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Sentenza 9 maggio 2024
Sentenza 9 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 09/05/2024, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1850/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Varesano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1850/2022 promossa da:
(c.f. ) (R.G. Fall. Parte_1 P.IVA_1
42/2019 – G.D. Dott.ssa A. Cappello), con sede in Lodi, Viale Pavia 98, in persona del Curatore pro tempore dott. (c.f. ), con studio in Casalpusterlengo, Parte_2 C.F._1 via IV Novembre 61, assistito, rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Gruppi (c.f.
) del foro di Lodi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._2
Codogno, via Vittorio Emanuele II, 29;
- attore - nei confronti di:
(c.f. ), nato a [...] il [...], residente in [...]_1 C.F._3
(LO), Via Cavour n. 16, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Pizzocri (c.f. C.F._4
del foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Milano (MI), C.so
Monforte n. 21;
- convenuto -
Conclusioni per parte attrice:
“In via principale:
A) Dichiarare l'inefficacia e/o comunque, revocare, per tutti i fatti, titoli e motivi dedotti in giudizio, il pagamento ricevuto dal rag. con assegno circolare n. 9990001068-08 _1
in data 14.11.2017 dell'importo di € 117.600,00 all'ordine Org_1 Organizzazione_2 di rag. ai sensi e per gli effetti dell'art. 64 LF e, conseguentemente, _1
B) Condannare il rag. a restituire e, così a pagare, in favore del _1 Parte_3
[...
[...] [... l'importo di € 117.600,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate dalla data del 14.11.2017 al saldo, ovvero quell'altra somma che risulterà di giustizia all'esito dell'effettuanda istruttoria;
In via subordinata:
C) Dichiarare l'inefficacia e per l'effetto revocare, per tutti i fatti, titoli e motivi dedotti in giudizio, il pagamento ricevuto dal rag. con assegno circolare n. 9990001068-08 _1 Org_1
in data 14.11.2017 dell'importo di € 117.600,00 all'ordine di rag. Organizzazione_2
ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 66 LF e 2901 c.c. in quanto compiuto in _1
pregiudizio dei creditori e, conseguentemente,
D) Condannare il rag. a restituire e, così a pagare, in favore del _1 [...]
l'importo di € 117.600,00 oltre rivalutazione monetari e interessi legali sulle somme Parte_3
rivalutate dalla data del 14.11.2017 al saldo, ovvero quell'altra somma che risulterà di giustizia all'esito dell'effettuanda istruttoria;
In ogni caso:
E) Con vittoria di spese e onorari del giudizio.”.
Conclusioni per parte convenuta:
“In via pregiudiziale e preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e di titolarità della posizione giuridico- soggettiva del , rilevabile d'ufficio e in ogni stato e grado;
per l'effetto dichiarare Parte_1
l'improcedibilità e/o l'inammissibilità della domanda spiegata, in via principale, dal fallimento ai sensi dell'art. 64 Legge Fallimentare;
In via pregiudiziale e preliminare accertare e dichiarare l'inapplicabilità della revocatoria ex art. 64 Legge Fallimentare, per difetto del requisito della gratuità del pagamento, espressamente richiesto dalla norma, nonché il conseguente difetto di titolarità della posizione giuridica passiva del Rag. che non _1 viene provata dall'attore, rilevabile d'ufficio e in ogni stato e grado;
per l'effetto dichiarare
l'improcedibilità e/o l'inammissibilità e/o l'illegittimità e/o l'infondatezza della domanda spiegata, in via principale, dal ai sensi dell'art. 64 Legge Fallimentare;
Parte_1
In via pregiudiziale e preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e di titolarità della posizione giuridico- soggettiva del , rilevabile d'ufficio e in ogni stato e grado;
per l'effetto dichiarare Parte_1
l'improcedibilità e/o l'inammissibilità della domanda spiegata, in via subordinata, dal Parte_1
ai sensi dell'art. 66 Legge Fallimentare e dell'art. 2901 c.c.;
2 In via principale respingere le domande attoree in quanto infondate, erronee, immotivate e prive di ogni supporto probatorio;
In via istruttoria la difesa di parte convenuta, pur ritenendo ampiamente dimostrate le proprie deduzioni nella vicenda per cui è causa, qualora il Giudice ritenesse opportuno acquisire ulteriori elementi probatori in aggiunta all'adeguata produzione documentale offerta, chiede di essere ammessa a prova per testi, sui seguenti capitoli:
1) “Vero che è stato incaricato, con mandato verbale, quale consulente e _1 coordinatore dell'operazione immobiliare, dalla dott.ssa nel suo ruolo di consulente Tes_1 formalmente incaricata dalla proprietà “in bonis”“; Parte_1
2) “Vero che la collaborazione del nasceva da un sondaggio esplorativo della dott.ssa _1
– che rappresentava – nei confronti del al quale chiedeva di Tes_1 Parte_1 _1 verificare se nell'ambito della grande distribuzione vi fosse qualche brand intenzionato a collocarsi
a Lodi, nella posizione de qua”;
3) “Vero che il primo ed iniziale compito del era quello di individuare un marchio _1 intenzionato ad insediarsi”;
4) “Vero che il compito non era affatto semplice, perché la richiesta economica del venditore, rappresentata per il tramite della dott.ssa si profilava molto alta”; Tes_1
5) “ Vero che il individuata la intenzionata ad insediarsi sull'area de qua”; _1 Org_3
6) “Vero che, a fronte dell'interesse della il provvedeva, altresì, ad individuare Org_3 _1 un'impresa ( che avrebbe potuto costruire “chiavi in mano” una nuova struttura Org_4 ad uso supermercato”;
7) “Vero che il con instaurava anche autonomo rapporto di consulenza _1 Org_4
suscettibile di autonoma remunerazione;
8) “Vero che, in virtù del buon esito delle ricerche effettuate dal Rag. la dott.ssa _1 Tes_1 incaricava il medesimo Rag. di costruire e coordinare l'operazione triangolare tra _1
(venditore), (costruttore) e CO (interessata ad insediarsi)”; Parte_3 Org_4
9) “Vero che l'incarico conferito alla dott.ssa dalla Proprietà consentiva a quest'ultima Tes_1
di incaricare direttamente consulenti, come avvenuto nel caso de quo con il convenuto _1
;
[...]
10)”Vero che la dott.ssa prospettava, altresì, al che in caso di buon esito Tes_1 _1 dell'operazione TTBLUES avrebbe riconosciuto un compenso per l'attività di consulenza prestata, pari al 3% di quello che avrebbero concluso nell'atto ufficiale”;
3 11) “Vero che il ha curato, anche, la parte istituzionale – ovvero – _1 Organizzazione_5 relativamente ai permessi e autorizzazioni per parte della bonifica del terreno, l'autorizzazione per triturazione e riempimento sul posto e la tempistica, nonché l'iter relativo alla viabilità per il nuovo insediamento”;
12)”Vero che l'attività prestata dal Rag. ricadeva esclusivamente nell'attività di consulenza _1 suscettibile di remunerazione”;
13) “Vero che è stata a corrispondere € 117.600,00 in favore di a Org_4 _1
mezzo di assegno n. 9990001068-98 del 14.11.2017”;
14)”Vero che il doveva essere remunerato autonomamente da per il _1 Org_4 rapporto di consulenza instaurato con quest'ultima”;
15)”Vero che il rapporto di consulenza instaurato tra ed aveva un _1 Org_4
oggetto differente rispetto a quello instaurato con la dott.ssa quale incaricata da Tes_1 Pt_1
e che i due rapporti devono essere considerati autonomi e distinti”;
[...]
16) “Vero che il rapporto del era diretto con la dott.ssa e finalizzato _1 Tes_1 esclusivamente allo sviluppo dell'area”;
17)”Ad interfacciarsi direttamente con la Proprietà era esclusivamente la dott.ssa Tes_1 escludendo il da ogni rapporto diretto ed autonomo con TT BL;
_1
18) “In virtù del rapporto diretto con la dottoressa era esclusa dalle facoltà del Tes_1 _1
quella di avere accesso ai libri sociali di o conoscenza di essi e/o informarsi sulle Parte_1 iscrizioni di pregiudizi nei confronti della proprietà”.
Si indicano a testi, sui capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 i sig.ri:
, commercialista presso Via Villani n. 2, 26900 Lodi (LO), sui Testimone_2 Org_6
capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, in qualità di colei che ha conferito incarico ad nell'interesse della _1 Parte_1
- in qualità di legale rappresentante p.t. di sui capitoli 1, 6, 7, Controparte_2 Org_4
8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, in qualità di Società che ha effettuato il pagamento de quo.
- in qualità di commercialista di sui capitoli 1, 6, 7, 8, 9, Controparte_3 Org_4
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18.
La difesa di parte convenuta, inoltre, chiede di essere ammessa alla prova contraria sugli eventuali mezzi istruttori articolati dalla difesa avversaria.
Ancora in via istruttoria con riserva di integrare ed articolare ulteriormente i mezzi istruttori che si renderanno necessari.
In ogni caso con condanna di parte attrice al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”.
4 CONCISA ESPOSIZIONE
DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha esperito azione Parte_1 revocatoria fallimentare nei confronti di domandando di dichiarare l'inefficacia del _1
pagamento da questi ricevuto con assegno datato 14.11.2017 per l'importo di € 117.600,00, con condanna alla restituzione della somma percepita, oltre rivalutazione e interessi legali.
In subordine, il fallimento attore ha esperito azione revocatoria ordinaria ex artt. 2901 c.c. e 66 l. fall., domandando la dichiarazione di inefficacia del pagamento e la condanna del convenuto a restituire l'importo ricevuto, oltre rivalutazione e interessi legali.
A sostegno delle domande, parte attrice ha dedotto quanto segue:
− con compravendita del 14.11.2017 a rogito del Notaio di Milano (Rep. n. 2706, Per_1
Racc. n. 2264, registrato a Monza in data 21.11.2017), in bonis ha venduto Parte_1
a la piena proprietà del complesso immobiliare sito in Lodi, viale Pavia n. 98, CP_4
costituito da un fabbricato e da un appartamento pertinenziale, successivamente oggetto di ulteriori compravendite non rilevanti nell'odierno giudizio (cfr. contratti di vendita – doc. 1-
3 parte attrice);
− su indicazione della parte venditrice, il prezzo di vendita, pari a 3.500.000,00, è stato corrisposto dall'acquirente mediante emissione di bollettini postali e assegni circolari, tra i quali l'assegno n. 9990001068-08 dell'importo di € 117.600,00, emesso dalla
[...]
in data 14.11.2017 all'ordine del rag. Organizzazione_2 _1
− l'assegno, inizialmente consegnato in deposito fiduciario a mani del Notaio rogante, è stato consegnato al rag. che ha provveduto a incassarlo l'1.12.2017 (cfr. copia assegno con _1
girata e distinta di versamento – doc. 14-15 parte attrice);
− con sentenza del Tribunale di Lodi n. 43/2019 del 24.07.2019, pubblicata il 25.07.2019, è stato dichiarato il fallimento della società (cfr. sentenza di fallimento – doc. Parte_1
4 parte attrice);
− il Curatore fallimentare ha agito in giudizio con azione revocatoria ordinaria in relazione alla compravendita conclusa tra ed (RG 2984/2020); Parte_1 CP_4
− dalle verifiche effettuate, il Curatore ha altresì appurato come il pagamento ricevuto dal rag. risulti privo di sinallagmaticità, non ravvisandosi alcuna causa giustificativa del _1
versamento effettuato;
− il rag. infatti, ha svolto incarichi di intermediazione immobiliare fino al 2008, anno in _1
cui ha cessato la propria attività, come risulta dalla visura camerale versata in atti (cfr. visura
5 – doc. 5 parte attrice);
− peraltro, anche nell'atto notarile le parti hanno dichiarato di non essersi avvalse dell'opera di mediazione di alcuna agenzia nella conclusa compravendita (cfr. pag. 7 rogito notarile – doc. 1 parte attrice);
− nonostante i ripetuti solleciti, il rag. non ha mai fornito riscontro al Curatore, _1
omettendo di produrre la documentazione fiscale e contabile giustificativa del pagamento ricevuto (cfr. raccomandate – doc.
6-7 parte attrice);
− di conseguenza, il pagamento deve qualificarsi quale atto a titolo gratuito, revocabile ex art. 64 l. fall., in quanto privo di causa e compiuto nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento;
− in via subordinata, qualora non venisse qualificato come atto a titolo gratuito, il pagamento sarebbe revocabile mediante azione revocatoria ordinaria, ricorrendo il duplice presupposto dell'eventus damni – individuato nel pregiudizio a danno dei crediti anteriori alla data del
14.11.2017 – e della scientia damni sia in capo al debitore che in capo al rag. _1
Costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 19.12.2022, ha eccepito in via _1
preliminare il difetto di legittimazione attiva e di titolarità giuridico soggettiva del , tanto Parte_1
in relazione alla revocatoria fallimentare quanto in relazione a quella ordinaria, nonché il proprio difetto di titolarità soggettiva passiva in relazione alla sola revocatoria fallimentare.
Nel merito, ha concluso per il rigetto delle domande, fornendo una diversa ricostruzione dei fatti e deducendo la completa carenza di elementi a supporto delle pretese attoree.
A sostegno delle proprie domande ed eccezioni, parte convenuta ha rappresentato quanto segue:
− il appare privo di legittimazione ad agire in relazione a entrambe le azioni Parte_1 revocatorie, avendo prospettato nell'atto di citazione di non aver effettuato il versamento di denaro chiesto in restituzione, liquidato al convenuto dalla società CP_4
− mancando la dimostrazione del pagamento diretto tra e il rag. difetta Parte_1 _1
altresì la prova della titolarità del diritto sostanziale dedotto in giudizio, sia dal lato attivo, che da quello passivo;
− nel merito, parte attrice ha omesso di ricostruire i rapporti professionali intercorsi tra il rag.
e la dott.ssa consulente di che descrivono l'attività _1 Tes_1 Parte_1 suscettibile di remunerazione svolta dal convenuto e impediscono di qualificare l'assegno quale pagamento privo di causa;
− in particolare, con mandato verbale è stato incaricato dalla dott.ssa _1 Tes_1 di vagliare possibili acquirenti dell'area sita in Lodi, di proprietà di Parte_1 compito del rag. era quello di studiare e definire le fasi di sviluppo dell'operazione, _1
6 coordinando i soggetti interessati e intrattenendo rapporti con le autorità locali;
− l'opera prestata dal rag. deve, dunque, inquadrarsi come attività di consulenza _1
suscettibile di remunerazione, non trattandosi di procacciamento di affari o di mediazione ex artt. 1754 e ss. c.c. Di conseguenza, prive di pregio appaiono le contestazioni attoree in merito alla cessazione dell'attività di mediazione nel corso del 2008;
− il rag. ha individuato due imprese interessate – ed – _1 Org_7 CP_4
instaurando con quest'ultima un autonomo incarico di consulenza;
− in virtù del positivo esito delle ricerche di acquirenti, la dott.ssa ha incaricato il Tes_1 rag. di coordinare l'operazione tra il venditore il compratore _1 Parte_1 CP_4
e quale marchio interessato ad insediarsi nell'area,
[...] Organizzazione_8
pattuendo una commissione pari al 3% del prezzo di vendita;
− la ricostruzione dell'affare è stata confermata anche dall'attore, che ha dato atto del successivo contratto preliminare di vendita tra e e, CP_4 Organizzazione_8 in seguito, della compravendita dell'area conclusa tra e CP_4 Organizzazione_9
società controllata da (cfr. doc.
2-3 parte attrice);
[...] Organizzazione_8
− quanto, infine, alla revocatoria ordinaria, nella ricostruzione attorea difetta la prova del requisito della scientia damni in capo al rag. _1
All'udienza del 21.12.2022, parte attrice ha eccepito la tardività della comparsa di costituzione avversaria, rilevando la decadenza del convenuto in relazione alla contestata carenza di legittimazione attiva.
Con le memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c. le parti hanno ribadito le opposte ricostruzioni in ordine ai fatti occorsi e parte convenuta ha formulato istanze di prova orale.
In esito all'udienza del 31.03.2023, con provvedimento del 12.06.2023 il G.I. ha deciso in ordine alle istanze istruttorie non ammettendo le richieste prove testimoniali e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza dell'8.11.2023 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
È seguito, infine, il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
1. Sull'eccezione di difetto di legittimazione attiva del Parte_1
Parte convenuta ha preliminarmente eccepito in capo al il difetto di legittimazione attiva, Parte_1 in relazione al pagamento ricevuto dal rag. il 14.11.2017 mediante assegno per l'importo di € _1
117.600,00, con conseguente inammissibilità dell'azione proposta.
7 Secondo la tesi di parte, il diritto restitutorio non apparterrebbe all'attore, essendo stato il denaro liquidato al convenuto dalla società CP_4
Per contro, parte attrice ha ribadito la propria legittimazione ad agire, allegando come il trasferimento di denaro oggetto del giudizio sia stato eseguito dalla società poi fallita con risorse di propria spettanza, delegando la società Controparte_4
Per delibare in ordine all'eccezione, occorre richiamare la nozione e i principi relativi alla legittimazione ad agire.
Com'è noto, la legitimatio ad causam, attiva e passiva, costituisce una delle condizioni dell'azione e consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la prospettazione e allegazione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, con conseguente dovere del Giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento, anche d'ufficio (“La “legitimatio ad causam”, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, con conseguente rilevabilità officiosa in ogni stato e grado del procedimento, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite, sicché il suo difetto non può essere rilevato d'ufficio dal giudice ma dev'essere sollevato nei tempi e modi previsti e, quindi, non per la prima volta in sede di legittimità”, così Cass. civ. Sez.
L., sent. n. 17092 del 12.08.2016).
La rilevabilità d'ufficio della presenza o assenza delle condizioni dell'azione conduce altresì a superare la contestazione in punto di tardività dell'eccezione e, dunque, di inammissibilità della stessa da parte del convenuto, essendosi costituito tardivamente, trattandosi di una mera difesa e comunque di eccezione in senso lato, come tale rilevabile dal giudice in ogni stato e grado del giudizio.
La legittimazione ad agire, quindi, prescinde dall'effettiva titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che attiene al merito della controversia, e deve essere valutata in relazione alla prospettazione del diritto riportata nella domanda. Sul punto, la consolidata giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione dell'azione, si fonda sull'allegazione fatta in domanda, sicché una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea soltanto quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur prospettandone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso” (Cass. civ. Sez. III, sent. n. 2091 del
14.02.2012, in motivazione).
8 Applicando i richiamati principi al caso di specie, l'eccezione proposta non può trovare accoglimento.
Parte attrice, infatti, ha chiaramente prospettato di agire in giudizio assumendosi titolare del diritto alla restituzione del denaro corrisposto al convenuto, allegando fatti compatibili con tale prospettazione. Nello specifico, ha chiarito le modalità di corresponsione pattuite contrattualmente, in base alle quali la società acquirente sarebbe stata esclusivamente delegata a versare al rag. _1
una quota del prezzo della compravendita corrisposto alla società e, dunque, Parte_1 denaro di titolarità di quest'ultima.
Tale allegazione fonda la legittimazione processuale del fallimento attore a promuovere il giudizio, fermo il successivo vaglio nel merito della domanda, e implica il rigetto dell'eccezione formulata.
2. Sull'eccezione di carenza della titolarità attiva e passiva del rapporto sostanziale
Parte convenuta ha altresì eccepito il difetto di titolarità attiva e passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, allegando l'omessa prova del pagamento, nonché del rapporto giuridico intrattenuto tra ed il convenuto. Parte_1
Parte attrice ha eccepito la tardività dell'eccezione ai sensi dell'art. 167 c.p.c. e, nel merito, ha ribadito la ricorrenza della titolarità dal lato attivo e passivo del rapporto.
Preliminarmente, deve vagliarsi l'ammissibilità dell'eccezione. Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che la mera negazione della titolarità attiva del rapporto sostanziale dedotto costituisce una mera difesa e, in quanto tale, può essere proposta in ogni fase del giudizio (cfr. Cass. civ. Sez. U, sent. n. 2951 del 16.02.2016 a tenore della quale “Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti”).
Così, la difesa con cui il convenuto, come nel caso di specie, si limiti a dedurre che l'attore non è titolare del diritto azionato, senza contrapporre specifici fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto, non è sottoposta ai termini decadenziali di cui all'art. 167 c.p.c., applicabile alle sole eccezioni in senso stretto (cfr. Cass. civ. Sez. II, ord. n. 28793 del 17.10.2023).
Pertanto, il pur tardivo deposito della comparsa di costituzione e risposta, avvenuto soltanto due giorni prima dell'udienza fissata ai sensi dell'art. 166 c.p.c., non comporta alcuna decadenza in relazione all'eccezione ivi formulata.
Venendo ora al merito dell'eccezione, la questione relativa alla titolarità – attiva e passiva – del rapporto sostanziale dedotto in giudizio implica l'accertamento di una situazione di fatto favorevole
9 all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata e richiede di approfondire i pertinenti principi in tema di onere probatorio.
Com'è noto, secondo il consolidato orientamento di legittimità “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto.” (cfr. Cass. civ. Sez.
U, sent. n. 2951 del 16.02.2016).
In applicazione degli ordinari principi di cui all'art. 2697 c.c., grava, quindi, sull'attore l'onere di provare i fatti dimostrativi della titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
Ebbene, nel caso di specie parte attrice ha assolto al proprio onere probatorio, ricostruendo l'operazione economica strutturata tra ed e dimostrando di aver Parte_1 CP_4 pattuito contrattualmente una particolare ed “anomala” modalità di pagamento, in forza della quale l'acquirente avrebbe versato il corrispettivo spettante al venditore mediante distinti assegni, tra i Cont quali il titolo n. 9990001068-08 emesso da all'ordine del rag. (cfr. atto notarile – doc. 1 _1
parte attrice).
Con la seconda memoria istruttoria parte attrice ha prodotto copia dell'assegno dell'importo di €
117.600,00 e della contabile di accredito sul conto corrente di quest'ultimo (cfr. doc. 14-15 parte attrice).
La documentazione in atti dimostra, dunque, le peculiari modalità di pagamento pattuite, che l'acquirente ha effettivamente rispettato, versando il denaro di spettanza della parte venditrice in favore di un soggetto indicato da quest'ultima.
Tali emergenze documentali impediscono di rilevare un difetto nella titolarità attiva del , Parte_1
dovendosi avere riguardo alla complessiva operazione economica, così superando la mera circostanza che l'assegno sia stato emesso da e non già da in bonis. CP_4 Parte_1
Il mero elemento fattuale dell'emissione del titolo da parte dell'acquirente dell'area deve, infatti, essere analizzato in relazione al globale accordo tra le parti, come puntualizzato nell'atto di compravendita redatto dinnanzi a Notaio, di cui parte convenuta non ha eccepito l'invalidità. si è limitata, infatti, a destinare materialmente – su delega espressa dell'acquirente – CP_4 parte del prezzo di vendita dell'immobile in favore del rag. senza che ciò facesse sorgere tra _1
l'acquirente ( e l'odierno convenuto alcun distinto rapporto giuridico. CP_4
Così ricostruita la natura dell'operazione economica, non può non vedersi come il denaro corrisposto al rag. appartenesse alla società di cui va dunque affermata la _1 Parte_1
titolarità attiva in relazione alla domanda restitutoria.
10 Del pari, sussiste la titolarità dal lato passivo in capo al rag. considerato l'avvenuto ritiro _1 dell'assegno, come certificato dalla girata apposta in calce al titolo, e il successivo incasso con versamento sul proprio conto corrente (cfr. copia distinta di versamento, in atti). La domanda restitutoria risulta, quindi, correttamente formulata anche in relazione al soggetto che ha ricevuto il pagamento mediante le modalità anzidette.
Per le esposte ragioni, entrambe le eccezioni non meritano accoglimento.
3. Sulla dichiarazione di inefficacia del pagamento ex art. 64 l. fall.
Venendo al merito della controversia, parte attrice ha domandato di dichiarare l'inefficacia del trasferimento di denaro disposto dalla società in bonis in favore del convenuto, Parte_1
trattandosi di atto a titolo gratuito eseguito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento.
Parte convenuta ha eccepito l'omessa prova della gratuità dell'atto, quale necessario requisito per la revocatoria fallimentare.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 64 l. fall., gli atti a titolo gratuito sono dichiarati privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal soggetto fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, ovvero nel c.d. periodo sospetto.
Applicando i principi di cui all'art. 2697 c.c. all'azione revocatoria fallimentare, incombe sul
Curatore la prova della gratuità dell'atto e del compimento dell'operazione nel biennio indicato (cfr.
Cass. civ. Sez. I, ord. n. 8978 del 29.03.2019).
Ebbene, nel caso di specie parte attrice ha assolto al proprio onere probatorio, allegando la sentenza di fallimento pronunciata nel luglio 2019 e richiamando gli incarichi di consulenza conferiti nell'ambito dell'operazione economica tra ed nella quale il Parte_1 CP_4
pagamento ricevuto dal rag. non rinviene alcun giustificativo causale. _1
Nello specifico, l'attore ha documentato l'intervenuta compravendita del 14.11.2017 con cui
[...]
poi dichiarata fallita il 24.07.2019, ha venduto ad la piena proprietà del Parte_1 CP_4
complesso immobiliare sito in Lodi, viale Pavia n. 98.
Come sopra ricordato, l'atto notarile, la copia dell'assegno comprensivo della firma di girata e la contabile di avvenuto incasso del titolo dimostrano come le modalità di pagamento, convenute su espressa indicazione della venditrice, siano state effettivamente rispettate.
Tali modalità, già di per sé considerate, rappresentano un indice di anomalia dell'operazione, considerato il peculiare schema di pagamento del corrispettivo pattuito per la vendita immobiliare;
in particolare la società venditrice ha dato incarico alla società acquirente di versare parte del corrispettivo per l'acquisto non direttamente alla venditrice, bensì a favore di altri soggetti nominativamente individuati.
11 Trattasi, all'evidenza, e per le motivazioni già esposte nel precedente paragrafo, di una delegazione per effetto del quale il terzo ( dispone di denaro di su indicazione di Org_10 Parte_1
medesima. Parte_4
Ciò basta, ad avviso di chi scrive, per ritenere non soltanto il fallimento di titolare Parte_1
sotto il profilo sostanziale del rapporto giuridico dedotto in causa, bensì anche – e soprattutto –
l'operazione ed il trasferimento di denaro revocabile.
Infatti, la soggezione alla revocatoria fallimentare è giustificata non soltanto se eseguita direttamente dalla società poi fallita ma anche se eseguita da un terzo con denaro del fallito, quale suo incaricato.
In tal caso la dazione è revocabile come se fosse stata eseguita dal fallito, il quanto a lui riconducibile e, soprattutto, incidente sul suo patrimonio.
Nel caso in esame non si nutrono dubbi circa la riconducibilità alla società poi fallita del denaro destinato al rag. essendogli stato versato parte del corrispettivo per la vendita di un _1
complesso immobiliare a seguito di atto notarile e, dunque, di denaro già entrato da un punto di vista di mero diritto nel suo patrimonio.
Nondimeno, dalle verifiche effettuate dalla curatela in seguito al fallimento della società, non sono state rinvenute giustificazioni causali a fondamento del trasferimento di denaro disposto a favore del rag. mancando nella documentazione contabile idonea fattura a copertura di operazioni di _1
consulenza o mediazione, asseritamente prestate dal convenuto in favore di per il Parte_1
tramite della dott.ssa né documentazione contrattuali a suo supporto. Tes_1
A contrario, è stato documentato come il rag. non svolgesse più attività di intermediazione _1
già dal 2008 (cfr. visura, in atti).
Ciò detto, pur avendo parte convenuta chiarito di aver asseritamente svolto attività di consulenza e non già di mediazione o procacciamento di affari, occorre ad ogni modo rilevare che tale assunto non ha trovato alcun riscontro nel corso del giudizio.
Anzi, le fatture n. 36 del 6.12.2017 per € 35.000,00 e n. 12 dell'1.06.2018 per € 2.500,00, prodotte da parte attrice, emesse dalla dott.ssa e intestate al rag. a titolo di “Consulenza Tes_1 _1
svolta in Team con per pratica di vendita immobiliare del complesso denominato “ Org_11 Pt_1
sito in Lodi viale Pavia alla società di Dalmine per la realizzazione del
[...] CP_4 complesso commerciale della società ” conducono a ritenere provato Organizzazione_12
documentalmente un differente e contrario rapporto tra le parti.
Tali documenti certificano, infatti, come la dott.ssa abbia prestato la propria attività in Tes_1
favore del rag. e non il contrario;
difficile altrimenti comprendere le ragioni per cui la dott.ssa _1
avrebbe emesso due fatture nei confronti del Rag. Tes_1 _1
12 La tesi di parte convenuta per cui il Rag. avrebbe reso la propria consulenza a favore di _1 [...]
su incarico della dott.ssa non soltanto è rimasta del tutto sfornita di prova Parte_1 Tes_1
ma è stata addirittura smentita dalle fatture versate in atti poc'anzi richiamate, che attestano come la consulenza sia stata resa dalla dott.ssa nei confronti del Rag. e non da parte dello Tes_1 _1
stesso a favore di su incarico della dott.ssa Parte_1 Tes_1
Ad ogni modo, quand'anche si volesse dare spazio a tale ricostruzione fattuale, occorrerebbe rilevare che è risultata priva di qualsivoglia riscontro probatorio la circostanza per cui la dott.ssa detenesse i poteri per impegnare la società sotto il profilo patrimoniale, Tes_1 Parte_1
atteso che per espressa prospettazione del convenuto, il Rag. non avrebbe mai concluso _1 direttamente con un accordo per l'attività asseritamente prestata nella conclusione Parte_1 dell'affare, essendosi sempre e solo interfacciato con la dott.ssa che gli avrebbe garantito Tes_1
l'impegno della società a riconoscergli una percentuale sul corrispettivo della vendita.
Le circostanze allegate dal convenuto non sono state provate neppure tramite istruttoria orale, avendo la parte formulato capitoli di prova inammissibili, in quanto in parte generici, in parte valutativi e in ogni caso non rilevanti ai fini del decidere, alla luce di quanto emerso documentalmente. Nello specifico, e per quanto attiene il rapporto di “consulenza” su incarico della dott.ssa la formulazione dei capitoli di prova è stata ritenuta del tutto generica, avendo Tes_1
fatto riferimento a un incarico di consulenza non contestualizzato né temporalmente né nell'oggetto e, comunque, asseritamente assunto con un soggetto non legittimato, in difetto di prova sul punto, a rappresentare ed impegnare contrattualmente la società Parte_1
Nondimeno, il rag. ha dichiarato (cfr. comparsa di risposta) di aver ricoperto un autonomo _1
incarico di consulenza in favore della parte acquirente Tale circostanza deve essere CP_4 valorizzata, atteso che risulta versata in atti la documentazione attestante l'incarico espletato a favore di a differenza dell'opera asseritamente garantita a rimasta CP_4 Parte_1
quale mera allegazione.
In ordine all'attività in favore dell'acquirente, infatti, parte attrice ha allegato copia della fattura
1/2018 di € 306.000,00 emessa dal rag. in favore della predetta compagine per la consulenza _1
e l'assistenza nei rapporti con le amministrazioni interessate (cfr. fattura 1 del 22.02.2018 – doc. 37 parte attrice).
Il complesso di tali risultanze probatorie conduce questo giudicante a ritenere provato che il pagamento per cui è causa, effettuato nel biennio precedente alla dichiarazione di fallimento, e dunque pacificamente ricompreso nel periodo c.d. sospetto, risulti privo di qualsiasi giustificazione causale, avuto riguardo ai rapporti documentati tra le differenti parti in causa in relazione all'operazione di compravendita immobiliare.
13 Per le esposte ragioni, la domanda di revocatoria fallimentare ex art. 64 l.fall. merita accoglimento, con conseguente dichiarazione di inefficacia del trasferimento di denaro occorso il 14.11.2017 e conseguente condanna alla restituzione dell'importo di € 117.600,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
L'accoglimento della domanda ex art. 64 l.fall. comporta l'automatico assorbimento della domanda di revocatoria ordinaria formulata da parte attrice in via subordinata.
4. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e – liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 per la fase di studio e di cui al D.M. 147/2022 per le fasi introduttiva, istruttoria e decisionale, applicabili ratione temporis – vengono integralmente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) accoglie la domanda revocatoria ex art. 64 l.fall. formulata da parte attrice e accerta quindi la natura gratuita del trasferimento di denaro effettuato in data 14.11.2017 a favore di _1
mediante assegno n.9990001068-08 dell'importo di € 117.600,00;
[...]
2) condanna a corrispondere al a Socio Unico € _1 Parte_5
117.600,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
3) condanna a rifondere al a Socio Unico le spese di _1 Parte_1 lite, che liquida in € 6.991,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come e se dovuti per legge.
Lodi, 4 maggio 2024
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Varesano
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Varesano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1850/2022 promossa da:
(c.f. ) (R.G. Fall. Parte_1 P.IVA_1
42/2019 – G.D. Dott.ssa A. Cappello), con sede in Lodi, Viale Pavia 98, in persona del Curatore pro tempore dott. (c.f. ), con studio in Casalpusterlengo, Parte_2 C.F._1 via IV Novembre 61, assistito, rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Gruppi (c.f.
) del foro di Lodi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._2
Codogno, via Vittorio Emanuele II, 29;
- attore - nei confronti di:
(c.f. ), nato a [...] il [...], residente in [...]_1 C.F._3
(LO), Via Cavour n. 16, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Pizzocri (c.f. C.F._4
del foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Milano (MI), C.so
Monforte n. 21;
- convenuto -
Conclusioni per parte attrice:
“In via principale:
A) Dichiarare l'inefficacia e/o comunque, revocare, per tutti i fatti, titoli e motivi dedotti in giudizio, il pagamento ricevuto dal rag. con assegno circolare n. 9990001068-08 _1
in data 14.11.2017 dell'importo di € 117.600,00 all'ordine Org_1 Organizzazione_2 di rag. ai sensi e per gli effetti dell'art. 64 LF e, conseguentemente, _1
B) Condannare il rag. a restituire e, così a pagare, in favore del _1 Parte_3
[...
[...] [... l'importo di € 117.600,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate dalla data del 14.11.2017 al saldo, ovvero quell'altra somma che risulterà di giustizia all'esito dell'effettuanda istruttoria;
In via subordinata:
C) Dichiarare l'inefficacia e per l'effetto revocare, per tutti i fatti, titoli e motivi dedotti in giudizio, il pagamento ricevuto dal rag. con assegno circolare n. 9990001068-08 _1 Org_1
in data 14.11.2017 dell'importo di € 117.600,00 all'ordine di rag. Organizzazione_2
ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 66 LF e 2901 c.c. in quanto compiuto in _1
pregiudizio dei creditori e, conseguentemente,
D) Condannare il rag. a restituire e, così a pagare, in favore del _1 [...]
l'importo di € 117.600,00 oltre rivalutazione monetari e interessi legali sulle somme Parte_3
rivalutate dalla data del 14.11.2017 al saldo, ovvero quell'altra somma che risulterà di giustizia all'esito dell'effettuanda istruttoria;
In ogni caso:
E) Con vittoria di spese e onorari del giudizio.”.
Conclusioni per parte convenuta:
“In via pregiudiziale e preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e di titolarità della posizione giuridico- soggettiva del , rilevabile d'ufficio e in ogni stato e grado;
per l'effetto dichiarare Parte_1
l'improcedibilità e/o l'inammissibilità della domanda spiegata, in via principale, dal fallimento ai sensi dell'art. 64 Legge Fallimentare;
In via pregiudiziale e preliminare accertare e dichiarare l'inapplicabilità della revocatoria ex art. 64 Legge Fallimentare, per difetto del requisito della gratuità del pagamento, espressamente richiesto dalla norma, nonché il conseguente difetto di titolarità della posizione giuridica passiva del Rag. che non _1 viene provata dall'attore, rilevabile d'ufficio e in ogni stato e grado;
per l'effetto dichiarare
l'improcedibilità e/o l'inammissibilità e/o l'illegittimità e/o l'infondatezza della domanda spiegata, in via principale, dal ai sensi dell'art. 64 Legge Fallimentare;
Parte_1
In via pregiudiziale e preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e di titolarità della posizione giuridico- soggettiva del , rilevabile d'ufficio e in ogni stato e grado;
per l'effetto dichiarare Parte_1
l'improcedibilità e/o l'inammissibilità della domanda spiegata, in via subordinata, dal Parte_1
ai sensi dell'art. 66 Legge Fallimentare e dell'art. 2901 c.c.;
2 In via principale respingere le domande attoree in quanto infondate, erronee, immotivate e prive di ogni supporto probatorio;
In via istruttoria la difesa di parte convenuta, pur ritenendo ampiamente dimostrate le proprie deduzioni nella vicenda per cui è causa, qualora il Giudice ritenesse opportuno acquisire ulteriori elementi probatori in aggiunta all'adeguata produzione documentale offerta, chiede di essere ammessa a prova per testi, sui seguenti capitoli:
1) “Vero che è stato incaricato, con mandato verbale, quale consulente e _1 coordinatore dell'operazione immobiliare, dalla dott.ssa nel suo ruolo di consulente Tes_1 formalmente incaricata dalla proprietà “in bonis”“; Parte_1
2) “Vero che la collaborazione del nasceva da un sondaggio esplorativo della dott.ssa _1
– che rappresentava – nei confronti del al quale chiedeva di Tes_1 Parte_1 _1 verificare se nell'ambito della grande distribuzione vi fosse qualche brand intenzionato a collocarsi
a Lodi, nella posizione de qua”;
3) “Vero che il primo ed iniziale compito del era quello di individuare un marchio _1 intenzionato ad insediarsi”;
4) “Vero che il compito non era affatto semplice, perché la richiesta economica del venditore, rappresentata per il tramite della dott.ssa si profilava molto alta”; Tes_1
5) “ Vero che il individuata la intenzionata ad insediarsi sull'area de qua”; _1 Org_3
6) “Vero che, a fronte dell'interesse della il provvedeva, altresì, ad individuare Org_3 _1 un'impresa ( che avrebbe potuto costruire “chiavi in mano” una nuova struttura Org_4 ad uso supermercato”;
7) “Vero che il con instaurava anche autonomo rapporto di consulenza _1 Org_4
suscettibile di autonoma remunerazione;
8) “Vero che, in virtù del buon esito delle ricerche effettuate dal Rag. la dott.ssa _1 Tes_1 incaricava il medesimo Rag. di costruire e coordinare l'operazione triangolare tra _1
(venditore), (costruttore) e CO (interessata ad insediarsi)”; Parte_3 Org_4
9) “Vero che l'incarico conferito alla dott.ssa dalla Proprietà consentiva a quest'ultima Tes_1
di incaricare direttamente consulenti, come avvenuto nel caso de quo con il convenuto _1
;
[...]
10)”Vero che la dott.ssa prospettava, altresì, al che in caso di buon esito Tes_1 _1 dell'operazione TTBLUES avrebbe riconosciuto un compenso per l'attività di consulenza prestata, pari al 3% di quello che avrebbero concluso nell'atto ufficiale”;
3 11) “Vero che il ha curato, anche, la parte istituzionale – ovvero – _1 Organizzazione_5 relativamente ai permessi e autorizzazioni per parte della bonifica del terreno, l'autorizzazione per triturazione e riempimento sul posto e la tempistica, nonché l'iter relativo alla viabilità per il nuovo insediamento”;
12)”Vero che l'attività prestata dal Rag. ricadeva esclusivamente nell'attività di consulenza _1 suscettibile di remunerazione”;
13) “Vero che è stata a corrispondere € 117.600,00 in favore di a Org_4 _1
mezzo di assegno n. 9990001068-98 del 14.11.2017”;
14)”Vero che il doveva essere remunerato autonomamente da per il _1 Org_4 rapporto di consulenza instaurato con quest'ultima”;
15)”Vero che il rapporto di consulenza instaurato tra ed aveva un _1 Org_4
oggetto differente rispetto a quello instaurato con la dott.ssa quale incaricata da Tes_1 Pt_1
e che i due rapporti devono essere considerati autonomi e distinti”;
[...]
16) “Vero che il rapporto del era diretto con la dott.ssa e finalizzato _1 Tes_1 esclusivamente allo sviluppo dell'area”;
17)”Ad interfacciarsi direttamente con la Proprietà era esclusivamente la dott.ssa Tes_1 escludendo il da ogni rapporto diretto ed autonomo con TT BL;
_1
18) “In virtù del rapporto diretto con la dottoressa era esclusa dalle facoltà del Tes_1 _1
quella di avere accesso ai libri sociali di o conoscenza di essi e/o informarsi sulle Parte_1 iscrizioni di pregiudizi nei confronti della proprietà”.
Si indicano a testi, sui capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 i sig.ri:
, commercialista presso Via Villani n. 2, 26900 Lodi (LO), sui Testimone_2 Org_6
capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, in qualità di colei che ha conferito incarico ad nell'interesse della _1 Parte_1
- in qualità di legale rappresentante p.t. di sui capitoli 1, 6, 7, Controparte_2 Org_4
8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, in qualità di Società che ha effettuato il pagamento de quo.
- in qualità di commercialista di sui capitoli 1, 6, 7, 8, 9, Controparte_3 Org_4
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18.
La difesa di parte convenuta, inoltre, chiede di essere ammessa alla prova contraria sugli eventuali mezzi istruttori articolati dalla difesa avversaria.
Ancora in via istruttoria con riserva di integrare ed articolare ulteriormente i mezzi istruttori che si renderanno necessari.
In ogni caso con condanna di parte attrice al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”.
4 CONCISA ESPOSIZIONE
DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha esperito azione Parte_1 revocatoria fallimentare nei confronti di domandando di dichiarare l'inefficacia del _1
pagamento da questi ricevuto con assegno datato 14.11.2017 per l'importo di € 117.600,00, con condanna alla restituzione della somma percepita, oltre rivalutazione e interessi legali.
In subordine, il fallimento attore ha esperito azione revocatoria ordinaria ex artt. 2901 c.c. e 66 l. fall., domandando la dichiarazione di inefficacia del pagamento e la condanna del convenuto a restituire l'importo ricevuto, oltre rivalutazione e interessi legali.
A sostegno delle domande, parte attrice ha dedotto quanto segue:
− con compravendita del 14.11.2017 a rogito del Notaio di Milano (Rep. n. 2706, Per_1
Racc. n. 2264, registrato a Monza in data 21.11.2017), in bonis ha venduto Parte_1
a la piena proprietà del complesso immobiliare sito in Lodi, viale Pavia n. 98, CP_4
costituito da un fabbricato e da un appartamento pertinenziale, successivamente oggetto di ulteriori compravendite non rilevanti nell'odierno giudizio (cfr. contratti di vendita – doc. 1-
3 parte attrice);
− su indicazione della parte venditrice, il prezzo di vendita, pari a 3.500.000,00, è stato corrisposto dall'acquirente mediante emissione di bollettini postali e assegni circolari, tra i quali l'assegno n. 9990001068-08 dell'importo di € 117.600,00, emesso dalla
[...]
in data 14.11.2017 all'ordine del rag. Organizzazione_2 _1
− l'assegno, inizialmente consegnato in deposito fiduciario a mani del Notaio rogante, è stato consegnato al rag. che ha provveduto a incassarlo l'1.12.2017 (cfr. copia assegno con _1
girata e distinta di versamento – doc. 14-15 parte attrice);
− con sentenza del Tribunale di Lodi n. 43/2019 del 24.07.2019, pubblicata il 25.07.2019, è stato dichiarato il fallimento della società (cfr. sentenza di fallimento – doc. Parte_1
4 parte attrice);
− il Curatore fallimentare ha agito in giudizio con azione revocatoria ordinaria in relazione alla compravendita conclusa tra ed (RG 2984/2020); Parte_1 CP_4
− dalle verifiche effettuate, il Curatore ha altresì appurato come il pagamento ricevuto dal rag. risulti privo di sinallagmaticità, non ravvisandosi alcuna causa giustificativa del _1
versamento effettuato;
− il rag. infatti, ha svolto incarichi di intermediazione immobiliare fino al 2008, anno in _1
cui ha cessato la propria attività, come risulta dalla visura camerale versata in atti (cfr. visura
5 – doc. 5 parte attrice);
− peraltro, anche nell'atto notarile le parti hanno dichiarato di non essersi avvalse dell'opera di mediazione di alcuna agenzia nella conclusa compravendita (cfr. pag. 7 rogito notarile – doc. 1 parte attrice);
− nonostante i ripetuti solleciti, il rag. non ha mai fornito riscontro al Curatore, _1
omettendo di produrre la documentazione fiscale e contabile giustificativa del pagamento ricevuto (cfr. raccomandate – doc.
6-7 parte attrice);
− di conseguenza, il pagamento deve qualificarsi quale atto a titolo gratuito, revocabile ex art. 64 l. fall., in quanto privo di causa e compiuto nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento;
− in via subordinata, qualora non venisse qualificato come atto a titolo gratuito, il pagamento sarebbe revocabile mediante azione revocatoria ordinaria, ricorrendo il duplice presupposto dell'eventus damni – individuato nel pregiudizio a danno dei crediti anteriori alla data del
14.11.2017 – e della scientia damni sia in capo al debitore che in capo al rag. _1
Costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 19.12.2022, ha eccepito in via _1
preliminare il difetto di legittimazione attiva e di titolarità giuridico soggettiva del , tanto Parte_1
in relazione alla revocatoria fallimentare quanto in relazione a quella ordinaria, nonché il proprio difetto di titolarità soggettiva passiva in relazione alla sola revocatoria fallimentare.
Nel merito, ha concluso per il rigetto delle domande, fornendo una diversa ricostruzione dei fatti e deducendo la completa carenza di elementi a supporto delle pretese attoree.
A sostegno delle proprie domande ed eccezioni, parte convenuta ha rappresentato quanto segue:
− il appare privo di legittimazione ad agire in relazione a entrambe le azioni Parte_1 revocatorie, avendo prospettato nell'atto di citazione di non aver effettuato il versamento di denaro chiesto in restituzione, liquidato al convenuto dalla società CP_4
− mancando la dimostrazione del pagamento diretto tra e il rag. difetta Parte_1 _1
altresì la prova della titolarità del diritto sostanziale dedotto in giudizio, sia dal lato attivo, che da quello passivo;
− nel merito, parte attrice ha omesso di ricostruire i rapporti professionali intercorsi tra il rag.
e la dott.ssa consulente di che descrivono l'attività _1 Tes_1 Parte_1 suscettibile di remunerazione svolta dal convenuto e impediscono di qualificare l'assegno quale pagamento privo di causa;
− in particolare, con mandato verbale è stato incaricato dalla dott.ssa _1 Tes_1 di vagliare possibili acquirenti dell'area sita in Lodi, di proprietà di Parte_1 compito del rag. era quello di studiare e definire le fasi di sviluppo dell'operazione, _1
6 coordinando i soggetti interessati e intrattenendo rapporti con le autorità locali;
− l'opera prestata dal rag. deve, dunque, inquadrarsi come attività di consulenza _1
suscettibile di remunerazione, non trattandosi di procacciamento di affari o di mediazione ex artt. 1754 e ss. c.c. Di conseguenza, prive di pregio appaiono le contestazioni attoree in merito alla cessazione dell'attività di mediazione nel corso del 2008;
− il rag. ha individuato due imprese interessate – ed – _1 Org_7 CP_4
instaurando con quest'ultima un autonomo incarico di consulenza;
− in virtù del positivo esito delle ricerche di acquirenti, la dott.ssa ha incaricato il Tes_1 rag. di coordinare l'operazione tra il venditore il compratore _1 Parte_1 CP_4
e quale marchio interessato ad insediarsi nell'area,
[...] Organizzazione_8
pattuendo una commissione pari al 3% del prezzo di vendita;
− la ricostruzione dell'affare è stata confermata anche dall'attore, che ha dato atto del successivo contratto preliminare di vendita tra e e, CP_4 Organizzazione_8 in seguito, della compravendita dell'area conclusa tra e CP_4 Organizzazione_9
società controllata da (cfr. doc.
2-3 parte attrice);
[...] Organizzazione_8
− quanto, infine, alla revocatoria ordinaria, nella ricostruzione attorea difetta la prova del requisito della scientia damni in capo al rag. _1
All'udienza del 21.12.2022, parte attrice ha eccepito la tardività della comparsa di costituzione avversaria, rilevando la decadenza del convenuto in relazione alla contestata carenza di legittimazione attiva.
Con le memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c. le parti hanno ribadito le opposte ricostruzioni in ordine ai fatti occorsi e parte convenuta ha formulato istanze di prova orale.
In esito all'udienza del 31.03.2023, con provvedimento del 12.06.2023 il G.I. ha deciso in ordine alle istanze istruttorie non ammettendo le richieste prove testimoniali e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza dell'8.11.2023 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
È seguito, infine, il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
1. Sull'eccezione di difetto di legittimazione attiva del Parte_1
Parte convenuta ha preliminarmente eccepito in capo al il difetto di legittimazione attiva, Parte_1 in relazione al pagamento ricevuto dal rag. il 14.11.2017 mediante assegno per l'importo di € _1
117.600,00, con conseguente inammissibilità dell'azione proposta.
7 Secondo la tesi di parte, il diritto restitutorio non apparterrebbe all'attore, essendo stato il denaro liquidato al convenuto dalla società CP_4
Per contro, parte attrice ha ribadito la propria legittimazione ad agire, allegando come il trasferimento di denaro oggetto del giudizio sia stato eseguito dalla società poi fallita con risorse di propria spettanza, delegando la società Controparte_4
Per delibare in ordine all'eccezione, occorre richiamare la nozione e i principi relativi alla legittimazione ad agire.
Com'è noto, la legitimatio ad causam, attiva e passiva, costituisce una delle condizioni dell'azione e consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la prospettazione e allegazione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, con conseguente dovere del Giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento, anche d'ufficio (“La “legitimatio ad causam”, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, con conseguente rilevabilità officiosa in ogni stato e grado del procedimento, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite, sicché il suo difetto non può essere rilevato d'ufficio dal giudice ma dev'essere sollevato nei tempi e modi previsti e, quindi, non per la prima volta in sede di legittimità”, così Cass. civ. Sez.
L., sent. n. 17092 del 12.08.2016).
La rilevabilità d'ufficio della presenza o assenza delle condizioni dell'azione conduce altresì a superare la contestazione in punto di tardività dell'eccezione e, dunque, di inammissibilità della stessa da parte del convenuto, essendosi costituito tardivamente, trattandosi di una mera difesa e comunque di eccezione in senso lato, come tale rilevabile dal giudice in ogni stato e grado del giudizio.
La legittimazione ad agire, quindi, prescinde dall'effettiva titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che attiene al merito della controversia, e deve essere valutata in relazione alla prospettazione del diritto riportata nella domanda. Sul punto, la consolidata giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione dell'azione, si fonda sull'allegazione fatta in domanda, sicché una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea soltanto quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur prospettandone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso” (Cass. civ. Sez. III, sent. n. 2091 del
14.02.2012, in motivazione).
8 Applicando i richiamati principi al caso di specie, l'eccezione proposta non può trovare accoglimento.
Parte attrice, infatti, ha chiaramente prospettato di agire in giudizio assumendosi titolare del diritto alla restituzione del denaro corrisposto al convenuto, allegando fatti compatibili con tale prospettazione. Nello specifico, ha chiarito le modalità di corresponsione pattuite contrattualmente, in base alle quali la società acquirente sarebbe stata esclusivamente delegata a versare al rag. _1
una quota del prezzo della compravendita corrisposto alla società e, dunque, Parte_1 denaro di titolarità di quest'ultima.
Tale allegazione fonda la legittimazione processuale del fallimento attore a promuovere il giudizio, fermo il successivo vaglio nel merito della domanda, e implica il rigetto dell'eccezione formulata.
2. Sull'eccezione di carenza della titolarità attiva e passiva del rapporto sostanziale
Parte convenuta ha altresì eccepito il difetto di titolarità attiva e passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, allegando l'omessa prova del pagamento, nonché del rapporto giuridico intrattenuto tra ed il convenuto. Parte_1
Parte attrice ha eccepito la tardività dell'eccezione ai sensi dell'art. 167 c.p.c. e, nel merito, ha ribadito la ricorrenza della titolarità dal lato attivo e passivo del rapporto.
Preliminarmente, deve vagliarsi l'ammissibilità dell'eccezione. Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che la mera negazione della titolarità attiva del rapporto sostanziale dedotto costituisce una mera difesa e, in quanto tale, può essere proposta in ogni fase del giudizio (cfr. Cass. civ. Sez. U, sent. n. 2951 del 16.02.2016 a tenore della quale “Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti”).
Così, la difesa con cui il convenuto, come nel caso di specie, si limiti a dedurre che l'attore non è titolare del diritto azionato, senza contrapporre specifici fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto, non è sottoposta ai termini decadenziali di cui all'art. 167 c.p.c., applicabile alle sole eccezioni in senso stretto (cfr. Cass. civ. Sez. II, ord. n. 28793 del 17.10.2023).
Pertanto, il pur tardivo deposito della comparsa di costituzione e risposta, avvenuto soltanto due giorni prima dell'udienza fissata ai sensi dell'art. 166 c.p.c., non comporta alcuna decadenza in relazione all'eccezione ivi formulata.
Venendo ora al merito dell'eccezione, la questione relativa alla titolarità – attiva e passiva – del rapporto sostanziale dedotto in giudizio implica l'accertamento di una situazione di fatto favorevole
9 all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata e richiede di approfondire i pertinenti principi in tema di onere probatorio.
Com'è noto, secondo il consolidato orientamento di legittimità “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto.” (cfr. Cass. civ. Sez.
U, sent. n. 2951 del 16.02.2016).
In applicazione degli ordinari principi di cui all'art. 2697 c.c., grava, quindi, sull'attore l'onere di provare i fatti dimostrativi della titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
Ebbene, nel caso di specie parte attrice ha assolto al proprio onere probatorio, ricostruendo l'operazione economica strutturata tra ed e dimostrando di aver Parte_1 CP_4 pattuito contrattualmente una particolare ed “anomala” modalità di pagamento, in forza della quale l'acquirente avrebbe versato il corrispettivo spettante al venditore mediante distinti assegni, tra i Cont quali il titolo n. 9990001068-08 emesso da all'ordine del rag. (cfr. atto notarile – doc. 1 _1
parte attrice).
Con la seconda memoria istruttoria parte attrice ha prodotto copia dell'assegno dell'importo di €
117.600,00 e della contabile di accredito sul conto corrente di quest'ultimo (cfr. doc. 14-15 parte attrice).
La documentazione in atti dimostra, dunque, le peculiari modalità di pagamento pattuite, che l'acquirente ha effettivamente rispettato, versando il denaro di spettanza della parte venditrice in favore di un soggetto indicato da quest'ultima.
Tali emergenze documentali impediscono di rilevare un difetto nella titolarità attiva del , Parte_1
dovendosi avere riguardo alla complessiva operazione economica, così superando la mera circostanza che l'assegno sia stato emesso da e non già da in bonis. CP_4 Parte_1
Il mero elemento fattuale dell'emissione del titolo da parte dell'acquirente dell'area deve, infatti, essere analizzato in relazione al globale accordo tra le parti, come puntualizzato nell'atto di compravendita redatto dinnanzi a Notaio, di cui parte convenuta non ha eccepito l'invalidità. si è limitata, infatti, a destinare materialmente – su delega espressa dell'acquirente – CP_4 parte del prezzo di vendita dell'immobile in favore del rag. senza che ciò facesse sorgere tra _1
l'acquirente ( e l'odierno convenuto alcun distinto rapporto giuridico. CP_4
Così ricostruita la natura dell'operazione economica, non può non vedersi come il denaro corrisposto al rag. appartenesse alla società di cui va dunque affermata la _1 Parte_1
titolarità attiva in relazione alla domanda restitutoria.
10 Del pari, sussiste la titolarità dal lato passivo in capo al rag. considerato l'avvenuto ritiro _1 dell'assegno, come certificato dalla girata apposta in calce al titolo, e il successivo incasso con versamento sul proprio conto corrente (cfr. copia distinta di versamento, in atti). La domanda restitutoria risulta, quindi, correttamente formulata anche in relazione al soggetto che ha ricevuto il pagamento mediante le modalità anzidette.
Per le esposte ragioni, entrambe le eccezioni non meritano accoglimento.
3. Sulla dichiarazione di inefficacia del pagamento ex art. 64 l. fall.
Venendo al merito della controversia, parte attrice ha domandato di dichiarare l'inefficacia del trasferimento di denaro disposto dalla società in bonis in favore del convenuto, Parte_1
trattandosi di atto a titolo gratuito eseguito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento.
Parte convenuta ha eccepito l'omessa prova della gratuità dell'atto, quale necessario requisito per la revocatoria fallimentare.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 64 l. fall., gli atti a titolo gratuito sono dichiarati privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal soggetto fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, ovvero nel c.d. periodo sospetto.
Applicando i principi di cui all'art. 2697 c.c. all'azione revocatoria fallimentare, incombe sul
Curatore la prova della gratuità dell'atto e del compimento dell'operazione nel biennio indicato (cfr.
Cass. civ. Sez. I, ord. n. 8978 del 29.03.2019).
Ebbene, nel caso di specie parte attrice ha assolto al proprio onere probatorio, allegando la sentenza di fallimento pronunciata nel luglio 2019 e richiamando gli incarichi di consulenza conferiti nell'ambito dell'operazione economica tra ed nella quale il Parte_1 CP_4
pagamento ricevuto dal rag. non rinviene alcun giustificativo causale. _1
Nello specifico, l'attore ha documentato l'intervenuta compravendita del 14.11.2017 con cui
[...]
poi dichiarata fallita il 24.07.2019, ha venduto ad la piena proprietà del Parte_1 CP_4
complesso immobiliare sito in Lodi, viale Pavia n. 98.
Come sopra ricordato, l'atto notarile, la copia dell'assegno comprensivo della firma di girata e la contabile di avvenuto incasso del titolo dimostrano come le modalità di pagamento, convenute su espressa indicazione della venditrice, siano state effettivamente rispettate.
Tali modalità, già di per sé considerate, rappresentano un indice di anomalia dell'operazione, considerato il peculiare schema di pagamento del corrispettivo pattuito per la vendita immobiliare;
in particolare la società venditrice ha dato incarico alla società acquirente di versare parte del corrispettivo per l'acquisto non direttamente alla venditrice, bensì a favore di altri soggetti nominativamente individuati.
11 Trattasi, all'evidenza, e per le motivazioni già esposte nel precedente paragrafo, di una delegazione per effetto del quale il terzo ( dispone di denaro di su indicazione di Org_10 Parte_1
medesima. Parte_4
Ciò basta, ad avviso di chi scrive, per ritenere non soltanto il fallimento di titolare Parte_1
sotto il profilo sostanziale del rapporto giuridico dedotto in causa, bensì anche – e soprattutto –
l'operazione ed il trasferimento di denaro revocabile.
Infatti, la soggezione alla revocatoria fallimentare è giustificata non soltanto se eseguita direttamente dalla società poi fallita ma anche se eseguita da un terzo con denaro del fallito, quale suo incaricato.
In tal caso la dazione è revocabile come se fosse stata eseguita dal fallito, il quanto a lui riconducibile e, soprattutto, incidente sul suo patrimonio.
Nel caso in esame non si nutrono dubbi circa la riconducibilità alla società poi fallita del denaro destinato al rag. essendogli stato versato parte del corrispettivo per la vendita di un _1
complesso immobiliare a seguito di atto notarile e, dunque, di denaro già entrato da un punto di vista di mero diritto nel suo patrimonio.
Nondimeno, dalle verifiche effettuate dalla curatela in seguito al fallimento della società, non sono state rinvenute giustificazioni causali a fondamento del trasferimento di denaro disposto a favore del rag. mancando nella documentazione contabile idonea fattura a copertura di operazioni di _1
consulenza o mediazione, asseritamente prestate dal convenuto in favore di per il Parte_1
tramite della dott.ssa né documentazione contrattuali a suo supporto. Tes_1
A contrario, è stato documentato come il rag. non svolgesse più attività di intermediazione _1
già dal 2008 (cfr. visura, in atti).
Ciò detto, pur avendo parte convenuta chiarito di aver asseritamente svolto attività di consulenza e non già di mediazione o procacciamento di affari, occorre ad ogni modo rilevare che tale assunto non ha trovato alcun riscontro nel corso del giudizio.
Anzi, le fatture n. 36 del 6.12.2017 per € 35.000,00 e n. 12 dell'1.06.2018 per € 2.500,00, prodotte da parte attrice, emesse dalla dott.ssa e intestate al rag. a titolo di “Consulenza Tes_1 _1
svolta in Team con per pratica di vendita immobiliare del complesso denominato “ Org_11 Pt_1
sito in Lodi viale Pavia alla società di Dalmine per la realizzazione del
[...] CP_4 complesso commerciale della società ” conducono a ritenere provato Organizzazione_12
documentalmente un differente e contrario rapporto tra le parti.
Tali documenti certificano, infatti, come la dott.ssa abbia prestato la propria attività in Tes_1
favore del rag. e non il contrario;
difficile altrimenti comprendere le ragioni per cui la dott.ssa _1
avrebbe emesso due fatture nei confronti del Rag. Tes_1 _1
12 La tesi di parte convenuta per cui il Rag. avrebbe reso la propria consulenza a favore di _1 [...]
su incarico della dott.ssa non soltanto è rimasta del tutto sfornita di prova Parte_1 Tes_1
ma è stata addirittura smentita dalle fatture versate in atti poc'anzi richiamate, che attestano come la consulenza sia stata resa dalla dott.ssa nei confronti del Rag. e non da parte dello Tes_1 _1
stesso a favore di su incarico della dott.ssa Parte_1 Tes_1
Ad ogni modo, quand'anche si volesse dare spazio a tale ricostruzione fattuale, occorrerebbe rilevare che è risultata priva di qualsivoglia riscontro probatorio la circostanza per cui la dott.ssa detenesse i poteri per impegnare la società sotto il profilo patrimoniale, Tes_1 Parte_1
atteso che per espressa prospettazione del convenuto, il Rag. non avrebbe mai concluso _1 direttamente con un accordo per l'attività asseritamente prestata nella conclusione Parte_1 dell'affare, essendosi sempre e solo interfacciato con la dott.ssa che gli avrebbe garantito Tes_1
l'impegno della società a riconoscergli una percentuale sul corrispettivo della vendita.
Le circostanze allegate dal convenuto non sono state provate neppure tramite istruttoria orale, avendo la parte formulato capitoli di prova inammissibili, in quanto in parte generici, in parte valutativi e in ogni caso non rilevanti ai fini del decidere, alla luce di quanto emerso documentalmente. Nello specifico, e per quanto attiene il rapporto di “consulenza” su incarico della dott.ssa la formulazione dei capitoli di prova è stata ritenuta del tutto generica, avendo Tes_1
fatto riferimento a un incarico di consulenza non contestualizzato né temporalmente né nell'oggetto e, comunque, asseritamente assunto con un soggetto non legittimato, in difetto di prova sul punto, a rappresentare ed impegnare contrattualmente la società Parte_1
Nondimeno, il rag. ha dichiarato (cfr. comparsa di risposta) di aver ricoperto un autonomo _1
incarico di consulenza in favore della parte acquirente Tale circostanza deve essere CP_4 valorizzata, atteso che risulta versata in atti la documentazione attestante l'incarico espletato a favore di a differenza dell'opera asseritamente garantita a rimasta CP_4 Parte_1
quale mera allegazione.
In ordine all'attività in favore dell'acquirente, infatti, parte attrice ha allegato copia della fattura
1/2018 di € 306.000,00 emessa dal rag. in favore della predetta compagine per la consulenza _1
e l'assistenza nei rapporti con le amministrazioni interessate (cfr. fattura 1 del 22.02.2018 – doc. 37 parte attrice).
Il complesso di tali risultanze probatorie conduce questo giudicante a ritenere provato che il pagamento per cui è causa, effettuato nel biennio precedente alla dichiarazione di fallimento, e dunque pacificamente ricompreso nel periodo c.d. sospetto, risulti privo di qualsiasi giustificazione causale, avuto riguardo ai rapporti documentati tra le differenti parti in causa in relazione all'operazione di compravendita immobiliare.
13 Per le esposte ragioni, la domanda di revocatoria fallimentare ex art. 64 l.fall. merita accoglimento, con conseguente dichiarazione di inefficacia del trasferimento di denaro occorso il 14.11.2017 e conseguente condanna alla restituzione dell'importo di € 117.600,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
L'accoglimento della domanda ex art. 64 l.fall. comporta l'automatico assorbimento della domanda di revocatoria ordinaria formulata da parte attrice in via subordinata.
4. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e – liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 per la fase di studio e di cui al D.M. 147/2022 per le fasi introduttiva, istruttoria e decisionale, applicabili ratione temporis – vengono integralmente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) accoglie la domanda revocatoria ex art. 64 l.fall. formulata da parte attrice e accerta quindi la natura gratuita del trasferimento di denaro effettuato in data 14.11.2017 a favore di _1
mediante assegno n.9990001068-08 dell'importo di € 117.600,00;
[...]
2) condanna a corrispondere al a Socio Unico € _1 Parte_5
117.600,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
3) condanna a rifondere al a Socio Unico le spese di _1 Parte_1 lite, che liquida in € 6.991,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come e se dovuti per legge.
Lodi, 4 maggio 2024
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Varesano
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