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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 03/02/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. C.C. n. 455/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Caltanissetta – Sezione Civile, nella persona del Giudice Unico Dott. Dario Albergo, letti gli atti del procedimento iscritto al R.G. C.C. n. 455/2023, avente ad oggetto: “MUTUO - APPELLO”, tra:
in persona del l.r.p.t., con sede legale a Torino, Corso Parte_1 Massimo D'Azeglio 33/E, iscritta al Registro delle Imprese di Torino (C.F. e P.IVA P.IVA_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di opposizione a decreto P.IVA_2 ingiuntivo in primo grado, dall'Avv. Luca Zitiello del Foro di Milano (C.F. ), C.F._1 e dall'Avv. Francesco Mocci del Foro di Nuoro (C.F. ), ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Alfredo Pistone, sito in Caltanissetta, Viale della Regione n. 45;
PARTE APPELLANTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] (C.F. C.F. Controparte_1
), e residente in [...], rappresentata e difesa, C.F._3 congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura allegata alla comparsa di risposta in appello, dall'Avv. Giuseppe Accolla (C.F. ) e dall'Avv. Pier Luigi Cappello (C.F. C.F._4
), ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Agrigento, Via Imera C.F._5
n. 50;
APPELLATA in relazione all'appello proposto avverso la sentenza n. 260/2022 del Giudice di Pace di Caltanissetta, pubblicata in data 28.07.2022 e non notificata, nella causa iscritta al R.G. n. 955/2021,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1. Con atto di citazione in appello tempestivamente notificato alla controparte il 27.02.2023 e depositato il 07.03.2023, in persona del l.r.p.t., Parte_1 proponeva appello nei confronti di , avverso la sentenza sopra Controparte_1 indicata.
2.1.1. Il giudizio di primo grado era stato introdotto con un ricorso monitorio dall'odierna appellata, la quale aveva domandato al Giudice di Pace di Caltanissetta il pagamento, a carico dell'odierna appellante, di una somma pari ad € 794,96 (in relazione alle voci: commissione mandataria per il perfezionamento, per € 244,60; e commissione intermediazione del credito, per € 550,36), oltre
1 interessi legali e spese di giudizio, a titolo di rimborso per estinzione anticipata di un contratto di finanziamento contro delegazione di pagamento del quinto dello stipendio, che ella aveva contratto con la controparte in data 21.11.2014. Ciò sulla base del contratto stesso nonché di pronuncia dell'Arbitrato Bancario e Finanziario (ABF), Collegio di Palermo, dalla stessa ricorrente adito a seguito di rigetto del reclamo da parte della banca, e a lei favorevole (basata sull'applicazione al caso di specie della c.d. sentenza della CGUE, che ha previsto la rimborsabilità di tutti i costi CP_2 sostenuti in caso di estinzione anticipata del finanziamento).
2.1.2. In data 22.04.2021 il GDP, in accoglimento del ricorso, aveva emesso decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per la somma richiesta, oltre interessi legali dal dovuto a soddisfo, e spese di procedimento (liquidate in € 350,00 di cui € 76,00 per spese vive, oltre accessori).
2.2.1. Avverso il suddetto decreto, la parte ingiunta (avendo comunque pagato quanto ingiuntole, a seguito di precetto) aveva proposto opposizione con domanda riconvenzionale, domandando gradatamente la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con rigetto della domanda monitoria, e vittoria di spese di lite, deducendo:
a) in via preliminare, che una decisione dell'ABF non avrebbe potuto avere valore di prova scritta ex artt. 633 e ss. c.p.c. ai fini dell'emanazione di un decreto ingiuntivo;
b) nel merito, che la predetta sentenza, così come l'art. 16.1 della Direttiva UE 2008/48 (c.d. CCD) non avrebbero potuto avere efficacia diretta nei rapporti tra privati;
c) in subordine e nel merito, l'erroneità della sentenza nel suo considerare rimborsabili non CP_2 solo i costi c.d. recurring (ossia legati a spese riconducibili alla durata del contratto) ma anche i costi c.d. upfront (ossia dovuti per adempimenti preliminari alla conclusione del contratto), in caso di estinzione anticipata;
d) in ulteriore subordine e sempre nel merito, comunque l'irretroattività della predetta sentenza ai rapporti costituiti in buona fede anteriormente alla sua emanazione (11.09.2019);
e) in ogni caso, la correttezza della propria condotta, in quanto ella avrebbe operato in conformità del quadro normativo vigente al tempo della conclusione del contratto, che distingueva tra le due categorie di costi, in quanto solo la categoria c.d. recurring poteva essere oggetto di rimborso;
f) in estremo subordine, sul quantum eventualmente dovuto, che il calcolo avrebbe dovuto basarsi sulla c.d. curva di interessi e non pro rata;
g) in via riconvenzionale, e conseguenzialmente, che, dichiarata l'erroneità della pronuncia dell'ABF, e per effetto dell'accoglimento dei motivi di opposizione, si ordinasse a quest'ultimo di provvedere alla cancellazione dell'opponente dall'elenco delle banche inadempienti;
2.2.2. Costituitasi in giudizio, parte opposta domandava il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e condanna di controparte per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., deducendo:
a) in via preliminare, la sufficienza della prova scritta del credito, data non solo dalla pronuncia dell'ABF (comunque da considerarsi pure rilevante, in quanto promanante da organo terzo, imparziale, e tecnicamente specializzato), ma dallo stesso contratto da cui desumersi le voci di costo oggetto di rimborso;
b) nel merito, la correttezza del provvedimento opposto, vista la piena applicabilità al caso di specie della pronuncia LE;
2.3. Istruita la causa a mezzo di acquisizioni documentali, con la sentenza oggi appellata, il Giudice di Pace rigettava l'opposizione, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto, e condannando l'opponente al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in € 477,00 per compensi,
2 oltre accessori). In particolare, anzitutto, in via preliminare riteneva il decreto ingiuntivo emesso sulla base di una sufficiente prova scritta, data dal contratto di finanziamento e dalla pronuncia dell'ABF. Nel merito, affermava la piena applicabilità nel caso di specie della sentenza con la CP_2 rimborsabilità di tutti i costi, a prescindere dalla natura upfront o recurring, in caso di estinzione anticipata.
3.1. Con il presente appello, avendo premesso di avere pagato anche quanto risultante dalla pronuncia di primo grado, dunque impugnava la sentenza di primo grado, Parte_1 deducendo:
a) preliminarmente, con primo motivo di appello, e riproducendo la doglianza di primo grado, l'erroneità della pronuncia nell'aver considerato sufficiente prova scritta la pronuncia dell'ABF, in quanto quest'ultimo è organo non avente carattere giurisdizionale, ma amministrativo;
b) con secondo motivo di appello, nel merito:
1) previa ricognizione degli sviluppi normativi avutisi anteriormente, che, nonostante la sopravvenuta sentenza C. Cost. n. 263/2022, al contratto del tipo di quello dedotto in giudizio sarebbe stato applicabile il diverso art.
6-bis del D.P.R. n. 180/1950, norma introdotta successivamente all'art. 125- sexies del T.U.B. e dunque come tale asseritamente non incisa né dalla sentenza LE né dalla predetta pronuncia della C. Cost.;
2) l'incidenza nel caso di specie della più recente sentenza CGUE in C- 555/21 sul credito immobiliare ai consumatori del 09.02.2023, che, sebbene intervenuta sulla diversa Direttiva
2014/17/UE (art. 25) relativa al credito immobiliare, sarebbe estensibile anche al caso di specie, determinando un superamento della pronuncia LE;
3) ancora, conseguentemente, l'erronea pronuncia di rimborso delle due voci di costo sopra indicate, in quanto entrambe dotate di carattere upfront;
c) con terzo motivo di appello, in relazione al rigetto della domanda riconvenzionale, quale conseguenza dell'auspicato accoglimento dei precedenti motivi, sostanzialmente riproponeva la predetta domanda di cancellazione del proprio nominativo dall'elenco delle banche inadempienti;
Pertanto, domandava l'annullamento della sentenza di primo grado, con rigetto della domanda monitoria di controparte, accoglimento della riconvenzionale, e condanna di controparte alla restituzione di quanto pagatole in esecuzione della sentenza in discorso. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
3.2. Costituitasi in giudizio, parte appellata domandava il rigetto dell'appello, con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore dei difensori antistatari. Argomentava nel senso: a) dell'ulteriore conferma, da parte di C. Cost. n. 263/2022, della rimborsabilità di tutti i costi del credito;
b) della non incidenza della nuova sentenza CGUE del 09.02.2023 sull'applicazione al caso di specie della sentenza CP_2 in quanto afferente ad ambito diverso ed anzi contenente argomentazioni volte a sottolineare la predetta differenza.
4. Le parti precisavano le conclusioni alla scadenza ex art. 127-ter c.p.c. del 06.11.2024. Quindi con ordinanza del 07.11.2024 la causa veniva posta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., che venivano a scadere in data 27.01.2025.
§§§
1. Il primo motivo di appello, che è possibile esaminare brevemente in via del tutto preliminare, va rigettato, in quanto basato su una non centrata ricostruzione dei presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo. Infatti, come si trae anche testualmente dalla sentenza appellata (cfr. pag. 3, per cui “Ed infatti, il procedimento monitorio era stato incoato sulla scorta sia del contratto di 3 finanziamento intercorso tra le parti, sia della decisione sopra citata dell'ABF (Collegio di Palermo)”), il decreto ingiuntivo era stato adottato di base in ragione della produzione del contratto fonte del rapporto, dal quale era possibile trarre le indicazioni sulle voci rilevanti di costo di cui si chiedeva il rimborso. Rispetto al quale poi certo il giudice ha menzionato anche la pronuncia dell'ABF di Palermo, che però come tale può essere ben qualificato come atto che ha fornito argomentazioni giuridiche nel merito, da ritenersi fatte proprie dal giudice, in funzione dell'accoglimento della domanda. In sostanza, non si può dire che il decreto ingiuntivo sia stato emanato avendo come prova scritta del credito la pronuncia dell'ABF, in quanto questa non è stata il riferimento esclusivo della stessa, essendo sufficiente come tale il contratto fonte del rapporto.
Pertanto, risulta superfluo esaminare le argomentazioni, contenute nel motivo di appello, in ordine alla natura giuridica dell'ABF e delle sue pronunce.
2.1. Per l'esame degli altri motivi di appello, occorre riflettere in ordine alla portata della c.d. Sentenza LE (Sentenza Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 11.09.2019 in C- 383/2018) in ordine alla situazione dedotta in giudizio, relativa ad un contratto di prestito a consumatore con cessione del quinto dello stipendio, concluso nel 2014 ed estinto anticipatamente nel 2018. Sentenza che il giudice di prime cure ha ritenuto ben applicabile al caso.
2.2. Come noto, la sentenza in esame ha riguardato l'interpretazione da dare all'art. 16 par. 1 della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, per la quale “1. Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto.”. Sentenza che ha affermato che tale disposto normativo “deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore.” Dunque, senza alcuna differenza tra i costi c.d. upfront (ossia i costi legati alla genesi del contratto, come le spese di istruttoria o relative alla conclusione) ed i costi c.d. recurring (ossia i costi legati all'attuazione del contratto nel tempo, quali ad esempio le spese per la gestione degli incassi).
3. Ora, nel secondo motivo di appello, con cui in sostanza si contesta variamente la in CP_2 relazione al caso di specie, parte appellante prende le mosse da una ricostruzione cronologica della vicenda per trarne argomenti volti o alla non applicazione della sentenza nel caso di specie, CP_2
o di non condivisione del suo contenuto, facendo altresì riferimento ad alcuni rivolgimenti normativi e giurisprudenziali intervenuti successivamente all'introduzione del giudizio di prime cure, quali (per la seconda categoria) la sentenza C. Cost. n. 263/2022 e la pronuncia CGUE del 09.02.2023 in C-
555/2021 (c.d. sentenza UniCredit Bank Austria AG). In questo senso contrastando invece quanto argomentato dalla sentenza di primo grado, che ha integralmente recepito quanto statuito da quella sentenza.
3.1. In primo luogo, l'appellante argomenta nel senso che vi sarebbero delle differenze di formulazione da parte della normativa interna di attuazione (ossia l'art. 125-sexies T.U.B.) rispetto al menzionato art. 16 della Direttiva 2008/48/CE.
3.1.1. In realtà tale argomento appare poco centrato. In primo luogo, va premesso che la direttiva europea è stata attuata nell'ordinamento interno da una norma avente rango legislativo, e, come noto, l'intero impianto normativo di attuazione della normativa europea soggiace al potere di interpretazione del diritto europeo da parte della Corte di Giustizia (cfr. la conforme giurisprudenza
4 europea almeno a partire da CGCEE, 10 aprile 1984, 14/83, von Colson; ma cfr. già in precedenza
CGCEE 12 novembre 1974, 32/74, punto 6; e CGCEE 20 maggio 1976, 111/75, Per_1 Per_2 punto 10). Con la conseguenza che ben può, ed anzi deve, l'art. 125-sexies T.U.B. essere interpretato alla luce delle interpretazioni che la CGUE dà della Direttiva da cui trae fondamento.
3.1.2. In secondo luogo, l'argomento appare infondato perché in effetti non si ravvisa quella assunta diversità di formulazione linguistica, tra norma interna e norma europea, tale da consentire di ritenere che vi sia un contrasto di disciplina. Al riguardo infatti l'art. 16 par. 1 della Direttiva 2008/48/CE, sopra riportata, stabilisce che “1. Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto.”; mentre l'interno art. 125-sexies comma 1 T.U.B. (versione originaria, introdotta dal D. Lgs. n. 141 del 13 agosto 2010, vigente dal 19.09.2010 al 24.07.2021) recita “1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.”. In particolare, entrambe le norme fanno riferimento all'espressione, pressoché identica, relativa ai costi dovuti per la restante durata/per la vita residua del contratto;
con una differenza tra dizioni
“comprende” verso “pari a” (così come in fondo anche quella tra “restante durata” verso “per la vita residua”) che in realtà non appaiono di tenore così diverso (che a tale differenza non potesse
«ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» è di avviso lo stesso ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019), come invece trae parte appellante.
Da cui ragionevolmente si ritiene che le considerazioni interpretative che la sentenza LE abbia operato sulla prima dizione (quella europea) possano essere trasposte sulla seconda dizione (quella interna), ed anzi, è in ragione della valenza interpretativa complessiva del sistema composto dalla fonte europea di riferimento in rapporto alla fonte interna di attuazione, che è propria della pronuncia della CGUE, che possono trarsi indicazioni fondamentali in ordine alla portata da dare alle espressioni utilizzate, e dunque chiarire se vi siano o meno dei possibili contrasti tra norma interna e norma europea, o delle calibrature di significato da operare in relazione all'una o all'altra espressione usata. E dunque, con conseguente inconsistenza dell'argomento svolto dall'appellante, che anzi l'ultima riflessione provvede ad utilizzare in senso contrario alle sue intenzioni.
3.2.1. Ancora, si trae tra gli argomenti svolti, che l'appellante si dolga di un sostanziale effetto retroattivo nell'applicazione della sentenza LE al caso di specie. E ciò in quanto la sentenza è del 2019, a fronte di un consolidato incedere di discipline interne, basate sulla differenza tra costi upfront
e recurring, da intendersi come vere e proprie norme cogenti, e a fronte di un rapporto che, al tempo della sentenza, non solo era già stato costituito ma era andato anche incontro ad estinzione. In realtà, obiezione che deve farsi è che non si ha qui a che fare con una nuova produzione di atti normativi con effetto retroattivo, bensì del diverso fenomeno dell'interpretazione del diritto europeo vigente da parte dell'istituzione deputata, in forza dei trattati, a fornirla in modo vincolante, ossia la Corte di
Giustizia (ex art. 267 TFUE). Interpretazione dunque che, come tale, è immanente allo stesso testo normativo, non potendosi configurare (salvi casi particolarissimi) come invece fenomeno da equiparare alla nuova produzione normativa. Al riguardo, in diritto interno, ad es. in Cass. Civ. Sez.
5, Sentenza n. 22577 del 11/12/2012 (Rv. 625139 - 01) si legge (grassetto aggiunto) che
L'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di giustizia, ha efficacia "ultra partes", sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino "ex novo" norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti
5 di applicazione, con efficacia "erga omnes" nell'ambito della Comunità..” (conformi successivamente Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2468 del 08/02/2016 (Rv. 638409 - 01); Cass.
Civ. Sez. 5 - , Sentenza n. 5381 del 03/03/2017 (Rv. 643292 - 02)).
In tante occasioni è stato evidenziato dalla stessa Corte di Giustizia che (grassetto aggiunto) la
«sentenza pregiudiziale ha valore non costitutivo bensì puramente dichiarativo, con la conseguenza che i suoi effetti risalgono, in linea di principio, alla data di entrata in vigore della norma interpretata» (Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 16 gennaio 2014, in causa C-429/12, Pohl, punto 30 e le sentenze ivi citate, nonché, di seguito, tra le tante, 10 marzo 2022, in causa C-
177/20, Grossmania, punto 41; 20 dicembre 2017, in causa C-516/16, Erzeugerorganisation
Tiefkuhlgemuse punto 88; 28 gennaio 2015, in causa C-417/13, , punto 63). Che è CP_3 Per_3 solo la stessa Corte di Giustizia a potere “…alla luce dell'esigenza fondamentale dell'applicazione uniforme e generale del diritto dell'Unione, decidere sulle limitazioni nel tempo da apportare all'interpretazione che essa fornisce” (Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 21 dicembre 2016, in cause riunite C-154/15, C-307/15 e C-308/15, GU Naranjo e altri, punto 70; nello stesso senso, sentenze 6 marzo 2007, in causa C-292/04, e altri, punto 37; 28 settembre Per_4
1994, in causa C-57/93, punto 31; 2 febbraio 1988, in causa 309/85, e altri, punto 13; Per_5 Per_6
27 marzo 1980, in causa 61/79, Amministrazione delle finanze dello Stato, punto 18). E la Corte di giustizia può farlo esclusivamente «nella sentenza stessa che statuisce sull'interpretazione richiesta», a garanzia della «parità di trattamento degli Stati membri e degli altri soggetti dell'ordinamento nei confronti di tale diritto», nonché nel rispetto degli «obblighi derivanti dal principio della certezza del diritto» (Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 6 marzo 2007, in causa C-292/04,
e altri, punto 37). E peraltro «[s]olo in via del tutto eccezionale la Corte, applicando il Per_4 principio generale della certezza del diritto intrinseco all'ordinamento giuridico dell'Unione, può essere indotta a limitare la possibilità per gli interessati di far valere una disposizione da essa interpretata onde rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede» (Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenze 20 dicembre 2017, in causa C-516/16, ETG, punto 89, 27 febbraio 2014, in causa C-82/12, Transportes Jordi RA SL, punto 41; 12 ottobre 2000, in causa
C-372/98, The Queen, punto 42; nello stesso senso sentenze 17 dicembre 2015, in causa C-25/14, Union des syndicats de l'immobilier (UNIS), punto 50; 8 aprile 1976, in causa 43/75, punti Per_7
71-75).
Ciò che non è avvenuto nel caso della pronuncia LE. Ragion per cui gli argomenti relativi ad un asserito effetto retroattivo illegittimo non sono centrati nel caso di specie.
3.2.2. Tra l'altro, a scanso di equivoci, va precisato che il rapporto dedotto in giudizio non può dirsi nemmeno esaurito, poiché è sì anche estinto prima della pronuncia ma rapporti estinti e CP_2 rapporti esauriti sono concetti ben distinti, facendosi con quest'ultima espressione riferimento a quei rapporti che abbiano dato luogo a situazioni giuridiche ormai consolidate ed intangibili in virtù del passaggio in giudicato di decisioni giudiziali, della definitività di provvedimenti amministrativi non più impugnabili, del completo esaurimento degli effetti di atti negoziali, del decorso dei termini di prescrizione o decadenza, ovvero del compimento di altri atti o fatti rilevanti sul piano sostanziale o processuale. (così ad es. Trib. Roma 14.02.1995). Ben lungi dal caso di specie, in cui l'estinzione del rapporto è avvenuta solo circa un anno prima della sentenza LE, e dunque chiaramente ancora nella pienezza delle sue possibili conseguenze, ad esempio appunto restitutorie.
3.3.1. Ancora, si dà conto della riforma dell'art. 125-sexies T.U.B., operata dall'art. 11-octies comma 1 lettera c) del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n.
106, e per la quale il nuovo comma 1 dell'articolo in esame ha previsto che “1. Il consumatore può
6 rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore
e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.”. Ciò con particolare riguardo però all'art. 11-octies comma 2 del citato D.L. per cui (in grassetto aggiunto l'inciso più rilevante) "L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti". Con ciò dunque argomentandosi in favore della piena persistente applicazione della disciplina anteriore, primaria e secondaria, ai contratti (come quello di specie) anteriori alla riforma. Il riferimento è in particolare a tutte le fonti di Banca D'Italia che nel tempo sono state adottate sul tema, e che avevano consolidato nel tempo la distinzione tra costi upfront e recurring, in funzione della rimborsabilità solo dei secondi nel caso di estinzione anticipata.
3.3.2. Si dà conto però che proprio l'ultimo inciso («e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia»), è stato dichiarato illegittimo da C.
Cost. n. 263/2022, in quanto si è ravvisata in tale ultimo riferimento la volontà esplicita del
Legislatore nazionale di mantenere la distinzione di trattamento (per i contratti pregressi) tra costi upfront e costi recurring (in quanto sedimentata nella produzione normativa secondaria in esame), in aperto contrasto con la portata (normalmente anche retroattiva) della sentenza LE, e dunque in contrasto con l'art. 11 e l'art. 117 comma 1 Cost. Con la conseguenza, dunque, che l'argomento come tale risulta oggi superato.
3.4. Ancora, rispetto alla doglianza che tecnicamente è possibile qualificare di “distinguishing” in relazione alla natura giuridica del rapporto dedotto in giudizio di finanziamento con cessione del quinto, utilizzata nel senso di decolorare l'incidenza nel caso di specie della citata C. Cost. n.
263/2022, essa appare obiettivamente infondata, in quanto asserirebbe che, poiché si ha a che fare con un finanziamento con cessione del quinto, allora si applicherebbe la disciplina di cui all'art.
6- bis comma 3 lett. b) del D.P.R. n. 180/1950. Solo che in sé questo inciso recita solo che “3. La Banca
d'Italia definisce, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, disposizioni per favorire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti nonché l'efficienza nel processo di erogazione di finanziamenti verso la cessione di quote di stipendio o salario o di pensione. In particolare, tali disposizioni sono volte a: […] b) rendere la struttura delle commissioni trasparente, in modo da permettere al cliente di distinguere le componenti di costo dovute all'intermediario e quelle dovute a terzi, nonché gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto;
”, ben lungi dunque dal delineare un quadro normativo autonomo. Ed appunto il comma 1 stabilisce altresì che “All'istituto della cessione di quote di stipendio o salario o di pensione disciplinato dai titoli II e III del presente testo unico si applicano le norme in materia di credito ai consumatori di cui al capo II del titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 […]”, ossia proprio il capo che comprende l'art. 125-sexies T.U.B. e dunque la relativa interpretazione LE, essendo indubbio che il finanziamento con cessione del quinto è solo una modalità di possibile erogazione di un finanziamento che nel caso di specie certamente rientra nell'alveo del credito al consumo, vista la incontestata qualità di consumatrice della cliente. Ed è indubbio dunque che, sebbene sia certamente corretto dire che la
7 sentenza della Corte Costituzionale non abbia riguardato il predetto art.
6-bis D.P.R. n. 180/1950, è però altrettanto corretto argomentare nel senso che il rimando operato da questo stesso articolo al comma 1 non possa che risentire dei rivolgimenti operati sulla normativa oggetto di rinvio, e dunque anche dalle considerazioni e riflessioni traibili dalla predetta sentenza della Corte Costituzionale.
3.5.1. Ulteriore sopravvenienza da trattare, e che si collega a tale motivo di appello, è data dall'incidenza sull'argomento per cui è causa della recente sentenza della CGUE del 09.02.2023 in C-555/2021 (c.d. sentenza UniCredit Bank Austria AG). Essa, emessa sempre all'esito di rinvio pregiudiziale, ha affermato che “L'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e
2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito.”
3.5.2. La portata di tale sentenza, di contenuto antitetico rispetto al principio LE, non è univoca, in quanto anzitutto fa riferimento ad una disciplina diversa da quella qui pertinente (ossia la normativa sul credito ai consumatori relativo a beni immobili residenziali, di cui alla Direttiva 2014/17/UE), sebbene parte appellante (anche sulla base di alcune sentenze di merito, in particolar modo prodotte in conclusionale, sia di giudici di pace sia di tribunali in tal senso, di cui certamente assume una valenza di maggiore approfondimento il Tribunale di Castrovillari) la consideri tale da estendere la sua portata anche all'oggetto per cui è causa, configurandone una sorta di autentico overruling della sentenza CP_2
3.5.3. Rispetto a tale orientamento, questo Giudice ritiene però di aderire all'orientamento che via via si fa sempre più ampio nella giurisprudenza di merito in ordine alla non incidenza dell'ultima pronuncia sul filone LE. Sul punto si può fare infatti riferimento primariamente a una sentenza di un grande tribunale di merito, ossia Trib. Milano, Sez. 6^ Civile, Sentenza n. 2975 del 18.03.2024 in R.G.C.C. n.1782/2023 (che a sua volta riporta altre recenti sentenze di merito nello stesso senso: cfr. Trib. Monza, Sez. 1, sentenza n. 1856 del 21.08.2023; Trib. Monza, Sez. 1, sentenza n. 1630 del
12.07.2023; Trib. Lecco, Sez. 1, sentenza n. 328 del 09.06.2023; Trib. Busto Arsizio, Sez. 3, sentenza n. 747 del 18.05.2023; a cui va aggiunta altresì Trib. Gorizia, sentenza 16.01.2014 in R.G.C.C. n.
1277/2021), insieme alla quasi coeva Trib. Roma, Sez. 17^ Civile, Sentenza 28.02.2024 in R.G.C.C.
n. 39947/2023 (sebbene molto più rapida nella sua motivazione).
3.5.4. Sul punto, condivisibilmente, la sentenza milanese non ritiene convincenti le argomentazioni, simili a quelle qui addotte, per cui, poiché le pertinenti norme delle due direttive (ossia l'art. 25 par. 1 della 2014/17/UE e l'art. 16 par. 1 della 48/2008/CE) avrebbero una formulazione quasi identica, allora dovrebbe escludersi qualsivoglia possibilità di differente interpretazione tra le rispettive formulazioni, a pena del paradosso di una parità di tutela normativa del consumatore, a cui faccia fronte una discriminazione rispetto agli erogatori del credito mobiliare, in contrasto con l'art. 21 della Carta di Nizza e dell'art. 14 della CEDU. Al riguardo, infatti, è vero che è la stessa CGUE nella sentenza Unicredit Bank Austria ad evidenziare che “L'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 è formulato in termini quasi identici a quelli dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48…” (punto 27, rispetto al quale ad esempio si ferma nel ragionamento Trib. Varese, sentenza n. 511 del 31.05.2023), ma è altrettanto vero che afferma pure anzitutto (punto 28, grassetto aggiunto)
“A tal riguardo, dai considerando 19 e 20 della direttiva 2014/17 emerge che, per ragioni di certezza del diritto, la direttiva in parola dovrebbe essere coerente con gli altri atti adottati nel settore della
8 protezione dei consumatori, nonché complementare ad essi. Nondimeno, dal considerando 22 di tale direttiva si evince anche che è importante tenere conto delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato.” Per poi lanciarsi in una effettiva e puntuale distinzione, volta a motivare ragionevolmente la distinzione interpretativa tra le due direttive, nei punti successivi (punti dal 32 al 35), nei seguenti termini:
a) si pone anzitutto una ricognizione della ratio posta a base della pronuncia LE, che (lo si ricordi) non è tanto legata alle considerazioni di pura logica giuridica relative alle distinzioni ontologiche tra costi upfront e costi recurring, in quanto ovviamente a seguire questa logica tale sentenza non avrebbe potuto spiegarsi (in quanto sarebbe stato logico escludere la rimborsabilità dei primi, in quanto essi come tali esauriscono la loro funzione con la stipulazione del contratto, a prescindere da quanto poi concretamente il rapporto contrattuale duri); bensì in relazione ad esigenze di tutela del consumatore rispetto al rischio di abusivi “maneggiamenti” delle due categorie di costi ad opera del professionista, come si è detto in precedenza, anche in ragione della obiettiva difficoltà di controllo sull'eventuale transito di una voce di costo dall'una all'altra categoria (punti 32 e 33);
b) successivamente, si evidenzia come invece proprio nel (diverso) settore del credito immobiliare, il suddetto rischio invece rientri entro margini accettabili, in quanto (grassetto aggiunto)
“…conformemente all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/17, il creditore o, se del caso, l'intermediario del credito o il rappresentante designato sono tenuti a fornire al consumatore informazioni precontrattuali mediante il PIES di cui all'allegato II a tale direttiva. Tale prospetto prevede una ripartizione delle spese che il consumatore deve pagare in funzione del loro carattere ricorrente o meno.” (punto 34); e dunque “….una siffatta ripartizione regolamentata dei costi posti
a carico del consumatore riduce sensibilmente il margine di manovra di cui dispongono gli enti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna e consente, sia al consumatore che al giudice nazionale, di verificare se un tipo di costo è oggettivamente connesso alla durata del contratto.” (punto 35);
c) concludendosi infine nel senso che “il rischio di comportamento abusivo del creditore, evocato nella giurisprudenza citata ai punti 32 e 33 della presente sentenza, non può giustificare l'inclusione dei costi indipendenti dalla durata del contratto nel diritto alla riduzione del costo totale del credito, di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17.” (punto 36);
3.5.5. Per cui, come correttamente conclude sul punto il giudice milanese, ben lungi dall'operare un semplicistico overruling di con la sentenza UnicreditBank Austria la CGUE “ha espresso CP_2 principi differenti, in ragione delle peculiarità delle due distinte fattispecie contrattuali.”
3.5.6. Ed allora, proprio perché tale consapevole distinzione è operata direttamente dalla stessa CGUE nei passaggi fondamentali della sua sentenza, a parere di questo giudice non può essere condivisa la
(pure lodevole per approfondimento) giurisprudenza del Tribunale di Castrovillari, in particolare con riguardo non tanto alla sentenza n. 332/2023 (che appare più sintetica), bensì alle più ampie nn.
994/2023 e 1391/2023. Queste ultime infatti argomentano nel senso che, valorizzando il successivo punto n. 38 della sentenza UnicreditBank Austria, poiché allora la sentenza in esame avrebbe sottolineato il ruolo del c.d. e delle autorità, anche giudiziarie, nazionali nella verifica della CP_4 chiarezza delle informazioni fornite al consumatore, allora sarebbe possibile trasporre questo ragionamento anche al settore del credito al consumo, che avrebbe come equivalente del PIES il c.d. che nella sua formulazione astratta non sarebbe meno specifico rispetto al suo omologo per CP_5
l'edilizia residenziale.
9 Ciò che può avere certamente le sue ragioni, ma che allora però non spiega appunto come mai nei suoi passaggi argomentativi fondamentali la CGUE abbia marcato invece proprio la differenza tra le due interpretazioni in ordine a questo profilo. Rischiando dunque questa interpretazione del giudice di merito nazionale allora di collidere con i passaggi fondamentali dell'attività interpretativa svolta dalla CGUE in ordine al confronto tra le direttive, di cui (come si è più volte ricordato) è la stessa
CGUE ad avere la titolarità.
3.5.7. L'ulteriore argomento sul tema, relativo ad una proposta di emendamento della Direttiva CCD che reintroduca la distinzione tra costi upfront e costi recurring, per sua stessa sostanza fa riferimento ad una mera proposta, come tale dunque non tradottasi in una modifica effettiva e vigente.
3.5.8. Così come, in relazione a tali premesse, non può essere condivisa la lettura operata da parte appellante, in comparsa conclusionale, in relazione alle modifiche operate sull'art. 11-octies, comma
2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 da parte l'art. 27 del decreto legge n. 104/2023 (convertito dalla L. 136/2023), per cui allora il riferimento operato nell'inciso “Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea
[…]” dovrebbe valere anche per la sentenza UnicreditBank Austria, proprio perché, alla luce del ragionamento operato sopra, si ritiene non pertinente al caso di specie.
3.5.9. Per cui, sul punto, si conclude nel senso che la sentenza UnicreditBank Austria non abbia refluenza sulla giurisprudenza LE, attenendo ragionatamente ad ambito diverso.
3.6. Conseguentemente, poiché basate sull'apparato argomentativo immediatamente precedente, vanno dunque rigettate le doglianze sostanziali fatte valere al par. II.2) dell'atto di appello, e dunque si vada allora nel senso della conferma di quanto statuito in primo grado sul rimborso sia delle
“commissioni della mandataria relativa alle attività preliminari alla stipula del contratto, comprensive delle spese di istruttoria” (par. II.2.1), sia delle “provvigioni riconosciute all'intermediario del credito” (par. II.2.2.). E' proprio la giurisprudenza LE, infatti, a travolgere le clausole con essa difformi sottoscritte dal consumatore (anche se oggetto di specifica approvazione per iscritto), in forza sia del c.d. primato del diritto eurounitario (che già sarebbe in sé sufficiente), nonché dei riportati art. 38 della Carta di Nizza ed art. 22 par. 2 della Direttiva 2008/48/CE, che impongono al Legislatore nazionale di escludere la rinuncia ai diritti del consumatore in materia (con conseguente disposto dell'art. 143 Cod. Cons. sull'irrinunciabilità dei diritti attribuiti al consumatore e la nullità di ogni patto contrario alle disposizioni del Codice, secondo la corretta trasposizione poi fatta dal giudice di prime cure con le pertinenti disposizioni del T.U.B.).
4. Di conseguenza, va rigettato anche il terzo motivo di appello, relativo al rigetto della domanda riconvenzionale di “di cancellazione del nominativo di dall'albo degli intermediari Parte_1 inadempienti presso l'ABF”, in quanto anch'essa si basa sul complesso dei presupposti di cui al precedente motivo di appello, il cui rigetto determina altresì a cascata l'insussistenza dei presupposti per dichiarare accoglibile il presente motivo. Per cui rimane la valutazione di condivisibilità degli assunti della decisione emessa dall'ABF, Collegio di Palermo, n. 1857 del 22 gennaio 2021, e delle conseguenze giuridiche che si possono trarre da essa in relazione al sistema ABF.
5. Dunque, in definitiva, l'appello va rigettato, e pertanto deve essere integralmente confermata la sentenza impugnata.
6. Quanto alle spese di giudizio, esse seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, secondo quanto prescritto dai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii.
10 7. Infine, poiché l'appello è stato integralmente rigettato, va dichiarata in capo all'appellante la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. C.C. n. 455/2023, così statuisce:
1) RIGETTA l'appello, e per l'effetto CONFERMA la sentenza impugnata;
2) CONDANNA parte appellante in persona del Parte_1
l.r.p.t., al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte appellata
[...]
che si liquidano in € 462,00 per compensi (procedimenti di Controparte_1 cognizione innanzi al Tribunale, scaglione fino ad € 1.100,00, fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendosi svolta istruttoria, valori medi), oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge, ove dovute, disponendosene la distrazione in favore dei difensori, che si sono dichiarati antistatari;
3) DICHIARA in capo alla parte appellante in Parte_1 persona del l.r.p.t., la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Caltanissetta, 01.02.2025
Il Giudice
Dario Albergo
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Caltanissetta – Sezione Civile, nella persona del Giudice Unico Dott. Dario Albergo, letti gli atti del procedimento iscritto al R.G. C.C. n. 455/2023, avente ad oggetto: “MUTUO - APPELLO”, tra:
in persona del l.r.p.t., con sede legale a Torino, Corso Parte_1 Massimo D'Azeglio 33/E, iscritta al Registro delle Imprese di Torino (C.F. e P.IVA P.IVA_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di opposizione a decreto P.IVA_2 ingiuntivo in primo grado, dall'Avv. Luca Zitiello del Foro di Milano (C.F. ), C.F._1 e dall'Avv. Francesco Mocci del Foro di Nuoro (C.F. ), ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Alfredo Pistone, sito in Caltanissetta, Viale della Regione n. 45;
PARTE APPELLANTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] (C.F. C.F. Controparte_1
), e residente in [...], rappresentata e difesa, C.F._3 congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura allegata alla comparsa di risposta in appello, dall'Avv. Giuseppe Accolla (C.F. ) e dall'Avv. Pier Luigi Cappello (C.F. C.F._4
), ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Agrigento, Via Imera C.F._5
n. 50;
APPELLATA in relazione all'appello proposto avverso la sentenza n. 260/2022 del Giudice di Pace di Caltanissetta, pubblicata in data 28.07.2022 e non notificata, nella causa iscritta al R.G. n. 955/2021,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1. Con atto di citazione in appello tempestivamente notificato alla controparte il 27.02.2023 e depositato il 07.03.2023, in persona del l.r.p.t., Parte_1 proponeva appello nei confronti di , avverso la sentenza sopra Controparte_1 indicata.
2.1.1. Il giudizio di primo grado era stato introdotto con un ricorso monitorio dall'odierna appellata, la quale aveva domandato al Giudice di Pace di Caltanissetta il pagamento, a carico dell'odierna appellante, di una somma pari ad € 794,96 (in relazione alle voci: commissione mandataria per il perfezionamento, per € 244,60; e commissione intermediazione del credito, per € 550,36), oltre
1 interessi legali e spese di giudizio, a titolo di rimborso per estinzione anticipata di un contratto di finanziamento contro delegazione di pagamento del quinto dello stipendio, che ella aveva contratto con la controparte in data 21.11.2014. Ciò sulla base del contratto stesso nonché di pronuncia dell'Arbitrato Bancario e Finanziario (ABF), Collegio di Palermo, dalla stessa ricorrente adito a seguito di rigetto del reclamo da parte della banca, e a lei favorevole (basata sull'applicazione al caso di specie della c.d. sentenza della CGUE, che ha previsto la rimborsabilità di tutti i costi CP_2 sostenuti in caso di estinzione anticipata del finanziamento).
2.1.2. In data 22.04.2021 il GDP, in accoglimento del ricorso, aveva emesso decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per la somma richiesta, oltre interessi legali dal dovuto a soddisfo, e spese di procedimento (liquidate in € 350,00 di cui € 76,00 per spese vive, oltre accessori).
2.2.1. Avverso il suddetto decreto, la parte ingiunta (avendo comunque pagato quanto ingiuntole, a seguito di precetto) aveva proposto opposizione con domanda riconvenzionale, domandando gradatamente la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con rigetto della domanda monitoria, e vittoria di spese di lite, deducendo:
a) in via preliminare, che una decisione dell'ABF non avrebbe potuto avere valore di prova scritta ex artt. 633 e ss. c.p.c. ai fini dell'emanazione di un decreto ingiuntivo;
b) nel merito, che la predetta sentenza, così come l'art. 16.1 della Direttiva UE 2008/48 (c.d. CCD) non avrebbero potuto avere efficacia diretta nei rapporti tra privati;
c) in subordine e nel merito, l'erroneità della sentenza nel suo considerare rimborsabili non CP_2 solo i costi c.d. recurring (ossia legati a spese riconducibili alla durata del contratto) ma anche i costi c.d. upfront (ossia dovuti per adempimenti preliminari alla conclusione del contratto), in caso di estinzione anticipata;
d) in ulteriore subordine e sempre nel merito, comunque l'irretroattività della predetta sentenza ai rapporti costituiti in buona fede anteriormente alla sua emanazione (11.09.2019);
e) in ogni caso, la correttezza della propria condotta, in quanto ella avrebbe operato in conformità del quadro normativo vigente al tempo della conclusione del contratto, che distingueva tra le due categorie di costi, in quanto solo la categoria c.d. recurring poteva essere oggetto di rimborso;
f) in estremo subordine, sul quantum eventualmente dovuto, che il calcolo avrebbe dovuto basarsi sulla c.d. curva di interessi e non pro rata;
g) in via riconvenzionale, e conseguenzialmente, che, dichiarata l'erroneità della pronuncia dell'ABF, e per effetto dell'accoglimento dei motivi di opposizione, si ordinasse a quest'ultimo di provvedere alla cancellazione dell'opponente dall'elenco delle banche inadempienti;
2.2.2. Costituitasi in giudizio, parte opposta domandava il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e condanna di controparte per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., deducendo:
a) in via preliminare, la sufficienza della prova scritta del credito, data non solo dalla pronuncia dell'ABF (comunque da considerarsi pure rilevante, in quanto promanante da organo terzo, imparziale, e tecnicamente specializzato), ma dallo stesso contratto da cui desumersi le voci di costo oggetto di rimborso;
b) nel merito, la correttezza del provvedimento opposto, vista la piena applicabilità al caso di specie della pronuncia LE;
2.3. Istruita la causa a mezzo di acquisizioni documentali, con la sentenza oggi appellata, il Giudice di Pace rigettava l'opposizione, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto, e condannando l'opponente al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in € 477,00 per compensi,
2 oltre accessori). In particolare, anzitutto, in via preliminare riteneva il decreto ingiuntivo emesso sulla base di una sufficiente prova scritta, data dal contratto di finanziamento e dalla pronuncia dell'ABF. Nel merito, affermava la piena applicabilità nel caso di specie della sentenza con la CP_2 rimborsabilità di tutti i costi, a prescindere dalla natura upfront o recurring, in caso di estinzione anticipata.
3.1. Con il presente appello, avendo premesso di avere pagato anche quanto risultante dalla pronuncia di primo grado, dunque impugnava la sentenza di primo grado, Parte_1 deducendo:
a) preliminarmente, con primo motivo di appello, e riproducendo la doglianza di primo grado, l'erroneità della pronuncia nell'aver considerato sufficiente prova scritta la pronuncia dell'ABF, in quanto quest'ultimo è organo non avente carattere giurisdizionale, ma amministrativo;
b) con secondo motivo di appello, nel merito:
1) previa ricognizione degli sviluppi normativi avutisi anteriormente, che, nonostante la sopravvenuta sentenza C. Cost. n. 263/2022, al contratto del tipo di quello dedotto in giudizio sarebbe stato applicabile il diverso art.
6-bis del D.P.R. n. 180/1950, norma introdotta successivamente all'art. 125- sexies del T.U.B. e dunque come tale asseritamente non incisa né dalla sentenza LE né dalla predetta pronuncia della C. Cost.;
2) l'incidenza nel caso di specie della più recente sentenza CGUE in C- 555/21 sul credito immobiliare ai consumatori del 09.02.2023, che, sebbene intervenuta sulla diversa Direttiva
2014/17/UE (art. 25) relativa al credito immobiliare, sarebbe estensibile anche al caso di specie, determinando un superamento della pronuncia LE;
3) ancora, conseguentemente, l'erronea pronuncia di rimborso delle due voci di costo sopra indicate, in quanto entrambe dotate di carattere upfront;
c) con terzo motivo di appello, in relazione al rigetto della domanda riconvenzionale, quale conseguenza dell'auspicato accoglimento dei precedenti motivi, sostanzialmente riproponeva la predetta domanda di cancellazione del proprio nominativo dall'elenco delle banche inadempienti;
Pertanto, domandava l'annullamento della sentenza di primo grado, con rigetto della domanda monitoria di controparte, accoglimento della riconvenzionale, e condanna di controparte alla restituzione di quanto pagatole in esecuzione della sentenza in discorso. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
3.2. Costituitasi in giudizio, parte appellata domandava il rigetto dell'appello, con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore dei difensori antistatari. Argomentava nel senso: a) dell'ulteriore conferma, da parte di C. Cost. n. 263/2022, della rimborsabilità di tutti i costi del credito;
b) della non incidenza della nuova sentenza CGUE del 09.02.2023 sull'applicazione al caso di specie della sentenza CP_2 in quanto afferente ad ambito diverso ed anzi contenente argomentazioni volte a sottolineare la predetta differenza.
4. Le parti precisavano le conclusioni alla scadenza ex art. 127-ter c.p.c. del 06.11.2024. Quindi con ordinanza del 07.11.2024 la causa veniva posta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., che venivano a scadere in data 27.01.2025.
§§§
1. Il primo motivo di appello, che è possibile esaminare brevemente in via del tutto preliminare, va rigettato, in quanto basato su una non centrata ricostruzione dei presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo. Infatti, come si trae anche testualmente dalla sentenza appellata (cfr. pag. 3, per cui “Ed infatti, il procedimento monitorio era stato incoato sulla scorta sia del contratto di 3 finanziamento intercorso tra le parti, sia della decisione sopra citata dell'ABF (Collegio di Palermo)”), il decreto ingiuntivo era stato adottato di base in ragione della produzione del contratto fonte del rapporto, dal quale era possibile trarre le indicazioni sulle voci rilevanti di costo di cui si chiedeva il rimborso. Rispetto al quale poi certo il giudice ha menzionato anche la pronuncia dell'ABF di Palermo, che però come tale può essere ben qualificato come atto che ha fornito argomentazioni giuridiche nel merito, da ritenersi fatte proprie dal giudice, in funzione dell'accoglimento della domanda. In sostanza, non si può dire che il decreto ingiuntivo sia stato emanato avendo come prova scritta del credito la pronuncia dell'ABF, in quanto questa non è stata il riferimento esclusivo della stessa, essendo sufficiente come tale il contratto fonte del rapporto.
Pertanto, risulta superfluo esaminare le argomentazioni, contenute nel motivo di appello, in ordine alla natura giuridica dell'ABF e delle sue pronunce.
2.1. Per l'esame degli altri motivi di appello, occorre riflettere in ordine alla portata della c.d. Sentenza LE (Sentenza Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 11.09.2019 in C- 383/2018) in ordine alla situazione dedotta in giudizio, relativa ad un contratto di prestito a consumatore con cessione del quinto dello stipendio, concluso nel 2014 ed estinto anticipatamente nel 2018. Sentenza che il giudice di prime cure ha ritenuto ben applicabile al caso.
2.2. Come noto, la sentenza in esame ha riguardato l'interpretazione da dare all'art. 16 par. 1 della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, per la quale “1. Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto.”. Sentenza che ha affermato che tale disposto normativo “deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore.” Dunque, senza alcuna differenza tra i costi c.d. upfront (ossia i costi legati alla genesi del contratto, come le spese di istruttoria o relative alla conclusione) ed i costi c.d. recurring (ossia i costi legati all'attuazione del contratto nel tempo, quali ad esempio le spese per la gestione degli incassi).
3. Ora, nel secondo motivo di appello, con cui in sostanza si contesta variamente la in CP_2 relazione al caso di specie, parte appellante prende le mosse da una ricostruzione cronologica della vicenda per trarne argomenti volti o alla non applicazione della sentenza nel caso di specie, CP_2
o di non condivisione del suo contenuto, facendo altresì riferimento ad alcuni rivolgimenti normativi e giurisprudenziali intervenuti successivamente all'introduzione del giudizio di prime cure, quali (per la seconda categoria) la sentenza C. Cost. n. 263/2022 e la pronuncia CGUE del 09.02.2023 in C-
555/2021 (c.d. sentenza UniCredit Bank Austria AG). In questo senso contrastando invece quanto argomentato dalla sentenza di primo grado, che ha integralmente recepito quanto statuito da quella sentenza.
3.1. In primo luogo, l'appellante argomenta nel senso che vi sarebbero delle differenze di formulazione da parte della normativa interna di attuazione (ossia l'art. 125-sexies T.U.B.) rispetto al menzionato art. 16 della Direttiva 2008/48/CE.
3.1.1. In realtà tale argomento appare poco centrato. In primo luogo, va premesso che la direttiva europea è stata attuata nell'ordinamento interno da una norma avente rango legislativo, e, come noto, l'intero impianto normativo di attuazione della normativa europea soggiace al potere di interpretazione del diritto europeo da parte della Corte di Giustizia (cfr. la conforme giurisprudenza
4 europea almeno a partire da CGCEE, 10 aprile 1984, 14/83, von Colson; ma cfr. già in precedenza
CGCEE 12 novembre 1974, 32/74, punto 6; e CGCEE 20 maggio 1976, 111/75, Per_1 Per_2 punto 10). Con la conseguenza che ben può, ed anzi deve, l'art. 125-sexies T.U.B. essere interpretato alla luce delle interpretazioni che la CGUE dà della Direttiva da cui trae fondamento.
3.1.2. In secondo luogo, l'argomento appare infondato perché in effetti non si ravvisa quella assunta diversità di formulazione linguistica, tra norma interna e norma europea, tale da consentire di ritenere che vi sia un contrasto di disciplina. Al riguardo infatti l'art. 16 par. 1 della Direttiva 2008/48/CE, sopra riportata, stabilisce che “1. Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto.”; mentre l'interno art. 125-sexies comma 1 T.U.B. (versione originaria, introdotta dal D. Lgs. n. 141 del 13 agosto 2010, vigente dal 19.09.2010 al 24.07.2021) recita “1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.”. In particolare, entrambe le norme fanno riferimento all'espressione, pressoché identica, relativa ai costi dovuti per la restante durata/per la vita residua del contratto;
con una differenza tra dizioni
“comprende” verso “pari a” (così come in fondo anche quella tra “restante durata” verso “per la vita residua”) che in realtà non appaiono di tenore così diverso (che a tale differenza non potesse
«ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» è di avviso lo stesso ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019), come invece trae parte appellante.
Da cui ragionevolmente si ritiene che le considerazioni interpretative che la sentenza LE abbia operato sulla prima dizione (quella europea) possano essere trasposte sulla seconda dizione (quella interna), ed anzi, è in ragione della valenza interpretativa complessiva del sistema composto dalla fonte europea di riferimento in rapporto alla fonte interna di attuazione, che è propria della pronuncia della CGUE, che possono trarsi indicazioni fondamentali in ordine alla portata da dare alle espressioni utilizzate, e dunque chiarire se vi siano o meno dei possibili contrasti tra norma interna e norma europea, o delle calibrature di significato da operare in relazione all'una o all'altra espressione usata. E dunque, con conseguente inconsistenza dell'argomento svolto dall'appellante, che anzi l'ultima riflessione provvede ad utilizzare in senso contrario alle sue intenzioni.
3.2.1. Ancora, si trae tra gli argomenti svolti, che l'appellante si dolga di un sostanziale effetto retroattivo nell'applicazione della sentenza LE al caso di specie. E ciò in quanto la sentenza è del 2019, a fronte di un consolidato incedere di discipline interne, basate sulla differenza tra costi upfront
e recurring, da intendersi come vere e proprie norme cogenti, e a fronte di un rapporto che, al tempo della sentenza, non solo era già stato costituito ma era andato anche incontro ad estinzione. In realtà, obiezione che deve farsi è che non si ha qui a che fare con una nuova produzione di atti normativi con effetto retroattivo, bensì del diverso fenomeno dell'interpretazione del diritto europeo vigente da parte dell'istituzione deputata, in forza dei trattati, a fornirla in modo vincolante, ossia la Corte di
Giustizia (ex art. 267 TFUE). Interpretazione dunque che, come tale, è immanente allo stesso testo normativo, non potendosi configurare (salvi casi particolarissimi) come invece fenomeno da equiparare alla nuova produzione normativa. Al riguardo, in diritto interno, ad es. in Cass. Civ. Sez.
5, Sentenza n. 22577 del 11/12/2012 (Rv. 625139 - 01) si legge (grassetto aggiunto) che
L'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di giustizia, ha efficacia "ultra partes", sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino "ex novo" norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti
5 di applicazione, con efficacia "erga omnes" nell'ambito della Comunità..” (conformi successivamente Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2468 del 08/02/2016 (Rv. 638409 - 01); Cass.
Civ. Sez. 5 - , Sentenza n. 5381 del 03/03/2017 (Rv. 643292 - 02)).
In tante occasioni è stato evidenziato dalla stessa Corte di Giustizia che (grassetto aggiunto) la
«sentenza pregiudiziale ha valore non costitutivo bensì puramente dichiarativo, con la conseguenza che i suoi effetti risalgono, in linea di principio, alla data di entrata in vigore della norma interpretata» (Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 16 gennaio 2014, in causa C-429/12, Pohl, punto 30 e le sentenze ivi citate, nonché, di seguito, tra le tante, 10 marzo 2022, in causa C-
177/20, Grossmania, punto 41; 20 dicembre 2017, in causa C-516/16, Erzeugerorganisation
Tiefkuhlgemuse punto 88; 28 gennaio 2015, in causa C-417/13, , punto 63). Che è CP_3 Per_3 solo la stessa Corte di Giustizia a potere “…alla luce dell'esigenza fondamentale dell'applicazione uniforme e generale del diritto dell'Unione, decidere sulle limitazioni nel tempo da apportare all'interpretazione che essa fornisce” (Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 21 dicembre 2016, in cause riunite C-154/15, C-307/15 e C-308/15, GU Naranjo e altri, punto 70; nello stesso senso, sentenze 6 marzo 2007, in causa C-292/04, e altri, punto 37; 28 settembre Per_4
1994, in causa C-57/93, punto 31; 2 febbraio 1988, in causa 309/85, e altri, punto 13; Per_5 Per_6
27 marzo 1980, in causa 61/79, Amministrazione delle finanze dello Stato, punto 18). E la Corte di giustizia può farlo esclusivamente «nella sentenza stessa che statuisce sull'interpretazione richiesta», a garanzia della «parità di trattamento degli Stati membri e degli altri soggetti dell'ordinamento nei confronti di tale diritto», nonché nel rispetto degli «obblighi derivanti dal principio della certezza del diritto» (Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 6 marzo 2007, in causa C-292/04,
e altri, punto 37). E peraltro «[s]olo in via del tutto eccezionale la Corte, applicando il Per_4 principio generale della certezza del diritto intrinseco all'ordinamento giuridico dell'Unione, può essere indotta a limitare la possibilità per gli interessati di far valere una disposizione da essa interpretata onde rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede» (Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenze 20 dicembre 2017, in causa C-516/16, ETG, punto 89, 27 febbraio 2014, in causa C-82/12, Transportes Jordi RA SL, punto 41; 12 ottobre 2000, in causa
C-372/98, The Queen, punto 42; nello stesso senso sentenze 17 dicembre 2015, in causa C-25/14, Union des syndicats de l'immobilier (UNIS), punto 50; 8 aprile 1976, in causa 43/75, punti Per_7
71-75).
Ciò che non è avvenuto nel caso della pronuncia LE. Ragion per cui gli argomenti relativi ad un asserito effetto retroattivo illegittimo non sono centrati nel caso di specie.
3.2.2. Tra l'altro, a scanso di equivoci, va precisato che il rapporto dedotto in giudizio non può dirsi nemmeno esaurito, poiché è sì anche estinto prima della pronuncia ma rapporti estinti e CP_2 rapporti esauriti sono concetti ben distinti, facendosi con quest'ultima espressione riferimento a quei rapporti che abbiano dato luogo a situazioni giuridiche ormai consolidate ed intangibili in virtù del passaggio in giudicato di decisioni giudiziali, della definitività di provvedimenti amministrativi non più impugnabili, del completo esaurimento degli effetti di atti negoziali, del decorso dei termini di prescrizione o decadenza, ovvero del compimento di altri atti o fatti rilevanti sul piano sostanziale o processuale. (così ad es. Trib. Roma 14.02.1995). Ben lungi dal caso di specie, in cui l'estinzione del rapporto è avvenuta solo circa un anno prima della sentenza LE, e dunque chiaramente ancora nella pienezza delle sue possibili conseguenze, ad esempio appunto restitutorie.
3.3.1. Ancora, si dà conto della riforma dell'art. 125-sexies T.U.B., operata dall'art. 11-octies comma 1 lettera c) del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n.
106, e per la quale il nuovo comma 1 dell'articolo in esame ha previsto che “1. Il consumatore può
6 rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore
e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.”. Ciò con particolare riguardo però all'art. 11-octies comma 2 del citato D.L. per cui (in grassetto aggiunto l'inciso più rilevante) "L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti". Con ciò dunque argomentandosi in favore della piena persistente applicazione della disciplina anteriore, primaria e secondaria, ai contratti (come quello di specie) anteriori alla riforma. Il riferimento è in particolare a tutte le fonti di Banca D'Italia che nel tempo sono state adottate sul tema, e che avevano consolidato nel tempo la distinzione tra costi upfront e recurring, in funzione della rimborsabilità solo dei secondi nel caso di estinzione anticipata.
3.3.2. Si dà conto però che proprio l'ultimo inciso («e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia»), è stato dichiarato illegittimo da C.
Cost. n. 263/2022, in quanto si è ravvisata in tale ultimo riferimento la volontà esplicita del
Legislatore nazionale di mantenere la distinzione di trattamento (per i contratti pregressi) tra costi upfront e costi recurring (in quanto sedimentata nella produzione normativa secondaria in esame), in aperto contrasto con la portata (normalmente anche retroattiva) della sentenza LE, e dunque in contrasto con l'art. 11 e l'art. 117 comma 1 Cost. Con la conseguenza, dunque, che l'argomento come tale risulta oggi superato.
3.4. Ancora, rispetto alla doglianza che tecnicamente è possibile qualificare di “distinguishing” in relazione alla natura giuridica del rapporto dedotto in giudizio di finanziamento con cessione del quinto, utilizzata nel senso di decolorare l'incidenza nel caso di specie della citata C. Cost. n.
263/2022, essa appare obiettivamente infondata, in quanto asserirebbe che, poiché si ha a che fare con un finanziamento con cessione del quinto, allora si applicherebbe la disciplina di cui all'art.
6- bis comma 3 lett. b) del D.P.R. n. 180/1950. Solo che in sé questo inciso recita solo che “3. La Banca
d'Italia definisce, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, disposizioni per favorire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti nonché l'efficienza nel processo di erogazione di finanziamenti verso la cessione di quote di stipendio o salario o di pensione. In particolare, tali disposizioni sono volte a: […] b) rendere la struttura delle commissioni trasparente, in modo da permettere al cliente di distinguere le componenti di costo dovute all'intermediario e quelle dovute a terzi, nonché gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto;
”, ben lungi dunque dal delineare un quadro normativo autonomo. Ed appunto il comma 1 stabilisce altresì che “All'istituto della cessione di quote di stipendio o salario o di pensione disciplinato dai titoli II e III del presente testo unico si applicano le norme in materia di credito ai consumatori di cui al capo II del titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 […]”, ossia proprio il capo che comprende l'art. 125-sexies T.U.B. e dunque la relativa interpretazione LE, essendo indubbio che il finanziamento con cessione del quinto è solo una modalità di possibile erogazione di un finanziamento che nel caso di specie certamente rientra nell'alveo del credito al consumo, vista la incontestata qualità di consumatrice della cliente. Ed è indubbio dunque che, sebbene sia certamente corretto dire che la
7 sentenza della Corte Costituzionale non abbia riguardato il predetto art.
6-bis D.P.R. n. 180/1950, è però altrettanto corretto argomentare nel senso che il rimando operato da questo stesso articolo al comma 1 non possa che risentire dei rivolgimenti operati sulla normativa oggetto di rinvio, e dunque anche dalle considerazioni e riflessioni traibili dalla predetta sentenza della Corte Costituzionale.
3.5.1. Ulteriore sopravvenienza da trattare, e che si collega a tale motivo di appello, è data dall'incidenza sull'argomento per cui è causa della recente sentenza della CGUE del 09.02.2023 in C-555/2021 (c.d. sentenza UniCredit Bank Austria AG). Essa, emessa sempre all'esito di rinvio pregiudiziale, ha affermato che “L'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e
2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito.”
3.5.2. La portata di tale sentenza, di contenuto antitetico rispetto al principio LE, non è univoca, in quanto anzitutto fa riferimento ad una disciplina diversa da quella qui pertinente (ossia la normativa sul credito ai consumatori relativo a beni immobili residenziali, di cui alla Direttiva 2014/17/UE), sebbene parte appellante (anche sulla base di alcune sentenze di merito, in particolar modo prodotte in conclusionale, sia di giudici di pace sia di tribunali in tal senso, di cui certamente assume una valenza di maggiore approfondimento il Tribunale di Castrovillari) la consideri tale da estendere la sua portata anche all'oggetto per cui è causa, configurandone una sorta di autentico overruling della sentenza CP_2
3.5.3. Rispetto a tale orientamento, questo Giudice ritiene però di aderire all'orientamento che via via si fa sempre più ampio nella giurisprudenza di merito in ordine alla non incidenza dell'ultima pronuncia sul filone LE. Sul punto si può fare infatti riferimento primariamente a una sentenza di un grande tribunale di merito, ossia Trib. Milano, Sez. 6^ Civile, Sentenza n. 2975 del 18.03.2024 in R.G.C.C. n.1782/2023 (che a sua volta riporta altre recenti sentenze di merito nello stesso senso: cfr. Trib. Monza, Sez. 1, sentenza n. 1856 del 21.08.2023; Trib. Monza, Sez. 1, sentenza n. 1630 del
12.07.2023; Trib. Lecco, Sez. 1, sentenza n. 328 del 09.06.2023; Trib. Busto Arsizio, Sez. 3, sentenza n. 747 del 18.05.2023; a cui va aggiunta altresì Trib. Gorizia, sentenza 16.01.2014 in R.G.C.C. n.
1277/2021), insieme alla quasi coeva Trib. Roma, Sez. 17^ Civile, Sentenza 28.02.2024 in R.G.C.C.
n. 39947/2023 (sebbene molto più rapida nella sua motivazione).
3.5.4. Sul punto, condivisibilmente, la sentenza milanese non ritiene convincenti le argomentazioni, simili a quelle qui addotte, per cui, poiché le pertinenti norme delle due direttive (ossia l'art. 25 par. 1 della 2014/17/UE e l'art. 16 par. 1 della 48/2008/CE) avrebbero una formulazione quasi identica, allora dovrebbe escludersi qualsivoglia possibilità di differente interpretazione tra le rispettive formulazioni, a pena del paradosso di una parità di tutela normativa del consumatore, a cui faccia fronte una discriminazione rispetto agli erogatori del credito mobiliare, in contrasto con l'art. 21 della Carta di Nizza e dell'art. 14 della CEDU. Al riguardo, infatti, è vero che è la stessa CGUE nella sentenza Unicredit Bank Austria ad evidenziare che “L'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 è formulato in termini quasi identici a quelli dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48…” (punto 27, rispetto al quale ad esempio si ferma nel ragionamento Trib. Varese, sentenza n. 511 del 31.05.2023), ma è altrettanto vero che afferma pure anzitutto (punto 28, grassetto aggiunto)
“A tal riguardo, dai considerando 19 e 20 della direttiva 2014/17 emerge che, per ragioni di certezza del diritto, la direttiva in parola dovrebbe essere coerente con gli altri atti adottati nel settore della
8 protezione dei consumatori, nonché complementare ad essi. Nondimeno, dal considerando 22 di tale direttiva si evince anche che è importante tenere conto delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato.” Per poi lanciarsi in una effettiva e puntuale distinzione, volta a motivare ragionevolmente la distinzione interpretativa tra le due direttive, nei punti successivi (punti dal 32 al 35), nei seguenti termini:
a) si pone anzitutto una ricognizione della ratio posta a base della pronuncia LE, che (lo si ricordi) non è tanto legata alle considerazioni di pura logica giuridica relative alle distinzioni ontologiche tra costi upfront e costi recurring, in quanto ovviamente a seguire questa logica tale sentenza non avrebbe potuto spiegarsi (in quanto sarebbe stato logico escludere la rimborsabilità dei primi, in quanto essi come tali esauriscono la loro funzione con la stipulazione del contratto, a prescindere da quanto poi concretamente il rapporto contrattuale duri); bensì in relazione ad esigenze di tutela del consumatore rispetto al rischio di abusivi “maneggiamenti” delle due categorie di costi ad opera del professionista, come si è detto in precedenza, anche in ragione della obiettiva difficoltà di controllo sull'eventuale transito di una voce di costo dall'una all'altra categoria (punti 32 e 33);
b) successivamente, si evidenzia come invece proprio nel (diverso) settore del credito immobiliare, il suddetto rischio invece rientri entro margini accettabili, in quanto (grassetto aggiunto)
“…conformemente all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/17, il creditore o, se del caso, l'intermediario del credito o il rappresentante designato sono tenuti a fornire al consumatore informazioni precontrattuali mediante il PIES di cui all'allegato II a tale direttiva. Tale prospetto prevede una ripartizione delle spese che il consumatore deve pagare in funzione del loro carattere ricorrente o meno.” (punto 34); e dunque “….una siffatta ripartizione regolamentata dei costi posti
a carico del consumatore riduce sensibilmente il margine di manovra di cui dispongono gli enti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna e consente, sia al consumatore che al giudice nazionale, di verificare se un tipo di costo è oggettivamente connesso alla durata del contratto.” (punto 35);
c) concludendosi infine nel senso che “il rischio di comportamento abusivo del creditore, evocato nella giurisprudenza citata ai punti 32 e 33 della presente sentenza, non può giustificare l'inclusione dei costi indipendenti dalla durata del contratto nel diritto alla riduzione del costo totale del credito, di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17.” (punto 36);
3.5.5. Per cui, come correttamente conclude sul punto il giudice milanese, ben lungi dall'operare un semplicistico overruling di con la sentenza UnicreditBank Austria la CGUE “ha espresso CP_2 principi differenti, in ragione delle peculiarità delle due distinte fattispecie contrattuali.”
3.5.6. Ed allora, proprio perché tale consapevole distinzione è operata direttamente dalla stessa CGUE nei passaggi fondamentali della sua sentenza, a parere di questo giudice non può essere condivisa la
(pure lodevole per approfondimento) giurisprudenza del Tribunale di Castrovillari, in particolare con riguardo non tanto alla sentenza n. 332/2023 (che appare più sintetica), bensì alle più ampie nn.
994/2023 e 1391/2023. Queste ultime infatti argomentano nel senso che, valorizzando il successivo punto n. 38 della sentenza UnicreditBank Austria, poiché allora la sentenza in esame avrebbe sottolineato il ruolo del c.d. e delle autorità, anche giudiziarie, nazionali nella verifica della CP_4 chiarezza delle informazioni fornite al consumatore, allora sarebbe possibile trasporre questo ragionamento anche al settore del credito al consumo, che avrebbe come equivalente del PIES il c.d. che nella sua formulazione astratta non sarebbe meno specifico rispetto al suo omologo per CP_5
l'edilizia residenziale.
9 Ciò che può avere certamente le sue ragioni, ma che allora però non spiega appunto come mai nei suoi passaggi argomentativi fondamentali la CGUE abbia marcato invece proprio la differenza tra le due interpretazioni in ordine a questo profilo. Rischiando dunque questa interpretazione del giudice di merito nazionale allora di collidere con i passaggi fondamentali dell'attività interpretativa svolta dalla CGUE in ordine al confronto tra le direttive, di cui (come si è più volte ricordato) è la stessa
CGUE ad avere la titolarità.
3.5.7. L'ulteriore argomento sul tema, relativo ad una proposta di emendamento della Direttiva CCD che reintroduca la distinzione tra costi upfront e costi recurring, per sua stessa sostanza fa riferimento ad una mera proposta, come tale dunque non tradottasi in una modifica effettiva e vigente.
3.5.8. Così come, in relazione a tali premesse, non può essere condivisa la lettura operata da parte appellante, in comparsa conclusionale, in relazione alle modifiche operate sull'art. 11-octies, comma
2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 da parte l'art. 27 del decreto legge n. 104/2023 (convertito dalla L. 136/2023), per cui allora il riferimento operato nell'inciso “Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea
[…]” dovrebbe valere anche per la sentenza UnicreditBank Austria, proprio perché, alla luce del ragionamento operato sopra, si ritiene non pertinente al caso di specie.
3.5.9. Per cui, sul punto, si conclude nel senso che la sentenza UnicreditBank Austria non abbia refluenza sulla giurisprudenza LE, attenendo ragionatamente ad ambito diverso.
3.6. Conseguentemente, poiché basate sull'apparato argomentativo immediatamente precedente, vanno dunque rigettate le doglianze sostanziali fatte valere al par. II.2) dell'atto di appello, e dunque si vada allora nel senso della conferma di quanto statuito in primo grado sul rimborso sia delle
“commissioni della mandataria relativa alle attività preliminari alla stipula del contratto, comprensive delle spese di istruttoria” (par. II.2.1), sia delle “provvigioni riconosciute all'intermediario del credito” (par. II.2.2.). E' proprio la giurisprudenza LE, infatti, a travolgere le clausole con essa difformi sottoscritte dal consumatore (anche se oggetto di specifica approvazione per iscritto), in forza sia del c.d. primato del diritto eurounitario (che già sarebbe in sé sufficiente), nonché dei riportati art. 38 della Carta di Nizza ed art. 22 par. 2 della Direttiva 2008/48/CE, che impongono al Legislatore nazionale di escludere la rinuncia ai diritti del consumatore in materia (con conseguente disposto dell'art. 143 Cod. Cons. sull'irrinunciabilità dei diritti attribuiti al consumatore e la nullità di ogni patto contrario alle disposizioni del Codice, secondo la corretta trasposizione poi fatta dal giudice di prime cure con le pertinenti disposizioni del T.U.B.).
4. Di conseguenza, va rigettato anche il terzo motivo di appello, relativo al rigetto della domanda riconvenzionale di “di cancellazione del nominativo di dall'albo degli intermediari Parte_1 inadempienti presso l'ABF”, in quanto anch'essa si basa sul complesso dei presupposti di cui al precedente motivo di appello, il cui rigetto determina altresì a cascata l'insussistenza dei presupposti per dichiarare accoglibile il presente motivo. Per cui rimane la valutazione di condivisibilità degli assunti della decisione emessa dall'ABF, Collegio di Palermo, n. 1857 del 22 gennaio 2021, e delle conseguenze giuridiche che si possono trarre da essa in relazione al sistema ABF.
5. Dunque, in definitiva, l'appello va rigettato, e pertanto deve essere integralmente confermata la sentenza impugnata.
6. Quanto alle spese di giudizio, esse seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, secondo quanto prescritto dai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii.
10 7. Infine, poiché l'appello è stato integralmente rigettato, va dichiarata in capo all'appellante la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. C.C. n. 455/2023, così statuisce:
1) RIGETTA l'appello, e per l'effetto CONFERMA la sentenza impugnata;
2) CONDANNA parte appellante in persona del Parte_1
l.r.p.t., al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte appellata
[...]
che si liquidano in € 462,00 per compensi (procedimenti di Controparte_1 cognizione innanzi al Tribunale, scaglione fino ad € 1.100,00, fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendosi svolta istruttoria, valori medi), oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge, ove dovute, disponendosene la distrazione in favore dei difensori, che si sono dichiarati antistatari;
3) DICHIARA in capo alla parte appellante in Parte_1 persona del l.r.p.t., la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Caltanissetta, 01.02.2025
Il Giudice
Dario Albergo
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