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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 04/12/2025, n. 2806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2806 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Francesca Garofalo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5293 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
nata il [...] a [...], Argentina, residente in [...]Parte_1
6615, Villa Lugano, Buenos Aires, Argentina (C.F.: ), in proprio e nella C.F._1 qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, unitamente a , Persona_1 nato il [...] a [...], Argentina (C.F.: sulla figlia minore C.F._2
, nata il [...] a [...], Argentina, attualmente residente allo Persona_2 steso indirizzo dei genitori (C.F.: ); C.F._3 rappresentate e difese dall'avv. Mario Tedesco del Foro di Napoli, elettivamente domiciliate presso il suo studio, come da procura in atti;
- RICORRENTI-
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in
Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34;
- RESISTENTE
-
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Conclusioni: all'udienza del 4 dicembre 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note di udienza depositate in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, le ricorrenti in epigrafe indicate hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga Controparte_1 dichiarato lo status di cittadine italiane in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano
, nei certificati argentini noto anche come o Parte_2 Parte_2
nato il [...] a [...], provincia di Catanzaro, da e Persona_3 Parte_2
(doc. n. 5), il quale successivamente emigrava in Argentina dove decedeva in Parte_3 data 15.01.2022 (doc. n. 7) senza avere rinunciato alla cittadinanza italiana (doc. n. 8), trasmettendola validamente ai discendenti fino alle odierne ricorrenti.
In particolare, le ricorrenti espongono che contraeva matrimonio (doc. Parte_2
n. 6) in data 18.09.1975 con . Dall'unione coniugale nasceva il Controparte_2
15.12.1977 (doc. n. 9). Parte_1
In data 9.11.2018 sposava (doc. n. 10) e Parte_1 Persona_1 dall'unione coniugale nasceva il 26.12.2022 (doc. n. 11). Persona_2
Il si è costituito in giudizio contestando nel merito la domanda di Controparte_1 cittadinanza, rimettendosi al Tribunale per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo, in via principale, la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in virtù della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna. In via gradata, ha chiesto la compensazione delle spese di lite.
Il PM in sede non si è opposto all'accoglimento della domanda.
****
2.Preliminarmente, il Tribunale nulla osserva sulla richiesta di sospensione o di rinvio del giudizio avanzata da parte resistente, atteso l'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 142 del 2025 depositata in data 31.07.2025 con la quale sono state dichiarate inammissibili e infondate le questioni sollevate.
2.1 Sempre in via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di Decollatura, provincia di
Catanzaro, circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
Pag. 2 di 4 L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo alla figlia minorenne pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio, non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore (cfr. Corte di cassazione Sez. 2,
Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui “in tema di rappresentanza processuale del minore,
l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace”).
3. Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, le ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadine italiane in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Argentina.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata da parte ricorrente, la quale ha depositato l'atto di nascita e il certificato negativo di naturalizzazione argentina di , unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti fino Parte_2 alle odierne ricorrenti.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24.8.2022 n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dalle ricorrenti, dichiarando che le stesse sono cittadine italiane dalla nascita.
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata e della sostanziale mancata opposizione della parte convenuta, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Pag. 3 di 4 Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadine italiane delle ricorrenti.
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 4.12.2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Garofalo
Pag. 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Francesca Garofalo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5293 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
nata il [...] a [...], Argentina, residente in [...]Parte_1
6615, Villa Lugano, Buenos Aires, Argentina (C.F.: ), in proprio e nella C.F._1 qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, unitamente a , Persona_1 nato il [...] a [...], Argentina (C.F.: sulla figlia minore C.F._2
, nata il [...] a [...], Argentina, attualmente residente allo Persona_2 steso indirizzo dei genitori (C.F.: ); C.F._3 rappresentate e difese dall'avv. Mario Tedesco del Foro di Napoli, elettivamente domiciliate presso il suo studio, come da procura in atti;
- RICORRENTI-
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in
Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34;
- RESISTENTE
-
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Conclusioni: all'udienza del 4 dicembre 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note di udienza depositate in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, le ricorrenti in epigrafe indicate hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga Controparte_1 dichiarato lo status di cittadine italiane in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano
, nei certificati argentini noto anche come o Parte_2 Parte_2
nato il [...] a [...], provincia di Catanzaro, da e Persona_3 Parte_2
(doc. n. 5), il quale successivamente emigrava in Argentina dove decedeva in Parte_3 data 15.01.2022 (doc. n. 7) senza avere rinunciato alla cittadinanza italiana (doc. n. 8), trasmettendola validamente ai discendenti fino alle odierne ricorrenti.
In particolare, le ricorrenti espongono che contraeva matrimonio (doc. Parte_2
n. 6) in data 18.09.1975 con . Dall'unione coniugale nasceva il Controparte_2
15.12.1977 (doc. n. 9). Parte_1
In data 9.11.2018 sposava (doc. n. 10) e Parte_1 Persona_1 dall'unione coniugale nasceva il 26.12.2022 (doc. n. 11). Persona_2
Il si è costituito in giudizio contestando nel merito la domanda di Controparte_1 cittadinanza, rimettendosi al Tribunale per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo, in via principale, la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in virtù della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna. In via gradata, ha chiesto la compensazione delle spese di lite.
Il PM in sede non si è opposto all'accoglimento della domanda.
****
2.Preliminarmente, il Tribunale nulla osserva sulla richiesta di sospensione o di rinvio del giudizio avanzata da parte resistente, atteso l'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 142 del 2025 depositata in data 31.07.2025 con la quale sono state dichiarate inammissibili e infondate le questioni sollevate.
2.1 Sempre in via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di Decollatura, provincia di
Catanzaro, circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
Pag. 2 di 4 L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo alla figlia minorenne pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio, non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore (cfr. Corte di cassazione Sez. 2,
Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui “in tema di rappresentanza processuale del minore,
l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace”).
3. Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, le ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadine italiane in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Argentina.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata da parte ricorrente, la quale ha depositato l'atto di nascita e il certificato negativo di naturalizzazione argentina di , unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti fino Parte_2 alle odierne ricorrenti.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24.8.2022 n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dalle ricorrenti, dichiarando che le stesse sono cittadine italiane dalla nascita.
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata e della sostanziale mancata opposizione della parte convenuta, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Pag. 3 di 4 Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadine italiane delle ricorrenti.
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 4.12.2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Garofalo
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