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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/07/2025, n. 1588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1588 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
in persona del dottor Dionigio VERASANI ed in funzione di Giudice del Lavoro, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al giorno 3.7.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.7206 R.G. dell'anno 2024 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, promossa DA
, nata il giorno 1.9.1943 in BOSCOREALE e residente ivi, Parte_1
C.F.: , elettivamente domiciliata in BOSCOREALE alla p.zza CodiceFiscale_1
PACE n.20 presso lo studio dell'avv. Pasquale GUASTAFIERRO che la rappresenta e difende giusta mandato telematicamente trasmesso con l'atto introduttivo di lite RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55, rappresentato e difeso, come da procura generale alle liti per atto notarile, dall'avv. Mauro ELBERTI RESISTENTE
OGGETTO: prestazioni da invalidità civile;
benefici Lex n.104/1992.
CONCLUSIONI: quelle dei rispettivi atti costitutivi, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente richiamati.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con istanza di accertamento tecnico preventivo depositata, a norma degli artt. 442 e 445 bis, 1° comma, C.P.C., in data 16.04.2024 la sig.ra , Parte_1 sulla scorta dell'esito negativo della fase “amministrativa”, si rivolgeva al Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA chiedendo la verifica, appunto preventiva, dei requisiti sanitari legittimanti l'indennità di accompagnamento ed i benefici previsti dall'art. 3, comma 3°, Lex n.104/1992.
1 Costituitosi il contraddittorio con la formale posizione negativa assunta dall' CP_1 il Giudice dava ingresso a consulenza tecnica il cui responso veniva comunicato alle parti nei modi e termini di Legge.
In esito alla notifica del decreto all'uopo predisposto la sig.ra Pt_1 formalizzava atto di dissenso nei confronti delle conclusioni peritali.
Con ricorso depositato in cancelleria il giorno 12 dicembre 2024 l'interessata introduceva la domanda per il riconoscimento dei propri diritti connessi ai requisiti sanitari oggetto della preventiva verifica.
Si costituiva anche nel Giudizio di merito l che resisteva alla avversa CP_1 iniziativa giudiziale chiedendone il rigetto per asserita infondatezza.
La causa, stante la natura delle obiezioni veicolate con l'atto introduttivo, previa formalizzazione del provvedimento di “non omologa” delle risultanze peritali
“preventive” per mancato accordo sulle stesse e riunione del fascicolo dell'ATP alla controversia incardinata ex art. 445 bis, 6° comma, C.P.C., veniva mandata prontamente in decisione.
Sicchè, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al giorno 3.7.2025, il Giudice assegnava il contenzioso a sentenza.
= = = (2)
La domanda è infondata e, pertanto, non può essere accolta.
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della iniziativa giudiziale di merito al vaglio del giudicante.
Ed invero, risultano rispettati termini e modalità stabiliti dalla Legge per la valida veicolazione della domanda avente ad oggetto prestazioni da invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, pensione di inabilità e assegno di invalidità ex Legge n.222/984, nel caso di specie inerenti l'indennità di accompagnamento ed i benefici previsti per i portatori di disabilità riconducibile all'art. 3, 3° comma, Lex n.104/1992 . Si evince, infatti, dalla documentata progressione degli accadimenti procedimentali e processuali che:
◼ il c.d. “dissenso” dalle conclusioni peritali preventive è stato veicolato il giorno 03.12.2024 a fronte della comunicazione del decreto di “avviso” in data 11.11.2024;
◼ il ricorso giudiziale è stato depositato in cancelleria il giorno 12.12.2024 e, quindi, nei trenta giorni successivi al dissenso;
◼ l'iniziativa attorea contiene i motivi della contestazione.
Il ricorso, pertanto, risulta introdotto validamente, in ossequio alle disposizioni di cui ai commi 6° e 1° dell'art. 445 bis C.P.C. (3)
Ciò precisato, mette conto di rimarcare che nessuna norma di Legge, o principio generale di diritto, impongono la automatica rivisitazione delle conclusioni
2 peritali e meno che mai la subitanea sostituzione del C.T.U. officiato nella fase
“preventiva” sulla base dell'acritico recepimento dei rilievi attorei. Costituisce, anzi, regola decisionale ineludibile la sottoposizione a vaglio critico delle doglianze di parte ad opera del Giudice, tenuto a scrutinare l'iniziativa del ricorrente non solo sotto il profilo della “specificità” dei motivi di “dissenso”, ma anche nell'ottica della loro rilevanza sostanziale. La regola resta desumibile anche dall'impianto normativo di settore. Recita, infatti, il 5° comma dell'art. 445 bis C.P.C. che il Giudice, già durante la fase
“preventiva”, a fronte della mancata contestazione delle conclusioni peritali può in ogni caso non ratificare l'accordo in fieri ed azionare il meccanismo di cui all'art. 196 Codice di rito che, notoriamente, consente “sempre” all'istruttore di rinnovare le indagini consulenziali e, per gravi motivi, disporre la sostituzione del perito. Ciò implica, necessariamente, che una prima verifica giudiziale circa la pregnanza dell'iter tecnico seguito nella relazione consulenziale è insita nel procedimento preventivo. L'esplicitazione del passaggio normativo intervenuta a proposito dell'accordo in fieri attesta che la mancata contestazione ad opera delle parti non paralizza i poteri officiosi del Giudice. Poteri, pertanto, che rimangono integri anche laddove una delle parti abbia
“censurato” le conclusioni del C.T.U. E ciò, evidentemente, sia in riferimento allo scrutinio “autonomo” del Giudice, sia, a maggior ragione, in riferimento alle doglianze di parte che -è appena il caso di rimarcare- sottintendono l'analisi preventiva dell'operato del consulente.
Il combinato disposto delle norme appena richiamate rende, inoltre, ineludibile l'assunto della necessità che ricorrano “gravi motivi” per la sostituzione del C.T.U. La mera contestazione delle sue conclusioni, per quanto analitica e prima facie meritevole di approfondimenti, non implica automaticamente una situazione
“necessitante” la nomina di un nuovo consulente. Solo a fronte di rilievi obiettivamente interferenti in maniera dirimente con l'operato tecnico del perito il Giudice resta abilitato alla sua sostituzione. Come avviene durante un normale Giudizio di cognizione piena. Come -ancora- sta a significare il rinvio alla procedura di cui all'art. 696 bis C.P.C. contenuto nel 1° comma dell'art. 445 bis Codice di rito, procedura che “consente” a ciascuna delle parti di richiedere al Giudice l'acquisizione agli atti del processo instaurato in esito alla “non conciliazione” preventiva della relazione consulenziale. Acquisizione evidentemente che implica una sua valutazione da parte del Giudice.
Del resto, la ratio dell'intervento legislativo del 2011 verrebbe alquanto svilita laddove si dovesse interpretare il relativo impianto normativo nel senso della necessità codificata di procedere sempre ed in ogni caso a nuovo accertamento peritale nel Giudizio incardinato in esito al “dissenso” di una delle parti.
3 Spetta, in definitiva, al Giudice vagliare la pregnanza dell'elaborato consulenziale e scrutinare, all'esito, la fondatezza dei rilievi di parte onde verificare se gli stessi siano meritevoli di approfondimenti e, nell'affermativa, decidere attraverso quali meccanismi processuali. Oppure, in una alternativa di pari dignità ermeneutica, se le obiezioni della parte ricorrente “post dissenso” risultino, alla luce delle indagini medico legali già espletate, di per sé concludenti.
Pare, a questo punto, del tutto evidente che è con la specificità del rito “post- ATP” che devono misurarsi le argomentazioni difensive veicolate a sostegno del dovere del Giudice di secondo grado di scrutinare le obiezioni della parte
“appellante”. Dovere indiscutibile che, tuttavia, non ha un esito predeterminato. (4)
Nel caso di specie il dr. ha confermato l'accertamento CP_2 diagnostico compiuto dalle Commissioni Mediche, ribadendo la stessa condizione clinico-menomativa. Così sintetizzata: ipertensione arteriosa in buon compenso emodinamico;
poliartrosi con impegno funzionale di grado medio, obesità; incontinenza urinaria. Il C.T.U. annette(va) a dette patologie una percentuale invalidante (100%) e una pregnanza medico-legale tali da non consentire la emersione dei presupposti concernenti il diritto alle prestazioni evocate e ai benefici previsti dall'art. 3 comma 3° Lex n.104/1992. Tale conclusione valorizza la lettura combinata del dato documentale e dell'esame obiettivo, eseguito il 4 settembre 2024 alla presenza del consulente indicato dalla ricorrente, dr. . Persona_1
Si legge, fra l'altro, nell'elaborato peritale. Condizioni cliniche generali discrete. Deambulazione autonoma a piccoli passi. Passaggi posturali autonomi. Tono dell'umore nella norma. Costituzione brachitipica.
… Rachide lievemente antiflesso, in toto con limitazione della flessione e rotazione. Passaggi posturali autonimi. Deambulazione autonoma con appoggio ad un bastone.
… Orientata, lucida, collaborante, lievemente rallentato. Eutimica. Facoltà cognitive superiori conservate. … L' obiettività rilevata dalla commissione è la seguente: Condizioni generali buone. Obesa. Deambulazione, passaggi posturali e mantenimento della posizione ortostatica in autonomia seppur con l'ausilio di un bastone da passeggio. Orientata nel tempo e nello spazio, non deficit mnesici, ideazione coerente, congrua la capacità di critica e di giudizio. Nella norma il tono dell'umore, non note d' ansia. Non dispnea. La visita peritale effettuata consente di confermare l'autonomia del soggetto pur con le difficolta di una persona ultrasessantacinquenne obesa, i passaggi posturali sono autonomi, la deambulazione a piccoli passi e talvolta con l'ausilio di un bastone è autonoma, la psiche è lucida, il pensiero coerente, il tono dell'umore è eutimico.>
4 (5)
I rilievi attorei stigmatizzano la -asserita- errata valutazione del quadro clinico nelle sue ricadute complessivamente invalidanti ed una serie di lacune diagnostiche, di natura “psichica”, desunte essenzialmente dal corredo cartolare.
Giova, tuttavia, segnalare una questione non adeguatamente considerata dall'istante. Avendo il C.T.U. ratificato la situazione di invalidità totale che funge da primo elemento costitutivo della fattispecie legale prioritariamente evocata, l'indagine, a questo punto impermeabile a potenziali critiche da omessa indicazione delle percentuali invalidanti, ineludibilmente si sposta sul secondo requisito valutativo, costituito dal vulnus deambulatorio o, in alternativa, da una situazione psicofisica tale da necessitare di assistenza continuativa per il compimento degli atti quotidiani. Se non che sul punto le obiezioni attoree non sono condivisibili da entrambe le possibili prospettive di analisi.
In primo luogo, i rilievi, impermeabili a qualsiasi critica inerente l'operato del perito in sede di esame obiettivo, planano sulla sola valorizzazione del dato cartolare e, quindi, in definitiva sulla chiave di lettura all'uopo utilizzata. Le denunciate gravi imprecisioni valutative non risolvono il “problema” di quanto emerso in sede di esame clinico diretto e puntualmente riportato nella relazione scritta. A tenore della quale -si ribadisce- ci si trova al cospetto di una persona ancora autonoma sia fisicamente sia da una prospettiva meramente psichica. La situazione fotografata nell'elaborato del dr. -può già anticiparsi in Per_2 questa sede- non riflette affatto il requisito della “impossibilità deambulatoria” e neppure quello della necessaria assistenza continua per l'espletamento degli atti di vita quotidiani.
Ora, questa “fotografia” non è stata criticata in alcun modo dalla ricorrente che affida le sue obiezioni al solo dato documentale. In tal modo portando in emersione una criticità strutturale del proprio assunto, appartenendosi al notorio che il compito del perito va ben al di là della mera presa d'atto dei referti messigli a disposizione, dovendo la sua indagine estendersi ad un esame complessivo delle condizioni del paziente. Tale esame ineludibilmente passa attraverso la lettura incrociata del dato anamnestico, di quello documentale e di quello “clinico”.
Da altra concorrente ottica, deve segnalarsi l'inesistenza di supporto cartolare medico sanitario “diretto” che indichi una condizione obiettiva di incapacità deambulatoria e/o psichica più o meno totale e definitiva. Il dato, in realtà, è desumibile dalle stesse obiezioni attoree. Si rileva che la sig.r è affetta da “Vasculopatia cerebrale cronica Parte_1 con iniziale declino senile, sindrome depressiva, artrosi e spondilodiscoartrosi, spondiloentesoartrite psoriasica, cardiopatia ipertensiva, incontinenza sfinterica.”. Tanto si evince dalla documentazione sanitaria allegata agli atti.”. Il CTU non ha valutato nella giusta misura ogni singola patologia e non ha tenuto conto che tali patologie contestuali innescano meccanismi di reciproca influenza patogenetica che
5 amplificano la loro incidenza e sostengono evidenze nosologiche ben più gravi delle specifiche patologie, qualora vengano considerate come entità singole. Inoltre nel corso del giudizio la ricorrente ha visto aggravarsi le proprie condizioni fisiche così come si evince da ulteriore documentazione sanitaria che si allegata al presente atto e di cui il CTU non ha tenuto conto (doc. 6) e da cui si evince: “….. severo deficit della deambulazione”.>
Insomma, mentre da un lato pare evidente che in ottica attorea la questione medico legale “si gioca” esclusivamente sul terreno documentale, circostanza, questa, che sarebbe di per sé sola idonea a disattendere il ricorso “post-ATP”; dall'altro sembra che uno solo sia il riferimento cartolare cui l'interessata affida le sue argomentazioni critiche. (6)
Ebbene, le citate coordinate di riferimento impongono di “storicizzare” l'evocata pregnanza dimostrativa del referto del 26 giugno 2024, valorizzato dall'istante a sostegno delle proprie tesi. Il referto in questione risulta dismesso, nella sezione “certificativa” dello stesso, oltre due mesi prima dell'esame obiettivo condotto -ripetesi: alla presenza del consulente di parte che nulla ha obiettato- il 4 settembre 2024. Ora, la frase “severo deficit della deambulazione” enfatizzata dalla ricorrente stride in maniera evidente -e concludente- con quanto fotografato dal perito durante l'esame clinico diretto della paziente e non contestato dal consulente di parte. Ragione per la quale, in disparte qualsiasi questione sulla effettiva analisi, ad opera del dr. C. , anche di detto documento, è evidente che esso non potrà mai CP_2 fondare una attendibile valutazione medico-legale nella misura in cui resta
“superato” dai rilievi diretti, eseguiti in pieno contraddittorio, del C.T.U. (7)
Una breve digressione merita la prospettiva “psichica” della vicenda, connessa all'elemento della “continua assistenza” per il compimento degli atti quotidiani della vita. In mancanza di delucidazioni dirette, il positivo riscontro dovrebbe restare agganciato, nella buona sostanza, alla denunciata vasculopatia cerebrale cronica con iniziale declino senile di cui non resta traccia nel responso peritale. Ora, va segnalato che detta menomazione non era stata menzionata nel ricorso introduttivo della fase “preventiva” che planava, per quanto di attuale interesse, su: alterata deambulazione;
turbe della memoria;
insonnia; depressione. Naturalmente, il supporto cartolare all'epoca offerto in comunicazione non conteneva documentazione in tema di vasculopatia.
In realtà, l'unico referto in cui si parla di vasculopatia è quello del 26 giugno 2024. Della cui pregnanza medico-legale, tuttavia, si è già data contezza. Del resto, e ad ulteriore conferma della inattendibilità, quanto meno “tecnica”, di detto referto, deve osservarsi che il “declino senile”, seppure allo stato iniziale, lascia di sé tracce “sostanziali” che sarebbero state prontamente colte durante
6 l'esame clinico diretto della paziente. Cosa non avvenuta e nemmeno adombrata dal consulente di parte ricorrente. Insomma.
Il quadro “psichico” scrutinabile è ben lontano da quello evocato, in maniera suggestiva, nell'atto introduttivo di lite e, specialmente, da quello fondante il requisito sanitario in disamina.
Una tale conclusione riverbera ineludibilmente i suoi effetti anche sulla - diversa- questione dei benefici previsti dall'art. 3, com. 3°, Lex n.104/1992 nessun elemento oggettivo a derivazione documentale e/o clinica suggerendo la necessità di una presenza stabile e continuativa accanto alla sig.ra a sostegno della Pt_1 sua vita di relazione. In realtà evocata dall'istante senza allegazioni e riferimenti mirati. (8)
Da una prospettiva più squisitamente giuridico-ermeneutica deve rammentarsi che, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, il positivo apprezzamento dell'indennità di accompagnamento richiede, oltre al requisito della invalidità totale, anche quello, su base alternativa, della impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e della incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita sub specie della impossibilità. Requisito a più riprese rimarcato dai Giudici di legittimità. (Cfr., ex multis: Cass. sez. lav. 20 maggio-28 luglio 2015, n.15882; Cass. sez. lav. 29 gennaio-19 marzo 2015, n.5555.) La Corte Regolatrice ha, infatti, tratteggiato i seguenti principi di diritto. <si è così escluso che la semplice difficoltà di deambulazione o compimento atti della vita quotidiana con possano integrare gli estremi per il riconoscimento dell'indennità accompagnamento (cass. sez.
6 - lav., ord. n.26092 10), ovvero tale prestazione possa essere concessa nei casi in cui necessità assistenza sia determinata da patologie particolari e finalizzata al alcuni specifici …, possibilità svolgere una relazione sociale entrare a far parte valutazione giudiziale ordine alla verifica dei presupposti l'affermazione diritti trattasi … . ultimo questa corte ha avuto modo precisare “le condizioni previste dalla l. n.18 del 1980 consistono, alternativamente, nell'impossibilità deambulare senza l'aiuto permanente un accompagnatore, oppure nell'incapacità compiere quotidiani continua assistenza;
ai fini dette situazioni non rilevano episodici contesti, ma richiesta loro inerenza costante soggetto, rapporto ad soltanto delle possibili esplicazioni vivere quotidiano (quale esempio portarsi fuori propria abitazione), alcuni,
7 (fattispecie relativa a pazienti affetti da malattie oncologiche richiedenti l'indennità per i soli periodi dei cicli di chemioterapia.>> Così parte motiva di Cass. sez. Lav. 16 febbraio-8 maggio 2012, n.6936. Trattasi di concetti ripresi anche più recentemente. Secondo Cass. ordinanza n.8557/2018, che a sua volta richiama Cass. n.6091/2014 e Cass. n.26092/2010, l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita e la conseguente necessità di assistenza continua sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o del difficoltoso compimento di atti della vita quotidiana. Detta impossibilità, avuto anche riguardo alla peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di evitare fin dove possibile i ricoveri in istituti di assistenza attraverso il sostegno alla famiglia di riferimento e l'agevolazione alla permanenza in essa del soggetto bisognevole di continui controlli, deve essere attuale e non meramente ipotetica. Ragione per la quale ai fini della valutazione dei requisiti di cui all'art 1 Lex n. 18/1990, non rilevano episodici contesti, dovendo al contrario essere verificata la loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana. Nel medesimo solco, si cfr. altresì, ancora più recentemente, Cass. ordinanza n.4994/2021.
Nel caso di specie -devesi ribadire- difettano in radice entrambi i presupposti qualitativi per l'indennità di accompagnamento.
E lo stesso è a (riba)dirsi per il requisito sanitario concernente i benefici previsti dall'art. 3, comma 3°, Lex n.104/1992. (9)
In definitiva, non residuano margini ulteriori per dubitare processualmente del fatto che il complesso invalidante di cui è portatrice la sig.ra Parte_1 non è tale da integrare gli estremi per il riconoscimento dei benefici e delle prestazioni evocati.
Le spese di lite restano irripetibili a norma di Legge.
Le spese consulenziali inerenti la fase “preventiva”, liquidate come da pregresso provvedimento, restano a carico dell'ente previdenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del dottor Dionigio VERASANI e in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
8 1. rigetta la domanda attorea funzionale al riconoscimento delle prestazioni inerenti l'indennità di accompagnamento e i benefici previsti dalla Legge n.104/1992, art. 3, comma 3°, siccome veicolata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 442 e 445 bis, commi 6° e 1°, C.P.C.;
2. dichiara irripetibili a norma di Legge le spese di lite;
3. pone definitivamente a carico del resistente le spese consulenziali CP_1 liquidate come da separato provvedimento.
TORRE ANNUNZIATA, 8/7/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
in persona del dottor Dionigio VERASANI ed in funzione di Giudice del Lavoro, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al giorno 3.7.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.7206 R.G. dell'anno 2024 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, promossa DA
, nata il giorno 1.9.1943 in BOSCOREALE e residente ivi, Parte_1
C.F.: , elettivamente domiciliata in BOSCOREALE alla p.zza CodiceFiscale_1
PACE n.20 presso lo studio dell'avv. Pasquale GUASTAFIERRO che la rappresenta e difende giusta mandato telematicamente trasmesso con l'atto introduttivo di lite RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55, rappresentato e difeso, come da procura generale alle liti per atto notarile, dall'avv. Mauro ELBERTI RESISTENTE
OGGETTO: prestazioni da invalidità civile;
benefici Lex n.104/1992.
CONCLUSIONI: quelle dei rispettivi atti costitutivi, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente richiamati.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con istanza di accertamento tecnico preventivo depositata, a norma degli artt. 442 e 445 bis, 1° comma, C.P.C., in data 16.04.2024 la sig.ra , Parte_1 sulla scorta dell'esito negativo della fase “amministrativa”, si rivolgeva al Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA chiedendo la verifica, appunto preventiva, dei requisiti sanitari legittimanti l'indennità di accompagnamento ed i benefici previsti dall'art. 3, comma 3°, Lex n.104/1992.
1 Costituitosi il contraddittorio con la formale posizione negativa assunta dall' CP_1 il Giudice dava ingresso a consulenza tecnica il cui responso veniva comunicato alle parti nei modi e termini di Legge.
In esito alla notifica del decreto all'uopo predisposto la sig.ra Pt_1 formalizzava atto di dissenso nei confronti delle conclusioni peritali.
Con ricorso depositato in cancelleria il giorno 12 dicembre 2024 l'interessata introduceva la domanda per il riconoscimento dei propri diritti connessi ai requisiti sanitari oggetto della preventiva verifica.
Si costituiva anche nel Giudizio di merito l che resisteva alla avversa CP_1 iniziativa giudiziale chiedendone il rigetto per asserita infondatezza.
La causa, stante la natura delle obiezioni veicolate con l'atto introduttivo, previa formalizzazione del provvedimento di “non omologa” delle risultanze peritali
“preventive” per mancato accordo sulle stesse e riunione del fascicolo dell'ATP alla controversia incardinata ex art. 445 bis, 6° comma, C.P.C., veniva mandata prontamente in decisione.
Sicchè, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al giorno 3.7.2025, il Giudice assegnava il contenzioso a sentenza.
= = = (2)
La domanda è infondata e, pertanto, non può essere accolta.
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della iniziativa giudiziale di merito al vaglio del giudicante.
Ed invero, risultano rispettati termini e modalità stabiliti dalla Legge per la valida veicolazione della domanda avente ad oggetto prestazioni da invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, pensione di inabilità e assegno di invalidità ex Legge n.222/984, nel caso di specie inerenti l'indennità di accompagnamento ed i benefici previsti per i portatori di disabilità riconducibile all'art. 3, 3° comma, Lex n.104/1992 . Si evince, infatti, dalla documentata progressione degli accadimenti procedimentali e processuali che:
◼ il c.d. “dissenso” dalle conclusioni peritali preventive è stato veicolato il giorno 03.12.2024 a fronte della comunicazione del decreto di “avviso” in data 11.11.2024;
◼ il ricorso giudiziale è stato depositato in cancelleria il giorno 12.12.2024 e, quindi, nei trenta giorni successivi al dissenso;
◼ l'iniziativa attorea contiene i motivi della contestazione.
Il ricorso, pertanto, risulta introdotto validamente, in ossequio alle disposizioni di cui ai commi 6° e 1° dell'art. 445 bis C.P.C. (3)
Ciò precisato, mette conto di rimarcare che nessuna norma di Legge, o principio generale di diritto, impongono la automatica rivisitazione delle conclusioni
2 peritali e meno che mai la subitanea sostituzione del C.T.U. officiato nella fase
“preventiva” sulla base dell'acritico recepimento dei rilievi attorei. Costituisce, anzi, regola decisionale ineludibile la sottoposizione a vaglio critico delle doglianze di parte ad opera del Giudice, tenuto a scrutinare l'iniziativa del ricorrente non solo sotto il profilo della “specificità” dei motivi di “dissenso”, ma anche nell'ottica della loro rilevanza sostanziale. La regola resta desumibile anche dall'impianto normativo di settore. Recita, infatti, il 5° comma dell'art. 445 bis C.P.C. che il Giudice, già durante la fase
“preventiva”, a fronte della mancata contestazione delle conclusioni peritali può in ogni caso non ratificare l'accordo in fieri ed azionare il meccanismo di cui all'art. 196 Codice di rito che, notoriamente, consente “sempre” all'istruttore di rinnovare le indagini consulenziali e, per gravi motivi, disporre la sostituzione del perito. Ciò implica, necessariamente, che una prima verifica giudiziale circa la pregnanza dell'iter tecnico seguito nella relazione consulenziale è insita nel procedimento preventivo. L'esplicitazione del passaggio normativo intervenuta a proposito dell'accordo in fieri attesta che la mancata contestazione ad opera delle parti non paralizza i poteri officiosi del Giudice. Poteri, pertanto, che rimangono integri anche laddove una delle parti abbia
“censurato” le conclusioni del C.T.U. E ciò, evidentemente, sia in riferimento allo scrutinio “autonomo” del Giudice, sia, a maggior ragione, in riferimento alle doglianze di parte che -è appena il caso di rimarcare- sottintendono l'analisi preventiva dell'operato del consulente.
Il combinato disposto delle norme appena richiamate rende, inoltre, ineludibile l'assunto della necessità che ricorrano “gravi motivi” per la sostituzione del C.T.U. La mera contestazione delle sue conclusioni, per quanto analitica e prima facie meritevole di approfondimenti, non implica automaticamente una situazione
“necessitante” la nomina di un nuovo consulente. Solo a fronte di rilievi obiettivamente interferenti in maniera dirimente con l'operato tecnico del perito il Giudice resta abilitato alla sua sostituzione. Come avviene durante un normale Giudizio di cognizione piena. Come -ancora- sta a significare il rinvio alla procedura di cui all'art. 696 bis C.P.C. contenuto nel 1° comma dell'art. 445 bis Codice di rito, procedura che “consente” a ciascuna delle parti di richiedere al Giudice l'acquisizione agli atti del processo instaurato in esito alla “non conciliazione” preventiva della relazione consulenziale. Acquisizione evidentemente che implica una sua valutazione da parte del Giudice.
Del resto, la ratio dell'intervento legislativo del 2011 verrebbe alquanto svilita laddove si dovesse interpretare il relativo impianto normativo nel senso della necessità codificata di procedere sempre ed in ogni caso a nuovo accertamento peritale nel Giudizio incardinato in esito al “dissenso” di una delle parti.
3 Spetta, in definitiva, al Giudice vagliare la pregnanza dell'elaborato consulenziale e scrutinare, all'esito, la fondatezza dei rilievi di parte onde verificare se gli stessi siano meritevoli di approfondimenti e, nell'affermativa, decidere attraverso quali meccanismi processuali. Oppure, in una alternativa di pari dignità ermeneutica, se le obiezioni della parte ricorrente “post dissenso” risultino, alla luce delle indagini medico legali già espletate, di per sé concludenti.
Pare, a questo punto, del tutto evidente che è con la specificità del rito “post- ATP” che devono misurarsi le argomentazioni difensive veicolate a sostegno del dovere del Giudice di secondo grado di scrutinare le obiezioni della parte
“appellante”. Dovere indiscutibile che, tuttavia, non ha un esito predeterminato. (4)
Nel caso di specie il dr. ha confermato l'accertamento CP_2 diagnostico compiuto dalle Commissioni Mediche, ribadendo la stessa condizione clinico-menomativa. Così sintetizzata: ipertensione arteriosa in buon compenso emodinamico;
poliartrosi con impegno funzionale di grado medio, obesità; incontinenza urinaria. Il C.T.U. annette(va) a dette patologie una percentuale invalidante (100%) e una pregnanza medico-legale tali da non consentire la emersione dei presupposti concernenti il diritto alle prestazioni evocate e ai benefici previsti dall'art. 3 comma 3° Lex n.104/1992. Tale conclusione valorizza la lettura combinata del dato documentale e dell'esame obiettivo, eseguito il 4 settembre 2024 alla presenza del consulente indicato dalla ricorrente, dr. . Persona_1
Si legge, fra l'altro, nell'elaborato peritale. Condizioni cliniche generali discrete. Deambulazione autonoma a piccoli passi. Passaggi posturali autonomi. Tono dell'umore nella norma. Costituzione brachitipica.
… Rachide lievemente antiflesso, in toto con limitazione della flessione e rotazione. Passaggi posturali autonimi. Deambulazione autonoma con appoggio ad un bastone.
… Orientata, lucida, collaborante, lievemente rallentato. Eutimica. Facoltà cognitive superiori conservate. … L' obiettività rilevata dalla commissione è la seguente: Condizioni generali buone. Obesa. Deambulazione, passaggi posturali e mantenimento della posizione ortostatica in autonomia seppur con l'ausilio di un bastone da passeggio. Orientata nel tempo e nello spazio, non deficit mnesici, ideazione coerente, congrua la capacità di critica e di giudizio. Nella norma il tono dell'umore, non note d' ansia. Non dispnea. La visita peritale effettuata consente di confermare l'autonomia del soggetto pur con le difficolta di una persona ultrasessantacinquenne obesa, i passaggi posturali sono autonomi, la deambulazione a piccoli passi e talvolta con l'ausilio di un bastone è autonoma, la psiche è lucida, il pensiero coerente, il tono dell'umore è eutimico.>
4 (5)
I rilievi attorei stigmatizzano la -asserita- errata valutazione del quadro clinico nelle sue ricadute complessivamente invalidanti ed una serie di lacune diagnostiche, di natura “psichica”, desunte essenzialmente dal corredo cartolare.
Giova, tuttavia, segnalare una questione non adeguatamente considerata dall'istante. Avendo il C.T.U. ratificato la situazione di invalidità totale che funge da primo elemento costitutivo della fattispecie legale prioritariamente evocata, l'indagine, a questo punto impermeabile a potenziali critiche da omessa indicazione delle percentuali invalidanti, ineludibilmente si sposta sul secondo requisito valutativo, costituito dal vulnus deambulatorio o, in alternativa, da una situazione psicofisica tale da necessitare di assistenza continuativa per il compimento degli atti quotidiani. Se non che sul punto le obiezioni attoree non sono condivisibili da entrambe le possibili prospettive di analisi.
In primo luogo, i rilievi, impermeabili a qualsiasi critica inerente l'operato del perito in sede di esame obiettivo, planano sulla sola valorizzazione del dato cartolare e, quindi, in definitiva sulla chiave di lettura all'uopo utilizzata. Le denunciate gravi imprecisioni valutative non risolvono il “problema” di quanto emerso in sede di esame clinico diretto e puntualmente riportato nella relazione scritta. A tenore della quale -si ribadisce- ci si trova al cospetto di una persona ancora autonoma sia fisicamente sia da una prospettiva meramente psichica. La situazione fotografata nell'elaborato del dr. -può già anticiparsi in Per_2 questa sede- non riflette affatto il requisito della “impossibilità deambulatoria” e neppure quello della necessaria assistenza continua per l'espletamento degli atti di vita quotidiani.
Ora, questa “fotografia” non è stata criticata in alcun modo dalla ricorrente che affida le sue obiezioni al solo dato documentale. In tal modo portando in emersione una criticità strutturale del proprio assunto, appartenendosi al notorio che il compito del perito va ben al di là della mera presa d'atto dei referti messigli a disposizione, dovendo la sua indagine estendersi ad un esame complessivo delle condizioni del paziente. Tale esame ineludibilmente passa attraverso la lettura incrociata del dato anamnestico, di quello documentale e di quello “clinico”.
Da altra concorrente ottica, deve segnalarsi l'inesistenza di supporto cartolare medico sanitario “diretto” che indichi una condizione obiettiva di incapacità deambulatoria e/o psichica più o meno totale e definitiva. Il dato, in realtà, è desumibile dalle stesse obiezioni attoree. Si rileva che la sig.r è affetta da “Vasculopatia cerebrale cronica Parte_1 con iniziale declino senile, sindrome depressiva, artrosi e spondilodiscoartrosi, spondiloentesoartrite psoriasica, cardiopatia ipertensiva, incontinenza sfinterica.”. Tanto si evince dalla documentazione sanitaria allegata agli atti.”. Il CTU non ha valutato nella giusta misura ogni singola patologia e non ha tenuto conto che tali patologie contestuali innescano meccanismi di reciproca influenza patogenetica che
5 amplificano la loro incidenza e sostengono evidenze nosologiche ben più gravi delle specifiche patologie, qualora vengano considerate come entità singole. Inoltre nel corso del giudizio la ricorrente ha visto aggravarsi le proprie condizioni fisiche così come si evince da ulteriore documentazione sanitaria che si allegata al presente atto e di cui il CTU non ha tenuto conto (doc. 6) e da cui si evince: “….. severo deficit della deambulazione”.>
Insomma, mentre da un lato pare evidente che in ottica attorea la questione medico legale “si gioca” esclusivamente sul terreno documentale, circostanza, questa, che sarebbe di per sé sola idonea a disattendere il ricorso “post-ATP”; dall'altro sembra che uno solo sia il riferimento cartolare cui l'interessata affida le sue argomentazioni critiche. (6)
Ebbene, le citate coordinate di riferimento impongono di “storicizzare” l'evocata pregnanza dimostrativa del referto del 26 giugno 2024, valorizzato dall'istante a sostegno delle proprie tesi. Il referto in questione risulta dismesso, nella sezione “certificativa” dello stesso, oltre due mesi prima dell'esame obiettivo condotto -ripetesi: alla presenza del consulente di parte che nulla ha obiettato- il 4 settembre 2024. Ora, la frase “severo deficit della deambulazione” enfatizzata dalla ricorrente stride in maniera evidente -e concludente- con quanto fotografato dal perito durante l'esame clinico diretto della paziente e non contestato dal consulente di parte. Ragione per la quale, in disparte qualsiasi questione sulla effettiva analisi, ad opera del dr. C. , anche di detto documento, è evidente che esso non potrà mai CP_2 fondare una attendibile valutazione medico-legale nella misura in cui resta
“superato” dai rilievi diretti, eseguiti in pieno contraddittorio, del C.T.U. (7)
Una breve digressione merita la prospettiva “psichica” della vicenda, connessa all'elemento della “continua assistenza” per il compimento degli atti quotidiani della vita. In mancanza di delucidazioni dirette, il positivo riscontro dovrebbe restare agganciato, nella buona sostanza, alla denunciata vasculopatia cerebrale cronica con iniziale declino senile di cui non resta traccia nel responso peritale. Ora, va segnalato che detta menomazione non era stata menzionata nel ricorso introduttivo della fase “preventiva” che planava, per quanto di attuale interesse, su: alterata deambulazione;
turbe della memoria;
insonnia; depressione. Naturalmente, il supporto cartolare all'epoca offerto in comunicazione non conteneva documentazione in tema di vasculopatia.
In realtà, l'unico referto in cui si parla di vasculopatia è quello del 26 giugno 2024. Della cui pregnanza medico-legale, tuttavia, si è già data contezza. Del resto, e ad ulteriore conferma della inattendibilità, quanto meno “tecnica”, di detto referto, deve osservarsi che il “declino senile”, seppure allo stato iniziale, lascia di sé tracce “sostanziali” che sarebbero state prontamente colte durante
6 l'esame clinico diretto della paziente. Cosa non avvenuta e nemmeno adombrata dal consulente di parte ricorrente. Insomma.
Il quadro “psichico” scrutinabile è ben lontano da quello evocato, in maniera suggestiva, nell'atto introduttivo di lite e, specialmente, da quello fondante il requisito sanitario in disamina.
Una tale conclusione riverbera ineludibilmente i suoi effetti anche sulla - diversa- questione dei benefici previsti dall'art. 3, com. 3°, Lex n.104/1992 nessun elemento oggettivo a derivazione documentale e/o clinica suggerendo la necessità di una presenza stabile e continuativa accanto alla sig.ra a sostegno della Pt_1 sua vita di relazione. In realtà evocata dall'istante senza allegazioni e riferimenti mirati. (8)
Da una prospettiva più squisitamente giuridico-ermeneutica deve rammentarsi che, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, il positivo apprezzamento dell'indennità di accompagnamento richiede, oltre al requisito della invalidità totale, anche quello, su base alternativa, della impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e della incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita sub specie della impossibilità. Requisito a più riprese rimarcato dai Giudici di legittimità. (Cfr., ex multis: Cass. sez. lav. 20 maggio-28 luglio 2015, n.15882; Cass. sez. lav. 29 gennaio-19 marzo 2015, n.5555.) La Corte Regolatrice ha, infatti, tratteggiato i seguenti principi di diritto. <si è così escluso che la semplice difficoltà di deambulazione o compimento atti della vita quotidiana con possano integrare gli estremi per il riconoscimento dell'indennità accompagnamento (cass. sez.
6 - lav., ord. n.26092 10), ovvero tale prestazione possa essere concessa nei casi in cui necessità assistenza sia determinata da patologie particolari e finalizzata al alcuni specifici …, possibilità svolgere una relazione sociale entrare a far parte valutazione giudiziale ordine alla verifica dei presupposti l'affermazione diritti trattasi … . ultimo questa corte ha avuto modo precisare “le condizioni previste dalla l. n.18 del 1980 consistono, alternativamente, nell'impossibilità deambulare senza l'aiuto permanente un accompagnatore, oppure nell'incapacità compiere quotidiani continua assistenza;
ai fini dette situazioni non rilevano episodici contesti, ma richiesta loro inerenza costante soggetto, rapporto ad soltanto delle possibili esplicazioni vivere quotidiano (quale esempio portarsi fuori propria abitazione), alcuni,
7 (fattispecie relativa a pazienti affetti da malattie oncologiche richiedenti l'indennità per i soli periodi dei cicli di chemioterapia.>> Così parte motiva di Cass. sez. Lav. 16 febbraio-8 maggio 2012, n.6936. Trattasi di concetti ripresi anche più recentemente. Secondo Cass. ordinanza n.8557/2018, che a sua volta richiama Cass. n.6091/2014 e Cass. n.26092/2010, l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita e la conseguente necessità di assistenza continua sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o del difficoltoso compimento di atti della vita quotidiana. Detta impossibilità, avuto anche riguardo alla peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di evitare fin dove possibile i ricoveri in istituti di assistenza attraverso il sostegno alla famiglia di riferimento e l'agevolazione alla permanenza in essa del soggetto bisognevole di continui controlli, deve essere attuale e non meramente ipotetica. Ragione per la quale ai fini della valutazione dei requisiti di cui all'art 1 Lex n. 18/1990, non rilevano episodici contesti, dovendo al contrario essere verificata la loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana. Nel medesimo solco, si cfr. altresì, ancora più recentemente, Cass. ordinanza n.4994/2021.
Nel caso di specie -devesi ribadire- difettano in radice entrambi i presupposti qualitativi per l'indennità di accompagnamento.
E lo stesso è a (riba)dirsi per il requisito sanitario concernente i benefici previsti dall'art. 3, comma 3°, Lex n.104/1992. (9)
In definitiva, non residuano margini ulteriori per dubitare processualmente del fatto che il complesso invalidante di cui è portatrice la sig.ra Parte_1 non è tale da integrare gli estremi per il riconoscimento dei benefici e delle prestazioni evocati.
Le spese di lite restano irripetibili a norma di Legge.
Le spese consulenziali inerenti la fase “preventiva”, liquidate come da pregresso provvedimento, restano a carico dell'ente previdenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del dottor Dionigio VERASANI e in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
8 1. rigetta la domanda attorea funzionale al riconoscimento delle prestazioni inerenti l'indennità di accompagnamento e i benefici previsti dalla Legge n.104/1992, art. 3, comma 3°, siccome veicolata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 442 e 445 bis, commi 6° e 1°, C.P.C.;
2. dichiara irripetibili a norma di Legge le spese di lite;
3. pone definitivamente a carico del resistente le spese consulenziali CP_1 liquidate come da separato provvedimento.
TORRE ANNUNZIATA, 8/7/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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