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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 12/11/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2103/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2103 /2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BECONCINI ELISA Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto Email_1 difensore, via Curtatone e Montanara n. 12, San Miniato, loc. Ponte a Egola (PI)
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DELL'OMODARME Parte_2 C.F._2
EP ed elettivamente domiciliato presso lo studio del Email_2 predetto difensore, via Fucini n. 49, Pisa con intervento del PM in sede con ad oggetto: divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso all'udienza del 6 novembre 2025, il cui verbale è da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il PM nulla ha opposto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso che reca in calce la data del 30 aprile 2024, e hanno Parte_1 Parte_2 proposto domanda congiunta di separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in data 12 agosto 2017 in Marti (PI) e hanno dato atto che, dalla loro unione, è Per_ nata la figlia il 3 luglio 2016. Hanno chiesto, oltre alla separazione personale tra le parti, anche l'affido condiviso della figlia ad entrambi i genitori, il collocamento prevalente della minore presso la madre nella casa coniugale a lei assegnata, la regolamentazione del diritto di visita del padre e la previsione di un contributo di mantenimento in favore della minore e a carico del padre pari ad € 450,00 mensili, più Istat, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie e al 100% dell'assegno unico. Rispetto alle altre questioni economiche pendenti tra loro, hanno domandato prendersi atto dell'impegno del a versare il Pt_2
50% della rata mensile del mutuo insistente sulla casa coniugale.
In data 3 febbraio 2025, il Tribunale di Pisa ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e, contestualmente, ha rimesso la causa sul ruolo per la verifica delle condizioni di procedibilità della domanda di divorzio. Nelle more dell'udienza di comparizione delle parti, fissata in modalità cartolare, parte ricorrente ha dichiarato di opporsi al decreto di fissazione udienza cartolare e ha chiesto l'adozione di provvedimenti urgenti a tutela della minore e, in particolare, disporsi il Per_ versamento diretto del mantenimento da parte del datore di lavoro e l'audizione immediata di ai fini dell'adozione dei provvedimenti del caso.
All'udienza del 6 novembre 2025, cui il resistente ha presenziato personalmente, il procuratore di parte ricorrente si è rimessa al Tribunale e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
-.-.-.-.-
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta in origine congiuntamente, non può essere accolta, essendo venuto meno il consenso delle parti rispetto alle statuizioni accessorie previste in ricorso e non essendo possibile trasformare il rito da congiunto a contenzioso.
Invero, anche a voler prescindere dalla revocabilità unilaterale o meno del consenso già a suo tempo manifestato da entrambi i coniugi, la domanda di separazione consensuale (proposta cumulativamente alla domanda di divorzio) non può essere accolta a tutela dell'interesse prevalente della minore, valutabile d'ufficio, posto che, considerato quanto emerso all'udienza ed in particolare lo stato di prostrazione e di paura in cui è sembrata vivere la ricorrente (visibilmente spaventata e intimorita), anche a seguito del comportamento tenuto dal lla stessa udienza, non è possibile accogliere, Pt_2 senza i necessari approfondimenti istruttori, la domanda di affido condiviso della figlia minore ad entrambi i coniugi, né di esercizio del diritto di visita senza la previa valutazione anche dei servizi sociali territorialmente competenti.
Né, tra l'altro, appare possibile trasformare il giudizio da consensuale in giudiziale stante la totale diversità di rito tra le due forme di separazione (consensuale e contenziosa) e quindi le parti dovranno procedere ad instaurare un nuovo giudizio contenzioso.
Trattasi, per vero, di riti che prevedono termini e decadenze differenti.
Alla trasformazione da consensuale in giudiziale osta, altresì, l'iscrizione del fascicolo nel registro di volontaria giurisdizione anziché di contenzioso civile, dovendo, pertanto, le parti provvedere ad iscrivere nuovamente la causa nel registro corretto, con archiviazione del presente fascicolo iscritto nel ruolo v.g.
In punto di regolamentazione delle spese di lite, siffatte spese possono compensarsi stante la natura della decisione e la sostanziale soccombenza di entrambi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
RIGETTA il ricorso cumulativo di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio proposto su domanda congiunta ex art. 473.bis 49 e 51 c.p.c.
DISPONE la trasmissione degli atti del presente procedimento (unitamente alla presente sentenza) ai servizi sociali territorialmente competenti rispetto al luogo di residenza delle parti e della minore per la presa in carico immediata del nucleo e per l'assunzione delle determinazioni del caso.
DISPONE la trasmissione degli atti del presente procedimento (unitamente alla presente sentenza) alla Procura della Repubblica presso l'adito Tribunale di Pisa.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 11.11.2025
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2103 /2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BECONCINI ELISA Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto Email_1 difensore, via Curtatone e Montanara n. 12, San Miniato, loc. Ponte a Egola (PI)
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DELL'OMODARME Parte_2 C.F._2
EP ed elettivamente domiciliato presso lo studio del Email_2 predetto difensore, via Fucini n. 49, Pisa con intervento del PM in sede con ad oggetto: divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso all'udienza del 6 novembre 2025, il cui verbale è da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il PM nulla ha opposto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso che reca in calce la data del 30 aprile 2024, e hanno Parte_1 Parte_2 proposto domanda congiunta di separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in data 12 agosto 2017 in Marti (PI) e hanno dato atto che, dalla loro unione, è Per_ nata la figlia il 3 luglio 2016. Hanno chiesto, oltre alla separazione personale tra le parti, anche l'affido condiviso della figlia ad entrambi i genitori, il collocamento prevalente della minore presso la madre nella casa coniugale a lei assegnata, la regolamentazione del diritto di visita del padre e la previsione di un contributo di mantenimento in favore della minore e a carico del padre pari ad € 450,00 mensili, più Istat, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie e al 100% dell'assegno unico. Rispetto alle altre questioni economiche pendenti tra loro, hanno domandato prendersi atto dell'impegno del a versare il Pt_2
50% della rata mensile del mutuo insistente sulla casa coniugale.
In data 3 febbraio 2025, il Tribunale di Pisa ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e, contestualmente, ha rimesso la causa sul ruolo per la verifica delle condizioni di procedibilità della domanda di divorzio. Nelle more dell'udienza di comparizione delle parti, fissata in modalità cartolare, parte ricorrente ha dichiarato di opporsi al decreto di fissazione udienza cartolare e ha chiesto l'adozione di provvedimenti urgenti a tutela della minore e, in particolare, disporsi il Per_ versamento diretto del mantenimento da parte del datore di lavoro e l'audizione immediata di ai fini dell'adozione dei provvedimenti del caso.
All'udienza del 6 novembre 2025, cui il resistente ha presenziato personalmente, il procuratore di parte ricorrente si è rimessa al Tribunale e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
-.-.-.-.-
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta in origine congiuntamente, non può essere accolta, essendo venuto meno il consenso delle parti rispetto alle statuizioni accessorie previste in ricorso e non essendo possibile trasformare il rito da congiunto a contenzioso.
Invero, anche a voler prescindere dalla revocabilità unilaterale o meno del consenso già a suo tempo manifestato da entrambi i coniugi, la domanda di separazione consensuale (proposta cumulativamente alla domanda di divorzio) non può essere accolta a tutela dell'interesse prevalente della minore, valutabile d'ufficio, posto che, considerato quanto emerso all'udienza ed in particolare lo stato di prostrazione e di paura in cui è sembrata vivere la ricorrente (visibilmente spaventata e intimorita), anche a seguito del comportamento tenuto dal lla stessa udienza, non è possibile accogliere, Pt_2 senza i necessari approfondimenti istruttori, la domanda di affido condiviso della figlia minore ad entrambi i coniugi, né di esercizio del diritto di visita senza la previa valutazione anche dei servizi sociali territorialmente competenti.
Né, tra l'altro, appare possibile trasformare il giudizio da consensuale in giudiziale stante la totale diversità di rito tra le due forme di separazione (consensuale e contenziosa) e quindi le parti dovranno procedere ad instaurare un nuovo giudizio contenzioso.
Trattasi, per vero, di riti che prevedono termini e decadenze differenti.
Alla trasformazione da consensuale in giudiziale osta, altresì, l'iscrizione del fascicolo nel registro di volontaria giurisdizione anziché di contenzioso civile, dovendo, pertanto, le parti provvedere ad iscrivere nuovamente la causa nel registro corretto, con archiviazione del presente fascicolo iscritto nel ruolo v.g.
In punto di regolamentazione delle spese di lite, siffatte spese possono compensarsi stante la natura della decisione e la sostanziale soccombenza di entrambi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
RIGETTA il ricorso cumulativo di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio proposto su domanda congiunta ex art. 473.bis 49 e 51 c.p.c.
DISPONE la trasmissione degli atti del presente procedimento (unitamente alla presente sentenza) ai servizi sociali territorialmente competenti rispetto al luogo di residenza delle parti e della minore per la presa in carico immediata del nucleo e per l'assunzione delle determinazioni del caso.
DISPONE la trasmissione degli atti del presente procedimento (unitamente alla presente sentenza) alla Procura della Repubblica presso l'adito Tribunale di Pisa.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 11.11.2025
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina