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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 16/04/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4294 del 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4294 del 2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Stefano Parte_1 C.F._1
Ciapanna ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Latina, Via T. Tasso n. 4, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...]; Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni di parte ricorrente in sede di udienza di p.c. tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c:
“si riporta al ricorso introduttivo chiedendo, pertanto, che l'On. le Tribunale adito dichiari la cessazione del matrimonio intervenuto fra le part in data 29.09.1973, trascritto presso l'ufficio dello Stato civile del Comune di CI Atto n. 7.- parte 1, ordinandone l'annotazione all'Ufficiale di Stato Civile competente.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
Pagina 1 Preliminarmente va rilevato che, dopo una disposta rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, per mancato perfezionamento della notifica nel rispetto dei termini liberi previsti dal codice di rito, il ricorso e il decreto di fissazione di prima udienza sono stati ritualmente notificati al convenuto, che è stato, pertanto, dichiarato contumace all'udienza del 2 luglio 2024.
In tale sede il Giudice relatore designato, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per discussione finale all'udienza del 10 dicembre 2024 disponendo la trattazione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
In tale sede parte ricorrente ha precisato le conclusioni come sopra riportato ed il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
***
1. SULLA PRONUNCIA SULLO STATUS
La domanda di pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti è meritevole di accoglimento. Infatti, dall'estratto per riassunto del registro degli atti di matrimonio del Comune di
CI (LT) agli atti, risulta che le parti hanno contratto matrimonio in CI (LT) in data 29 settembre 1973, matrimonio iscritto al Reg. Atti di Matrimonio del Comune di CI (LT) al n.
7, parte I, anno 1973, in regime di comunione dei beni. È agli atti, inoltre, copia conforme all'originale della sentenza di separazione personale dei coniugi n. 414/2016 emessa dal Tribunale di Latina in data 25 febbraio 2016 con attestazione di passaggio in giudicato.
La separazione è avvenuta, pertanto, in epoca antecedente al periodo imposto dall'art. 3 della legge n. 898 del 1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, non essendo stata eccepita riconciliazione dalla parte convenuta, che è rimasta contumace, ed essendo stato depositato il ricorso di divorzio in data 12 ottobre 2023.
Le allegazioni di parte ricorrente, la circostanza che il convenuto nemmeno è reperibile e la notifica del ricorso si è perfezionata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., inducono il Tribunale a ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere più ricostituita.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
2. SULLE SPESE DI LITE.
Stante la pronuncia solo sullo status e la mancata opposizione di parte resistente, che è rimasta contumace, si ritiene congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, sulla causa r.g. n. 4294 del 2023, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Pagina 2 a) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in CI (LT) in data 29 settembre 1973, matrimonio iscritto al Reg. Atti di Matrimonio del Comune di CI (LT) al n.
7, parte I, anno 1973.
b) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CI (LT) di procedere all'annotazione della sentenza.
c) Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CI (LT) per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Latina nella Camera di Consiglio del 15 aprile 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti
Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4294 del 2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Stefano Parte_1 C.F._1
Ciapanna ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Latina, Via T. Tasso n. 4, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...]; Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni di parte ricorrente in sede di udienza di p.c. tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c:
“si riporta al ricorso introduttivo chiedendo, pertanto, che l'On. le Tribunale adito dichiari la cessazione del matrimonio intervenuto fra le part in data 29.09.1973, trascritto presso l'ufficio dello Stato civile del Comune di CI Atto n. 7.- parte 1, ordinandone l'annotazione all'Ufficiale di Stato Civile competente.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
Pagina 1 Preliminarmente va rilevato che, dopo una disposta rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, per mancato perfezionamento della notifica nel rispetto dei termini liberi previsti dal codice di rito, il ricorso e il decreto di fissazione di prima udienza sono stati ritualmente notificati al convenuto, che è stato, pertanto, dichiarato contumace all'udienza del 2 luglio 2024.
In tale sede il Giudice relatore designato, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per discussione finale all'udienza del 10 dicembre 2024 disponendo la trattazione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
In tale sede parte ricorrente ha precisato le conclusioni come sopra riportato ed il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
***
1. SULLA PRONUNCIA SULLO STATUS
La domanda di pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti è meritevole di accoglimento. Infatti, dall'estratto per riassunto del registro degli atti di matrimonio del Comune di
CI (LT) agli atti, risulta che le parti hanno contratto matrimonio in CI (LT) in data 29 settembre 1973, matrimonio iscritto al Reg. Atti di Matrimonio del Comune di CI (LT) al n.
7, parte I, anno 1973, in regime di comunione dei beni. È agli atti, inoltre, copia conforme all'originale della sentenza di separazione personale dei coniugi n. 414/2016 emessa dal Tribunale di Latina in data 25 febbraio 2016 con attestazione di passaggio in giudicato.
La separazione è avvenuta, pertanto, in epoca antecedente al periodo imposto dall'art. 3 della legge n. 898 del 1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, non essendo stata eccepita riconciliazione dalla parte convenuta, che è rimasta contumace, ed essendo stato depositato il ricorso di divorzio in data 12 ottobre 2023.
Le allegazioni di parte ricorrente, la circostanza che il convenuto nemmeno è reperibile e la notifica del ricorso si è perfezionata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., inducono il Tribunale a ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere più ricostituita.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
2. SULLE SPESE DI LITE.
Stante la pronuncia solo sullo status e la mancata opposizione di parte resistente, che è rimasta contumace, si ritiene congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, sulla causa r.g. n. 4294 del 2023, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Pagina 2 a) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in CI (LT) in data 29 settembre 1973, matrimonio iscritto al Reg. Atti di Matrimonio del Comune di CI (LT) al n.
7, parte I, anno 1973.
b) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CI (LT) di procedere all'annotazione della sentenza.
c) Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CI (LT) per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Latina nella Camera di Consiglio del 15 aprile 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti
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