, a suo dire, nell'anno 2019 non ha incassato alcun reddito.
Evidenzia che il reddito effettivamente percepito nel 2019 come lavoratore au- tonomo è pari a zero, essendo stato incassato tale reddito, previsto e fatturato per il 2019 in euro 12.900,00, soltanto nel 2020, quindi nell'anno successivo a quello in cui è stata percepita la NASPI, come provato dai bonifici ricevuti sul- le fatture emesse e allegati (all. 1.7).
Precisa altresì che i redditi percepiti e dichiarati dal , di euro Parte_1
12.044,00 a titolo di stipendio da lavoratore subordinato, ante NASPI, e di euro
6.653,64 a titolo di NASPI, non possono rientrare nella previsione dei redditi di cui alla Circolare n. 174/2017, paragrafo 3, e agli artt. 10 e ss. d.lgs. n. CP_1
22/2015.
Aggiunge che ai fini della decadenza dalla NASPI non può rilevare l'importo di euro 51.000, indicato per mero errore nella prima comunicazione e poi retti- ficato nella successiva comunicazione dell'8.07.2020, in quanto relativo a due diversi anni fiscali, il 2019 e il 2020, ovvero i 12 mesi successivi all'apertura della Partita IVA, considerato che la normativa relativa alla NASPI fa riferi- mento al singolo anno fiscale/solare.
Precisa ancora che anche l'importo di euro 12.900,00 riferito al solo fatturato
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previsionale, non può rilevare ai fini della decadenza dalla NASPI, in quanto reddito incassato nel 2020 e quindi non percepito nel 2019.
Assume altresì di aver rispettato gli adempimenti previsti dall'art. 10 del d.lgs.
n. 22/2015 circa le comunicazioni relative all'inizio dello svolgimento di attivi- tà lavorativa in forma autonoma ed eccepisce la negligenza dell'ente previden- ziale per violazione degli obblighi di verifica imposti dalla circolare n. CP_1
94/2015, punto 2.10.b, nonché dall'art. 10 del d.lgs. cit.
Deduce al riguardo che l'Istituto previdenziale, sulla base delle suddette norme,
a prescindere dalla previsione di reddito indicata dal richiedente la prestazione, deve effettuare un ricalcolo d'ufficio “al momento della presentazione della di- chiarazione dei redditi”.
Insiste quindi nella legittimità dell'indennità di disoccupazione NASPI percepi- ta nel 2019 per il periodo precedente l'inizio dell'attività lavorativa autonoma
(dal 13.04.2019 al 23.09.2019), nel mancato superamento del limite di legge previsto ai fini della decadenza dalla prestazione in questione erogata per il
2019, nonché nella violazione da parte dell'ente previdenziale degli obblighi di verifica imposti dal d.lgs. n. 22/2015.
2. Con il secondo motivo di gravame l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto non applicabile al caso di specie il principio di cassa, documentalmente provato a differenza di quanto affermato dal deci- dente.
Lamenta che il giudice non ha valutato le prove documentali fornite dal Pt_2 corso, in particolare, la dichiarazione dei redditi 2020 relativa all'anno 2019, comprensiva della dichiarazione integrativa del dott. (commercialista del Per_1 dott. ), ove è stato espressamente chiarito che l'appellante si avva- Parte_1 leva del regime di cassa e che tre fatture emesse nel 2019 sono state incassate nel 2020, determinando produzione del reddito d'imposta nel 2020 e non nel
2019.
Aggiunge che il giudice ha omesso di considerare la normativa di cui al D.P.R.
n. 442/1997, che prevede come regola generale per i liberi professionisti il re- gime dell'IVA per cassa, come confermato sia dalla prassi che dalla giurispru-
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denza della Suprema Corte, che applica quale regola generale ai redditi da la- voro autonomo il principio di cassa e non il principio di competenza.
Assume inoltre che l'anno fiscale coincide con l'anno solare di percezione dei redditi.
Richiama sul punto la Legge di Bilancio del 2017, la circolare Pt_3
n.1/2019, il decreto i attuazione dell'art. 32 bis del D.L. n. 83/2012 e il CP_3
Provvedimento n. 165764/2012 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
Ribadisce che il reddito prodotto dal nel 2019 è pari a zero, come Parte_1 provato documentalmente anche dalla Certificazione Integrativa dei redditi
2019 (all.1.11) e che pertanto la NASPI percepita nel periodo successivo al li- cenziamento dell'aprile 2019 non deve essere restituita.
3. Con ulteriore doglianza l'appellante lamenta l'errata applicazione della di- sciplina dell'indebito civile di cui all'art. 2033 c.c.
Deduce l'applicabilità al caso di specie della disciplina dell'indebito previden- ziale, essendo la NASPI una prestazione a sostegno del reddito e cita al riguar- do la Determinazione Presidenziale n. 123/2017 e la Determinazione CP_1
Presidenziale n. 434/2011, richiamata dal Messaggio n. 1720 del 21 aprile
2017.
Assume che in assenza di dolo dovrebbe applicarsi il principio generale della c.d. “irripetibilità delle pensioni”, con conseguente illegittimità del recupero delle somme già corrisposte a titolo di NASPI dall . CP_1
Deduce inoltre che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo gra- do, l'art. 52 della L. n. 88/89 è suscettibile di applicazione analogica, conside- rata la funzione sociale sia dei trattamenti pensionistici che dell'indennità di di- soccupazione NASPI.
Insiste quindi nell'applicabilità della disciplina dell'indebito previdenziale, an- che per applicazione analogica dell'art. 52 cit.
4. Con l'ultimo motivo impugna infine la statuizione relativa alla compensa- zione delle spese di lite e ribadisce la richiesta di condanna dell'ente previden- ziale al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, da distrarsi in favo- re del difensore antistatario, in considerazione anche delle lamentate negligen-
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ze e inadempienze dell . CP_1
Chiede pertanto alla Corte, in accoglimento delle domande formulate in primo grado, di accertare il proprio diritto, per l'anno 2019, alla percezione definitiva dell'indennità di disoccupazione NASPI, senza obbligo di restituzione;
di an- nullare la nota n. 2100.13/04/2019.946528/19, notificata il 10.04.2020, CP_1 avente ad oggetto la decadenza del dalla NASPI 2019, e ogni atto Parte_1 conseguente, quale il provvedimento di diniego al ricorso amministrativo nu- mero come contenuto nella delibera n. 2010340 del CodiceFiscale_2
7.10.2020; di condannare l al pagamento delle spese di entrambi i gradi CP_1 di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
5. L'appello è fondato.
5.1. Anzitutto va respinta l'eccezione avanzata dall di inammissibilità CP_1 dell'appello perché, in tesi, contenente argomentazioni ed eccezioni nuove.
Invero, col ricorso introduttivo, l'originario ricorrente non si è limitato «a de- durre la applicabilità dell'art. 52 secondo comma L. 88/89 come interpretato dall'art. 13 L. 412/91» ma ha invocato – tra l'altro – proprio il regime “di cas- sa” onde sostenere la tesi che per l'anno 2019 non avesse superato la soglia reddituale prevista dal trattamento NASPI.
5.2. L'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 22/2015 impone al beneficiario della pre- stazione di informare l della propria situazione reddituale qualora lo stes- CP_1 so intraprenda un'attività lavorativa autonoma o d'impresa individuale “dalla quale ricava un reddito”.
Come già affermato in punto di diritto da questa Corte, con la sentenza
307/2023 che qui si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. «giacché la stessa [norma], nel disporre la riduzione della AS di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, attribuisce rilevanza esclusivamente alla perce- zione effettiva di un reddito (l'obbligo imposto dalla norma al lavoratore scat- ta, infatti, non per il mero fatto che egli, nel periodo in cui percepisce la pre- stazione, intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, ma anche e solo se, al contempo, da tale attività lo stesso ricavi “un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai
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sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”).
La percezione del reddito “effettiva” e in “misura superiore” alla soglia previ- sta dalla legge sono, quindi, gli elementi qualificanti del regime di compatibili- tà della AS con l'attività da lavoro autonomo.
Nel caso in cui, invece, non vi sia stata alcuna percezione di reddito, il tratta- mento AS spetta per intero.
5.3. Nel caso in esame l'appellante sostiene di non aver percepito alcun reddito nel 2019 ma, soltanto, di aver “fatturato” la percezione dei compensi poi effet- tivamente incassati nel 2020 e, quindi, invoca l'applicazione del “principio di cassa”.
L'assunto va condiviso.
Come affermato da Cass. 11339/2023 «è noto che 'in materia d'imposte sui redditi, i redditi da lavoro autonomo vanno dichiarati secondo il principio di cassa e non di competenza ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.P.R. n. 917 del
1986. Ne consegue che l' importo delle fatture emesse dal professionista, ove sia comprovato che l'incasso dei compensi professionali è avvenuto in un anno
d'imposta successivo a quello di emissione delle fatture, concorre alla deter- minazione del reddito da lavoro autonomo ai fini IRPEF con riguardo all'anno di effettiva riscossione e non già con riguardo a quello di emissione' (Cass.
24996/2022). Quanto all'IVA, poi, è altrettanto noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 3, D.P.R. n. 633 del 1972, "Le prestazioni di servizi si considerano ef- fettuate all'atto del pagamento del corrispettivo"».
Nel caso di specie è documentata la riscossione degli importi di cui alle fatture
1.2019 del 19.10.2019, 2.2019 del 11.11.2019 e 3.2019 del 21.12.2019. Le fat- ture sono tutte successive alla fine del trattamento AS (dal 13.4.2019 al
23.9.2019).
È altrettanto documentato che tali fatture furono riscosse soltanto nel 2020 (vd. stampa estratto conto;
all. 1.7).
Considerato che il trattamento AS è terminato il 23.9.2019, l'indennità è sta- ta legittimamente percepita per tutto il periodo considerato (13.4.2019 –
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23.9.2019) posto che gli importi sono stati riscossi solo nel 2020.
Pertanto, nessuna prova dell'applicazione del “regime di cassa” ai redditi dell'appellante è richiesta – come invece pretende l – stante che questo è CP_1 il regime legale per i professionisti (vd. Cass. 11339/2023 cit.).
6. Per tali ragioni, in accoglimento dell'appello, la sentenza impugnata deve es- sere riformata con dichiarazione di insussistenza dell'obbligo restitutorio azio- nato dall CP_1
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, per entrambi i gradi di giudizio, come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014
(aggiornati al DM 147/2022) tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta, con distrazione delle stesse in favore del procuratore che ne ha fatto richiesta, ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara insussistente l'obbligo dell'appellante di restituire all CP_1 la somma di Euro 6.653,64 a titolo di indennità di disoccupazione NASPI per l'anno 2019; condanna l'appellato al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate per il primo grado in euro 2.697,00, e per il presente grado in euro
2.906,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CA e Iva, con distra- zione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 23.10.2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Maria Rosaria Carlà
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