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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/10/2025, n. 4714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4714 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Tania Vettore Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott. Federica Benvenuti Giudice est. nel procedimento iscritto al n. r.g. 10077/ 2025 promosso da:
(c.f. Parte_1 C.F._1
Avv. Simone Fogarin
Ricorrente contro
(C.F.: , CP_1 C.F._2
Avv. Marina Novello
Resistente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio avente ad oggetto: ricorso ex art. 473 bis. 29 c.p.c. per la modifica della sentenza del
Tribunale di Venezia n. 905/2020 del 11.06.2020 pubblicata il 15.06.2020 di cessazione degli effetti civili del matrimonio rimessa al Collegio per la decisione ex art. 473bis. 22 u. c. c.p.c. in data 30.9.2025 sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti di seguito riportate:
“CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia l'Ill.mo Giudice Istruttore, definitivamente pronunciando:
- accogliere la domanda di modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di
Venezia, II Sezione, n. 905/2020, pubblicata il 15 giugno 2020, R. G. n. 1604/2020;
pagina 1 di 2 - disporre che, a parziale modifica delle condizioni di divorzio sopra indicate, il sig. si obblighi Parte_1
a corrispondere alla sig.ra , a titolo di assegno al mantenimento, la somma mensile di CP_1
euro 200,00 (duecento/00), da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario o con altra modalità dalla stessa indicata;
- stabilire che detto assegno sia rivalutato annualmente sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
- compensare integralmente le spese processuali tra le parti”.
Ragioni in fatto e in diritto
Premesso che:
- con la sentenza in epigrafe indicata è stato posto a carico del ricorrente il versamento dell'assegno mensile di euro 400,00 a titolo di mantenimento della Sig.ra rivalutabile annualmente CP_1
secondo indici ISTAT, somma da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese;
- dato atto del sopravvenire di circostanze peggiorative della propria condizione economica e del miglioramento di quella della resistente, la quale avrebbe altresi' “instaurato un rapporto sentimentale con un nuovo compagno che la supporta economicamente” - ne ha chiesto la revoca “con effetto a partire dalla data della presente domanda” ed in subordine la riduzione.
- la parte resistente si è costituita contestando la ricostruzione fattuale di cui al ricorso avversario e contestualmente aderendo alla domanda di modifica delle condizioni di cui alla citata sentenza, dando atto altresi' del raggiungimento di un accordo tra le parti;
- all'udienza tenutasi in data 30.9.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. le stesse hanno chiesto dunque l'accoglimento delle conclusioni congiunte sopra riportate;
considerato che
nulla osta al loro accoglimento disponendosi in conformità;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 905/2020 del 11.06.2020 pubblicata il 15.06.2020 di cessazione degli effetti civili del matrimonio emessa dal Tribunale di
Venezia, che per il resto si conferma,
- ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le conclusioni congiunte sopra riportate;
- spese compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 2.10.2025
Il Presidente Dott. Tania Vettore Il Giudice est. Dott. Federica Benvenuti
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