Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/02/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO – Sezione Quinta Civile – in composizione monocratica in persona del Giudice Cinzia Ferreri ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n° 17339 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 vertente tra in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata Parte_1
e difesa dagli avv.ti Rosario Calanni Fraccono e Gregorio Panetta;
ATTRICE
e e rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Stallone e CP_1 Controparte_2
Gabriele La Malfa Ribolla;
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Beatrice Miceli;
Parte_2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Immordino e Giovanni Parte_3
Immordino;
rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Davide Manno;
Parte_4
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Parte_5
difeso dagli avv.ti Daniela Grimaudo e Grazia Tumbiolo;
CONVENUTI nonché
in persona Controparte_3
dell'Assessore pro tempore;
Controparte_4
, in persona del Dirigente Generale pro tempore;
[...]
CONVENUTI CONTUMACI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione (del giudizio n. 2334/2014 RG), Parte_1
ha chiesto il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del fatto illecito commesso dai funzionari
1
L'attrice ha, in particolare, allegato che il fatto illecito si è protratto per due anni, dal
31/12/2009 al 29/11/2011, determinando di conseguenza lo spostamento della realizzabilità dell'impianto per lo stesso periodo. Senza di esso il procedimento complessivo (approvazione variante urbanistica - (approvazione progetto architettonico autorizzazione amministrativa/commerciale), conclusosi in effetti il 13/9/2012, si sarebbe concluso invece nel settembre del 2010. Ne sarebbe conseguita l'anticipazione di ben due anni della realizzabilità del Centro Commerciale "Il Satiro" e della sua attivazione commerciale.
I convenuti, costituitisi in giudizio, hanno variamente contestato l'avversa pretesa, chiedendone il rigetto.
*****
Deve, preliminarmente, essere dichiarata la contumacia dell' Controparte_3
e del
[...] Controparte_4
che non si sono costituiti.
[...]
In punto di fatto, come emerge dalla documentazione in atti e dalla c.t.u., l'iter procedimentale di approvazione della variante urbanistica si presenta scandito dai seguenti eventi:
- con la nota del 27/03/2007, i proprietari di alcuni lotti di terreno hanno chiesto al di Pt_5
l'approvazione di una variante urbanistica al P.R.G. ed al Piano Particolareggiato di Parte_5
Via Marsala, riguardante la modifica dell'originaria destinazione da zona C4-E1-F3-SP in zona F1-F3-
SP, Attrezzature Pubbliche e Impianti Pubblici ad uso pubblico;
- con la Deliberazione n. 71 del 14/10/2008, il Comune di ha approvato “… Parte_5
l'adozione della variante al Piano Regolatore Generale e al Piano Particolareggiato di Via Marsala da zona C4-
E1-F3-SP in zona F1-F3-SP, Attrezzature Pubbliche e Impianti Pubblici ad uso pubblico … riguardante un'area estesa circa Ha 7.61.54 …” (cfr. all.to 1 alla c.t.u.);
- con la nota assunta al prot. 6806 del 26/01/2009, il Responsabile del III Settore Lavori
Pubblici ed Urbanistica del Comune di ha trasmesso all' Parte_5 Controparte_3
la documentazione finalizzata alla “… Adozione variante al Piano Regolatore
[...]
Generale […] per gli adempimenti previsti dall'art. 3 della Legge Regionale 27/12/1978 n. 71 …” (cfr. all.to 2 alla c.t.u.);
- a seguito dell'istruttoria, con la nota prot. 51605 del 02/07/2009 a firma del Dirigente
Generale (Ing. del Dirigente dell' .3 (Arch. ) e del Dirigente Parte_2 Pt_6 Parte_4
del Servizio 3 (Arch. , il D.R.U. Servizio III U.O.
3.3 ha preliminarmente Parte_3
2 evidenziato che “… la delibera consiliare [di approvazione della variante] non risulta debitamente firmata …” ed ha chiesto al Comune di l'integrazione documentale della pratica secondo il Parte_5
seguente elenco: a. Certificazione comunale attestante la sussistenza o meno di vincoli che possono limitare
l'attività urbanistica sull'area interessata …; b. Determinazioni sulla compatibilità dell'intervento in relazione alle prescrizioni dell'art. 2 comma 5 l.r. 71/78 …; c. Avviso dell'avvio del procedimento di esproprio inviato alle ditte interessate ed eventuali controdeduzioni formulate dal Responsabile unico del Procedimento …”. Con la medesima nota il D.R.U. ha rappresentato che “… a far data dal 12.02.2009 è entrato in vigore il D.Lgs
152/06 con ss.mm.ii. che dispone l'obbligo della VAS (valutazione ambientale strategica) nei procedimenti relativi alla formazione dei piani e dei programmi o, nei casi previsti, l'attivazione dell'eventuale procedura di esclusione, come stabilito dall'art. 592 l.r. 6 del 14/05/2009 …” (cfr. all.to 3 alla c.t.u.);
- con la nota prot. 67838 del 09/09/2009 e con la successiva nota prot. 89129 del 30/11/2009 il
Comune ha provveduto ad integrare la documentazione chiesta con la nota prot. Parte_5
51605 del 02/07/2009 (cfr. all.to 4 alla c.t.u.);
- con la nota prot. 47 del 30/11/2009, sottoscritta dal Dirigente del Servizio 3 (Arch. ) e Per_1 dal Dirigente dell' (Arch. E. ), il Servizio 3 ha trasmesso al Servizio 2 “… la Pt_7 Pt_4 Pt_8
Delibera Consiliare n. 71 del 14/10/2008 … per gli eventuali aspetti di competenza (D.Lgs 152/06 e s.m.i.,
Delibera di Giunta n. 200 del 10/06/2009 e relativo modello metodologico procedurale VAS) …” (cfr. all.to 5 alla c.t.u.);
- con la nota prot. 2005 del successivo 31/12/2009, il Servizio 2 ha chiesto al Pt_8
Dipartimento Regionale Urbanistica – Servizio 3 “… al fine di valutare l'applicazione della procedura di
Valutazione Ambientale Strategica (D.Lvo 152/06 art. 59 L.R. n. 6 del 14.05.2009) alla variante urbanistica
… ad integrazione della relazione progettuale, l'invio dei relativi elaborati cartografici progettuali …” (cfr. all.to
6 alla c.t.u.);
- contestualmente all'iter amministrativo avviato dal Comune di per Parte_5
l'approvazione della variante urbanistica riguardante il lotto di terreno sul quale sarebbe dovuto sorgere il Centro Commerciale denominato “Il Satiro”, la (Società cui Controparte_5
succederà in seguito la ), ha avviato l'iter finalizzato all'ottenimento del “giudizio Parte_1
di compatibilità ambientale” ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152/06, presentando al Servizio Pt_8
l'apposita istanza con la nota prot. 47320 del 21/07/2010, corredata dalla documentazione progettuale (cfr. all.to 7 alla c.t.u.);
- con il D.D.G. n. 693 del 27/09/2011 il Dipartimento Regionale dell'Ambiente - Servizio
VIAVAS ha rilasciato il “Decreto di compatibilità ambientale positivo”;
- a seguito della richiesta di aggiornamento dell'iter autorizzativo, trasmessa dalla Parte_1
con nota del 24/10/2011 ed assunta al n. 66555 di prot. del 25/10/2011, il
[...] Pt_5
[..
[...] ha trasmesso all' la richiesta prot. Controparte_6 Controparte_3
69764 del 09/11/2011 al fine di “… conoscere lo stato del procedimento di competenza e/o i motivi ostativi al fine di dare seguito o meno all'iniziativa progettuale …” (cfr. all.to 8 alla c.t.u.);
- in data 29/11/2011, con la nota prot. 346 (cfr. all.to 10), il Servizio 2/DRU ha trasmesso “… gli elaborati cartografici progettuali della variante [al PRG] …”, riscontrando la “… nota prot. 2005 del
31.12.2009 con la quale [il Servizio aveva] richiesto [la] integrazione degli atti trasmessi con la nota Pt_8
… prot. 47 del 30.11.2009 …” (cfr. all.to 10 alla c.t.u.);
- il 30/12/2011, il Servizio riscontrando la comunicazione ricevuta dal Servizio 2 Pt_8
(già Servizio 3) del 29/11/2011, ha rappresentato che “… l'area oggetto della variante adottata dal
Consiglio Comunale di in data 14.10.2008 con atto n. 71 coincide totalmente con l'area Parte_5 interessata da una proposta progettuale di un centro commerciale denominato “Il Satiro” per la quale questo
Dipartimento ha rilasciato il decreto di compatibilità ambientale positivo D.D.G. n. 693 del 27.09.2011 a seguito di attivazione della procedura ex art. 23 del D.Lgs 152/06 …” precisando altresì che “… il suddetto progetto, già ambientalmente assentito … è assorbente anche della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per gli aspetti relativi alla variazione urbanistica funzionale sull'area interessata dall'iniziativa, che viene a coincidere con l'area in variante al Piano Regolatore Generale sopracitata …”. Con la medesima nota è stato altresì chiarito che “… detta delibera è riferibile a variazione della destinazione urbanistica di un'area avente modeste dimensioni a livello locale, che non presenta interferenze … con zone classificate di protezione speciale … ritenendo pertanto che non sarebbe stato necessario procedere alla valutazione ambientale strategica per la proposta di variante in oggetto …” (cfr. all.to 11 alla c.t.u.);
- con la Proposta di parere n. 01 del 12/01/2012, il Servizio 2 del Dipartimento dell'Urbanistica ha ritenuto “… la variante al PRG di adottata con delibera di C.C. n. 71 del 14.10.2008 … Parte_5
meritevole di accoglimento …” (cfr. all.to 12 alla c.t.u.);
- con la nota prot. 908 del 13/01/2012, il D.R.U. Servizio 2, riscontrando la nota di sollecito trasmessa dal Comune di il precedente 09/11/2011, ha rappresentato all'Amministrazione Pt_5
Comunale che “… la pratica … era stata archiviata in quanto incompleta per la parte riguardante la procedura di Valutazione Ambientale Strategica [e] Questo Dipartimento, al fine di dirimere la questione relativa alla
VAS, ed a continuazione di una interlocuzione già intrapresa con il Dipartimento Ambiente, Servizio 1 VIA-
VAS, ha chiesto con nota prot 346 del 29.11.2011 una valutazione sull'applicazione della procedura
Ambientale Strategica …”. Con la stessa missiva è stato precisato dal D.R.U. Servizio 2 che “… con nota prot. 78919 del 30.12.2011 … il Servizio 1 VIA VAS … ha fondamentalmente chiarito che non è necessario procedere alla Valutazione ambientale Strategica per la variante in oggetto anche perché nell'area di che trattasi
è stato rilasciato il decreto di compatibilità ambientale positivo D.D.G. n. 693 del 27.09.11 … e che la procedura di VIA è assorbente anche della VAS …”. Il D.R.U. Servizio 2 ha concluso rappresentando che
“… risultando adesso completa la pratica urbanistica in oggetto verrà istruita dal punto di vista tecnico da questo
4 Dipartimento e trasmessa per il parere di competenza del Consiglio Regionale dell'Urbanistica …” (cfr. all.to 13 alla c.t.u.);
- con il Voto n. 27 del 19/01/2012 (cfr. all.to 14 alla c.t.u.) il Consiglio Regionale dell'Urbanistica si è espresso in favore dell'approvazione della variante al PRG del Comune di
[...]
e, il successivo 07/02/2012, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica Parte_5
ha approvato la variante urbanistica con il D.D.G. n. 18 (cfr. all.to 15 alla c.t.u.).
Come appurato dal c.t.u., l'iter di approvazione della Variante Urbanistica, dalla presentazione dell'istanza a cura del Comune di (26/01/2009) fino all'emanazione del Decreto di Parte_5
approvazione (07/02/2012) si è sviluppato in un arco temporale complessivo di 1.107 giorni,
Emerge, infine, che il progetto di realizzazione del complesso commerciale è stato approvato dalla
Conferenza di servizi in data 13/09/2012.
Quanto all'iter della Vas e all'individuazione delle ragioni del ritardo, deve evidenziarsi che in attuazione dell'art. 59, L.R. n. 6/2009, la Giunta Regionale ha, con la Deliberazione n. 200 del
10/06/2009, approvato il “Modello metodologico procedurale della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi nella Regione Siciliana “.
Il suddetto modello metodologico specifica, al paragrafo 2.2, l'iter procedurale relativo alla
“verifica di assoggettabilità” alla VAS di un piano/programma, prevedendo che “… 1. l'autorità procedente trasmette all'autorità competente … un rapporto ambientale preliminare di assoggettabilità … comprendente … i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente [e] 5. … l'autorità competente … verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente [e] emette il provvedimento di verifica con atto motivato entro novanta giorni dalla data di ricezione del rapporto ambientale preliminare, assoggettando o escludendo il piano o programma dalla valutazione ambientale strategica …”.
In aderenza a tale modello, il comune di , quale Autorità procedente, si sarebbe Parte_5
dovuto attivare per avviare l'iter finalizzato alla verifica di assoggettabilità alla V.A.S.
Come appurato dal c.t.u., non risulta agli atti che tale iter sia mai stato avviato.
Inoltre, il c.t.u. ha accertato, in base all'esame della documentazione in atti, anche l'inerzia dell'Amministrazione Regionale (ex Servizio 3 D.R.U.) che, dopo la ricezione delle integrazioni documentali richieste al (alla data del 30/11/2009) non ha proseguito Parte_5
l'iter istruttorio (evidenziando eventuali ulteriori carenze), non ha segnalato l'assenza documentale quale elemento inibente la prosecuzione dell'iter, non ha riscontrato la richiesta di integrazione documentale trasmessa dal Servizio VIA-VAS ed ha “archiviato” la pratica senza alcuna formale comunicazione al , salvo poi riprendere l'iter, a seguito del formale Parte_5
sollecito, definendo il percorso di approvazione nei successivi 90 giorni.
5 Il c.t.u. ha concluso che ove il Comune di avesse compiutamente integrato la Parte_5
documentazione mancante (segnalata con la nota trasmessa dal DRU il 02/07/2009) alla data del
30/11/2009, e se l'Ufficio Regionale avesse segnalato la mancata produzione degli atti riguardati la procedura VAS, ferme restando le ulteriori tempistiche, il Decreto di approvazione della variante si sarebbe potuto esitare in data del 08/01/2010 (30/11/2009 + 39 giorni) e, conseguentemente, dopo
219 (quindi in data 15/08/2010) si sarebbe potuta avviare l'attività edificatoria del complesso.
Ciò posto, in base al principio della ragione più liquida (ex multis, Cass. n. 9309/2020: «La causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.») è sufficiente esaminare in via preliminare ed assorbente se la parte attrice abbia comprovato il danno e il nesso causale tra danno e ritardo, secondo la prospettazione fatta in citazione.
Com'è noto, la responsabilità diretta dei funzionari e dei dipendenti dello Stato nonché di enti pubblici per gli atti compiuti in violazione di diritti ex art. 28 Cost. è da ricondurre al modello della responsabilità per fatto illecito delineata dall'art. 2043 c.c., quindi è necessario verificare, con onere della prova a carico del danneggiato, che ricorrano tutti gli elementi costitutivi dell'illecito, tra i quali il danno ingiusto e il nesso di causalità tra il fatto illecito ed il danno.
Consegue che l'ingiustizia e la sussistenza stessa del danno non possono, in linea di principio, presumersi iuris tantum, in meccanica ed esclusiva relazione al ritardo nell'adozione del provvedimento amministrativo favorevole, ma il danneggiato deve, ex art. 2697 c.c., provare tutti gli elementi costitutivi della relativa domanda.
Nel caso di specie, la prova del danno patrimoniale e del nesso causale non può dirsi affatto raggiunta.
L'attrice ha allegato che, in conseguenza del ritardo di oltre due anni nella definizione del procedimento di approvazione della variante urbanistica, la Società ha subito un danno emergente, costituito dai maggiori costi di costruzione al 2012 e dall'incameramento delle somme versate a titolo di caparra da parte dei promittenti venditori delle aree sulle quali avrebbe dovuto essere realizzato il centro commerciale. Sotto il profilo del lucro cessante, l'attrice ha allegato che il ritardo ha determinato la perdita dell'utile netto di esercizio per due anni.
6 Quanto al danno emergente, la parte attrice non ha provato di avere realizzato il Centro
Commerciale “Il Satiro” e di avere sostenuto nel 2012 costi di costruzione maggiori di quelli preventivati ove l'opera fosse stata realizzata due anni prima.
All'opposto, dalle complessive allegazioni delle parti, emerge che il progetto non è stato finora realizzato, per ragioni rimaste estranee al presente giudizio, dovendosi ritenere inammissibili le nuove allegazioni dell'attrice fatte con la memoria di replica.
L' ha allegato in citazione che in data 06/09/2012, la società conferiva «ad Parte_1
" , con sede in Milano, incarico di consulenza tecnica, amministrativa, commerciale e Parte_10 gestionale per lo sviluppo del progetto denominato Centro Commerciale Il Satiro di Mazara del Vallo (all. n. 27).
Con il contratto in parola, tra l'altro, in particolare, è stato conferito ad l'incarico per lo Parte_10 svolgimento dell'attività di "precommercializzazione" (ideazione, creazione e stampa di brochure di presentazione del progetto del Centro Commerciale - raccolta di lettere di interessamento di futuri conduttori degli spazi), di
"commercializzazione" (ricerca di insegne alle quali far sottoscrivere una proposta irrevocabile/contratto preliminare di locazione all'interno del Centro Commerciale), di "impostazione della gestione", di "gestione del
Centro Commerciale", di "gestione delle locazioni precarie", di "gestione locativa"».
Di cosa sia accaduto dopo il conferimento del predetto incarico non si ha contezza.
Appare evidente che la realizzazione del progetto dipendeva, non soltanto dalle necessarie autorizzazioni amministrative, ma anche da ulteriori variabili che hanno indotto l' ad Parte_1
accantonarlo.
L'attrice non ha sostenuto i maggiori costi di costruzione di cui chiede il risarcimento, e, dunque, non ha subito alcuna perdita economica, alcuna effettiva diminuzione del patrimonio, non potendo essere riconosciuto il potenziale maggior costo di costruzione che si sarebbe dovuto sostenere se si fosse realizzato il centro commerciale, mentre l'eventuale maggior costo che l' dovrebbe Parte_1
oggi sostenere, ove decidesse di dare corso al progetto, non sarebbe legato da alcun nesso causale con il ritardo dell'amministrazione.
Giova ribadire che il risarcimento del danno presuppone l'esistenza di un danno certo e non meramente eventuale o ipotetico: non può certamente essere risarcito il danno che si sarebbe verificato se il centro commerciale fosse stato realizzato, atteso che il centro non è stato realizzato, non sono stati sostenuti maggiori costo e, dunque, nessun danno si è verificato.
Analoghe considerazioni possono essere svolte con riferimento alla voce del lucro cessante, consistente nella perdita dell'utile netto di esercizio per due anni.
Il lucro cessante, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale (o dall'illecito), presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata
7 adempiuta (o l'illecito non si fosse verificato), esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito (Cass. n. 29486/2024).
Nel caso in esame, tale mancato guadagno appare meramente ipotetico in quanto collegato al ritardo nell'avvio di una attività economica che in concreto non è stata mai avviata, per ragioni rimaste estranee al giudizio, non essendovi nemmeno la prova che, ove non vi fosse stato il ritardo della P.A., la società avrebbe, certamente o con alta probabilità, realizzato il progetto.
A ciò si aggiunga che, solo nell'ipotesi in cui fosse stato realizzato il Centro Commerciale, avrebbe potuto stimarsi tale danno, considerando il reale fatturato e valutando l'effettivo mancato utile netto, comunque legato all'andamento del mercato in quel periodo storico ed in quella zona commerciale.
Quanto all'ulteriore posta di danno emergente, emerge dalla documentazione in atti che la
(subentrata alla aveva stipulato alcuni contratti Parte_1 Controparte_5
preliminari di vendita per l'acquisizione dei lotti di terreno necessari alla realizzazione del Centro
Commerciale “Il Satiro”, da ergere sull'area interessata dalla variante urbanistica. Contestualmente alla stipula di ciascuno degli atti preliminari era stata corrisposta una somma a titolo di caparra confirmatoria.
L'attrice ha allegato che il ritardo dell'azione amministrativa ha comportato un danno emergente, rappresentato dall'incameramento delle somme versate a titolo di caparra da parte dei promittenti venditori delle aree sulle quali avrebbe dovuto essere realizzato il centro commerciale.
Anche di tale danno è mancata la prova così come è mancata la prova del nesso causale con il ritardo della P.A.
Dagli atti non emerge che i contratti preliminari siano stati effettivamente risolti, con conseguente incameramento definitivo delle caparre da parte dei promittenti venditori, né emerge la ragione per la quale i contraenti non sarebbero addivenuti alla stipula dei contratti definitivi.
Peraltro, dalla documentazione in atti risulta che tutti i contratti prevedevano la prorogabilità del termine per la stipula del definitivo in ragione dei tempi del procedimento amministrativo e tutti i contratti sono stati effettivamente prorogati a data successiva alla conclusione del procedimento amministrativo (alcuni fino al 31/12/2013 ed altri anche al 2014).
Ne consegue, che non solo non vi è prova del danno (incameramento caparre in conseguenza della risoluzione dei preliminari) ma non vi è nemmeno prova che la mancata stipulazione dei contratti definitivi sia dipeso dal ritardo della P.A., considerato che il progetto di realizzazione del
8 complesso commerciale è stato approvato dalla Conferenza di servizi in data 13/09/2012 e i preliminari sono stati prorogati a data successiva.
Pertanto, la domanda va rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base del
DM 55/2014, applicando i parametri minimi dello scaglione di riferimento (da €.
8.000.001 a
16.000.000), tenuto conto dell'effettivo valore della controversia, applicando l'aumento ex art. 4, comma 2, per i convenuti difesi dallo stesso avvocato.
Le spese di c.t.u., già liquidate, devono essere poste definitivamente a carico dell'attrice soccombente.
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: rigetta la domanda;
condanna alla rifusione in favore di , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , delle spese del giudizio, che si liquidano per ciascuna Parte_4 Parte_5 Parte_5
parte in € 41.691,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
condanna alla rifusione in favore di e , Parte_1 CP_1 Controparte_2
in solido, delle spese del giudizio, che si liquidano in € 54.198,30, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente le spese della c.t.u. a carico della parte attrice.
Palermo, 10 febbraio 2025
Il Giudice
Cinzia Ferreri
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