Art. 2.
Ai fini della concessione delle pensioni, degli assegni e delle indennita' di cui all'art. 1, ove l'interessato non sia in grado di produrre la documentazione prescritta, l'Amministrazione disporra' d'ufficio gli accertamenti integrativi del caso, avvalendosi, per le sue decisioni, di ogni mezzo di prova anche indiretto.
Ai fini della concessione delle pensioni, degli assegni e delle indennita' di cui all'art. 1, ove l'interessato non sia in grado di produrre la documentazione prescritta, l'Amministrazione disporra' d'ufficio gli accertamenti integrativi del caso, avvalendosi, per le sue decisioni, di ogni mezzo di prova anche indiretto.