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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 18/12/2025, n. 1354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1354 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte di appello, riunita in camera di consiglio e composta dai signori magistrati:
dott. Alberto Nicola Filardo Presidente dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 193/2011 R.G.A.C. vertente tra
(C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Antonio Smurra (C. F. ), C.F._2 con studio in Rossano Scalo (CS) alla via Via Milano n. 1 con domicilio, presso il quale è elettivamente domiciliato.
- appellante
e
(C.F. ), con studio in CP_1 CP_2 C.F._3
Catanzaro, Via Crispi n. 51, difeso da sé medesimo.
- appellato
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, Parte_1 interponeva impugnazione avverso la sentenza n. 2429/2010, pubblicata in data 11.11.2010 dal Tribunale di Catanzaro, con la quale era stata dichiarata inammissibile l'opposizione tardiva avverso un decreto ingiuntivo portante la somma di euro 31.272,00 a titolo di competenze professionali, con richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della pronuncia oggetto di gravame.
Si costituiva l'avv. Aldo Paparo, eccependo in via preliminare l'intervenuta decadenza dall'impugnazione per elusione del termine breve, e concludendo per la conferma della pronuncia impugnata.
Alla prima udienza di comparizione, la Corte, rilevata la mancata comparizione di parte appellante, rinviava la causa ai sensi dell'art. 181 c.p.c. all'udienza del 12.7.2011, nella quale si riservava sulla richiesta di inibitoria avanzata da parte appellante.
Sciogliendo la riserva della predetta udienza, la Corte rigettava l'inibitoria e rinviava all'udienza del 25.10.2011 per la precisazione delle conclusioni e, in seguito, per esigenze di ufficio, al 14.4.2015.
Alla suddetta udienza, rilevata la mancata comparizione delle parti, la Corte rinviava la causa ai sensi dell'art. 309
c.p.c. all'udienza del 28.4.2015, nella quale, stante l'intervenuto decesso dell'avv. Aldo Paparo, dichiarava l'interruzione del giudizio.
Con decreto del 6.10.2025, il Consigliere Coordinatore, rilevata la pendenza sui ruoli istruttori di cause di contenzioso interrotte e non riassunte nei termini previsti dal codice di pag. 2/3 procedura civile, ritenuta la necessità di eliminare tali false pendenze, d'intesa con la Presidente della Corte, fissava l'udienza collegiale dell'11.11.2025 per l'eventuale adozione di un provvedimento di estinzione, con previsione di trattazione in modalità telematica ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
All'esito della suddetta udienza, viste le note depositate da parte appellante, con cui la stessa rinuncia agli atti del giudizio, va pertanto ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e, per l'effetto, dichiarata l'estinzione del giudizio d'appello ai sensi del comma 4 dell'art. 307 c.p.c., come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69.
P.Q.M.
Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del presente giudizio di appello.
Nulla sulle spese.
Catanzaro, 9.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 3/3
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte di appello, riunita in camera di consiglio e composta dai signori magistrati:
dott. Alberto Nicola Filardo Presidente dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 193/2011 R.G.A.C. vertente tra
(C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Antonio Smurra (C. F. ), C.F._2 con studio in Rossano Scalo (CS) alla via Via Milano n. 1 con domicilio, presso il quale è elettivamente domiciliato.
- appellante
e
(C.F. ), con studio in CP_1 CP_2 C.F._3
Catanzaro, Via Crispi n. 51, difeso da sé medesimo.
- appellato
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, Parte_1 interponeva impugnazione avverso la sentenza n. 2429/2010, pubblicata in data 11.11.2010 dal Tribunale di Catanzaro, con la quale era stata dichiarata inammissibile l'opposizione tardiva avverso un decreto ingiuntivo portante la somma di euro 31.272,00 a titolo di competenze professionali, con richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della pronuncia oggetto di gravame.
Si costituiva l'avv. Aldo Paparo, eccependo in via preliminare l'intervenuta decadenza dall'impugnazione per elusione del termine breve, e concludendo per la conferma della pronuncia impugnata.
Alla prima udienza di comparizione, la Corte, rilevata la mancata comparizione di parte appellante, rinviava la causa ai sensi dell'art. 181 c.p.c. all'udienza del 12.7.2011, nella quale si riservava sulla richiesta di inibitoria avanzata da parte appellante.
Sciogliendo la riserva della predetta udienza, la Corte rigettava l'inibitoria e rinviava all'udienza del 25.10.2011 per la precisazione delle conclusioni e, in seguito, per esigenze di ufficio, al 14.4.2015.
Alla suddetta udienza, rilevata la mancata comparizione delle parti, la Corte rinviava la causa ai sensi dell'art. 309
c.p.c. all'udienza del 28.4.2015, nella quale, stante l'intervenuto decesso dell'avv. Aldo Paparo, dichiarava l'interruzione del giudizio.
Con decreto del 6.10.2025, il Consigliere Coordinatore, rilevata la pendenza sui ruoli istruttori di cause di contenzioso interrotte e non riassunte nei termini previsti dal codice di pag. 2/3 procedura civile, ritenuta la necessità di eliminare tali false pendenze, d'intesa con la Presidente della Corte, fissava l'udienza collegiale dell'11.11.2025 per l'eventuale adozione di un provvedimento di estinzione, con previsione di trattazione in modalità telematica ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
All'esito della suddetta udienza, viste le note depositate da parte appellante, con cui la stessa rinuncia agli atti del giudizio, va pertanto ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e, per l'effetto, dichiarata l'estinzione del giudizio d'appello ai sensi del comma 4 dell'art. 307 c.p.c., come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69.
P.Q.M.
Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del presente giudizio di appello.
Nulla sulle spese.
Catanzaro, 9.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 3/3