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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 17/09/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2134/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2134/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 9 maggio 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Stefano Pedrini
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio in Deva (Romania) in data 11 novembre 2006, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Comano Terme (TN), Parte II,
Serie C, N. 6, Anno 2020, e che dalla loro unione sono nati a Tione di Trento (TN)
1 i figli (in data 1 giugno 2007, oggi maggiorenne) e Persona_1 Per_2
(in data 10 novembre 2011, minorenne).
[...]
I ricorrenti hanno allegato che il sig. è dipendente a tempo Parte_1 indeterminato presso la società di autotrasporti “Tce s.r.l. trasporti commerciali espressi” mentre la sig.ra è dipendente a tempo indeterminato Parte_2 presso la “Velox Servizi” (cfr. dichiarazioni dei redditi allegate al ricorso sub docc.
3 e 5).
I coniugi hanno dedotto che il nucleo familiare è residente in [...] a Trento concesso in locazione.
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione.
I coniugi hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente come da seguenti condizioni:
“1. Autorizzarsi i coniugi a vivere separati, fermi gli obblighi di legge.
2. Assegnare la casa famigliare ubicata nel Comune di Trento in via Predara n. 1, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze in proprietà, a favore della OR
, nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi e fin Parte_2 tanto che gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
3. Il signor ha già lasciato la casa coniugale, liberandola da Parte_1 tutti i propri effetti personali e familiari ed inoltre provvederà a trasferire la propria residenza nella sua nuova abitazione.
4. La OR a seguito dell'intervenuta omologa della Parte_2 sentenza di separazione provvederà ad intestarsi il contratto di locazione della casa coniugale e delle relative utenze.
5. La responsabilità genitoriale è esercitata congiuntamente da entrambi i coniugi,
i quali, vista l'età e l'esigenza di crescita dei figli, si impegnano a crescerli ed educarli nel rispetto dei diritti e dei doveri reciproci. Gli istanti s'impegnano, inoltre, a mantenere fra loro un confronto sulla linea educativa da avere con i figli, in quanto pensano che sia il modo migliore per dare valore alla loro genitorialità.
2 6. I figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocamento abitativo prevalente e residenza anagrafica formale presso la madre nella casa familiare in Trento, via Predara n. 1, che potrà richiedere, percepire e trattenere integralmente ogni assegno familiare, contributo o beneficio pubblico erogato a favore del nucleo familiare se ed in quanto dovuto.
7. Il padre in via ordinaria potrà vedere la FI , vista l'età della stessa, Per_1 liberamente mettendosi direttamente d'accordo con ella, mentre potrà vedere il figlio secondo il seguente piano: Per_2
Nelle settimane nelle quali il padre svolge il turno di lavoro mattutino:
- Il martedì, giovedì e venerdì, il padre accompagnerà agli allenamenti di Per_2 calcio per poi, al termine, riaccompagnarlo presso la casa familiare;
A fine settimane alterne:
- In concomitanza con la settimana nella quale il padre svolgerà il turno lavorativo del pomeriggio, il padre terrà con sé il figlio dal sabato mattina dalle ore Per_2
9.00 alla domenica sera alle ore 20.30, quando provvederà a riaccompagnarlo presso la casa familiare dopo aver cenato.
Il padre si impegna ad accompagnare il figlio alle partite di calcio previste Per_2 nel fine settimana.
Per un periodo pari alla metà delle vacanze natalizie (alternando i giorni di Natale
e Capodanno) e delle vacanze di Pasqua (alternando Pasqua e Pasquetta), mentre entrambi i genitori avranno diritto a trascorre due o tre settimane consecutive di vacanza con i figli minori durante l'estate, periodi da concordarsi tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno. Tale protocollo di affido dovrà essere compatibile con le esigenze di lavoro di entrambi i genitori, i quali continueranno comunque ad avvalersi per la gestione dei figli della collaborazione dei parenti e amici, considerato che entrambi svolgono attività lavorativa quotidiana.
8. Il padre corrisponderà mensilmente alla madre, entro il giorno 20 di ogni mese, per il mantenimento ordinario dei figli e la somma complessiva di Per_1 Per_2
Euro 1.000,00= (Euro 500,00= cadauno). Tale importo sarà soggetto a rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT famiglie a decorrere dal marzo
2026 e si intenderà corrispondo sul conto corrente Postepay intestato alla madre al seguente IBAN [...].
3 9. Entrambi i genitori concorreranno al 50% del pagamento delle spese straordinarie, così come previste dalle linee guida stabilite dal CNF, che si riportano per completezza:
SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO Dl MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
pre-scuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
* * * *
SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori." Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
* * * *
SPESE EXTRA ASSEGNO SUBORDINATE AL CONSENSO di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
a. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza
4 del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola;
servizio di baby-sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
b. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
c. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
e. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
* * * *
IL RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
* * * *
5 10. Tali spese dovranno essere previamente concordate da entrambi i genitori qualora eccedano l'importo di Euro 200,00, fatta eccezione per quelle aventi ad oggetto carattere di necessità, indifferibilità ed urgenza.
11. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, dovranno essere debitamente documentate.
12. I genitori si impegnano a scambiarsi la documentazione, a comunicare e, qualora previsto, a concordare tra loro le spese straordinarie, attraverso i rispettivi indirizzi mail: per la OR “ e per Parte_2 Email_1 il signor “ ”. Parte_1 CodiceFiscale_3
13. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per i figli.
14. Sottoscrive il presente atto l'avv. Stefano Pedrini anche per rinuncia alla solidarietà professionale”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non pregiudicano l'interesse della prole e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.; omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 10 settembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2134/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 9 maggio 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Stefano Pedrini
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio in Deva (Romania) in data 11 novembre 2006, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Comano Terme (TN), Parte II,
Serie C, N. 6, Anno 2020, e che dalla loro unione sono nati a Tione di Trento (TN)
1 i figli (in data 1 giugno 2007, oggi maggiorenne) e Persona_1 Per_2
(in data 10 novembre 2011, minorenne).
[...]
I ricorrenti hanno allegato che il sig. è dipendente a tempo Parte_1 indeterminato presso la società di autotrasporti “Tce s.r.l. trasporti commerciali espressi” mentre la sig.ra è dipendente a tempo indeterminato Parte_2 presso la “Velox Servizi” (cfr. dichiarazioni dei redditi allegate al ricorso sub docc.
3 e 5).
I coniugi hanno dedotto che il nucleo familiare è residente in [...] a Trento concesso in locazione.
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione.
I coniugi hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente come da seguenti condizioni:
“1. Autorizzarsi i coniugi a vivere separati, fermi gli obblighi di legge.
2. Assegnare la casa famigliare ubicata nel Comune di Trento in via Predara n. 1, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze in proprietà, a favore della OR
, nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi e fin Parte_2 tanto che gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
3. Il signor ha già lasciato la casa coniugale, liberandola da Parte_1 tutti i propri effetti personali e familiari ed inoltre provvederà a trasferire la propria residenza nella sua nuova abitazione.
4. La OR a seguito dell'intervenuta omologa della Parte_2 sentenza di separazione provvederà ad intestarsi il contratto di locazione della casa coniugale e delle relative utenze.
5. La responsabilità genitoriale è esercitata congiuntamente da entrambi i coniugi,
i quali, vista l'età e l'esigenza di crescita dei figli, si impegnano a crescerli ed educarli nel rispetto dei diritti e dei doveri reciproci. Gli istanti s'impegnano, inoltre, a mantenere fra loro un confronto sulla linea educativa da avere con i figli, in quanto pensano che sia il modo migliore per dare valore alla loro genitorialità.
2 6. I figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocamento abitativo prevalente e residenza anagrafica formale presso la madre nella casa familiare in Trento, via Predara n. 1, che potrà richiedere, percepire e trattenere integralmente ogni assegno familiare, contributo o beneficio pubblico erogato a favore del nucleo familiare se ed in quanto dovuto.
7. Il padre in via ordinaria potrà vedere la FI , vista l'età della stessa, Per_1 liberamente mettendosi direttamente d'accordo con ella, mentre potrà vedere il figlio secondo il seguente piano: Per_2
Nelle settimane nelle quali il padre svolge il turno di lavoro mattutino:
- Il martedì, giovedì e venerdì, il padre accompagnerà agli allenamenti di Per_2 calcio per poi, al termine, riaccompagnarlo presso la casa familiare;
A fine settimane alterne:
- In concomitanza con la settimana nella quale il padre svolgerà il turno lavorativo del pomeriggio, il padre terrà con sé il figlio dal sabato mattina dalle ore Per_2
9.00 alla domenica sera alle ore 20.30, quando provvederà a riaccompagnarlo presso la casa familiare dopo aver cenato.
Il padre si impegna ad accompagnare il figlio alle partite di calcio previste Per_2 nel fine settimana.
Per un periodo pari alla metà delle vacanze natalizie (alternando i giorni di Natale
e Capodanno) e delle vacanze di Pasqua (alternando Pasqua e Pasquetta), mentre entrambi i genitori avranno diritto a trascorre due o tre settimane consecutive di vacanza con i figli minori durante l'estate, periodi da concordarsi tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno. Tale protocollo di affido dovrà essere compatibile con le esigenze di lavoro di entrambi i genitori, i quali continueranno comunque ad avvalersi per la gestione dei figli della collaborazione dei parenti e amici, considerato che entrambi svolgono attività lavorativa quotidiana.
8. Il padre corrisponderà mensilmente alla madre, entro il giorno 20 di ogni mese, per il mantenimento ordinario dei figli e la somma complessiva di Per_1 Per_2
Euro 1.000,00= (Euro 500,00= cadauno). Tale importo sarà soggetto a rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT famiglie a decorrere dal marzo
2026 e si intenderà corrispondo sul conto corrente Postepay intestato alla madre al seguente IBAN [...].
3 9. Entrambi i genitori concorreranno al 50% del pagamento delle spese straordinarie, così come previste dalle linee guida stabilite dal CNF, che si riportano per completezza:
SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO Dl MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
pre-scuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
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SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori." Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
* * * *
SPESE EXTRA ASSEGNO SUBORDINATE AL CONSENSO di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
a. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza
4 del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola;
servizio di baby-sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
b. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
c. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
e. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
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IL RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
* * * *
5 10. Tali spese dovranno essere previamente concordate da entrambi i genitori qualora eccedano l'importo di Euro 200,00, fatta eccezione per quelle aventi ad oggetto carattere di necessità, indifferibilità ed urgenza.
11. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, dovranno essere debitamente documentate.
12. I genitori si impegnano a scambiarsi la documentazione, a comunicare e, qualora previsto, a concordare tra loro le spese straordinarie, attraverso i rispettivi indirizzi mail: per la OR “ e per Parte_2 Email_1 il signor “ ”. Parte_1 CodiceFiscale_3
13. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per i figli.
14. Sottoscrive il presente atto l'avv. Stefano Pedrini anche per rinuncia alla solidarietà professionale”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non pregiudicano l'interesse della prole e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.; omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 10 settembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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