TRIB
Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 05/08/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 89-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Sezione Procedure Concorsuali
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Giudici:
Dott.ssa Antonia Mussa Presidente
Dott.ssa Meri Papalia giudice
Dott.ssa Federica Lorenzatti giudice rel. nel procedimento unitario R.G. n. 89-1/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 270 del D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (c.d. CCII)
- letto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di
(C.F: nato a [...] il Parte_1 C.F._1
31.10.1972 e residente in [...], rappresentato e difeso dagli avv. Margherita Pistone, Mario Ostorero e Margherita Ostorero con studio in Torino (TO), C. so Giacomo Matteotti n.31;
- ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, co. 2, CCII, stante la residenza del ricorrente in un Comune situato nel circondario del Tribunale di
Ivrea;
- rilevato che il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal CCII ed è legittimato, pertanto, a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
2
− dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
− rilevato che al ricorso è allegata la relazione sulla valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dall'istante a corredo della domanda ed in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del medesimo, redatta dal gestore della crisi avv.
Andrea Spada, su incarico dell;
Parte_2
− rilevato che dalla relazione si evincono debiti complessivi per euro
1.014.262,95 sia nei confronti di privati, sia della pubblica amministrazione, di cui euro 977.576,37 al privilegio ed euro 36.686,58 al chirografo (cfr. pag.
7 relazione particolareggiata) oltre alle spese in prededuzione quale compenso previsto per l'OCC, a fronte di un reddito mensile da lavoro dipendente percepito dall'istante di circa euro 3.300,00, netto mensile, nonché del patrimonio mobiliare e immobiliare indicato in ricorso, come indicato dall'estratto dell'ispezione ipotecaria dell'Agenzia delle Entrate del
06.05.2024 (doc. 14) e comprovato da indagine catastale su base nazionale compiuta dal gestore della crisi (cfr. pagina 6 relazione particolareggiata e dagli allegati 4- 5 della relazione):
-osservato che il debitore è pertanto soggetto alla disciplina delle procedure concorsuali ex art. 1,2, e 268 CCII e che si trova in una comprovata situazione di sovraindebitamento, poiché a fronte di una esposizione debitoria complessiva di Euro 1.014.262,95 (come sopra dettagliata) il patrimonio del ricorrente è chiaramente insufficiente per soddisfare regolarmente le obbligazioni;
lo stesso potrà destinare all'attivo della procedura una quota del proprio reddito eccedente il fabbisogno mensile per il nucleo famigliare, le giacenze presenti sui c.c., e tutti i beni mobili e immobili a questi intestati, senza possibilità di escludere alcunché;
-al riguardo si osserva che non sussiste possibilità di escludere dalla procedura di esdebitazione cespiti che fanno capo al ricorrente, salva diversa valutazione che compirà il liquidatore qualora ritenesse non conveniente provvedere alla liquidazione di tali beni e negli stretti limiti indicati dal CCII ai sensi dell'art. 268 co. IV;
3
-considerato, infatti, che l'apertura della liquidazione controllata comporta in capo al debitore, in analogia con quanto previsto per la liquidazione giudiziale, lo spossessamento dei beni, ovvero la perdita del potere di amministrare e disporre del patrimonio liquidabile, che viene attribuito al liquidatore;
- rilevato che in considerazione della composizione del nucleo famigliare del ricorrente (attualmente composto dalla nuova compagna e dalla figlia minore), nonché tenuto conto delle spese necessarie al mantenimento al predetto nucleo quantificate in circa Euro 2.535.00 nonché del contributo che l'istante deve fornire ai tre figli avuti dalla precedente unione, il tutto per l'ammontare complessivo di Euro 1.050.00 (doc. 8 sentenza divorzio allegata al ricorso) si ritiene che debba essere lasciata nella disponibilità del debitore la somma pari ad Euro 2.800,00; e ciò tenuto conto che il contributo della nuova compagna al sostentamento del nucleo famigliare è pari ad Euro 2.500,00 (circa il 43,10 % della mediana ISTAT), e, pertanto, la somma di Euro 2.800,00, a fronte della mediana mensile prevista per un nucleo di tre persone (39.600 annui ovvero circa 3.300 mensili), potrà essere legittimamente trattenuta dal per far fronte alle Parte_1 esigenze di mantenimento del nucleo familiare;
sempre fatte salve altre utilità che dovessero medio tempore sopravvenire e comunque nel rispetto delle prerogative del giudice stabilite ex art. 268., co. 4, lett. c), CCII;
− verificata, quindi, la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269
CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
− valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2, lett. b), CCII, possa essere nominato l'Avv. Andrea Spada, già nominato OCC e iscritto nell'elenco dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e dei professionisti indipendenti di cui all'art. 356 CCII;
− visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII;
P.Q.M.
4
visto l'art. 270 CCII,
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA dei beni di (C.F: nato a [...] Parte_1 C.F._1
(TO) il 31.10.1972 e residente in [...]
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa Federica Lorenzatti.
NOMINA
Liquidatore l'Avv. Andrea Spada
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni novanta [90] dalla notifica della presente sentenza, per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII.
ORDINA all'istante e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione.
AVVERTE
-che per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 270, co. 5 e 142, CCII a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza il ricorrente-debitore
è privo dell'amministrazione e della disponibilità dei beni già esistenti nel suo patrimonio, salva la facoltà del liquidatore di rinunziare alla loro acquisizione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 142 CCII;
-che per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 270, co. 5 e 143, CCII nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale del ricorrente- debitore compresi nella liquidazione controllata sta in giudizio il liquidatore, fatta salva l'interruzione del processo ex art. 143, ultimo comma CCII;
- ai sensi degli artt. 270, co. 5, e 150 CCII, che a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione 5
controllata del patrimonio, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente-debitore, ivi incluse le trattenute e/o cessioni volontarie a qualunque titolo insistenti sullo stipendio del debitore.
DISPONE che il liquidatore:
− entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
− entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
− provveda, alla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione / rivendica / restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
− provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3, CCII;
− provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al
Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.
DISPONE che sia lasciata nella disponibilità del ricorrente la somma mensile di euro
2.800,00, ai sensi dell'art. 268, c. 4, CCII, in considerazione della necessità di destinarla al mantenimento del debitore e del suo nucleo familiare
DISPONE ALTRESÌ 6
che entro il 30/6 e il 31/12 di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura;
nel rapporto il liquidatore dovrà anche indicare: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII;
il rapporto, una volta vistato dal
Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC.
AUTORIZZA il liquidatore, per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del G.D. concordandone i costi con l'istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del G.D.
DISPONE che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del
Tribunale con oscuramento dei dati sensibili e di terzi e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese;
l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.
Manda alla Cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore.
Così deciso nella camera di consiglio del 16.07.2025
Il Presidente
(Dott.ssa Antonia Mussa)
Il Giudice rel.
(Dott.ssa Federica Lorenzatti)