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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/10/2025, n. 4132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4132 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice NA PI TU, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1946/25 del Ruolo Gen.
TRA
nato TO (Na) il 2.02.1954, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Francesco Giliberti
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_1 difeso dall'avv.to Antonio Brancaccio
Resistente
Oggetto: opposizione ATP
Fatto e diritto
Con atto depositato l'11.02.2025 l'epigrafata parte ricorrente ha esposto di avere presentato all' in data 19.09.2023 la domanda CP_1 per il riconoscimento del requisito sanitario e delle provvidenze economiche relative ai requisiti di cui all'art. 3 comma 3 Legge n.
104/92 senza ottenere il riconoscimento del requisito sanitario;
di avere proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha escluso la ricorrenza di un quadro patologico utile al conseguimento della prestazione richiesta;
di avere pertanto formulato tempestivo atto di dissenso.
1 Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia del dott. , per ottenere Per_1
l'accertamento del requisito sanitario e la condanna dell' al CP_1 pagamento della prestazione assistenziale oltre accessori, con vittoria di spese.
L' si è costituito in giudizio resistendo alla domanda. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La controversia risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp,
l'istante, all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto in condizione di disabilità art. 3 Comma 1 ai sensi della
L. 104/92.
Egli, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr comma 6, art.445 bis cpc).
Orbene, l'istante ha dedotto che il consulente ha errato nella parte in cui non ha adeguatamente valutato le patologie di cui è affetto, omettendo di valutare una serie di patologie tra cui stenosi epatica, calcolo della colicisti e del rene, asportazione polipo con proliferazione e displasia.
Invero il sanitario risulta avere condotto con un condivisibile metodo d'indagine le operazioni peritali ed aver analizzato con accurata precisione le singole patologie che affliggono il sig.
, anche in relazione alla documentazione medica Parte_1
2 acquisita agli atti. Tuttavia, pur avendo riscontrato una invalidità grave, non ha ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'handicap grave. Il ctu, in particolare, ha premesso che “Il Decreto Legislativo 62/2024 riformula il concetto di disabilità, introducendo una visione più integrata e multidimensionale. Abbandonando la definizione di “handicap” prevista dalle Legge 104/92, si pone maggiore enfasi sull'interazione tra le compromissioni fisiche, sensoriali o intellettive di una persona e le barriere sociali, ambientali e relazionali che impediscono la piena inclusione sociale. Questo approccio supera il modello esclusivamente medico-sanitario e integra il concetto di sostegno, che ora è considerato necessario per superare queste barriere. Il nuovo sistema di valutazione si basa sull'uso combinato delle classificazioni ICD (Classificazione
Internazionale delle Malattie) e ICF (Classificazione
Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della
Salute). In questo modo, si sposta l'attenzione della mera patologia alle difficoltà pratiche derivanti dall'interazione tra le disabilità e l'ambiente circostante. La disabilità non è più vista come un deficit statico, ma come una condizione dinamica che può essere mitigata da adeguati supporti e interventi. Si considera così la necessità di interventi che, in base alla gravità e alle condizioni individuali, possono variare da un sostegno lieve o medio, a uno intensivo e globale, a seconda dei casi specifici. L'Art. 3 della Legge 104/92, che in passata stabiliva la gravità dell'Handicap come criterio fondamentale, viene aggiornato con il concetto di “necessità di sostegno”.
Quanto i requisiti di gravità del Comma 3 della Legge 104 non sono soddisfatti, la persona è considerata necessitante di un supporto di livello lieve o medio. Al contrario, se è necessaria una maggiore assistenza, si parla di sostegno intensivo, che implica un intervento permanente (prolungato nel tempo), continuativo (con frequenza costante) e globale (che riguarda i vari aspetti della vita quotidiana, inclusi lavoro, apprendimento e vita sociale).
Questo nuovo approccio si concentra sull'efficacia del sostegno e
3 sull'adattamento dell'ambiente, con l'obiettivo di promuovere una maggiore inclusione e partecipazione alla vita sociale e lavorativa. Questo cambiamento di paradigma rappresenta una trasformazione significativa nelle modalità di valutazione e riconoscimento della disabilità, orientandosi verso un modello più inclusivo e centrato sulle necessità individuali e sulle risorse ambientali disponibili”. Con riguardo al caso specifico il dott.
ha poi chiarito che “Il quadro clinico della ricorrente, Per_1
Sig. evidenzia una condizione di disabilità, Parte_1 come definita dall'Art. 2 del D. lgs. 62/2024, che risulta compatibile con il Comma 1 dell'Art. 3 della Legge 104/92. Sebbene il quadro patologico descritto presenti delle compromissioni funzionali, mentali, intellettive o sensoriali, queste non determinano una compromissione tale da richiedere un intervento assistenziale intensivo. In assenza dei requisisti previsti dal
Comma 3 della Legge, la condizione della ricorrente richiede solo un sostegno di livello lieve o medio. Pertanto, il supporto necessario si limita a interventi che non abbiano carattere di continuità o intensità elevata, ma che siano finalizzati a favorire l'inclusione sociale e lavorativa in contesti meno complessi”.
Le conclusioni cui è dunque giunto il consulente, in quanto supportate da idonee argomentazioni medico-legali, appaiono assolutamente condivisibili.
D'altronde non sono stati offerti in sede di opposizione elementi significativi per ritenere erronee le conclusioni rassegnate dal consulente all'esito delle operazioni peritali.
Per tali motivi la prospettazione attorea non sortisce risultati utili alla parte ed appare allo stato superflua un'ulteriore indagine peritale.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Vista la dichiarazione della parte resa ai sensi dell'art. 152 disp att cpc, le spese processuali sono irripetibili;
quelle di ctu si pongono a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
4 Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Pone a carico dell' le spese di consulenza che si liquidano CP_1 come da separato decreto.
Aversa, 29.10.2025
Il Giudice del Lavoro
NA PI TU
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