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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/07/2025, n. 3256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3256 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. 11792 /2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
con l'avv. ARIENTI MARCO LUCIANO parte Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Indirizzo
Telematico;
- RICORRENTE -
contro
IL (C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
Oggetto: subordinazione e differenze retributive
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
FATTO
1. Con ricorso depositato il 14/10/2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro –
[...]
chiedendo l'accoglimento Controparte_2 delle seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 19 ottobre 2022 al 26 novembre 2022 per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare , in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, a corrispondere la retribuzione dovuta in favore del ricorrente e quindi a pagare la somma di €.975,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dal giorno del dovuto al saldo effettivo”. Con vittoria di spese e compensi di causa.
2. Parte convenuta, benché ritualmente citata, non è comparsa e ne è stata dichiarata la contumacia
3. Assunte le prove ritenute indispensabili ai fini del decidere e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale ha pronunciato sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto.
2. Con l'odierno ricorso, allega di aver lavorato, in Parte_2 favore della società resistente, senza alcuna formalizzazione e in modo intermittente dal 19 ottobre 2022 al 26 novembre 2022 svolgendo mansioni di barista riconducibili al VI livello del CCNL Pubblici esercizi,
Ristorazione, Turismo, per un totale di 97,5 ore nei giorni e negli orari indicati (cfr. pag. 2 del ricorso). Il ricorrente si duole della totale assenza di un regolare contratto di lavoro e lamenta la mancata retribuzione della propria prestazione lavorativa per tutta la durata del rapporto.
3. Sotto un profilo di ordine generale, giova rammentare che l'accertamento della natura subordinata di un rapporto di lavoro richiede la dimostrazione in giudizio della sussistenza di una serie di indici quali, in particolare, l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro. Elemento essenziale del rapporto di lavoro subordinato è l'esercizio da parte del preteso datore di lavoro del potere direttivo e di controllo: potere che deve essere inteso quale facoltà del datore di ingerirsi nell'esecuzione della prestazione lavorativa, determinandone le modalità di svolgimento. In particolare, “elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro ed il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale.
Costituiscono poi indici sintomatici della subordinazione, valutabili dal
Giudice del merito sia singolarmente che complessivamente, l'assenza del rischio di impresa, la continuità della prestazione, l'obbligo di osservare un
2 orario di lavoro, la cadenza e la forma della retribuzione, l'utilizzazione di strumenti di lavoro e lo svolgimento della prestazione in ambienti messi a disposizione dal datore di lavoro (Cass. Sez. Lav. n. 5645/2009).
Sui fatti di causa è stata svolta attività istruttoria e, di seguito, si riportano le dichiarazioni rese dal teste Testimone_1
“Ho lavorato per la società
[...] CP_1 Controparte_1 da ottobre 2022 sino a dicembre 2022. Il rapporto è cessato a seguito
[...] di dimissioni. Ho svolto la mia prestazione presso il chiostro del museo diocesano di Milano. Capitava inoltre di svolgere il nostro servizio di catering anche all'esterno. Io mi occupavo di fare la spesa, trasportare il cibo, guidavo il furgone e svolgevo il servizio ai tavoli presso il Le direttive mi CP_1 venivano date sempre da che mi assegnava gli orari di lavoro CP_1 nonché le indicazioni su come svolgere la mia prestazione lavorativa. Io lavoravo il pomeriggio dalle 15 alle 23, ma poteva capitare di iniziare prima o finire dopo, a seconda delle esigenze. Conosco il ricorrente, l'ho conosciuto sul posto di lavoro. Lui ha iniziato a lavorare poco dopo di me, intorno il 20 ottobre 2022, e questo lo ricordo con precisione in quanto ci siamo iniziati a scrivere dei messaggi qualche giorno dopo. Io sono stato assunto subito a tempo indeterminato e avevo anche un ruolo di responsabilità, mentre il ricorrente non è stato assunto, ma confermo che il ricorrente ha svolto la prestazione lavorativa più o meno tutti i giorni, tranne il giorno di riposo, e lavorava prevalentemente nel turno pomeridiano che poteva iniziare alle 12, alle 13, a volte anche alle 14, e terminava alla fine del servizio che variava tra le 21 e le 23. Ricordo inoltre che il ricorrente ha svolto una trasferta su richiesta del sig. presso Novi ligure perché mi aveva detto che era
CP_1 vicina alla sua città natale. Ricordo che il ricorrente e il sig. si erano
CP_1 accordati per una retribuzione oraria pari a € 10. So che il sig. non
CP_1 ha corrisposto le spettanze dovute al ricorrente perché me lo ha detto il ricorrente stesso. Non so quando si sia risolto il rapporto di lavoro tra il ricorrente e il sig. comunque dopo le mie dimissioni. Il ricorrente
CP_1 veniva chiamato a lavorare quasi tutti i giorni. Non so dire con esattezza quanti giorni abbia lavorato, ma praticamente il ricorrente lavorava tutti i giorni con gli orari di cui ho riferito. Riceveva le direttive dal sig. che
CP_1
3 gli indicava in quali giorni prestare la sua attività lavorativa e quali orari osservare.
Il ricorrente si occupava prevalentemente di servizio ai tavoli, come cameriere e barista, e inoltre si recava alle trasferte di cui ho riferito”.
Anche la teste ha riferito: “io lavoro al dal 1997. Tes_2 Controparte_3
Ho conosciuto il sig. perché ha gestito il bistrot estivo del museo per CP_1 le aperture serali nel 2022. Ho presentato io il ricorrente al sig. Il CP_1 ricorrente l'ho conosciuto al mare perché frequentava la mia stessa spiaggia.
Io ho visto in diverse occasioni il ricorrente lavorare presso il bistrot di CP_1
quando era stata affidata a quest'ultimo la gestione le bistrot estivo
[...] del Tutto il personale del bistrot era sotto le dipendenze Controparte_3 del sig. che organizzava i turni, decideva le divise che dovevano
CP_1 indossare.; era sempre il sig. a decidere se il ricorrente dovesse
CP_1 occuparsi del servizio ai tavoli o piuttosto del servizio al bancone. Preciso che il bistrot però opera da metà maggio a fine ottobre, sicuramente non a novembre anche perché il bistrot era chiuso. Il ricorrente mi ha riferito però di essere andato a lavorare sempre per il sig. al di fuori di museo
CP_1 ma io non ero presente in tali circostanze. Io non so degli accordi tra il ricorrente il sig. relativi alla parte economica ma so, perché entrambi
CP_1 me lo hanno confermato, che il ricorrente deve ancora prendere circa 1.000 euro. Non so riferire gli orari osservati dal ricorrente nelle specifiche date di cui al capitolo 4 né confermare tali date in quanto è passato tanto tempo.
Posso dire che l'ho visto al pomeriggio di solito fino alla sera”.
4. Le dichiarazioni appaiono sufficientemente chiare e precise e consentono di confermare lo svolgimento di un rapporto di lavoro tra il ricorrente e la resistente nel periodo di cui è causa. Nello specifico, il teste ha confermato Testimone_3
l'assoggettamento del ricorrente alle direttive impartite dal titolare dell'impresa, affermando che: “Riceveva le direttive dal sig. che gli CP_1 indicava in quali giorni prestare la sua attività lavorativa e quali orari osservare”. La teste ha confermato: “Io ho visto in diverse occasioni Tes_2 il ricorrente lavorare presso il bistrot di , quando era stata CP_1 affidata a quest'ultimo la gestione le bistrot estivo del Controparte_3
4 Tutto il personale del bistrot era sotto le dipendenze del sig. che CP_1 organizzava i turni, decideva le divise che dovevano indossare.; era sempre il sig. a decidere se il ricorrente dovesse occuparsi del servizio ai CP_1 tavoli o piuttosto del servizio al bancone”
5. In punto di mansioni svolte, il teste ha chiarito che: “Il Tes_1 ricorrente si occupava prevalentemente di servizio ai tavoli, come cameriere e barista, e inoltre si recava alle trasferte di cui ho riferito”. La declaratoria del livello 6° CCNL Pubblici Esercizi prevede che “Appartengono a questo livello i Lavoratori che svolgono attività che richiedono elementari conoscenze professionali e un normale addestramento pratico. Profili esemplificativi: - confezionatrice di buffet stazione e pasticceria;
- lavandaia;
- guardiano notturno;
- addetto alle consegne con o senza mezzi di locomozione con ritiro di buoni;
- caffettiere non barista;
- secondo banconiere pasticceria, intendendosi per tale colui le cui prestazioni promiscue, svolgendosi subordinatamente alle direttive ed al controllo del datore di lavoro o del personale qualificato di categoria superiore, non siano prevalentemente di vendita, ma di confezione, consegna della merce, riordino del banco;
- commis di cucina, sala, tavola calda, self service
(compresi ex aiuti in genere p.e.); - commis di bar (ex aiuto barista), intendendosi per tale colui che esplica mansioni di ausilio nei riguardi del personale di categoria superiore, eccezione fatta per quelle attività che siano attinenti all'uso delle macchine da caffè ed alle operazioni di mescita delle bevande alcoliche o superalcoliche;
”.
6. Da una mera comparazione tra le mansioni accertate nel corso dell'istruttoria e la declaratoria sopra riportata, appare del tutto evidente come il ricorrente, nel periodo oggetto di causa abbia diritto all'inquadramento al livello VI del CCNL di settore.
7. In punto di orario, il teste ha sostanzialmente confermato Tes_4 lo svolgimento dell'attività lavorativa nei giorni e negli orari indicati in ricorso. Appare, peraltro, altamente significativo il fatto che la società resistente, pur a fronte dell'interpello ammesso dal Tribunale, non si sia presentata ai fini dell'assunzione dell'incombente, con conseguente
5 possibilità di ritenere i fatti in esso dedotti come provati, in applicazione del disposto di cui all'art 232 c.p.c.
8. Alla luce di tali motivazioni, va accertata e dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e la società Parte_1 resistente dal 19 ottobre 2022 al 26 novembre 2022, con inquadramento al VI livello del CCNL Pubblici Esercizi.
9. Con riferimento al quantum della pretesa economica avanzata dal ricorrente, come noto, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia dedotto (come nella specie, in via di eccezione)
l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento (ex plurimis
Cass., n. 15677 del 03/07/2009).
10. Il datore di lavoro Controparte_2
nel rimanere contumace, non ha evidentemente assolto a tale
[...] onere e va quindi condannato al pagamento in favore del ricorrente dell'importo lordo di euro €975,00 di cui €58,06 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo. La condanna va limitata alla domanda formulata in ricorso, essendo quest'ultima inferiore rispetto ai conteggi offerti dal ricorrente (deposito del
7.7.2025), resisi necessari a fronte della mancata consegna dei cedolini corrispondenti da parte del datore ed eseguiti sulla base delle disposizioni di legge e del contratto collettivo di settore.
11. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in conformità a quanto disposto dal DM 55/2014 tenuto conto del valore della controversia (valore
6 indeterminabile) e delle fasi del giudizio, sono poste a carico della parte resistente, integralmente soccombente e ciò secondo l'ordinario criterio di cui all'art 91 c.p.c.
12. La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando,
1. accerta e dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal 19 ottobre 2022 al 26 novembre 2022, con inquadramento al VI livello del CCNL Pubblici Esercizi;
2. condanna la resistente Controparte_2
a corrispondere al ricorrente l'importo di €975,00 di
[...] cui €58,06 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo;
3. condanna Il a rimborsare Controparte_2 le spese di lite che liquida in complessivi €4.629,00 oltre spese generali e accessori di legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano,09/07/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
con l'avv. ARIENTI MARCO LUCIANO parte Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Indirizzo
Telematico;
- RICORRENTE -
contro
IL (C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
Oggetto: subordinazione e differenze retributive
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
FATTO
1. Con ricorso depositato il 14/10/2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro –
[...]
chiedendo l'accoglimento Controparte_2 delle seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 19 ottobre 2022 al 26 novembre 2022 per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare , in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, a corrispondere la retribuzione dovuta in favore del ricorrente e quindi a pagare la somma di €.975,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dal giorno del dovuto al saldo effettivo”. Con vittoria di spese e compensi di causa.
2. Parte convenuta, benché ritualmente citata, non è comparsa e ne è stata dichiarata la contumacia
3. Assunte le prove ritenute indispensabili ai fini del decidere e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale ha pronunciato sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto.
2. Con l'odierno ricorso, allega di aver lavorato, in Parte_2 favore della società resistente, senza alcuna formalizzazione e in modo intermittente dal 19 ottobre 2022 al 26 novembre 2022 svolgendo mansioni di barista riconducibili al VI livello del CCNL Pubblici esercizi,
Ristorazione, Turismo, per un totale di 97,5 ore nei giorni e negli orari indicati (cfr. pag. 2 del ricorso). Il ricorrente si duole della totale assenza di un regolare contratto di lavoro e lamenta la mancata retribuzione della propria prestazione lavorativa per tutta la durata del rapporto.
3. Sotto un profilo di ordine generale, giova rammentare che l'accertamento della natura subordinata di un rapporto di lavoro richiede la dimostrazione in giudizio della sussistenza di una serie di indici quali, in particolare, l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro. Elemento essenziale del rapporto di lavoro subordinato è l'esercizio da parte del preteso datore di lavoro del potere direttivo e di controllo: potere che deve essere inteso quale facoltà del datore di ingerirsi nell'esecuzione della prestazione lavorativa, determinandone le modalità di svolgimento. In particolare, “elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro ed il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale.
Costituiscono poi indici sintomatici della subordinazione, valutabili dal
Giudice del merito sia singolarmente che complessivamente, l'assenza del rischio di impresa, la continuità della prestazione, l'obbligo di osservare un
2 orario di lavoro, la cadenza e la forma della retribuzione, l'utilizzazione di strumenti di lavoro e lo svolgimento della prestazione in ambienti messi a disposizione dal datore di lavoro (Cass. Sez. Lav. n. 5645/2009).
Sui fatti di causa è stata svolta attività istruttoria e, di seguito, si riportano le dichiarazioni rese dal teste Testimone_1
“Ho lavorato per la società
[...] CP_1 Controparte_1 da ottobre 2022 sino a dicembre 2022. Il rapporto è cessato a seguito
[...] di dimissioni. Ho svolto la mia prestazione presso il chiostro del museo diocesano di Milano. Capitava inoltre di svolgere il nostro servizio di catering anche all'esterno. Io mi occupavo di fare la spesa, trasportare il cibo, guidavo il furgone e svolgevo il servizio ai tavoli presso il Le direttive mi CP_1 venivano date sempre da che mi assegnava gli orari di lavoro CP_1 nonché le indicazioni su come svolgere la mia prestazione lavorativa. Io lavoravo il pomeriggio dalle 15 alle 23, ma poteva capitare di iniziare prima o finire dopo, a seconda delle esigenze. Conosco il ricorrente, l'ho conosciuto sul posto di lavoro. Lui ha iniziato a lavorare poco dopo di me, intorno il 20 ottobre 2022, e questo lo ricordo con precisione in quanto ci siamo iniziati a scrivere dei messaggi qualche giorno dopo. Io sono stato assunto subito a tempo indeterminato e avevo anche un ruolo di responsabilità, mentre il ricorrente non è stato assunto, ma confermo che il ricorrente ha svolto la prestazione lavorativa più o meno tutti i giorni, tranne il giorno di riposo, e lavorava prevalentemente nel turno pomeridiano che poteva iniziare alle 12, alle 13, a volte anche alle 14, e terminava alla fine del servizio che variava tra le 21 e le 23. Ricordo inoltre che il ricorrente ha svolto una trasferta su richiesta del sig. presso Novi ligure perché mi aveva detto che era
CP_1 vicina alla sua città natale. Ricordo che il ricorrente e il sig. si erano
CP_1 accordati per una retribuzione oraria pari a € 10. So che il sig. non
CP_1 ha corrisposto le spettanze dovute al ricorrente perché me lo ha detto il ricorrente stesso. Non so quando si sia risolto il rapporto di lavoro tra il ricorrente e il sig. comunque dopo le mie dimissioni. Il ricorrente
CP_1 veniva chiamato a lavorare quasi tutti i giorni. Non so dire con esattezza quanti giorni abbia lavorato, ma praticamente il ricorrente lavorava tutti i giorni con gli orari di cui ho riferito. Riceveva le direttive dal sig. che
CP_1
3 gli indicava in quali giorni prestare la sua attività lavorativa e quali orari osservare.
Il ricorrente si occupava prevalentemente di servizio ai tavoli, come cameriere e barista, e inoltre si recava alle trasferte di cui ho riferito”.
Anche la teste ha riferito: “io lavoro al dal 1997. Tes_2 Controparte_3
Ho conosciuto il sig. perché ha gestito il bistrot estivo del museo per CP_1 le aperture serali nel 2022. Ho presentato io il ricorrente al sig. Il CP_1 ricorrente l'ho conosciuto al mare perché frequentava la mia stessa spiaggia.
Io ho visto in diverse occasioni il ricorrente lavorare presso il bistrot di CP_1
quando era stata affidata a quest'ultimo la gestione le bistrot estivo
[...] del Tutto il personale del bistrot era sotto le dipendenze Controparte_3 del sig. che organizzava i turni, decideva le divise che dovevano
CP_1 indossare.; era sempre il sig. a decidere se il ricorrente dovesse
CP_1 occuparsi del servizio ai tavoli o piuttosto del servizio al bancone. Preciso che il bistrot però opera da metà maggio a fine ottobre, sicuramente non a novembre anche perché il bistrot era chiuso. Il ricorrente mi ha riferito però di essere andato a lavorare sempre per il sig. al di fuori di museo
CP_1 ma io non ero presente in tali circostanze. Io non so degli accordi tra il ricorrente il sig. relativi alla parte economica ma so, perché entrambi
CP_1 me lo hanno confermato, che il ricorrente deve ancora prendere circa 1.000 euro. Non so riferire gli orari osservati dal ricorrente nelle specifiche date di cui al capitolo 4 né confermare tali date in quanto è passato tanto tempo.
Posso dire che l'ho visto al pomeriggio di solito fino alla sera”.
4. Le dichiarazioni appaiono sufficientemente chiare e precise e consentono di confermare lo svolgimento di un rapporto di lavoro tra il ricorrente e la resistente nel periodo di cui è causa. Nello specifico, il teste ha confermato Testimone_3
l'assoggettamento del ricorrente alle direttive impartite dal titolare dell'impresa, affermando che: “Riceveva le direttive dal sig. che gli CP_1 indicava in quali giorni prestare la sua attività lavorativa e quali orari osservare”. La teste ha confermato: “Io ho visto in diverse occasioni Tes_2 il ricorrente lavorare presso il bistrot di , quando era stata CP_1 affidata a quest'ultimo la gestione le bistrot estivo del Controparte_3
4 Tutto il personale del bistrot era sotto le dipendenze del sig. che CP_1 organizzava i turni, decideva le divise che dovevano indossare.; era sempre il sig. a decidere se il ricorrente dovesse occuparsi del servizio ai CP_1 tavoli o piuttosto del servizio al bancone”
5. In punto di mansioni svolte, il teste ha chiarito che: “Il Tes_1 ricorrente si occupava prevalentemente di servizio ai tavoli, come cameriere e barista, e inoltre si recava alle trasferte di cui ho riferito”. La declaratoria del livello 6° CCNL Pubblici Esercizi prevede che “Appartengono a questo livello i Lavoratori che svolgono attività che richiedono elementari conoscenze professionali e un normale addestramento pratico. Profili esemplificativi: - confezionatrice di buffet stazione e pasticceria;
- lavandaia;
- guardiano notturno;
- addetto alle consegne con o senza mezzi di locomozione con ritiro di buoni;
- caffettiere non barista;
- secondo banconiere pasticceria, intendendosi per tale colui le cui prestazioni promiscue, svolgendosi subordinatamente alle direttive ed al controllo del datore di lavoro o del personale qualificato di categoria superiore, non siano prevalentemente di vendita, ma di confezione, consegna della merce, riordino del banco;
- commis di cucina, sala, tavola calda, self service
(compresi ex aiuti in genere p.e.); - commis di bar (ex aiuto barista), intendendosi per tale colui che esplica mansioni di ausilio nei riguardi del personale di categoria superiore, eccezione fatta per quelle attività che siano attinenti all'uso delle macchine da caffè ed alle operazioni di mescita delle bevande alcoliche o superalcoliche;
”.
6. Da una mera comparazione tra le mansioni accertate nel corso dell'istruttoria e la declaratoria sopra riportata, appare del tutto evidente come il ricorrente, nel periodo oggetto di causa abbia diritto all'inquadramento al livello VI del CCNL di settore.
7. In punto di orario, il teste ha sostanzialmente confermato Tes_4 lo svolgimento dell'attività lavorativa nei giorni e negli orari indicati in ricorso. Appare, peraltro, altamente significativo il fatto che la società resistente, pur a fronte dell'interpello ammesso dal Tribunale, non si sia presentata ai fini dell'assunzione dell'incombente, con conseguente
5 possibilità di ritenere i fatti in esso dedotti come provati, in applicazione del disposto di cui all'art 232 c.p.c.
8. Alla luce di tali motivazioni, va accertata e dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e la società Parte_1 resistente dal 19 ottobre 2022 al 26 novembre 2022, con inquadramento al VI livello del CCNL Pubblici Esercizi.
9. Con riferimento al quantum della pretesa economica avanzata dal ricorrente, come noto, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia dedotto (come nella specie, in via di eccezione)
l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento (ex plurimis
Cass., n. 15677 del 03/07/2009).
10. Il datore di lavoro Controparte_2
nel rimanere contumace, non ha evidentemente assolto a tale
[...] onere e va quindi condannato al pagamento in favore del ricorrente dell'importo lordo di euro €975,00 di cui €58,06 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo. La condanna va limitata alla domanda formulata in ricorso, essendo quest'ultima inferiore rispetto ai conteggi offerti dal ricorrente (deposito del
7.7.2025), resisi necessari a fronte della mancata consegna dei cedolini corrispondenti da parte del datore ed eseguiti sulla base delle disposizioni di legge e del contratto collettivo di settore.
11. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in conformità a quanto disposto dal DM 55/2014 tenuto conto del valore della controversia (valore
6 indeterminabile) e delle fasi del giudizio, sono poste a carico della parte resistente, integralmente soccombente e ciò secondo l'ordinario criterio di cui all'art 91 c.p.c.
12. La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando,
1. accerta e dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal 19 ottobre 2022 al 26 novembre 2022, con inquadramento al VI livello del CCNL Pubblici Esercizi;
2. condanna la resistente Controparte_2
a corrispondere al ricorrente l'importo di €975,00 di
[...] cui €58,06 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo;
3. condanna Il a rimborsare Controparte_2 le spese di lite che liquida in complessivi €4.629,00 oltre spese generali e accessori di legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano,09/07/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani
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