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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 15/12/2025, n. 1357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1357 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta Dott.ssa Rosella Silvestri Presidente rel. Dott.ssa Enrica Drago Consigliere Dott.ssa Francesca Traverso Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa n. 677/2024 promossa da
, e , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 Parte_3 dagli avv.ti RICCOMAGNO MARIO e CAPOTORTO SARA presso il cui studio sono elettivamente domiciliati per delega in atti e con domiciliazione telematica PARTI APPELLANTI nei confronti di
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv.to ORIONE MAURIZIO presso il cui studio è elettivamente domiciliato per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLATA CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTI APPELLANTI
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in totale riforma della sentenza n. 8/2024 del Tribunale della Spezia, G.U. Dott.ssa Adriana Ghelardi, pubblicata in data 9.01.2024 e non notificata, così giudicare: in via principale: dichiarare che i Sig.ri e Parte_1 Parte_2 Parte_3 hanno diritto ad ottenere, per l'intervento in soccorso della Controparte_2 il 12.11.2019 al largo del Porto della Spezia, il pagamento di un compenso ai sensi dell'art. 499 Cod. Nav. e dell'art. 13 della Convenzione di Londra 1989 e, per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento del predetto Controparte_1 compenso per l'importo di Euro 6.000.000 o altra somma meglio vista anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi legali e rivalutazione ove applicabile;
in via eventuale istruttoria: qualora ritenuto necessario dalla Corte d'Appello, ammettere le istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 e n. 3, cod. proc. civ. e non accolte dal Tribunale, che qui di seguito si ritrascrivono [si rinvia alle note di pc depositate in data 30/06/2025]
1 sulle spese: si chiede che le spese di primo grado, a modifica della sentenza del Tribunale, vengano poste integralmente a carico di unitamente a quelle di secondo grado”. CP_1
PARTE APPELLATA
“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, rigettare il gravame proposto dagli appellanti nei confronti della sentenza pronunciata dal Tribunale di La Spezia, n. 8/2024 (n.r.g. 1011/2022 pubblicata in data 9 gennaio 2024 (non notificata) e, per l'effetto, confermarla integralmente e così: (i) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva degli appellanti nei confronti di in assenza dei presupposti di cui all'art. 499 cod.nav. e/o art. 496 CP_1 cod.nav. e per l'effetto respingere ogni e tutte le domande formulate dagli appellanti contro
(ii) accertare e dichiarare le domande formulate dagli appellanti contro CP_1 CP_1 infondate e non provate nell' “an” e nel “quantum” e per l'effetto respingere tali domande;
(iii) nella denegata e non creduta eventualità in cui risultasse dovuto un compenso agli appellanti, liquidare tale compenso in base ai parametri stabiliti dalla Convenzione di Convenzione di Londra del 28 Aprile 1989. Con reiezione delle istanze istruttorie rinnovate dagli appellanti ed accoglimento di quelle reiterate da ove occorrendo. CP_1
Con vittoria di spese ed onorari del grado”.
Fatto e diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, , e Parte_1 Persona_1
, componenti dell'equipaggio del rimorchiatore “Calabria” di proprietà della Parte_3 Contr società concessionaria del servizio di rimorchio e manovra nel porto della Spezia, ai sensi degli artt. 499 cod. nav. e 13 della Convenzione di Londra, chiedevano la condanna di al pagamento del compenso per l'attività di salvataggio svolta in data Controparte_1
12/11/2019 a favore della nave militare “Paolo Thaon Di Revel” durante delle prove a mare al largo dei cantieri di Muggiano, dove la nave era in fase di allestimento. CP_1
Si costituiva in giudizio , che deduceva il difetto di legittimazione attiva Controparte_1 degli attori per insussistenza delle condizioni di cui all'art. 499 cod. nav. e, in via subordinata, chiedeva il rigetto della domanda avversaria in quanto infondata nell'an e nel quantum. Quanto alla natura del servizio prestato dagli attori, rappresentava che «Per tutta la CP_1 durata dell'intervento del rimorchiatore “CALABRIA”, quindi, la nave “ Controparte_2
ed il personale a bordo non si sono mai trovati in alcuna situazione di pericolo che
[...] potesse determinare un mutamento in “salvataggio” della prestazione di rimorchio richiesta al ed effettuata dal rimorchiatore “CALABRIA”» (pag. 7 della comparsa di risposta). Con sentenza n. 8/2024, pubblicata il 9/01/2024, il Tribunale della Spezia così decideva:
“- accerta il difetto di legittimazione attiva degli attori e per l'effetto
- rigetta la domanda promossa da , e Parte_1 Parte_2
nei confronti di Parte_3 Controparte_1
- condanna , e in solido, al Parte_1 Parte_2 Parte_3 pagamento a favore di delle spese del presente giudizio che liquida in Controparte_1 complessivi € 3809,00, oltre accessori di legge.”. Avverso la predetta sentenza proponevano appello e , deducendo Pt_1 Pt_2 Pt_4
l'erroneità della sentenza per avere il Tribunale affermato la carenza di legittimazione attiva in
2 capo agli attori e per aver omesso di pronunciarsi sul quantum del risarcimento richiesto. Gli appellanti, inoltre, reiteravano le istanze istruttorie già formulate nelle memorie ex art. 183, comma 6, nn. 2 e 3, c.p.c. Resisteva ssumendo le conclusioni riportate in epigrafe. CP_1
Con ordinanza comunicata in data 29/01/2024 il Consigliere Istruttore, lette le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 15/01/2025, rinviava all'udienza dell'1/10/2025 per rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 comma 1 nn. 1, 2 e 3 c.p.c. All'esito di tale udienza, il Consigliere Istruttore riservava la decisione al Collegio.
***
1. Sui motivi di appello
1.1.Primo motivo: sull'erroneo diniego di legittimazione attiva in capo agli odierni appellanti e sull'erronea qualificazione del servizio a favore di CP_1
Gli appellanti denunciano l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale della Spezia ha accolto l'eccezione di irca il difetto di legittimazione attiva in CP_1 capo all'equipaggio del rimorchiatore “Calabria”. Nel primo motivo di appello- punto 3.1- viene dedotto che la percezione di un qualsiasi Contr compenso da parte dell'armatore non ha privato ipso facto l'equipaggio della legittimazione ad agire ai sensi dell'art. 499 cod. nav. Nel primo motivo di appello- punto 3.2 viene contestato al Giudice di primo grado di non aver Contr ravvisato alcuna irregolarità nel comportamento dell'armatore malgrado quest'ultimo – soltanto dopo circa due anni dai fatti – abbia emesso la “prefattura” di € 100.002,00 per
“servizio di rimorchio e riormeggio - ormeggio a Cantiere” e abbia ottenuto il relativo pagamento. Sul piano processuale, gli appellanti lamentano inoltre la tardività e l'irritualità della produzione della “prefattura” (prod. 8 – , evidenziando che essa è stata CP_1 prodotta da controparte solo con la terza memoria istruttoria. Deducono altresì che la fattura elettronica (prod. 9 – , nonché la contabile di pagamento (prod. 10 – CP_1
, sono state prodotte oltre i termini istruttori di cui all'art. 183-bis c.p.c., solo CP_1 dopo che il Tribunale ne aveva ordinato l'esibizione. Nel primo motivo di appello- punto 3.3- l'equipaggio si duole poi dell'erroneità della sentenza impugnata per non aver riqualificato il servizio svolto dal rimorchiatore “Calabria” come attività di salvataggio, alla stregua dei regolamenti e delle procedure aziendali applicabili nel caso di specie. Infine,al punto 3.4 del primo motivo di appello, gli appellanti lamentano l'omesso esame delle circostanze di fatto, da cui emergerebbe che l'equipaggio era intervenuto al di fuori dell'area di concessione di rimorchio portuale, al fine di fronteggiare una situazione di emergenza verificatasi sulla nave di Revel”. Ne consegue che il Tribunale avrebbe dovuto CP_2 inquadrare la fattispecie in esame nell'alveo della International Convention on Salvage, stipulata a Londra nel 1989. Il motivo, nelle sue articolazioni, è infondato. La Corte rileva :
- che l'art. 499 cod. nav. recita :“Qualora l'armatore non sia legittimato o trascuri di agire per il conseguimento del compenso di assistenza o di salvataggio, i componenti dell'equipaggio hanno azione per la parte ad essi spettante del compenso stesso”.
3 - che la medesima norma “consente ai componenti dell'equipaggio di agire direttamente nei confronti dell'armatore della nave soccorsa nei soli casi in cui l'armatore della nave soccorritrice non sia legittimato ad agire (come accade nell'ipotesi in cui l'operazione di soccorso sia intervenuta fra navi appartenenti ad uno stesso armatore) ovvero abbia trascurato di agire” (così, Cass., Sez. L, sent. 27/09/1996, n. 8545);
- che la Corte di Cassazione insegna :“Per la lingua italiana il verbo "trascurare" ha il significato di "non darsi pensiero di qualcosa o di qualcuno;
mancare di attenzione e diligenza nello svolgere il proprio lavoro". La norma descrive dunque una condotta puramente oggettiva, che prescinde dall'atteggiamento soggettivo del debitore” (Cass. ord. 17/11/2020, n. 26049);
- che l'azione ex art. 499 cod. nav. è riconducibile alla categoria delle azioni surrogatorie di cui all'art. 2900 c.c. (cfr. obiter dictum pag. 5 ord. Cass. cit.);
- che in tema di azione surrogatoria, è consolidato il seguente principio di diritto: “L'azione surrogatoria, consentendo al creditore di prevenire e neutralizzare gli effetti negativi che possano derivare alle sue ragioni dall'inerzia del debitore, il quale ometta di esercitare le opportune azioni dirette ad incrementare il suo patrimonio, conferisce al creditore stesso la legittimazione all'esercizio di un diritto altrui, ed ha perciò carattere necessariamente eccezionale, potendo essere proposta solo nei casi ed alle condizioni previsti dalla legge. Ne discende che, qualora il debitore non sia più inerte, per aver posto in essere comportamenti idonei e sufficienti a far ritenere utilmente espressa la sua volontà in ordine alla gestione del rapporto, viene a mancare il presupposto perché a lui possa sostituirsi il creditore, il quale non può sindacare le modalità con cui il debitore abbia ritenuto di esercitare i suoi diritti nell'ambito del rapporto, né contestare le scelte e l'idoneità delle manifestazioni di volontà da lui poste in essere a produrre gli effetti riconosciuti dall'ordinamento, soccorrendo all'uopo altri strumenti di tutela a garanzia delle pretese del creditore, quali, ove ne ricorrano i requisiti, l'azione revocatoria ovvero l'opposizione di terzo” (sic, Cass. Sez. 2, 28/11/2022, n. 34940); Contr
- che nel caso di specie, l'armatore non è rimasto inerte, poiché questi ha gestito il proprio rapporto con qualificando la prestazione svolta dal rimorchiatore “Calabria” CP_1 come “servizio di rimorchio e riormeggio fornito alla nave di Revel” (prod. 8 – CP_2
, ottenendo il relativo compenso (prodd. 9 e 10 – ; CP_1 CP_1
- che le doglianze relative alle tardività delle prodd. 8, 9 e 10 del fascicolo di primo grado di parte (fattura, fattura elettronica, contabile di pagamento) sono irrilevanti in CP_1 quanto non necessari alla prova di fatti pacifici in giudizio quali l'intervenuto pagamento da parte di all'armatore ( pag. 4 comparsa di costituzione e risposta in primo grado;
non CP_1 contestato nella prima memoria ex art. 183 comma 6 nr. 2 c.p.c. della parte attrice in data 25.11.20222). Ritenuto, alla luce dei principi sopra esposti:
- che la decisione dell'armatore di qualificare l'attività svolta come “servizio di rimorchio e ormeggio” anziché come “servizio di salvataggio” è irrilevante atteso che essa costituisce un
“comportamento idonei e sufficienti e a far ritenere utilmente espressa la sua volontà in ordine alla gestione del rapporto” ( Cass. cit. in motivazione) venendo “a mancare il presupposto perché a lui possa sostituirsi il creditore, il quale non può sindacare le modalità con cui il debitore abbia ritenuto di esercitare la propria situazione giuridica nell'ambito del rapporto, né contestare le scelte e l'idoneità delle manifestazioni di volontà da questo poste in essere a produrre gli effetti riconosciuti dall'ordinamento, soccorrendo, all'uopo, altri strumenti di tutela
4 a garanzia delle pretese del creditore, quali, ove ne ricorrano i requisiti, l'azione revocatoria ovvero l'opposizione di terzo “(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5805 del 12/04/2012; Sez. 3, Sentenza n. 1867 del 18/02/2000; Sentenza n. 3665 del 28/05/1988; Sentenza n. 484 del 16/02/1966);
- che nella vicenda in esame, alla luce degli esposti principi di diritto, l'appello deve essere respinto così assorbiti gli ulteriori motivi di appello che attengono al “quantum della pretesa”.
2. Sulle spese Le spese seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico di parte appellante. Esse sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e suc. mod. nei valori medi in ragione dello scaglione valore indeterminato media complessità:
1. fase di studio € 2.518,00
2. fase di introduzione € 1.665,00
3. fase di trattazione € 3.686,00
4. fase decisionale € 4.287,00
totale compensi € 12.156,00
Si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, d.P.R. nr. 115/2002 che l'appello è respinto.
P. Q. M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello proposto;
2) dichiara tenuta e condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio sostenute da parte appellata che liquida in € 12.156,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
3) si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, d.P.R. nr. 115/2002 che l'appello è respinto.
Così deciso in camera di consiglio alli 05/11/2025
Il Presidente est. Dott.ssa Rosella Silvestri
5
, e , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 Parte_3 dagli avv.ti RICCOMAGNO MARIO e CAPOTORTO SARA presso il cui studio sono elettivamente domiciliati per delega in atti e con domiciliazione telematica PARTI APPELLANTI nei confronti di
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv.to ORIONE MAURIZIO presso il cui studio è elettivamente domiciliato per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLATA CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTI APPELLANTI
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in totale riforma della sentenza n. 8/2024 del Tribunale della Spezia, G.U. Dott.ssa Adriana Ghelardi, pubblicata in data 9.01.2024 e non notificata, così giudicare: in via principale: dichiarare che i Sig.ri e Parte_1 Parte_2 Parte_3 hanno diritto ad ottenere, per l'intervento in soccorso della Controparte_2 il 12.11.2019 al largo del Porto della Spezia, il pagamento di un compenso ai sensi dell'art. 499 Cod. Nav. e dell'art. 13 della Convenzione di Londra 1989 e, per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento del predetto Controparte_1 compenso per l'importo di Euro 6.000.000 o altra somma meglio vista anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi legali e rivalutazione ove applicabile;
in via eventuale istruttoria: qualora ritenuto necessario dalla Corte d'Appello, ammettere le istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 e n. 3, cod. proc. civ. e non accolte dal Tribunale, che qui di seguito si ritrascrivono [si rinvia alle note di pc depositate in data 30/06/2025]
1 sulle spese: si chiede che le spese di primo grado, a modifica della sentenza del Tribunale, vengano poste integralmente a carico di unitamente a quelle di secondo grado”. CP_1
PARTE APPELLATA
“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, rigettare il gravame proposto dagli appellanti nei confronti della sentenza pronunciata dal Tribunale di La Spezia, n. 8/2024 (n.r.g. 1011/2022 pubblicata in data 9 gennaio 2024 (non notificata) e, per l'effetto, confermarla integralmente e così: (i) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva degli appellanti nei confronti di in assenza dei presupposti di cui all'art. 499 cod.nav. e/o art. 496 CP_1 cod.nav. e per l'effetto respingere ogni e tutte le domande formulate dagli appellanti contro
(ii) accertare e dichiarare le domande formulate dagli appellanti contro CP_1 CP_1 infondate e non provate nell' “an” e nel “quantum” e per l'effetto respingere tali domande;
(iii) nella denegata e non creduta eventualità in cui risultasse dovuto un compenso agli appellanti, liquidare tale compenso in base ai parametri stabiliti dalla Convenzione di Convenzione di Londra del 28 Aprile 1989. Con reiezione delle istanze istruttorie rinnovate dagli appellanti ed accoglimento di quelle reiterate da ove occorrendo. CP_1
Con vittoria di spese ed onorari del grado”.
Fatto e diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, , e Parte_1 Persona_1
, componenti dell'equipaggio del rimorchiatore “Calabria” di proprietà della Parte_3 Contr società concessionaria del servizio di rimorchio e manovra nel porto della Spezia, ai sensi degli artt. 499 cod. nav. e 13 della Convenzione di Londra, chiedevano la condanna di al pagamento del compenso per l'attività di salvataggio svolta in data Controparte_1
12/11/2019 a favore della nave militare “Paolo Thaon Di Revel” durante delle prove a mare al largo dei cantieri di Muggiano, dove la nave era in fase di allestimento. CP_1
Si costituiva in giudizio , che deduceva il difetto di legittimazione attiva Controparte_1 degli attori per insussistenza delle condizioni di cui all'art. 499 cod. nav. e, in via subordinata, chiedeva il rigetto della domanda avversaria in quanto infondata nell'an e nel quantum. Quanto alla natura del servizio prestato dagli attori, rappresentava che «Per tutta la CP_1 durata dell'intervento del rimorchiatore “CALABRIA”, quindi, la nave “ Controparte_2
ed il personale a bordo non si sono mai trovati in alcuna situazione di pericolo che
[...] potesse determinare un mutamento in “salvataggio” della prestazione di rimorchio richiesta al ed effettuata dal rimorchiatore “CALABRIA”» (pag. 7 della comparsa di risposta). Con sentenza n. 8/2024, pubblicata il 9/01/2024, il Tribunale della Spezia così decideva:
“- accerta il difetto di legittimazione attiva degli attori e per l'effetto
- rigetta la domanda promossa da , e Parte_1 Parte_2
nei confronti di Parte_3 Controparte_1
- condanna , e in solido, al Parte_1 Parte_2 Parte_3 pagamento a favore di delle spese del presente giudizio che liquida in Controparte_1 complessivi € 3809,00, oltre accessori di legge.”. Avverso la predetta sentenza proponevano appello e , deducendo Pt_1 Pt_2 Pt_4
l'erroneità della sentenza per avere il Tribunale affermato la carenza di legittimazione attiva in
2 capo agli attori e per aver omesso di pronunciarsi sul quantum del risarcimento richiesto. Gli appellanti, inoltre, reiteravano le istanze istruttorie già formulate nelle memorie ex art. 183, comma 6, nn. 2 e 3, c.p.c. Resisteva ssumendo le conclusioni riportate in epigrafe. CP_1
Con ordinanza comunicata in data 29/01/2024 il Consigliere Istruttore, lette le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 15/01/2025, rinviava all'udienza dell'1/10/2025 per rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 comma 1 nn. 1, 2 e 3 c.p.c. All'esito di tale udienza, il Consigliere Istruttore riservava la decisione al Collegio.
***
1. Sui motivi di appello
1.1.Primo motivo: sull'erroneo diniego di legittimazione attiva in capo agli odierni appellanti e sull'erronea qualificazione del servizio a favore di CP_1
Gli appellanti denunciano l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale della Spezia ha accolto l'eccezione di irca il difetto di legittimazione attiva in CP_1 capo all'equipaggio del rimorchiatore “Calabria”. Nel primo motivo di appello- punto 3.1- viene dedotto che la percezione di un qualsiasi Contr compenso da parte dell'armatore non ha privato ipso facto l'equipaggio della legittimazione ad agire ai sensi dell'art. 499 cod. nav. Nel primo motivo di appello- punto 3.2 viene contestato al Giudice di primo grado di non aver Contr ravvisato alcuna irregolarità nel comportamento dell'armatore malgrado quest'ultimo – soltanto dopo circa due anni dai fatti – abbia emesso la “prefattura” di € 100.002,00 per
“servizio di rimorchio e riormeggio - ormeggio a Cantiere” e abbia ottenuto il relativo pagamento. Sul piano processuale, gli appellanti lamentano inoltre la tardività e l'irritualità della produzione della “prefattura” (prod. 8 – , evidenziando che essa è stata CP_1 prodotta da controparte solo con la terza memoria istruttoria. Deducono altresì che la fattura elettronica (prod. 9 – , nonché la contabile di pagamento (prod. 10 – CP_1
, sono state prodotte oltre i termini istruttori di cui all'art. 183-bis c.p.c., solo CP_1 dopo che il Tribunale ne aveva ordinato l'esibizione. Nel primo motivo di appello- punto 3.3- l'equipaggio si duole poi dell'erroneità della sentenza impugnata per non aver riqualificato il servizio svolto dal rimorchiatore “Calabria” come attività di salvataggio, alla stregua dei regolamenti e delle procedure aziendali applicabili nel caso di specie. Infine,al punto 3.4 del primo motivo di appello, gli appellanti lamentano l'omesso esame delle circostanze di fatto, da cui emergerebbe che l'equipaggio era intervenuto al di fuori dell'area di concessione di rimorchio portuale, al fine di fronteggiare una situazione di emergenza verificatasi sulla nave di Revel”. Ne consegue che il Tribunale avrebbe dovuto CP_2 inquadrare la fattispecie in esame nell'alveo della International Convention on Salvage, stipulata a Londra nel 1989. Il motivo, nelle sue articolazioni, è infondato. La Corte rileva :
- che l'art. 499 cod. nav. recita :“Qualora l'armatore non sia legittimato o trascuri di agire per il conseguimento del compenso di assistenza o di salvataggio, i componenti dell'equipaggio hanno azione per la parte ad essi spettante del compenso stesso”.
3 - che la medesima norma “consente ai componenti dell'equipaggio di agire direttamente nei confronti dell'armatore della nave soccorsa nei soli casi in cui l'armatore della nave soccorritrice non sia legittimato ad agire (come accade nell'ipotesi in cui l'operazione di soccorso sia intervenuta fra navi appartenenti ad uno stesso armatore) ovvero abbia trascurato di agire” (così, Cass., Sez. L, sent. 27/09/1996, n. 8545);
- che la Corte di Cassazione insegna :“Per la lingua italiana il verbo "trascurare" ha il significato di "non darsi pensiero di qualcosa o di qualcuno;
mancare di attenzione e diligenza nello svolgere il proprio lavoro". La norma descrive dunque una condotta puramente oggettiva, che prescinde dall'atteggiamento soggettivo del debitore” (Cass. ord. 17/11/2020, n. 26049);
- che l'azione ex art. 499 cod. nav. è riconducibile alla categoria delle azioni surrogatorie di cui all'art. 2900 c.c. (cfr. obiter dictum pag. 5 ord. Cass. cit.);
- che in tema di azione surrogatoria, è consolidato il seguente principio di diritto: “L'azione surrogatoria, consentendo al creditore di prevenire e neutralizzare gli effetti negativi che possano derivare alle sue ragioni dall'inerzia del debitore, il quale ometta di esercitare le opportune azioni dirette ad incrementare il suo patrimonio, conferisce al creditore stesso la legittimazione all'esercizio di un diritto altrui, ed ha perciò carattere necessariamente eccezionale, potendo essere proposta solo nei casi ed alle condizioni previsti dalla legge. Ne discende che, qualora il debitore non sia più inerte, per aver posto in essere comportamenti idonei e sufficienti a far ritenere utilmente espressa la sua volontà in ordine alla gestione del rapporto, viene a mancare il presupposto perché a lui possa sostituirsi il creditore, il quale non può sindacare le modalità con cui il debitore abbia ritenuto di esercitare i suoi diritti nell'ambito del rapporto, né contestare le scelte e l'idoneità delle manifestazioni di volontà da lui poste in essere a produrre gli effetti riconosciuti dall'ordinamento, soccorrendo all'uopo altri strumenti di tutela a garanzia delle pretese del creditore, quali, ove ne ricorrano i requisiti, l'azione revocatoria ovvero l'opposizione di terzo” (sic, Cass. Sez. 2, 28/11/2022, n. 34940); Contr
- che nel caso di specie, l'armatore non è rimasto inerte, poiché questi ha gestito il proprio rapporto con qualificando la prestazione svolta dal rimorchiatore “Calabria” CP_1 come “servizio di rimorchio e riormeggio fornito alla nave di Revel” (prod. 8 – CP_2
, ottenendo il relativo compenso (prodd. 9 e 10 – ; CP_1 CP_1
- che le doglianze relative alle tardività delle prodd. 8, 9 e 10 del fascicolo di primo grado di parte (fattura, fattura elettronica, contabile di pagamento) sono irrilevanti in CP_1 quanto non necessari alla prova di fatti pacifici in giudizio quali l'intervenuto pagamento da parte di all'armatore ( pag. 4 comparsa di costituzione e risposta in primo grado;
non CP_1 contestato nella prima memoria ex art. 183 comma 6 nr. 2 c.p.c. della parte attrice in data 25.11.20222). Ritenuto, alla luce dei principi sopra esposti:
- che la decisione dell'armatore di qualificare l'attività svolta come “servizio di rimorchio e ormeggio” anziché come “servizio di salvataggio” è irrilevante atteso che essa costituisce un
“comportamento idonei e sufficienti e a far ritenere utilmente espressa la sua volontà in ordine alla gestione del rapporto” ( Cass. cit. in motivazione) venendo “a mancare il presupposto perché a lui possa sostituirsi il creditore, il quale non può sindacare le modalità con cui il debitore abbia ritenuto di esercitare la propria situazione giuridica nell'ambito del rapporto, né contestare le scelte e l'idoneità delle manifestazioni di volontà da questo poste in essere a produrre gli effetti riconosciuti dall'ordinamento, soccorrendo, all'uopo, altri strumenti di tutela
4 a garanzia delle pretese del creditore, quali, ove ne ricorrano i requisiti, l'azione revocatoria ovvero l'opposizione di terzo “(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5805 del 12/04/2012; Sez. 3, Sentenza n. 1867 del 18/02/2000; Sentenza n. 3665 del 28/05/1988; Sentenza n. 484 del 16/02/1966);
- che nella vicenda in esame, alla luce degli esposti principi di diritto, l'appello deve essere respinto così assorbiti gli ulteriori motivi di appello che attengono al “quantum della pretesa”.
2. Sulle spese Le spese seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico di parte appellante. Esse sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e suc. mod. nei valori medi in ragione dello scaglione valore indeterminato media complessità:
1. fase di studio € 2.518,00
2. fase di introduzione € 1.665,00
3. fase di trattazione € 3.686,00
4. fase decisionale € 4.287,00
totale compensi € 12.156,00
Si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, d.P.R. nr. 115/2002 che l'appello è respinto.
P. Q. M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello proposto;
2) dichiara tenuta e condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio sostenute da parte appellata che liquida in € 12.156,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
3) si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, d.P.R. nr. 115/2002 che l'appello è respinto.
Così deciso in camera di consiglio alli 05/11/2025
Il Presidente est. Dott.ssa Rosella Silvestri
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