CASS
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AM CO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/07/2025 del Tribunale del riesame di Reggio Calabria udita la relazione svolta dal Consigliere Pia Verderosa;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso per l'inammissibilità; udito l'avvocato Polimeni che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 3.7.2025, il Tribunale di Reggio Calabria, adito in sede di riesame, ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di CO AM, gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 73 commi 1 e 2, e 80 comma 2, DPR 309 del 1990 per aver concorso alla movimentazione di ingenti quantitativi di cocaina (228,080 Kg). 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria, AM CO, tramite i suoi difensori, ha proposto ricorso per Cassazione, articolando tre motivi. 2.1 Con il primo motivo la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza. La difesa sostiene che vi è totale mancanza di prove dirette del coinvolgimento di AM, il quale è stato arrestato in prossimità di due container uno dei quali conteneva sostanza stupefacente, ma si è trascurata la circostanza, già evidenziata in sede di riesame, che sia la perquisizione personale effettuata nell'immediatezza dei fatti sia le successive compiute nella sua abitazione e in altri immobili dell'indagato hanno dato esito negativo. La difesa osserva che la fuga dell'indagato non è idonea a Penale Sent. Sez. 3 Num. 290 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: VERDEROSA PIA Data Udienza: 12/11/2025 dimostrare il compimento della condotta contestata. Inoltre, il Tribunale non aveva tenuto conto della spiegazione alternativa fornita dal AM, il quale nella sua qualità di operaio manutentore dei mezzi, passava tra i container del porto per rinvenire i carrelli danneggiati. 2.2 Con il secondo motivo, in relazione al vizio di violazione di legge e al vizio motivazionale, la difesa deduce l'insussistenza delle esigenze cautelari relative al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede, desunte dal Tribunale dal quantitativo di sostanza stupefacente e dall'inserimento dell'indagato in circuiti criminali estremamente pericolosi, circostanza quest'ultima frutto di un'inammissibile presunzione. La difesa sostiene poi che il Tribunale non avrebbe tenuto conto della documentazione prodotta dalla difesa e, in particolare, dei provvedimenti dell'Autorità di Sistema Portuale che inibiscono all'indagato la possibilità di accesso al Porto di Gioia Tauro. Difetterebbe, quindi, l'attualità del pericolo di reiterazione. La difesa poi osserva che nell'ordinanza genetica non era stato ravvisato il pericolo di fuga, che invece è stato ritenuto dal Tribunale del riesame a cui è preclusa la possibilità di introdurre nuove esigenze cautelari, ma deve limitarsi a verificare la sussistenza di quelle fondanti l'ordinanza impugnata. 2.3 Con il terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al principio di proporzione, apparendo la misura applicata eccessivamente gravosa per l'indagato. La difesa ha quindi concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. ' CONSIDERATO IN DIRITTO Lì Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo, sostanziandosi in censure che si appuntano sul giudizio valutativo del compendio indiziario, è manifestamente infondato, perché non vale a disarticolare il ragionamento del Tribunale del riesame. Costituisce, invero, orientamento consolidato quello secondo cui, in materia cautelare personale, il ricorso per cassazione con cui si deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (cfr. ex multis, Sez.
2. n. 34680 del 22/07/2025, Sez. 2, n. 31533 del 17/5/2017, Rv. 270628). Ciò in quanto è consentita al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la 2 067 adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez.2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976). Il controllo di logicità, dunque, «deve rimanere "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate» (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Rv. 255460-01; in senso conforme, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976-01). Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata - compiutamente analizzati e logicamente apprezzati tutti gli elementi indiziari, ricondotti ad unità, attesa la loro piena concordanza - con motivazione priva di passaggi illogici o contraddittori, ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente. Il Tribunale del riesame ha escluso la presenza casuale del IT sul posto sulla base dei precisi accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria che aveva notato l'indagato nello stretto corridoio che separa i due container, uno dei quali contenente la sostanza stupefacente sottoposta a sequestro, e che alla vista dei militari si era dato alla fuga, venendo bloccato dopo un breve inseguimento. L'indagato era stato sorpreso in uno spazio angusto creato «ad arte» (c.d. «sistema ponte», consistente nel porre i container «donatore» e «ricevente» con i portelloni rivolti l'uno di fronte all'altro a breve distanza tra loro e un terzo container sovrapposto in modo da coprire la visuale dall'alto dello spazio a terra tra i due container) per svolgere le operazioni cd. di «tramacco» lontano da occhi indiscreti. Nella motivazione del provvedimento impugnato si sottolinea ancora che nei pressi dei container i militari trovavano segni inequivoci dell'attività che il ricorrente stava compiendo con il coindagato (a terra venivano trovati due teste di sigilli di colore giallo, una tronchese, una radiotrasmittente, un chiodo di un sigillo, una busta di plastica e una parte di pellicola scura). Il Tribunale, con motivazione coerente e logica, ha escluso che una persona non interessata alla movimentazione dell'ingente quantitativo di sostanza stupefacente, si potesse infilare in quello stretto passaggio. La difesa ripropone in sede di ricorso per Cassazione le stesse censure formulate in sede di riesame senza confrontarsi con la stringente motivazione del provvedimento impugnato. 2. Anche il secondo motivo risulta generico e manifestamente infondato. La Suprema Corte, già prima della modifica operata dalla legge n. 47/2015, ha sempre costantemente affermato che la gravità della condotta posta in essere e le modalità della stessa sono certamente idonee ad evidenziare (anche di per sé 3 sole considerate) la carica criminale e la propensione alla commissione di altri delitti;
ciò conformemente al costante indirizzo giurisprudenziale secondo cui le "specifiche modalità e circostanze del fatto" e non la sola gravità del titolo di reato in astratto considerato, ben possono fondare il giudizio di pericolosità dell'indagato ai fini dell'applicazione di una misura custodiale (tra le tante: Sez. 3 n. 32188 del 10/09/2025; Sez. 2, n. 51843 del 16/10/2013, Rv. 258070 - 01). Del resto, gravità del reato non significa gravità del fatto: quest'ultima, infatti, ha un significato più ampio del mero addebito astratto, attenendo a quelle "modalità e circostanze del fatto", quali connotazioni comportamentali concrete, che, nel caso delle esigenze cautelari specialpreventive, devono servire a comprendere se la condotta illecita sia occasionale o, al contrario, si collochi in un più ampio sistema di vita ovvero a valle di una radicata incapacità di autolimitarsi che possa condurre l'agente a delinquere ancora;
"modalità e circostanze del fatto" che appaiono tasselli imezescindibili per una corretta prognosi di recidiva. Si è anche precisato."il pericolo di recidiva è attuale ogni qual volta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate;
ne consegue che il relativo giudizio non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti sia dall'analisi della personalità dell'indagato (valutabile anche attraverso le modalità del fatto per cui si procede), sia dall'esame delle concrete condizioni di vita di quest'ultimo (Sez. 2, n. 47891 del 07/09/2016 Rv. 268366 - 01 Vicini). Il Tribunale del riesame, con motivazione assolutamente condivisibile, ha evidenziato come le modalità delle condotta dell'indagato destino notevole allarme sociale. La contiguità del AM ad organizzazioni criminali internazionali estremamente pericolose è stata desunta dall'ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina che gli era stato affidato con il compito di trasferirlo in un altro container nonchè dalle modalità con cui il detto carico di stupefacente era stato importato in Italia (era stato stipato all'interno di un container proveniente dal Sudamerica, essendo stata accertata una tappa a Panama). Il Tribunale ha evidenziato la professionalità dell'indagato, nonostante il suo stato di incensuratezza, in quanto un carico così prezioso (228,080 Kg di cocaina) viene affidato solitamente dalle organizzazioni criminali a persone di sicura esperienza nell'ambito del traffico di stupefacenti e spesso prive di precedenti per il minor rischio di essere attenzionate dalle forze dell'ordine. Il Tribunale del riesame, confrontandosi con le deduzioni difensive, ha sottolineato l'irrilevanza della circostanza che è stato precluso all'indagato l'accesso al porto di Gioia Tauro, potendo lo stesso, se non sottoposto alla misura 4 massima della custodia in carcere, fornire il proprio contributo (di conoscenza logistica e di soggetti da contattare per simili operazioni) alle associazioni criminali impegnate in detti traffici. 3. Anche sul pericolo di fuga, l'ordinanza impugnata è adeguatamente motivata, dal momento che l'indagato è fuggito alla vista dei militari, rendendo concreto il pericolo di cui all'art. 274 lett. b) cod. proc. pen.. Irrilevante è la circostanza che il pericolo di fuga non sia stato ravvisato dal P.M. e dal GIP nell'ordinanza genetica, ma solo dal Tribunale del riesame. Infatti, secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, il Collegio, investito in sede di riesame o di appello del tema relativo alla insussistenza delle esigenze cautelari ritenute nella ordinanza, ha il potere di confermare la misura cautelare anche per esigenze diverse da quelle poste alla base della sua applicazione (Sez. 1, n. 32188 del 10.09.2025; Sez. 1, n. 28525 del 08/09/2020, Rv. 279643; Sez. 6, n. 26458 del 12/03/2014, Rv. 259976) e anche, quindi, in assenza di proposizione di apposito punto di valutazione da parte del p.m. in sede di richiesta presentata a sensi dell'art.291 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 43731 del 08/09/2016, Borovikov, Rv. 267935). Deve quindi ritenersi che il giudice del riesame non sia incorso in alcun vizio di extrapetizione suscettibile di perfezionare una violazione di legge. 4. Del pari infondata, infine, è la censura contenuta nel terzo motivo nel quale la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. quanto alla ritenuta sussistenza e consistenza delle esigenze cautelari con riferimento alla violazione dei principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare. Anche in ordine a tali aspetti, il Tribunale del riesame ha fornito una motivazione congrua e adeguata che non è pertanto sindacabile in questa sede, evidenziando che la sola misura della custodia cautelare in carcere è idonea a salvaguardare le ravvisate esigenze cautelari relative al pericolo di recidivanza e al pericolo di fuga. La misura degli arresti domiciliari, anche la contestuale applicazione dei dispositivi di controllo di cui all'art. 275 bis c.p.p., non impedirebbe all'indagato di fornire il proprio contributo alle associazioni criminali impegnate nei traffici di stupefacenti. 5. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di AM deve essere dichiarato quindi inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di 5 inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. 6. Poiché dalla presente decisione non discende la rimessione in libertà dell'interessato, deve disporsi la trasmissione di copia della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario in cui la stessa è ristretta affinché provveda a quanto prescritto dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 12/11/2025
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso per l'inammissibilità; udito l'avvocato Polimeni che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 3.7.2025, il Tribunale di Reggio Calabria, adito in sede di riesame, ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di CO AM, gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 73 commi 1 e 2, e 80 comma 2, DPR 309 del 1990 per aver concorso alla movimentazione di ingenti quantitativi di cocaina (228,080 Kg). 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria, AM CO, tramite i suoi difensori, ha proposto ricorso per Cassazione, articolando tre motivi. 2.1 Con il primo motivo la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza. La difesa sostiene che vi è totale mancanza di prove dirette del coinvolgimento di AM, il quale è stato arrestato in prossimità di due container uno dei quali conteneva sostanza stupefacente, ma si è trascurata la circostanza, già evidenziata in sede di riesame, che sia la perquisizione personale effettuata nell'immediatezza dei fatti sia le successive compiute nella sua abitazione e in altri immobili dell'indagato hanno dato esito negativo. La difesa osserva che la fuga dell'indagato non è idonea a Penale Sent. Sez. 3 Num. 290 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: VERDEROSA PIA Data Udienza: 12/11/2025 dimostrare il compimento della condotta contestata. Inoltre, il Tribunale non aveva tenuto conto della spiegazione alternativa fornita dal AM, il quale nella sua qualità di operaio manutentore dei mezzi, passava tra i container del porto per rinvenire i carrelli danneggiati. 2.2 Con il secondo motivo, in relazione al vizio di violazione di legge e al vizio motivazionale, la difesa deduce l'insussistenza delle esigenze cautelari relative al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede, desunte dal Tribunale dal quantitativo di sostanza stupefacente e dall'inserimento dell'indagato in circuiti criminali estremamente pericolosi, circostanza quest'ultima frutto di un'inammissibile presunzione. La difesa sostiene poi che il Tribunale non avrebbe tenuto conto della documentazione prodotta dalla difesa e, in particolare, dei provvedimenti dell'Autorità di Sistema Portuale che inibiscono all'indagato la possibilità di accesso al Porto di Gioia Tauro. Difetterebbe, quindi, l'attualità del pericolo di reiterazione. La difesa poi osserva che nell'ordinanza genetica non era stato ravvisato il pericolo di fuga, che invece è stato ritenuto dal Tribunale del riesame a cui è preclusa la possibilità di introdurre nuove esigenze cautelari, ma deve limitarsi a verificare la sussistenza di quelle fondanti l'ordinanza impugnata. 2.3 Con il terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al principio di proporzione, apparendo la misura applicata eccessivamente gravosa per l'indagato. La difesa ha quindi concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. ' CONSIDERATO IN DIRITTO Lì Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo, sostanziandosi in censure che si appuntano sul giudizio valutativo del compendio indiziario, è manifestamente infondato, perché non vale a disarticolare il ragionamento del Tribunale del riesame. Costituisce, invero, orientamento consolidato quello secondo cui, in materia cautelare personale, il ricorso per cassazione con cui si deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (cfr. ex multis, Sez.
2. n. 34680 del 22/07/2025, Sez. 2, n. 31533 del 17/5/2017, Rv. 270628). Ciò in quanto è consentita al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la 2 067 adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez.2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976). Il controllo di logicità, dunque, «deve rimanere "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate» (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Rv. 255460-01; in senso conforme, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976-01). Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata - compiutamente analizzati e logicamente apprezzati tutti gli elementi indiziari, ricondotti ad unità, attesa la loro piena concordanza - con motivazione priva di passaggi illogici o contraddittori, ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente. Il Tribunale del riesame ha escluso la presenza casuale del IT sul posto sulla base dei precisi accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria che aveva notato l'indagato nello stretto corridoio che separa i due container, uno dei quali contenente la sostanza stupefacente sottoposta a sequestro, e che alla vista dei militari si era dato alla fuga, venendo bloccato dopo un breve inseguimento. L'indagato era stato sorpreso in uno spazio angusto creato «ad arte» (c.d. «sistema ponte», consistente nel porre i container «donatore» e «ricevente» con i portelloni rivolti l'uno di fronte all'altro a breve distanza tra loro e un terzo container sovrapposto in modo da coprire la visuale dall'alto dello spazio a terra tra i due container) per svolgere le operazioni cd. di «tramacco» lontano da occhi indiscreti. Nella motivazione del provvedimento impugnato si sottolinea ancora che nei pressi dei container i militari trovavano segni inequivoci dell'attività che il ricorrente stava compiendo con il coindagato (a terra venivano trovati due teste di sigilli di colore giallo, una tronchese, una radiotrasmittente, un chiodo di un sigillo, una busta di plastica e una parte di pellicola scura). Il Tribunale, con motivazione coerente e logica, ha escluso che una persona non interessata alla movimentazione dell'ingente quantitativo di sostanza stupefacente, si potesse infilare in quello stretto passaggio. La difesa ripropone in sede di ricorso per Cassazione le stesse censure formulate in sede di riesame senza confrontarsi con la stringente motivazione del provvedimento impugnato. 2. Anche il secondo motivo risulta generico e manifestamente infondato. La Suprema Corte, già prima della modifica operata dalla legge n. 47/2015, ha sempre costantemente affermato che la gravità della condotta posta in essere e le modalità della stessa sono certamente idonee ad evidenziare (anche di per sé 3 sole considerate) la carica criminale e la propensione alla commissione di altri delitti;
ciò conformemente al costante indirizzo giurisprudenziale secondo cui le "specifiche modalità e circostanze del fatto" e non la sola gravità del titolo di reato in astratto considerato, ben possono fondare il giudizio di pericolosità dell'indagato ai fini dell'applicazione di una misura custodiale (tra le tante: Sez. 3 n. 32188 del 10/09/2025; Sez. 2, n. 51843 del 16/10/2013, Rv. 258070 - 01). Del resto, gravità del reato non significa gravità del fatto: quest'ultima, infatti, ha un significato più ampio del mero addebito astratto, attenendo a quelle "modalità e circostanze del fatto", quali connotazioni comportamentali concrete, che, nel caso delle esigenze cautelari specialpreventive, devono servire a comprendere se la condotta illecita sia occasionale o, al contrario, si collochi in un più ampio sistema di vita ovvero a valle di una radicata incapacità di autolimitarsi che possa condurre l'agente a delinquere ancora;
"modalità e circostanze del fatto" che appaiono tasselli imezescindibili per una corretta prognosi di recidiva. Si è anche precisato."il pericolo di recidiva è attuale ogni qual volta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate;
ne consegue che il relativo giudizio non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti sia dall'analisi della personalità dell'indagato (valutabile anche attraverso le modalità del fatto per cui si procede), sia dall'esame delle concrete condizioni di vita di quest'ultimo (Sez. 2, n. 47891 del 07/09/2016 Rv. 268366 - 01 Vicini). Il Tribunale del riesame, con motivazione assolutamente condivisibile, ha evidenziato come le modalità delle condotta dell'indagato destino notevole allarme sociale. La contiguità del AM ad organizzazioni criminali internazionali estremamente pericolose è stata desunta dall'ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina che gli era stato affidato con il compito di trasferirlo in un altro container nonchè dalle modalità con cui il detto carico di stupefacente era stato importato in Italia (era stato stipato all'interno di un container proveniente dal Sudamerica, essendo stata accertata una tappa a Panama). Il Tribunale ha evidenziato la professionalità dell'indagato, nonostante il suo stato di incensuratezza, in quanto un carico così prezioso (228,080 Kg di cocaina) viene affidato solitamente dalle organizzazioni criminali a persone di sicura esperienza nell'ambito del traffico di stupefacenti e spesso prive di precedenti per il minor rischio di essere attenzionate dalle forze dell'ordine. Il Tribunale del riesame, confrontandosi con le deduzioni difensive, ha sottolineato l'irrilevanza della circostanza che è stato precluso all'indagato l'accesso al porto di Gioia Tauro, potendo lo stesso, se non sottoposto alla misura 4 massima della custodia in carcere, fornire il proprio contributo (di conoscenza logistica e di soggetti da contattare per simili operazioni) alle associazioni criminali impegnate in detti traffici. 3. Anche sul pericolo di fuga, l'ordinanza impugnata è adeguatamente motivata, dal momento che l'indagato è fuggito alla vista dei militari, rendendo concreto il pericolo di cui all'art. 274 lett. b) cod. proc. pen.. Irrilevante è la circostanza che il pericolo di fuga non sia stato ravvisato dal P.M. e dal GIP nell'ordinanza genetica, ma solo dal Tribunale del riesame. Infatti, secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, il Collegio, investito in sede di riesame o di appello del tema relativo alla insussistenza delle esigenze cautelari ritenute nella ordinanza, ha il potere di confermare la misura cautelare anche per esigenze diverse da quelle poste alla base della sua applicazione (Sez. 1, n. 32188 del 10.09.2025; Sez. 1, n. 28525 del 08/09/2020, Rv. 279643; Sez. 6, n. 26458 del 12/03/2014, Rv. 259976) e anche, quindi, in assenza di proposizione di apposito punto di valutazione da parte del p.m. in sede di richiesta presentata a sensi dell'art.291 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 43731 del 08/09/2016, Borovikov, Rv. 267935). Deve quindi ritenersi che il giudice del riesame non sia incorso in alcun vizio di extrapetizione suscettibile di perfezionare una violazione di legge. 4. Del pari infondata, infine, è la censura contenuta nel terzo motivo nel quale la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. quanto alla ritenuta sussistenza e consistenza delle esigenze cautelari con riferimento alla violazione dei principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare. Anche in ordine a tali aspetti, il Tribunale del riesame ha fornito una motivazione congrua e adeguata che non è pertanto sindacabile in questa sede, evidenziando che la sola misura della custodia cautelare in carcere è idonea a salvaguardare le ravvisate esigenze cautelari relative al pericolo di recidivanza e al pericolo di fuga. La misura degli arresti domiciliari, anche la contestuale applicazione dei dispositivi di controllo di cui all'art. 275 bis c.p.p., non impedirebbe all'indagato di fornire il proprio contributo alle associazioni criminali impegnate nei traffici di stupefacenti. 5. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di AM deve essere dichiarato quindi inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di 5 inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. 6. Poiché dalla presente decisione non discende la rimessione in libertà dell'interessato, deve disporsi la trasmissione di copia della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario in cui la stessa è ristretta affinché provveda a quanto prescritto dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 12/11/2025