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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 31/10/2025, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6717/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI in persona del giudice monocratico Dott.ssa RI TE PI FA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 6717 del RGC dell'anno 2016 avente ad oggetto servitù di passaggio e vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Faraone C.F._2
del foro di L'Aquila, giusta procura in atti
ATTORI
E
(c.f. , elettivamente domiciliata in Villa CP_1 C.F._3
Adriana di Tivoli via Naz. Tiburtina n. 235 presso lo studio dell'avv. Alessandra Moscini che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONVENUTA
E
(c.f. ) nella qualità di erede di CP_2 C.F._4 Persona_1
CHIAMATO IN CAUSA CONTUMACE
CONCLUSIONI Come da verbali e atti di causa.
PER PARTE ATTRICE: in sede di precisazione delle conclusioni sono state rassegnate nei seguenti termini: “voglia il Tribunale di Tivoli, ogni contraria istanza eccezione e
pagina 1 di 17 deduzione disattesa: 1) Rigettare la domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta siccome infondata in fatto ed in diritto oltreché sprovvista di prova;
2) riconoscere e dichiarare che sul fondo di proprietà degli attori sito in agro di Castel Madama e censito nel catasto dei terreni al foglio 14, particelle 180, 181, 182, 183 non insiste alcuna servitù a favore dei fondi di proprietà di siti in Castel Madama e censiti CP_1 in catasto terreni al foglio 14 particelle 147, 148 e 149; 3) condannare per l'effetto la convenuta a cessare ogni pretesa sui fondi di proprietà degli attori e ad interrompere ogni attività volta ad accampare diritti di passaggio sui fondi medesimi cessando ogni condotta difforme o contraria;
4) condannare la convenuta alla rimozione di ogni cavo, tubazione, scarico o infrastruttura comunque denominata che fosse stata abusivamente apposta sui fondi di proprietà degli attori e che fosse ivi rinvenibile e che fosse potenzialmente in grado di costituire detti fondi come serventi a favore dei propri;
PER PARTE CONVENUTA, attrice in riconvenzionale: nella comparsa di costituzione e risposta il convenuto rassegnava le seguenti conclusioni: “PIccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvedere: a) respingere la domanda dei sig.ri e perché infondata in fatto ed in Parte_1 Parte_2
diritto; b) in accoglimento della domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare che la sig.ra è titolare, per intervenuta usucapione, delle servitù di passaggio CP_1
pedonale e carrabile, di acquedotto ed elettrodotto, sul percorso e con le modalità di cui in narrativa, sul fondo censito in catasto del Comune di Castel Madama al foglio 14 con le particelle 180,181,182 e 183 di proprietà dei sig.ri e Controparte_3 Pt_2
e, in prosecuzione, sul fondo censito in catasto del Comune di Castel Madama al
[...]
foglio 14 particella 483 di proprietà del sig. per l'utilità del proprio fondo Persona_1
censito in catasto del Comune di Castel Madama al foglio n. 14 particelle 147, 148 e
149; b/1) ordinare al competente Conservatore dei RR.II. la trascrizione dell'emananda sentenza con esonero di sua responsabilità. c) condannare chi di ragione al rimborso degli esborsi, compensi e spese generali oltre accessori di legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, per sentire CP_1 pagina 2 di 17 dichiarare la inesistenza di una servitù di passaggio, di elettrodotto e di acquedotto a suo favore sul fondo di loro proprietà sito in agro di Castel Madama e censito nel catasto dei terreni al foglio 14, particelle 180,100 81,100 82,183 e chiedevano che fosse condannata a cessare il passaggio ed a rimuovere ogni cavo e/o tubazione abusivamente apposti con il favore delle spese di giudizio.
A sostegno della domanda gli attori deducevano: - che nel maggio dell'anno 2004 Per_1
coniuge della convenuta e proprietario del terreno censito al foglio 14, particella
[...]
483 confinante con quello degli attori, a seguito di una diffida con cui gli si intimava di interrompere il passaggio sul fondo di loro proprietà, rilasciava una dichiarazione scritta in cui il medesimo riconosceva che il passaggio avveniva a titolo di mera cortesia dei proprietari, non vantando alcuna interversione del possesso, né considerando come serventi i fondi degli attori;
- che nel marzo del 2015 veniva inviata nuova diffida per interrompere il passaggio a seguito della quale la convenuta, moglie di Per_1
rivendicava invece una servitù di passaggio, esponendo altresì l'esistenza di opere quali forniture di acqua ed energia elettrica afferenti al fabbricato di sua proprietà; - che i terreni di proprietà della non sono confinanti con il fondo degli attori, ma con CP_1
quello del marito, che è interposto, unico fondo sul quale è presente un fabbricato, non essendovi fabbricati nel fondo della convenuta;
- che la dichiarazione scritta di Per_1
aveva valore pienamente confessorio sulla inesistenza della servitù, sia per sé che per i suoi aventi causa;
- che il permesso a passare era stato concesso solo al coniuge della convenuta, al quale era stata data la chiave del cancello che consente l'accesso alla proprietà degli attori;
- che i terreni di proprietà di e non sono interclusi Per_1 CP_1
e pertanto non hanno alcun diritto ad ottenere una servitù di passaggio.
Tanto esposto, concludevano nei termini suddetti esperendo actio negatoria servitutis e chiedendo la cessazione del passaggio e la rimozione delle opere abusive.
1.2. Si costituiva in giudizio la quale chiedeva il rigetto della domanda CP_1
avversa e proponeva in via riconvenzionale domanda di acquisto per usucapione della servitù di passaggio pedonale, carrabile, di acquedotto ed elettrodotto sul fondo dei pagina 3 di 17 ed in prosecuzione su quello del coniuge a vantaggio del terreno di sua Pt_2 Per_1
proprietà.
Chiedeva quindi la chiamata in causa del terzo, ed esponeva a fondamento Persona_1
della domanda riconvenzionale: - che dalla data dell'acquisto nel 1976 del terreno di suo proprietà ella, come già la sua dante causa, era acceduta, a piedi e con mezzi, al citato terreno dalla via comunale “Pietro Romano” attraverso un cancello della larghezza di m.
5 circa, di cui aveva sempre avuto le chiavi, che immetteva su una strada della larghezza di m. 3,00, pavimentata con materiali inerti e delimitata da vecchi paletti in legno e filo spinato;
- che detta strada correva per circa ml. 200 sul terreno censito al foglio 14 con le particelle 180,181,182 e 183 di proprietà dei sig.ri e e, Parte_1 Parte_2
in prosecuzione, attraverso un secondo cancello di cui la sig.ra aveva le chiavi, CP_1
sul terreno censito con la part.lla 483 di proprietà del sig. di lei marito, Persona_1
sino a raggiungere il suo fondo;
- che la strada era l'unica via di accesso al terreno della sig.ra e su di essa insistevano dal 1978 le condotte interrate, che vi adducevano CP_1
l'acqua e l'energia elettrica;
- che dal 1976 la sig.ra aveva sempre avuto CP_1
il possesso pubblico e pacifico della strada, che aveva esercitato passando a piedi e con mezzi pressoché quotidianamente, tant'è che dal 1978 aveva fatto eseguire, ogni due o tre anni, i lavori di sistemazione del sedime.
Regolarizzato il contraddittorio nei confronti del litisconsorte rimasto Persona_1
contumace, sono state depositate dalle parti le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c.; la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testi.
Nel corso del giudizio è deceduto, il processo è stato interrotto e l'azione è Persona_1
proseguita nei confronti del figlio anche lui rimasto contumace, nonostante CP_2
la regolare riassunzione nei suoi confronti.
All'udienza del 16.10.2024, venivano precisate le conclusioni e la causa trattenuta in decisione con concessione dei termini dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 4 di 17 Con decreto dell'11.3.2025, la causa veniva rimessa sul ruolo e chiamata all'udienza del
6 ottobre 2025, dinanzi allo scrivente Magistrato subentrato sul ruolo in data 22.9.2025 quale nuovo assegnatario del fascicolo;
in tale sede le parti precisavano nuovamente le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti e rinunciavano tutti espressamente ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., sicché all'esito la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Gli odierni attori agiscono in giudizio chiedendo che sia dichiarata l'insussistenza di una servitù di passaggio a favore del fondo della convenuta sulla strada che insiste nel terreno di loro proprietà e che attraversa anche il fondo interposto di proprietà ad oggi di
. CP_2
2.1 Orbene, non appare superfluo rammentare che l'azione negatoria disciplinata dall'art. 949 c.c. è un'azione di accertamento negativo “a difesa della proprietà, che
l'ordinamento riconosce al proprietario per evitare la stabilizzazione degli effetti che possono derivare dall'asservimento” (Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 19249 del 07/07/2021).
Dalla lettera della norma si evince, infatti, che il proprietario può agire o per far cessare una molestia “di diritto”, laddove sia diretta all'accertamento dell'inesistenza di diritti da altri affermati sulla res (comma 1), o per far cessare molestie e turbative “di fatto” che attentano al libero ed esclusivo godimento del bene immobile (comma 2).
Come ribadito dalla Suprema Corte in ordine alla finalità cui tende l'azione:“l'azione negatoria di cui all'art. 949 cod. civ., sia nel 1° che nel 2° co. (salva l'ultima parte, circa il ristoro dei danni, la cui azione resta disciplinata dall'art 2043 cod. civ.), ha come essenziale, indispensabile, presupposto la sussistenza di altrui pretese di diritto sul bene dell'attore e non può essere utilizzata allorché, anche in presenza di turbative o molestie, esse non si sostanzino in una pretesa di diritto sulla cosa (cfr. Cass. 15.12.1975, n.
4124; Cass. 22.6.2011, n. 13710)” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 31382 del 05 dicembre
2018).
Atteso, dunque, che l'azione presuppone l'esercizio attuale e concreto della servitù e/o il compimento di atti di molestia e turbativa sorretti dalla pretesa di esercitare un diritto pagina 5 di 17 sulla cosa asservita (Cass. Civ. Sez. II, sentenza n. 649 del 21 gennaio 2000), la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che “'l'interesse ad esperirla sorge allorché il convenuto, con azioni concrete, determini una situazione di incertezza circa l'esistenza o meno della servitù che ritiene sussistere a vantaggio del proprio fondo. Ne deriva che detta azione in tanto è promovibile, in quanto si sia creata una situazione che implichi
l'esercizio, assunto abusivo, di servitù a carico del fondo dell'attore, il quale tende alla declaratoria della sua libertà attraverso l'accertamento della inesistenza di quella servitù” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14348 del 03 novembre 2000).
2.2 Nel caso di specie, l'azione negatoria di servitù esperita dagli attori trova causa senza dubbio nella condotta della convenuta di esercizio del passaggio sul fondo di CP_1
loro proprietà e nella correlativa pretesa giuridica fatta valere con domanda riconvenzionale in questo giudizio, volta all'accertamento dell'acquisto per usucapione della servitù vantata sul fondo degli attori.
Ciò posto, si ritiene che sia logicamente prioritario l'esame della domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta, atteso che l'accoglimento della stessa comporta quale immediata conseguenza il rigetto della domanda degli attori, che ha petitum opposto.
3. Ritiene questo Tribunale che debba essere accolta la domanda riconvenzionale di parte convenuta con cui è stata chiesta la declaratoria di acquisto della servitù di passaggio in parola per usucapione.
3.1 Al riguardo, occorre innanzi tutto chiarire la qualificazione giuridica della domanda proposta dalla convenuta, che non ha ad oggetto la costituzione di una servitù coattiva ex art. 1051 c.c., ma l'intervenuto acquisto per usucapione di una servitù di passaggio.
Da ciò consegue che non rileva la prova della interclusione assoluta o relativa del fondo né dunque la circostanza che vi sia un'altra strada che consenta astrattamente di accedere alla proprietà della convenuta (come eccepito da parte attrice anche in sede di comparsa conclusionale), atteso che siffatta eventualità è del tutto irrilevante nell'ipotesi di servitù volontarie, come pacificamente riconosciuto da uniforme giurisprudenza della Corte di pagina 6 di 17 Cassazione (ex plurimis, da ultimo, Cass. 18859/2013: “La servitù di passaggio costituita per usucapione ha natura di servitù volontaria, sicché, ai fini del relativo acquisto, è irrilevante lo stato di interclusione del fondo, dovendosi prescindere dai requisiti per la costituzione ed il mantenimento della servitù di passaggio coattivo, desumibili dagli artt.
1051, 1052 e 1055 cod. civ., che regolano detto istituto”).
Parimenti, dalla qualificazione giuridica suddetta deriva l'irrilevanza circa la presenza del fondo interposto di proprietà dell' coniuge della convenuta, dovendosi ritenere Per_1
non ostativa la circostanza che il fondo della non sia direttamente confinante CP_1
con quello degli attori, sul quale chiede accertarsi l'acquisto della servitù di passaggio unitamente al tratto che prosegue sul fondo dell' e nei cui confronti peraltro è Per_1
stato integrato il contraddittorio.
Tanto trova fondamento nel costante orientamento della Cassazione, secondo cui “Ai fini dell'usucapione di una servitù di passaggio, nel caso dell'esistenza di un fondo intermedio, per l'accertamento del diritto sul fondo servente, non occorre alcuna specifica prova della titolarità sul fondo intermedio, una volta che ne sia dimostrata la necessaria utilizzazione, in concreto, essendo sufficiente l'astratta configurabilità del requisito dell'"utilitas" eventuale, richiesta dall'articolo 1029, primo comma, cod. civ., salvo la prova da parte di chi la contesti di un'impossibilità in tal senso” (Cass.
14936/2008; conf. Cass. 30591/2011; analogamente Cass. 3273/2005 ha affermato che
“la servitù di passaggio può costituirsi anche tra due fondi non contigui senza che sia contestualmente costituita sul fondo interposto tra essi perché il requisita della contiguità deve essere inteso non nel senso letterale di materiale aderenza tra essi, ma in quello giuridico di possibilità di vantaggio da parte del fondo servente a favore del fondo dominante, poiché il proprietaria del fondo dominante può esercitare ad altro titolo il passaggio sul fondo intermedio ovvero acquistare successivamente il relativo diritto di servitù”).
3.2 Tanto premesso, si osserva che, in relazione all'onere probatorio di parte convenuta, come affermato dalla Cass. sez. 2^ civ. 11.3.1974 n. 634, chi pretende di avere usucapito pagina 7 di 17 una servitù di passaggio deve fornire non solo la prova dell'esistenza di opere permanenti e visibili per l'esercizio del passaggio medesimo, ma anche la prova dell'effettivo esercizio di essa per tutto il tempo necessario per usucapire.
In particolare, ai fini dell'accertamento dell'acquisto per usucapione della servitù di passaggio con mezzi meccanici, è necessaria innanzitutto la presenza di segni visibili e permanenti posti in essere al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello preteso dominante e, pertanto, occorre un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù (Cass. 31/5/2010 n. 13238); in altri termini, occorre "la presenza di un segno di raccordo, non necessariamente fisico, ma almeno funzionale delle opere con il fondo dominante in modo che risulti con chiarezza che quelle esistono anche in funzione dell'utilità di questo" (Cass. 15/10/2007 n. 21597).
Ancora la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “Il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile;
ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta
l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo viceversa essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù
(Cass.7004/2017).
3.3 Nel caso di specie, parte convenuta – attrice in riconvenzionale – ha provato il suo titolo di acquisto della proprietà dei terreni siti in Castel Madama e censiti in catasto al foglio 14 particelle 147, 148 e 149, mediante produzione del relativo rogito notarile del
1976 (allegato alla comparsa di costituzione).
pagina 8 di 17 La ha inoltre prodotto documentazione fotografica dei luoghi di causa, perizia CP_1
di parte con allegate visure catastali e carta regionale del 1990, da cui emerge l'esistenza della strada passante sulla proprietà dei già all'epoca. Pt_2
Alla luce della documentazione prodotta e tenuto conto anche delle difese svolte dagli attori – convenuti in riconvenzionale – nessun dubbio si pone sull'esistenza di opere idonee a consentire l'acquisto per usucapione della servitù apparente, la sola possibile ai sensi dell'art. 1061 c.c., che presuppone, oltre all'esercizio del corrispondente possesso, anche che le opere visibili e permanenti obiettivamente destinate a tale esercizio siano esistite ed abbiano avuto tale destinazione per tutto il tempo necessario ad usucapire, così che per la usucapione di una servitù di passaggio, non basta provare il decorso del tempo necessario per la usucapione e l'esistenza di un sentiero, ma è necessaria anche la dimostrazione che questo, sin dall'inizio del ventennio necessario al possesso, avesse i requisiti della visibilità, permanenza e specifica destinazione.
Nell'odierno giudizio è stata provata e non contestata dagli attori l'esistenza della strada di cui si chiede la servitù, delimitata da paletti in legno e filo spinato, ed è emersa altresì la specifica destinazione della stessa ad asservimento della proprietà della in CP_1
quanto passante per il cancello della proprietà degli - opera apparente che funge Per_1
da raccordo con il fondo interposto - ed in prosecuzione sino al terreno della convenuta, con ulteriore cancello di uscita sulla pubblica via, di cui la convenuta stessa possiede le chiavi. Tale profilo non è peraltro oggetto di contestazione tra le parti.
In ordine all'effettivo uso del passaggio da parte della convenuta, la circostanza oltre ad essere pacifica perché espressamente ammessa dagli attori, è stata anche provata da tutti i testi escussi, i quali hanno concordemente dichiarato che, quantomeno sin dal 1978 in poi, la convenuta utilizza la strada esistente nella proprietà dei pressocché Pt_2
quotidianamente con attraversamento sia pedonale che carrabile.
In particolare, sul punto si vedano le dichiarazioni del teste rese Tes_1
all'udienza del 1° ottobre 2018: “posso dire che dal 1978 in poi la sig.ra passa CP_1
quasi tutti i giorni sulla strada di cui al cap. 1 che riconosco nelle foto che mi si
pagina 9 di 17 mostrano … vedo sempre che guida il marito … Ricordo che guidava il marito e la sig.ra scendeva dalla macchina e con le chiavi apriva il cancello”. CP_1
Tali circostanze sono state confermate anche dal teste all'udienza del Testimone_2
28.1.2019 sempre in relazione a tutto il periodo a decorre dal 1978, nonché relativamente agli anni dal 1978 al 1980 anche dal teste che adr: “Sul capitolo 1, Testimone_3
rispondo è vero perché percorrevo la strada per consegnare il materiale. Preciso che sono in grado di riferire solo relativamente agli anni dal 1978 al 1980 nel corso del quali ho consegnato il materiale. L'incarico mi è stato commissionato dalla signora che mi ha pagato”. CP_1
Parimenti, per gli anni successivi, il teste all'udienza del 15.4.2022 ha Testimone_4
dichiarato: “nel 1989 ho realizzato l'acquedotto e che ho svolto lavori sulla strada tre- quattro volte negli anni '90. So che mio figlio ha effettuato una riparazione dell'acquedotto all'intero della proprietà di circa due anni fa. Per CP_1
quanto dunque di mia conoscenza il cap. 1 riporta circostanze vere … Il committente dei lavori indicati è stata la signora che mi dava le chiavi e pagava”. CP_1
3.4 Venendo al profilo oggetto di contestazione da parte degli attori, questi deducono che il passaggio fosse stato consentito per mera cortesia e tolleranza al solo Persona_1
coniuge defunto della al quale erano state consegnate le chiavi del cancello. CP_1
Gli attori hanno prodotto in giudizio una scrittura privata sottoscritta dall' nel Per_1
2004 in cui egli espressamente riconosceva che il passaggio avveniva a titolo di mera cortesia dei proprietari, non vantando alcuna interversione del possesso né considerando come serventi i fondi degli attori.
Al riguardo occorre richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in punto di possesso utile ai fini dell'usucapione e distinzione dalla mera tolleranza: “Al fine di stabilire se la relazione di fatto con il bene costituisca una situazione di possesso ovvero di semplice detenzione - dovuta a mera tolleranza di chi potrebbe opporvisi, come tale inidonea, ai sensi dell'art. 1144 c.c., a fondare la domanda di usucapione – assume rilievo la circostanza che l'attività svolta sul bene abbia avuto
pagina 10 di 17 durata non transitoria e sia stata di non modesta entità , circostanza che assume efficacia di valore presuntivo circa l'esclusione dell'esistenza di una mera tolleranza e che non ricorre nel caso in cui la suddetta relazione di fatto si fondi su rapporti caratterizzati da vincoli particolari tra le parti, quali quelli scaturenti da un rapporto societario” (Cass.
Sez. 2 - , Ordinanza n. 17880 del 03/07/2019 (Rv. 654466 - 01) ed ancora: “In materia di acquisto per usucapione di diritti reali immobiliari, poiché l'uso prolungato nel tempo di un bene non è normalmente compatibile con la mera tolleranza, essendo quest'ultima configurabile, di regola, nei casi di transitorietà ed occasionalità, in presenza di un esercizio sistematico e reiterato di un potere di fatto sulla cosa spetta a chi lo abbia subito l'onere di dimostrare che lo stesso è stato dovuto a mera tolleranza” (Cass. Sez. 2
- , Sentenza n. 9275 del 16/04/2018 (Rv. 648085 - 01).
Nel caso di specie, la mera tolleranza degli attori circa l'uso del passaggio pedonale e carrabile dalla sulla strada che attraversa la loro proprietà è esclusa da CP_1
molteplici fattori emersi nel giudizio: 1) un uso prolungato nel tempo a decorrere dal
1978 – provato e non contestato – protratto per oltre vent'anni, non sporadico ma sistematico e pressoché quotidiano, come confermato dai testi escussi;
2) un utilizzo pubblico e pacifico delle chiavi del cancello da parte della convenuta, da intendersi quale precipua estrinsecazione della rispondenza del possesso alla titolarità del diritto reale vantato;
3) l'assenza di rapporti di parentela tra le parti che possano giustificare un maggior grado di tolleranza rispetto a quello che deriverebbe da un rapporto di mero vicinato;
4) l'esecuzione di lavori di manutenzione della strada in oggetto, commissionati direttamente dalla convenuta come confermato dal teste escusso;
5) la CP_1
realizzazione di condutture di acqua ad opera della convenuta nell'anno 1989, mediante lavori parimenti eseguiti senza clandestinità (cfr. testimonianza di sopra Testimone_4
citata); 6) l'esistenza di paletti e filo spinato che, sebbene posti dagli attori per la tutela del bestiame, delimitavano incontrovertibilmente la strada di passaggio sulla loro proprietà quotidianamente utilizzata dalla CP_1
pagina 11 di 17 A fronte di tali plurimi elementi, tutti confermati dalle testimonianze assunte in giudizio, non si può attribuire alcun valore determinante - ai fini della prova della mera tolleranza
- alla scrittura privata datata maggio 2004 e sottoscritta da anche perché Persona_1
proveniente da un soggetto terzo e inefficace nei confronti dell'odierna convenuta, unica parte che oggi vanta il diritto di usucapione della servitù di passaggio esercitata negli anni. Sostanzialmente, gli attori non hanno fornito alcuna prova della mera tolleranza dell'uso della strada fatto dalla la quale ha acquistato a titolo originario il CP_1
diritto reale di servitù e non per titolo derivato dall' (come dedotto da parte attrice Per_1
che ha erroneamente invocato il principio per cui nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet).
D'altro canto, la Corte di Cassazione ha affermato che: “Per escludere la sussistenza del possesso utile all'usucapione non è sufficiente il riconoscimento o la consapevolezza del possessore circa l'altrui proprietà del bene, occorrendo, invece, che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata o per i fatti in cui essa è implicita, esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare, atteso che l'"animus possidendi" non consiste nella convinzione di essere titolare del diritto reale, bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando le corrispondenti facoltà (cfr. Cass.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 13153 del 14/05/2021 (Rv. 661313 - 01)).
In conclusione, alla luce delle risultanze processuali sopra esposte, parte convenuta ha assolto l'onere probatorio circa la sussistenza di tutti gli elementi idonei a fondare la domanda di usucapione della servitù di passaggio pedonale e carrabile sulla strada che attraversa la proprietà degli attori, i quali per converso non hanno fornito adeguata prova della mera tolleranza nei confronti della CP_1
Pertanto, la domanda deve essere accolta con riconoscimento della servitù di passaggio suddetta su una strada della larghezza di m. 3,00, pavimentata con materiali inerti e delimitata da vecchi paletti in legno e filo spinato, corrente per circa ml. 200 sul terreno censito al foglio 14 con le particelle 180,181,182 e 183 di proprietà dei sig.ri e Parte_1
e, in prosecuzione, attraverso un secondo cancello sul terreno censito Parte_2
pagina 12 di 17 con la part.lla 483 di proprietà del sig. ed a favore del fondo di proprietà di CP_2
CP_1
4. Venendo all'esame della domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione della servitù di passaggio di acquedotto ed elettrodotto, occorre invece distinguere tra le due con accoglimento solo della prima domanda per le ragioni di seguito esposte.
Al riguardo si evidenzia che secondo la giurisprudenza di legittimità: “Il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per destinazione del padre di famiglia, - i. e. per usucapione - si configura come presenza di opere permanenti e visibili destinate al suo esercizio, e perchè sussista tale visibilità è sufficiente che le opere siano individuabili - anche se solo saltuariamente ed occasionalmente - da qualsivoglia punto d'osservazione, anche esterno al fondo servente, purché, per la loro struttura e consistenza, esse rendano manifesta la situazione di asservimento di tale fondo” (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la natura apparente di una servitù di tubatura idrica collocata al di sotto del pavimento dell'appartamento che fungeva da fondo servente, in quanto visibile dal proprietario di quest'ultimo in occasione dello svolgimento di lavori edili). Sez. 2 - , Sentenza n. 14292 del 08/06/2017
(Rv. 644480 - 01).
Orbene, nel caso di specie, parte convenuta ha dimostrato l'esistenza delle tubature di acqua mediante la testimonianza resa dal teste che ha provveduto Testimone_4
personalmente alla realizzazione delle stesse (cfr. dichiarazioni del teste: “Le condotte che adducono l'acqua passano al centro della strada e le ho realizzate io nel 1989 … nel
1989 ho realizzato l'acquedotto e che ho svolto lavori sulla strada tre-quattro volte negli anni '90. So che mio figlio ha effettuato una riparazione dell'acquedotto all'interno della proprietà di circa due anni fa”). CP_1
Per tali opere vale dunque il principio di diritto sopra richiamato in quanto, essendo stata dimostrata in giudizio la loro esistenza e l'intervento di ulteriori riparazioni nel tempo, deve dirsi altresì sussistente il requisito dell'apparenza, atteso che tali opere in quanto pagina 13 di 17 stabili e permanenti nel sottosuolo, sono altresì individuabili - anche se solo saltuariamente ed occasionalmente - da qualsivoglia punto d'osservazione.
L'acquisto per usucapione del passaggio di tali tubature idriche deve dirsi peraltro provato a prescindere dall'esistenza di fabbricati sul fondo della (come CP_1
contestato da parte attrice), potendo essere l'acqua servente anche ad altri scopi, come quelli agrari e tenuto conto che, dalle testimonianze assunte, le condutture giungono senza dubbio nel terreno della proprietà della Sul punto non emerge alcuna CP_1
confusione del teste escusso sui fondi di proprietà della con quelli di CP_1 Per_1
soggetto che non viene affatto menzionato dal teste laddove afferma più volte di Tes_4
aver avuto contatti esclusivamente con la (cfr. verbale di udienza: “Il CP_1
committente dei lavori indicati è stata la signora che mi dava le chiavi e CP_1
pagava”).
Sicché è indubbio l'asservimento delle condutture di acqua passanti sul fondo degli attori a vantaggio del fondo della convenuta.
Quanto invece alla domanda di usucapione di condutture di energia elettrica, deve dirsi non raggiunta la prova nell'odierno giudizio circa l'esistenza stessa di tali tubature, poiché tutti i testi escussi - che non avevano eseguito lavori di manutenzione sulla strada
- ignoravano l'esistenza di ogni genere di condotto (vedi verbali di causa).
L'unico teste, che ha provato l'esistenza delle condutture di acqua, per averle Tes_4
realizzate personalmente nel 1989, non ha tuttavia potuto riferire sulla effettiva presenza anche di quelle elettriche, avendo affermato: “Insistevano sulla strada nel 1989 le condotte adducenti energia elettrica. Tale circostanza mi è stata riferita dalla signora
”. CP_1
Pertanto, non avendo il teste avuto contezza diretta di tale circostanza, poiché solo riferita da altri, la stessa non può dirsi provata.
Parimenti, il passaggio delle condutture di energia non è stato provato neppure dall'ulteriore teste , che ha redatto la perizia di parte allegata alla Testimone_5
comparsa, il quale sul punto ha riferito: “So che le linee che conducono acqua ed energia
pagina 14 di 17 elettrica passano sotto quella strada, non ho accertato l'esistenza delle linee però presumo che sia l'unico punto da cui possono passare acqua e corrente che vengono portate dalla strada principale al terreno della signora su cui insiste il fab - CP_1
bricato. Dico ciò perché a destra e sinistra della strada c'è un bosco da cui non potrebbero passare le condutture secondo me”.
Ebbene, la valutazione di tali dichiarazioni fondate su presunzioni di parte e non su un accertamento diretto dei fatti, non consente al Tribunale di ritenere provata l'esistenza delle condutture di energia elettrica né tanto di poter affermare il requisito dell'apparenza indispensabile ai fini dell'acquisto per usucapione ed il cui onere di prova gravava su parte convenuta.
Pertanto, la domanda sul punto deve essere rigettata.
5. Dall'accoglimento solo parziale della domanda di parte convenuta sull'acquisto per usucapione della servitù di passaggio pedonale, carrabile e di acquedotto, consegue il parziale accoglimento della domanda di parte attrice di actio negatoria della servitù di elettrodotto.
Devono essere conseguentemente rigettate tutte le ulteriori domande degli attori, ivi compresa quella di rimozione di eventuali tubature abusive, ancorché di energia elettrica, non avendo parte attrice assolto all'onere di provare l'esistenza delle stesse e non essendovi allo stato alcuna pretesa giuridica fondata della convenuta per rigetto della relativa domanda di servitù sul punto.
6. Quanto alle spese di lite, in ragione dell'accoglimento parziale della domanda di parte attrice e di quella riconvenzionale, sussistono i presupposti per disporre la compensazione parziale delle spese di lite nella misura di ¼, con condanna di parte attrice al pagamento dei ¾ in favore della convenuta come da dispositivo, secondo i parametri stabiliti dal D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia e considerando i valori medi per tutte le fasi di giudizio.
pagina 15 di 17 La condotta del terzo chiamato, che non costituendosi non si è opposto alla domanda riconvenzionale della convenuta, giustifica l'irripetibilità delle spese di lite sostenute da quest'ultima nei suoi confronti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in persona del giudice monocratico Dott.ssa RI TE PI
FA, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) accoglie parzialmente la domanda di parte attrice e accerta l'insussistenza di una servitù di elettrodotto a carico del fondo in catasto del Comune di Castel Madama al foglio 14 con le particelle 180,181,182 e 183 di proprietà dei sig.ri e Controparte_3
a vantaggio del fondo di censito in catasto del Comune Parte_2 CP_1
di Castel Madama al foglio n. 14 particelle 147, 148 e 149;
2) rigetta le ulteriori domande di parte attrice;
3) accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale di usucapione proposta da
[...]
e per l'effetto dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di CP_1
servitù di passaggio pedonale, carrabile e di acquedotto sul percorso e con le modalità di cui in narrativa, a carico del fondo in catasto del Comune di Castel Madama al foglio 14 con le particelle 180,181,182 e 183 di proprietà dei sig.ri e Controparte_3 Pt_2
e, in prosecuzione, sul fondo censito in catasto del Comune di Castel Madama al
[...]
foglio 14 particella 483 di proprietà del sig. a vantaggio del fondo di CP_2
censito in catasto del Comune di Castel Madama al foglio n. 14 CP_1
particelle 147, 148 e 149;
4) rigetta la domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione della servitù di elettrodotto in relazione ai medesimi fondi;
5) ordina al competente Conservatore dei RR. II. la trascrizione della sentenza con esonero da ogni responsabilità;
6) compensa per ¼ le spese di lite tra le parti e condanna gli attori al pagamento in favore della convenuta dei ¾ delle spese di lite che si liquidano in € 1.914,00, per onorari e pagina 16 di 17 compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e CPA come per legge;
7) spese irripetibili per parte convenuta nei confronti del terzo chiamato.
Così deciso in Tivoli, 31 ottobre 2025.
IL GIUDICE
RI TE PI FA
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI in persona del giudice monocratico Dott.ssa RI TE PI FA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 6717 del RGC dell'anno 2016 avente ad oggetto servitù di passaggio e vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Faraone C.F._2
del foro di L'Aquila, giusta procura in atti
ATTORI
E
(c.f. , elettivamente domiciliata in Villa CP_1 C.F._3
Adriana di Tivoli via Naz. Tiburtina n. 235 presso lo studio dell'avv. Alessandra Moscini che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONVENUTA
E
(c.f. ) nella qualità di erede di CP_2 C.F._4 Persona_1
CHIAMATO IN CAUSA CONTUMACE
CONCLUSIONI Come da verbali e atti di causa.
PER PARTE ATTRICE: in sede di precisazione delle conclusioni sono state rassegnate nei seguenti termini: “voglia il Tribunale di Tivoli, ogni contraria istanza eccezione e
pagina 1 di 17 deduzione disattesa: 1) Rigettare la domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta siccome infondata in fatto ed in diritto oltreché sprovvista di prova;
2) riconoscere e dichiarare che sul fondo di proprietà degli attori sito in agro di Castel Madama e censito nel catasto dei terreni al foglio 14, particelle 180, 181, 182, 183 non insiste alcuna servitù a favore dei fondi di proprietà di siti in Castel Madama e censiti CP_1 in catasto terreni al foglio 14 particelle 147, 148 e 149; 3) condannare per l'effetto la convenuta a cessare ogni pretesa sui fondi di proprietà degli attori e ad interrompere ogni attività volta ad accampare diritti di passaggio sui fondi medesimi cessando ogni condotta difforme o contraria;
4) condannare la convenuta alla rimozione di ogni cavo, tubazione, scarico o infrastruttura comunque denominata che fosse stata abusivamente apposta sui fondi di proprietà degli attori e che fosse ivi rinvenibile e che fosse potenzialmente in grado di costituire detti fondi come serventi a favore dei propri;
PER PARTE CONVENUTA, attrice in riconvenzionale: nella comparsa di costituzione e risposta il convenuto rassegnava le seguenti conclusioni: “PIccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvedere: a) respingere la domanda dei sig.ri e perché infondata in fatto ed in Parte_1 Parte_2
diritto; b) in accoglimento della domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare che la sig.ra è titolare, per intervenuta usucapione, delle servitù di passaggio CP_1
pedonale e carrabile, di acquedotto ed elettrodotto, sul percorso e con le modalità di cui in narrativa, sul fondo censito in catasto del Comune di Castel Madama al foglio 14 con le particelle 180,181,182 e 183 di proprietà dei sig.ri e Controparte_3 Pt_2
e, in prosecuzione, sul fondo censito in catasto del Comune di Castel Madama al
[...]
foglio 14 particella 483 di proprietà del sig. per l'utilità del proprio fondo Persona_1
censito in catasto del Comune di Castel Madama al foglio n. 14 particelle 147, 148 e
149; b/1) ordinare al competente Conservatore dei RR.II. la trascrizione dell'emananda sentenza con esonero di sua responsabilità. c) condannare chi di ragione al rimborso degli esborsi, compensi e spese generali oltre accessori di legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, per sentire CP_1 pagina 2 di 17 dichiarare la inesistenza di una servitù di passaggio, di elettrodotto e di acquedotto a suo favore sul fondo di loro proprietà sito in agro di Castel Madama e censito nel catasto dei terreni al foglio 14, particelle 180,100 81,100 82,183 e chiedevano che fosse condannata a cessare il passaggio ed a rimuovere ogni cavo e/o tubazione abusivamente apposti con il favore delle spese di giudizio.
A sostegno della domanda gli attori deducevano: - che nel maggio dell'anno 2004 Per_1
coniuge della convenuta e proprietario del terreno censito al foglio 14, particella
[...]
483 confinante con quello degli attori, a seguito di una diffida con cui gli si intimava di interrompere il passaggio sul fondo di loro proprietà, rilasciava una dichiarazione scritta in cui il medesimo riconosceva che il passaggio avveniva a titolo di mera cortesia dei proprietari, non vantando alcuna interversione del possesso, né considerando come serventi i fondi degli attori;
- che nel marzo del 2015 veniva inviata nuova diffida per interrompere il passaggio a seguito della quale la convenuta, moglie di Per_1
rivendicava invece una servitù di passaggio, esponendo altresì l'esistenza di opere quali forniture di acqua ed energia elettrica afferenti al fabbricato di sua proprietà; - che i terreni di proprietà della non sono confinanti con il fondo degli attori, ma con CP_1
quello del marito, che è interposto, unico fondo sul quale è presente un fabbricato, non essendovi fabbricati nel fondo della convenuta;
- che la dichiarazione scritta di Per_1
aveva valore pienamente confessorio sulla inesistenza della servitù, sia per sé che per i suoi aventi causa;
- che il permesso a passare era stato concesso solo al coniuge della convenuta, al quale era stata data la chiave del cancello che consente l'accesso alla proprietà degli attori;
- che i terreni di proprietà di e non sono interclusi Per_1 CP_1
e pertanto non hanno alcun diritto ad ottenere una servitù di passaggio.
Tanto esposto, concludevano nei termini suddetti esperendo actio negatoria servitutis e chiedendo la cessazione del passaggio e la rimozione delle opere abusive.
1.2. Si costituiva in giudizio la quale chiedeva il rigetto della domanda CP_1
avversa e proponeva in via riconvenzionale domanda di acquisto per usucapione della servitù di passaggio pedonale, carrabile, di acquedotto ed elettrodotto sul fondo dei pagina 3 di 17 ed in prosecuzione su quello del coniuge a vantaggio del terreno di sua Pt_2 Per_1
proprietà.
Chiedeva quindi la chiamata in causa del terzo, ed esponeva a fondamento Persona_1
della domanda riconvenzionale: - che dalla data dell'acquisto nel 1976 del terreno di suo proprietà ella, come già la sua dante causa, era acceduta, a piedi e con mezzi, al citato terreno dalla via comunale “Pietro Romano” attraverso un cancello della larghezza di m.
5 circa, di cui aveva sempre avuto le chiavi, che immetteva su una strada della larghezza di m. 3,00, pavimentata con materiali inerti e delimitata da vecchi paletti in legno e filo spinato;
- che detta strada correva per circa ml. 200 sul terreno censito al foglio 14 con le particelle 180,181,182 e 183 di proprietà dei sig.ri e e, Parte_1 Parte_2
in prosecuzione, attraverso un secondo cancello di cui la sig.ra aveva le chiavi, CP_1
sul terreno censito con la part.lla 483 di proprietà del sig. di lei marito, Persona_1
sino a raggiungere il suo fondo;
- che la strada era l'unica via di accesso al terreno della sig.ra e su di essa insistevano dal 1978 le condotte interrate, che vi adducevano CP_1
l'acqua e l'energia elettrica;
- che dal 1976 la sig.ra aveva sempre avuto CP_1
il possesso pubblico e pacifico della strada, che aveva esercitato passando a piedi e con mezzi pressoché quotidianamente, tant'è che dal 1978 aveva fatto eseguire, ogni due o tre anni, i lavori di sistemazione del sedime.
Regolarizzato il contraddittorio nei confronti del litisconsorte rimasto Persona_1
contumace, sono state depositate dalle parti le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c.; la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testi.
Nel corso del giudizio è deceduto, il processo è stato interrotto e l'azione è Persona_1
proseguita nei confronti del figlio anche lui rimasto contumace, nonostante CP_2
la regolare riassunzione nei suoi confronti.
All'udienza del 16.10.2024, venivano precisate le conclusioni e la causa trattenuta in decisione con concessione dei termini dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 4 di 17 Con decreto dell'11.3.2025, la causa veniva rimessa sul ruolo e chiamata all'udienza del
6 ottobre 2025, dinanzi allo scrivente Magistrato subentrato sul ruolo in data 22.9.2025 quale nuovo assegnatario del fascicolo;
in tale sede le parti precisavano nuovamente le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti e rinunciavano tutti espressamente ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., sicché all'esito la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Gli odierni attori agiscono in giudizio chiedendo che sia dichiarata l'insussistenza di una servitù di passaggio a favore del fondo della convenuta sulla strada che insiste nel terreno di loro proprietà e che attraversa anche il fondo interposto di proprietà ad oggi di
. CP_2
2.1 Orbene, non appare superfluo rammentare che l'azione negatoria disciplinata dall'art. 949 c.c. è un'azione di accertamento negativo “a difesa della proprietà, che
l'ordinamento riconosce al proprietario per evitare la stabilizzazione degli effetti che possono derivare dall'asservimento” (Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 19249 del 07/07/2021).
Dalla lettera della norma si evince, infatti, che il proprietario può agire o per far cessare una molestia “di diritto”, laddove sia diretta all'accertamento dell'inesistenza di diritti da altri affermati sulla res (comma 1), o per far cessare molestie e turbative “di fatto” che attentano al libero ed esclusivo godimento del bene immobile (comma 2).
Come ribadito dalla Suprema Corte in ordine alla finalità cui tende l'azione:“l'azione negatoria di cui all'art. 949 cod. civ., sia nel 1° che nel 2° co. (salva l'ultima parte, circa il ristoro dei danni, la cui azione resta disciplinata dall'art 2043 cod. civ.), ha come essenziale, indispensabile, presupposto la sussistenza di altrui pretese di diritto sul bene dell'attore e non può essere utilizzata allorché, anche in presenza di turbative o molestie, esse non si sostanzino in una pretesa di diritto sulla cosa (cfr. Cass. 15.12.1975, n.
4124; Cass. 22.6.2011, n. 13710)” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 31382 del 05 dicembre
2018).
Atteso, dunque, che l'azione presuppone l'esercizio attuale e concreto della servitù e/o il compimento di atti di molestia e turbativa sorretti dalla pretesa di esercitare un diritto pagina 5 di 17 sulla cosa asservita (Cass. Civ. Sez. II, sentenza n. 649 del 21 gennaio 2000), la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che “'l'interesse ad esperirla sorge allorché il convenuto, con azioni concrete, determini una situazione di incertezza circa l'esistenza o meno della servitù che ritiene sussistere a vantaggio del proprio fondo. Ne deriva che detta azione in tanto è promovibile, in quanto si sia creata una situazione che implichi
l'esercizio, assunto abusivo, di servitù a carico del fondo dell'attore, il quale tende alla declaratoria della sua libertà attraverso l'accertamento della inesistenza di quella servitù” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14348 del 03 novembre 2000).
2.2 Nel caso di specie, l'azione negatoria di servitù esperita dagli attori trova causa senza dubbio nella condotta della convenuta di esercizio del passaggio sul fondo di CP_1
loro proprietà e nella correlativa pretesa giuridica fatta valere con domanda riconvenzionale in questo giudizio, volta all'accertamento dell'acquisto per usucapione della servitù vantata sul fondo degli attori.
Ciò posto, si ritiene che sia logicamente prioritario l'esame della domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta, atteso che l'accoglimento della stessa comporta quale immediata conseguenza il rigetto della domanda degli attori, che ha petitum opposto.
3. Ritiene questo Tribunale che debba essere accolta la domanda riconvenzionale di parte convenuta con cui è stata chiesta la declaratoria di acquisto della servitù di passaggio in parola per usucapione.
3.1 Al riguardo, occorre innanzi tutto chiarire la qualificazione giuridica della domanda proposta dalla convenuta, che non ha ad oggetto la costituzione di una servitù coattiva ex art. 1051 c.c., ma l'intervenuto acquisto per usucapione di una servitù di passaggio.
Da ciò consegue che non rileva la prova della interclusione assoluta o relativa del fondo né dunque la circostanza che vi sia un'altra strada che consenta astrattamente di accedere alla proprietà della convenuta (come eccepito da parte attrice anche in sede di comparsa conclusionale), atteso che siffatta eventualità è del tutto irrilevante nell'ipotesi di servitù volontarie, come pacificamente riconosciuto da uniforme giurisprudenza della Corte di pagina 6 di 17 Cassazione (ex plurimis, da ultimo, Cass. 18859/2013: “La servitù di passaggio costituita per usucapione ha natura di servitù volontaria, sicché, ai fini del relativo acquisto, è irrilevante lo stato di interclusione del fondo, dovendosi prescindere dai requisiti per la costituzione ed il mantenimento della servitù di passaggio coattivo, desumibili dagli artt.
1051, 1052 e 1055 cod. civ., che regolano detto istituto”).
Parimenti, dalla qualificazione giuridica suddetta deriva l'irrilevanza circa la presenza del fondo interposto di proprietà dell' coniuge della convenuta, dovendosi ritenere Per_1
non ostativa la circostanza che il fondo della non sia direttamente confinante CP_1
con quello degli attori, sul quale chiede accertarsi l'acquisto della servitù di passaggio unitamente al tratto che prosegue sul fondo dell' e nei cui confronti peraltro è Per_1
stato integrato il contraddittorio.
Tanto trova fondamento nel costante orientamento della Cassazione, secondo cui “Ai fini dell'usucapione di una servitù di passaggio, nel caso dell'esistenza di un fondo intermedio, per l'accertamento del diritto sul fondo servente, non occorre alcuna specifica prova della titolarità sul fondo intermedio, una volta che ne sia dimostrata la necessaria utilizzazione, in concreto, essendo sufficiente l'astratta configurabilità del requisito dell'"utilitas" eventuale, richiesta dall'articolo 1029, primo comma, cod. civ., salvo la prova da parte di chi la contesti di un'impossibilità in tal senso” (Cass.
14936/2008; conf. Cass. 30591/2011; analogamente Cass. 3273/2005 ha affermato che
“la servitù di passaggio può costituirsi anche tra due fondi non contigui senza che sia contestualmente costituita sul fondo interposto tra essi perché il requisita della contiguità deve essere inteso non nel senso letterale di materiale aderenza tra essi, ma in quello giuridico di possibilità di vantaggio da parte del fondo servente a favore del fondo dominante, poiché il proprietaria del fondo dominante può esercitare ad altro titolo il passaggio sul fondo intermedio ovvero acquistare successivamente il relativo diritto di servitù”).
3.2 Tanto premesso, si osserva che, in relazione all'onere probatorio di parte convenuta, come affermato dalla Cass. sez. 2^ civ. 11.3.1974 n. 634, chi pretende di avere usucapito pagina 7 di 17 una servitù di passaggio deve fornire non solo la prova dell'esistenza di opere permanenti e visibili per l'esercizio del passaggio medesimo, ma anche la prova dell'effettivo esercizio di essa per tutto il tempo necessario per usucapire.
In particolare, ai fini dell'accertamento dell'acquisto per usucapione della servitù di passaggio con mezzi meccanici, è necessaria innanzitutto la presenza di segni visibili e permanenti posti in essere al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello preteso dominante e, pertanto, occorre un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù (Cass. 31/5/2010 n. 13238); in altri termini, occorre "la presenza di un segno di raccordo, non necessariamente fisico, ma almeno funzionale delle opere con il fondo dominante in modo che risulti con chiarezza che quelle esistono anche in funzione dell'utilità di questo" (Cass. 15/10/2007 n. 21597).
Ancora la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “Il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile;
ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta
l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo viceversa essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù
(Cass.7004/2017).
3.3 Nel caso di specie, parte convenuta – attrice in riconvenzionale – ha provato il suo titolo di acquisto della proprietà dei terreni siti in Castel Madama e censiti in catasto al foglio 14 particelle 147, 148 e 149, mediante produzione del relativo rogito notarile del
1976 (allegato alla comparsa di costituzione).
pagina 8 di 17 La ha inoltre prodotto documentazione fotografica dei luoghi di causa, perizia CP_1
di parte con allegate visure catastali e carta regionale del 1990, da cui emerge l'esistenza della strada passante sulla proprietà dei già all'epoca. Pt_2
Alla luce della documentazione prodotta e tenuto conto anche delle difese svolte dagli attori – convenuti in riconvenzionale – nessun dubbio si pone sull'esistenza di opere idonee a consentire l'acquisto per usucapione della servitù apparente, la sola possibile ai sensi dell'art. 1061 c.c., che presuppone, oltre all'esercizio del corrispondente possesso, anche che le opere visibili e permanenti obiettivamente destinate a tale esercizio siano esistite ed abbiano avuto tale destinazione per tutto il tempo necessario ad usucapire, così che per la usucapione di una servitù di passaggio, non basta provare il decorso del tempo necessario per la usucapione e l'esistenza di un sentiero, ma è necessaria anche la dimostrazione che questo, sin dall'inizio del ventennio necessario al possesso, avesse i requisiti della visibilità, permanenza e specifica destinazione.
Nell'odierno giudizio è stata provata e non contestata dagli attori l'esistenza della strada di cui si chiede la servitù, delimitata da paletti in legno e filo spinato, ed è emersa altresì la specifica destinazione della stessa ad asservimento della proprietà della in CP_1
quanto passante per il cancello della proprietà degli - opera apparente che funge Per_1
da raccordo con il fondo interposto - ed in prosecuzione sino al terreno della convenuta, con ulteriore cancello di uscita sulla pubblica via, di cui la convenuta stessa possiede le chiavi. Tale profilo non è peraltro oggetto di contestazione tra le parti.
In ordine all'effettivo uso del passaggio da parte della convenuta, la circostanza oltre ad essere pacifica perché espressamente ammessa dagli attori, è stata anche provata da tutti i testi escussi, i quali hanno concordemente dichiarato che, quantomeno sin dal 1978 in poi, la convenuta utilizza la strada esistente nella proprietà dei pressocché Pt_2
quotidianamente con attraversamento sia pedonale che carrabile.
In particolare, sul punto si vedano le dichiarazioni del teste rese Tes_1
all'udienza del 1° ottobre 2018: “posso dire che dal 1978 in poi la sig.ra passa CP_1
quasi tutti i giorni sulla strada di cui al cap. 1 che riconosco nelle foto che mi si
pagina 9 di 17 mostrano … vedo sempre che guida il marito … Ricordo che guidava il marito e la sig.ra scendeva dalla macchina e con le chiavi apriva il cancello”. CP_1
Tali circostanze sono state confermate anche dal teste all'udienza del Testimone_2
28.1.2019 sempre in relazione a tutto il periodo a decorre dal 1978, nonché relativamente agli anni dal 1978 al 1980 anche dal teste che adr: “Sul capitolo 1, Testimone_3
rispondo è vero perché percorrevo la strada per consegnare il materiale. Preciso che sono in grado di riferire solo relativamente agli anni dal 1978 al 1980 nel corso del quali ho consegnato il materiale. L'incarico mi è stato commissionato dalla signora che mi ha pagato”. CP_1
Parimenti, per gli anni successivi, il teste all'udienza del 15.4.2022 ha Testimone_4
dichiarato: “nel 1989 ho realizzato l'acquedotto e che ho svolto lavori sulla strada tre- quattro volte negli anni '90. So che mio figlio ha effettuato una riparazione dell'acquedotto all'intero della proprietà di circa due anni fa. Per CP_1
quanto dunque di mia conoscenza il cap. 1 riporta circostanze vere … Il committente dei lavori indicati è stata la signora che mi dava le chiavi e pagava”. CP_1
3.4 Venendo al profilo oggetto di contestazione da parte degli attori, questi deducono che il passaggio fosse stato consentito per mera cortesia e tolleranza al solo Persona_1
coniuge defunto della al quale erano state consegnate le chiavi del cancello. CP_1
Gli attori hanno prodotto in giudizio una scrittura privata sottoscritta dall' nel Per_1
2004 in cui egli espressamente riconosceva che il passaggio avveniva a titolo di mera cortesia dei proprietari, non vantando alcuna interversione del possesso né considerando come serventi i fondi degli attori.
Al riguardo occorre richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in punto di possesso utile ai fini dell'usucapione e distinzione dalla mera tolleranza: “Al fine di stabilire se la relazione di fatto con il bene costituisca una situazione di possesso ovvero di semplice detenzione - dovuta a mera tolleranza di chi potrebbe opporvisi, come tale inidonea, ai sensi dell'art. 1144 c.c., a fondare la domanda di usucapione – assume rilievo la circostanza che l'attività svolta sul bene abbia avuto
pagina 10 di 17 durata non transitoria e sia stata di non modesta entità , circostanza che assume efficacia di valore presuntivo circa l'esclusione dell'esistenza di una mera tolleranza e che non ricorre nel caso in cui la suddetta relazione di fatto si fondi su rapporti caratterizzati da vincoli particolari tra le parti, quali quelli scaturenti da un rapporto societario” (Cass.
Sez. 2 - , Ordinanza n. 17880 del 03/07/2019 (Rv. 654466 - 01) ed ancora: “In materia di acquisto per usucapione di diritti reali immobiliari, poiché l'uso prolungato nel tempo di un bene non è normalmente compatibile con la mera tolleranza, essendo quest'ultima configurabile, di regola, nei casi di transitorietà ed occasionalità, in presenza di un esercizio sistematico e reiterato di un potere di fatto sulla cosa spetta a chi lo abbia subito l'onere di dimostrare che lo stesso è stato dovuto a mera tolleranza” (Cass. Sez. 2
- , Sentenza n. 9275 del 16/04/2018 (Rv. 648085 - 01).
Nel caso di specie, la mera tolleranza degli attori circa l'uso del passaggio pedonale e carrabile dalla sulla strada che attraversa la loro proprietà è esclusa da CP_1
molteplici fattori emersi nel giudizio: 1) un uso prolungato nel tempo a decorrere dal
1978 – provato e non contestato – protratto per oltre vent'anni, non sporadico ma sistematico e pressoché quotidiano, come confermato dai testi escussi;
2) un utilizzo pubblico e pacifico delle chiavi del cancello da parte della convenuta, da intendersi quale precipua estrinsecazione della rispondenza del possesso alla titolarità del diritto reale vantato;
3) l'assenza di rapporti di parentela tra le parti che possano giustificare un maggior grado di tolleranza rispetto a quello che deriverebbe da un rapporto di mero vicinato;
4) l'esecuzione di lavori di manutenzione della strada in oggetto, commissionati direttamente dalla convenuta come confermato dal teste escusso;
5) la CP_1
realizzazione di condutture di acqua ad opera della convenuta nell'anno 1989, mediante lavori parimenti eseguiti senza clandestinità (cfr. testimonianza di sopra Testimone_4
citata); 6) l'esistenza di paletti e filo spinato che, sebbene posti dagli attori per la tutela del bestiame, delimitavano incontrovertibilmente la strada di passaggio sulla loro proprietà quotidianamente utilizzata dalla CP_1
pagina 11 di 17 A fronte di tali plurimi elementi, tutti confermati dalle testimonianze assunte in giudizio, non si può attribuire alcun valore determinante - ai fini della prova della mera tolleranza
- alla scrittura privata datata maggio 2004 e sottoscritta da anche perché Persona_1
proveniente da un soggetto terzo e inefficace nei confronti dell'odierna convenuta, unica parte che oggi vanta il diritto di usucapione della servitù di passaggio esercitata negli anni. Sostanzialmente, gli attori non hanno fornito alcuna prova della mera tolleranza dell'uso della strada fatto dalla la quale ha acquistato a titolo originario il CP_1
diritto reale di servitù e non per titolo derivato dall' (come dedotto da parte attrice Per_1
che ha erroneamente invocato il principio per cui nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet).
D'altro canto, la Corte di Cassazione ha affermato che: “Per escludere la sussistenza del possesso utile all'usucapione non è sufficiente il riconoscimento o la consapevolezza del possessore circa l'altrui proprietà del bene, occorrendo, invece, che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata o per i fatti in cui essa è implicita, esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare, atteso che l'"animus possidendi" non consiste nella convinzione di essere titolare del diritto reale, bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando le corrispondenti facoltà (cfr. Cass.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 13153 del 14/05/2021 (Rv. 661313 - 01)).
In conclusione, alla luce delle risultanze processuali sopra esposte, parte convenuta ha assolto l'onere probatorio circa la sussistenza di tutti gli elementi idonei a fondare la domanda di usucapione della servitù di passaggio pedonale e carrabile sulla strada che attraversa la proprietà degli attori, i quali per converso non hanno fornito adeguata prova della mera tolleranza nei confronti della CP_1
Pertanto, la domanda deve essere accolta con riconoscimento della servitù di passaggio suddetta su una strada della larghezza di m. 3,00, pavimentata con materiali inerti e delimitata da vecchi paletti in legno e filo spinato, corrente per circa ml. 200 sul terreno censito al foglio 14 con le particelle 180,181,182 e 183 di proprietà dei sig.ri e Parte_1
e, in prosecuzione, attraverso un secondo cancello sul terreno censito Parte_2
pagina 12 di 17 con la part.lla 483 di proprietà del sig. ed a favore del fondo di proprietà di CP_2
CP_1
4. Venendo all'esame della domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione della servitù di passaggio di acquedotto ed elettrodotto, occorre invece distinguere tra le due con accoglimento solo della prima domanda per le ragioni di seguito esposte.
Al riguardo si evidenzia che secondo la giurisprudenza di legittimità: “Il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per destinazione del padre di famiglia, - i. e. per usucapione - si configura come presenza di opere permanenti e visibili destinate al suo esercizio, e perchè sussista tale visibilità è sufficiente che le opere siano individuabili - anche se solo saltuariamente ed occasionalmente - da qualsivoglia punto d'osservazione, anche esterno al fondo servente, purché, per la loro struttura e consistenza, esse rendano manifesta la situazione di asservimento di tale fondo” (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la natura apparente di una servitù di tubatura idrica collocata al di sotto del pavimento dell'appartamento che fungeva da fondo servente, in quanto visibile dal proprietario di quest'ultimo in occasione dello svolgimento di lavori edili). Sez. 2 - , Sentenza n. 14292 del 08/06/2017
(Rv. 644480 - 01).
Orbene, nel caso di specie, parte convenuta ha dimostrato l'esistenza delle tubature di acqua mediante la testimonianza resa dal teste che ha provveduto Testimone_4
personalmente alla realizzazione delle stesse (cfr. dichiarazioni del teste: “Le condotte che adducono l'acqua passano al centro della strada e le ho realizzate io nel 1989 … nel
1989 ho realizzato l'acquedotto e che ho svolto lavori sulla strada tre-quattro volte negli anni '90. So che mio figlio ha effettuato una riparazione dell'acquedotto all'interno della proprietà di circa due anni fa”). CP_1
Per tali opere vale dunque il principio di diritto sopra richiamato in quanto, essendo stata dimostrata in giudizio la loro esistenza e l'intervento di ulteriori riparazioni nel tempo, deve dirsi altresì sussistente il requisito dell'apparenza, atteso che tali opere in quanto pagina 13 di 17 stabili e permanenti nel sottosuolo, sono altresì individuabili - anche se solo saltuariamente ed occasionalmente - da qualsivoglia punto d'osservazione.
L'acquisto per usucapione del passaggio di tali tubature idriche deve dirsi peraltro provato a prescindere dall'esistenza di fabbricati sul fondo della (come CP_1
contestato da parte attrice), potendo essere l'acqua servente anche ad altri scopi, come quelli agrari e tenuto conto che, dalle testimonianze assunte, le condutture giungono senza dubbio nel terreno della proprietà della Sul punto non emerge alcuna CP_1
confusione del teste escusso sui fondi di proprietà della con quelli di CP_1 Per_1
soggetto che non viene affatto menzionato dal teste laddove afferma più volte di Tes_4
aver avuto contatti esclusivamente con la (cfr. verbale di udienza: “Il CP_1
committente dei lavori indicati è stata la signora che mi dava le chiavi e CP_1
pagava”).
Sicché è indubbio l'asservimento delle condutture di acqua passanti sul fondo degli attori a vantaggio del fondo della convenuta.
Quanto invece alla domanda di usucapione di condutture di energia elettrica, deve dirsi non raggiunta la prova nell'odierno giudizio circa l'esistenza stessa di tali tubature, poiché tutti i testi escussi - che non avevano eseguito lavori di manutenzione sulla strada
- ignoravano l'esistenza di ogni genere di condotto (vedi verbali di causa).
L'unico teste, che ha provato l'esistenza delle condutture di acqua, per averle Tes_4
realizzate personalmente nel 1989, non ha tuttavia potuto riferire sulla effettiva presenza anche di quelle elettriche, avendo affermato: “Insistevano sulla strada nel 1989 le condotte adducenti energia elettrica. Tale circostanza mi è stata riferita dalla signora
”. CP_1
Pertanto, non avendo il teste avuto contezza diretta di tale circostanza, poiché solo riferita da altri, la stessa non può dirsi provata.
Parimenti, il passaggio delle condutture di energia non è stato provato neppure dall'ulteriore teste , che ha redatto la perizia di parte allegata alla Testimone_5
comparsa, il quale sul punto ha riferito: “So che le linee che conducono acqua ed energia
pagina 14 di 17 elettrica passano sotto quella strada, non ho accertato l'esistenza delle linee però presumo che sia l'unico punto da cui possono passare acqua e corrente che vengono portate dalla strada principale al terreno della signora su cui insiste il fab - CP_1
bricato. Dico ciò perché a destra e sinistra della strada c'è un bosco da cui non potrebbero passare le condutture secondo me”.
Ebbene, la valutazione di tali dichiarazioni fondate su presunzioni di parte e non su un accertamento diretto dei fatti, non consente al Tribunale di ritenere provata l'esistenza delle condutture di energia elettrica né tanto di poter affermare il requisito dell'apparenza indispensabile ai fini dell'acquisto per usucapione ed il cui onere di prova gravava su parte convenuta.
Pertanto, la domanda sul punto deve essere rigettata.
5. Dall'accoglimento solo parziale della domanda di parte convenuta sull'acquisto per usucapione della servitù di passaggio pedonale, carrabile e di acquedotto, consegue il parziale accoglimento della domanda di parte attrice di actio negatoria della servitù di elettrodotto.
Devono essere conseguentemente rigettate tutte le ulteriori domande degli attori, ivi compresa quella di rimozione di eventuali tubature abusive, ancorché di energia elettrica, non avendo parte attrice assolto all'onere di provare l'esistenza delle stesse e non essendovi allo stato alcuna pretesa giuridica fondata della convenuta per rigetto della relativa domanda di servitù sul punto.
6. Quanto alle spese di lite, in ragione dell'accoglimento parziale della domanda di parte attrice e di quella riconvenzionale, sussistono i presupposti per disporre la compensazione parziale delle spese di lite nella misura di ¼, con condanna di parte attrice al pagamento dei ¾ in favore della convenuta come da dispositivo, secondo i parametri stabiliti dal D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia e considerando i valori medi per tutte le fasi di giudizio.
pagina 15 di 17 La condotta del terzo chiamato, che non costituendosi non si è opposto alla domanda riconvenzionale della convenuta, giustifica l'irripetibilità delle spese di lite sostenute da quest'ultima nei suoi confronti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in persona del giudice monocratico Dott.ssa RI TE PI
FA, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) accoglie parzialmente la domanda di parte attrice e accerta l'insussistenza di una servitù di elettrodotto a carico del fondo in catasto del Comune di Castel Madama al foglio 14 con le particelle 180,181,182 e 183 di proprietà dei sig.ri e Controparte_3
a vantaggio del fondo di censito in catasto del Comune Parte_2 CP_1
di Castel Madama al foglio n. 14 particelle 147, 148 e 149;
2) rigetta le ulteriori domande di parte attrice;
3) accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale di usucapione proposta da
[...]
e per l'effetto dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di CP_1
servitù di passaggio pedonale, carrabile e di acquedotto sul percorso e con le modalità di cui in narrativa, a carico del fondo in catasto del Comune di Castel Madama al foglio 14 con le particelle 180,181,182 e 183 di proprietà dei sig.ri e Controparte_3 Pt_2
e, in prosecuzione, sul fondo censito in catasto del Comune di Castel Madama al
[...]
foglio 14 particella 483 di proprietà del sig. a vantaggio del fondo di CP_2
censito in catasto del Comune di Castel Madama al foglio n. 14 CP_1
particelle 147, 148 e 149;
4) rigetta la domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione della servitù di elettrodotto in relazione ai medesimi fondi;
5) ordina al competente Conservatore dei RR. II. la trascrizione della sentenza con esonero da ogni responsabilità;
6) compensa per ¼ le spese di lite tra le parti e condanna gli attori al pagamento in favore della convenuta dei ¾ delle spese di lite che si liquidano in € 1.914,00, per onorari e pagina 16 di 17 compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e CPA come per legge;
7) spese irripetibili per parte convenuta nei confronti del terzo chiamato.
Così deciso in Tivoli, 31 ottobre 2025.
IL GIUDICE
RI TE PI FA
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