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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 30/01/2026, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1106/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
DEL GIUDICE BRUNO, Relatore
RANIERI VINCENZO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4907/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Società Aresponsabilità Limitata Unupersonale Sempl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1668/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 2 e pubblicata il 31/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM030200450 IRES-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM030200450 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM030200450 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7618/2025 depositato il
12/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Benevento propone ricorso in appello contro la società a responsabilità limitata unipersonale semplificata denominata Società_1 al fine di ottenere la riforma dlla sentenza n. 1668/02/24 emessa dalla Corte di Giustizia di primo grado di Benevento depositata il
31/12/2024. L'Ufficio notificava alla società in epigrafe un avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2016 sulla base dei dati dello spesometro non avendo la società presentato le prescritte dichiarazioni fiscali e non rispondeva alla richiesta documentale indirizzatale dall'Ufficio. A fronte di ciò gli accertatori provvedevano alla rideterminazione del reddito ex art. 39 comma 2 lettera d-bis DPR 600/73.
La CGT di primo grado di Benevento accoglieva il ricorso della società ed annullava l'avviso di accertamento. Questa sentenza viene impugnata per violazione e/o falsa applicazione dgli art. 32, 39 com. 2 lett. d-bis e degli art. 41 e 42 del DPR n. 600/73 oltre dell'art. 54 comma 5 DPR 633/3 e degli art. 115 e 2697 del c.c. Parte appellante fa notare che la Società_1 non presentava le prescritte dichiarazioni fiscali per il 2016 omettendo altresì di rispondere al questionario. Il legislatore pone l'omessa risposta al questionario tra i presupposti legittimanti l'accertamento induttivo. Parte appellante inoltre contesta quella parte della sentenza di primo grado dove viene scritto: "la domanda può essere accolta in quanto l'atto impugnato non presenta una motivazione chiara ed inequivocata e la medesima motivazione risulta integrata in corso di causa". Sostiene viceversa che l'atto impugnato risulta compiutamente motivato e nessuna integrazione era stata operata. L'Ufficio sostiene poi che la sentenza è errata anche sul punto che " in tema di IVA il diritto alla detrazione deve essere riconosciuto". Tale affermazione è contraddetta dall'assoluta mancanza di documentazione presentata dalla società ricorrente. Conclude l'Ufficio con la richiesta che la Corte voglia accogliere l'appello. Non si costituisce la società Società_1.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il presente ricorso in appello fondato e pertanto decide di accoglierlo. L'art. 39 comma 2 del DPR n. 600/1973 consente all'Ufficio di procedere all'accertamento del reddito di impresa in via induttiva quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'art. 32 del
DPR n. 600/1973 e dell'art. 51 del DPR 633/1972. L'omessa risposta al questionario legittima l'accertamento induttivo. Tra l'altro giurisprudenza consolidata ritiene in tema di accertamento delle imposte dei redditi che l'onere della prova degli elementi deducibili a favore del contribuente incombe sul contribuente stesso. Pertanto in assenza di qualsiasi documentazione depositata dal contribuente l'Ufficio ha ben agito ricostruendo induttivamente il reddito conseguito dalla Società_1 nel 2016 applicando nel caso in questione lo strumento denominato "Spesometro Integrato". Del resto in questo caso l'utilizzo di strumenti presuntivi della capacità reddituale è indispensabile nel caso di una impresa priva di una contabilità attendibile. Sul punto eccepito dalla parte appellante circa l'erroneità della sentenza di primo grado nel punto dove afferma che l'atto impugnato non risultava motivato questa Corte conferma viceversa che l'atto impugnato risulta compiutamente motivato e nessuna integrazione o nuova domanda
è stata posta dall'Ufficio nel corso del processo di primo grado. Viene censurata anche quella parte della sentenza di primo grado che afferma che l'Ufficio doveva riconoscere al contribuente la deduzione dell'IVA. Tale affermazione valida in linea di principio non è applicabile in questa vicenda in quanto risultano mancanti le fatture, i registri IVA ed i contratti con i fornitori. Alla luce di quanto esposto la Corte accoglie in toto l'appello dell'Ufficio e di conseguenza conferma la legittimità e la fondatezza dell'atto impugnato. Le spese di lite dell'odierno giudizio vengono compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello. Spese del grado compensate.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
DEL GIUDICE BRUNO, Relatore
RANIERI VINCENZO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4907/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Società Aresponsabilità Limitata Unupersonale Sempl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1668/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 2 e pubblicata il 31/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM030200450 IRES-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM030200450 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM030200450 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7618/2025 depositato il
12/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Benevento propone ricorso in appello contro la società a responsabilità limitata unipersonale semplificata denominata Società_1 al fine di ottenere la riforma dlla sentenza n. 1668/02/24 emessa dalla Corte di Giustizia di primo grado di Benevento depositata il
31/12/2024. L'Ufficio notificava alla società in epigrafe un avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2016 sulla base dei dati dello spesometro non avendo la società presentato le prescritte dichiarazioni fiscali e non rispondeva alla richiesta documentale indirizzatale dall'Ufficio. A fronte di ciò gli accertatori provvedevano alla rideterminazione del reddito ex art. 39 comma 2 lettera d-bis DPR 600/73.
La CGT di primo grado di Benevento accoglieva il ricorso della società ed annullava l'avviso di accertamento. Questa sentenza viene impugnata per violazione e/o falsa applicazione dgli art. 32, 39 com. 2 lett. d-bis e degli art. 41 e 42 del DPR n. 600/73 oltre dell'art. 54 comma 5 DPR 633/3 e degli art. 115 e 2697 del c.c. Parte appellante fa notare che la Società_1 non presentava le prescritte dichiarazioni fiscali per il 2016 omettendo altresì di rispondere al questionario. Il legislatore pone l'omessa risposta al questionario tra i presupposti legittimanti l'accertamento induttivo. Parte appellante inoltre contesta quella parte della sentenza di primo grado dove viene scritto: "la domanda può essere accolta in quanto l'atto impugnato non presenta una motivazione chiara ed inequivocata e la medesima motivazione risulta integrata in corso di causa". Sostiene viceversa che l'atto impugnato risulta compiutamente motivato e nessuna integrazione era stata operata. L'Ufficio sostiene poi che la sentenza è errata anche sul punto che " in tema di IVA il diritto alla detrazione deve essere riconosciuto". Tale affermazione è contraddetta dall'assoluta mancanza di documentazione presentata dalla società ricorrente. Conclude l'Ufficio con la richiesta che la Corte voglia accogliere l'appello. Non si costituisce la società Società_1.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il presente ricorso in appello fondato e pertanto decide di accoglierlo. L'art. 39 comma 2 del DPR n. 600/1973 consente all'Ufficio di procedere all'accertamento del reddito di impresa in via induttiva quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'art. 32 del
DPR n. 600/1973 e dell'art. 51 del DPR 633/1972. L'omessa risposta al questionario legittima l'accertamento induttivo. Tra l'altro giurisprudenza consolidata ritiene in tema di accertamento delle imposte dei redditi che l'onere della prova degli elementi deducibili a favore del contribuente incombe sul contribuente stesso. Pertanto in assenza di qualsiasi documentazione depositata dal contribuente l'Ufficio ha ben agito ricostruendo induttivamente il reddito conseguito dalla Società_1 nel 2016 applicando nel caso in questione lo strumento denominato "Spesometro Integrato". Del resto in questo caso l'utilizzo di strumenti presuntivi della capacità reddituale è indispensabile nel caso di una impresa priva di una contabilità attendibile. Sul punto eccepito dalla parte appellante circa l'erroneità della sentenza di primo grado nel punto dove afferma che l'atto impugnato non risultava motivato questa Corte conferma viceversa che l'atto impugnato risulta compiutamente motivato e nessuna integrazione o nuova domanda
è stata posta dall'Ufficio nel corso del processo di primo grado. Viene censurata anche quella parte della sentenza di primo grado che afferma che l'Ufficio doveva riconoscere al contribuente la deduzione dell'IVA. Tale affermazione valida in linea di principio non è applicabile in questa vicenda in quanto risultano mancanti le fatture, i registri IVA ed i contratti con i fornitori. Alla luce di quanto esposto la Corte accoglie in toto l'appello dell'Ufficio e di conseguenza conferma la legittimità e la fondatezza dell'atto impugnato. Le spese di lite dell'odierno giudizio vengono compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello. Spese del grado compensate.