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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/01/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il giudice, dr.ssa Marisa Gallo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21814/2021, promossa da:
elettivamente domiciliati in Torino, Corso Vittorio Parte_1 Parte_2
Emanuele II n. 168, presso lo studio dell'avv. Gianluca Pescatori, che li rappresenta e difende giusta procura in atti
- ATTORI -
-
contro
- in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliata in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 6, presso lo studio dell'avv. Giorgio
Salussoglia, che la rappresenta e difende unitamente agli avv.ti Giovanni Campidoglio e
Andrea Conso del Foro di Milano, giusta procura in atti
- CONVENUTA -
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI
Per gli attori
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare l'inadempimento di alle obbligazioni a suo carico Controparte_2
nascenti dal contratto di fido di conto corrente n. 196755 con pegno rotativo sul conto titoli n.
3704408 (deposito titoli n. 227480) nonché, dunque, l'illegittimità del recesso e/o della risoluzione contrattuale e per gli effetti condannare ., in persona del legale CP_1
pagina 1 di 6 rappresentante pro tempore, all'integrale risarcimento dei danni tutti patiti dai signori Pt_1
e in conseguenza dell'inopinata cessione dei titoli oggetto di pegno
[...] Parte_2
rotativo, danni che si quantificano in euro 20.802,31.
IN VIA DI SUBORDINE: accertare e dichiarare l'inadempimento di alle obbligazioni a suo carico CP_1
nascenti dal contratto di fido di conto corrente n. 196755 con pegno rotativo sul conto titoli n.
3704408 (deposito titoli n. 227480) e per gli effetti condannare alla minore CP_1
somma di euro 17.120,24.
OVVERO IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA, al veriore importo che sarà accertato in corso di causa.
Con vittoria di spese e costi di lite, compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA
e CPA come per legge.
In via istruttoria: omissis”
Per la convenuta
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Torino adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione e previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così giudicare: in via principale,
1. rigettare tutte le domande, eccezioni ed istanze (anche istruttorie) dei ricorrenti, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate, per le ragioni esposte in atti ovvero con la migliore statuizione, mandando esente da ogni addebito o Controparte_1
responsabilità per i fatti per cui è causa;
in ogni caso,
2. condannare i ricorrenti a rifondere alla convenuta le spese ed i compensi professionali per la difesa nel presente giudizio, oltre agli accessori di legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. I signori ed in qualità di eredi del sig. Parte_1 Parte_2 Persona_1
hanno convenuto in giudizio la onde sentir dichiarare il suo Controparte_2
inadempimento alle obbligazioni derivanti dal contratto di fido di conto corrente n. 196755, garantito da pegno rotativo sul conto titoli n. 3704408 (deposito titoli n. 227480), già acceso dal sig. in data 13.3.2020, e al fine di ottenere la condanna della convenuta al Persona_1 risarcimento dei danni, quantificati in € 20.802,31 o, in subordine, in € 17.120,24.
2. La domanda è fondata e deve essere accolta, con le precisazioni che seguono.
pagina 2 di 6 In fatto, è pacifico che il sig. già titolare del conto corrente n. 196755 e del Persona_1
dossier titoli n. 227480 accesi presso in data 13.3.2020 avesse stipulato Controparte_1
con il medesimo istituto bancario un contratto di apertura di credito in conto corrente, per l'importo di € 65.500,00, con validità a revoca garantito dalla costituzione di pegno rotativo sui titoli di cui al deposito n. 227480.
In data 19.7.2020 decedeva il sig. e in data 11.8.2020 Persona_1 CP_1 provvedeva alla vendita dei titoli in misura proporzionale all'entità del credito vantato a tale data per l'esposizione debitoria del sig. (pari ad € 60.093,95), realizzando l'importo di € Per_1
63.698,78 e chiudendo contestualmente il conto pegno.
Gli attori hanno promosso il giudizio sostenendo l'illegittimità del recesso operato dalla convenuta e l'inadempimento di alle obbligazioni assunte con il contratto, CP_1
lamentando come la vendita arbitraria dei titoli, in assenza di una preventiva informazione agli eredi, avesse procurato loro un danno patrimoniale.
La convenuta ha contestato le argomentazioni avversarie, evidenziando come il contratto di apertura di credito si fosse risolto automaticamente al momento del decesso del sig. e Per_1
sostenendo di aver legittimamente venduto i titoli, in quanto a ciò autorizzata dal mandato conferitole dal cliente, anche nel suo interesse ex art. 1723, II comma, c.c., al momento della costituzione del pegno rotativo.
Le difese di non possono essere condivise. CP_1
Ed invero, anche a voler aderire alla tesi della secondo cui il fido si sarebbe risolto Pt_3
con il decesso del sig. con conseguente inapplicabilità delle disposizioni contenute Per_1
negli artt. 2,4,8 ed 11 del contratto, va osservato come lo stesso mandato invocato dalla convenuta non le avrebbe consentito di procedere alla vendita dei titoli senza una preventiva comunicazione agli eredi.
L'art. A3 del “mandato a vendere” così prevedeva: “A maggior garanzia del mio/nostro impegno come sopra indicato, ferma restando la vigenza dei contratti di custodia e amministrazione sopra citati (ordinario, convenzionale, a mandato o a pegno) e degli atti di pegno sottoscritti, con la presente vi conferisco/conferiamo mandato irrevocabile, anche nel vostro interesse, ai sensi dell'art. 1723, II comma, del cod.civ., a vendere sul mercato, in caso di mio/nostro inadempimento degli impegni creditizi da me/noi assunti verso di voi, tutti gli strumenti e/o valori in qualsiasi momento immessi nei depositi a custodia indicati al punto 3) delle Premesse, ivi inclusi i titoli depositati/registrati/
pagina 3 di 6 evidenziati nei dossier a garanzia a me/noi intestati, e a utilizzarne il netto ricavo a copertura del vostro credito, o di quanto residuasse dello stesso e di qualsiasi altro credito presente o futuro che doveste vantare nei miei/nostri confronti”; l'art. A4 disponeva inoltre, al punto A.1:
“1) In caso di mancato integrale pagamento da parte mia/nostra anche di uno solo degli impegni assunti, comprensivo anche delle corresponsioni puntuali degli interessi, senza necessità alcuna di costituirmi in mora, sarete liberi di utilizzare a pieno il presente mandato per il recupero del residuo credito, fermo restando il mio/nostro impegno a versarvi prontamente, per quanto non dovesse essere realizzato, la differenza;
a tal fine, vi conferisco/conferiamo tutti i necessari poteri per la vendita degli strumenti finanziari, con facoltà anche di sottoscrivere in mio/nostro nome e per mio/nostro conto, tutti gli atti necessari”, e al punto B: “Il presente mandato può essere esercitato dalla Banca in ogni momento, con preavviso scritto non inferiore a 1 (un) giorno […]”; infine, l'art.
4.4 dell'Atto di costituzione del pegno prevedeva la possibilità per la Banca di “compiere, anche in nome del costituente il pegno, ogni atto o formalità necessari o opportuni per l'acquisizione,
l'estensione, il trasferimento, nonché, ricorrendone il caso, per la realizzazione della garanzia”.
E' dunque evidente come l'esercizio dei poteri conferiti dal mandato fosse funzionale al mantenimento o all'escussione della garanzia costituita in favore della per il caso di Pt_3 inadempimento del cliente;
come specificatamente indicato all'articolo A3 del mandato, sopra citato, il mandato irrevocabile a vendere i titoli doveva ritenersi subordinato all'inadempimento del correntista e peraltro, anche in tal caso, era previsto un onere di preavviso al cliente di un giorno.
Nella fattispecie in esame, tuttavia, la non ha neppure allegato un inadempimento del Pt_3
sig. rappresentando unicamente di aver venduto i titoli dal momento che, con il Per_1
decesso del cliente, il credito della era divenuto immediatamente liquido ed esigibile. Pt_3
Tale argomentazione è però destituita di fondamento, posto che non solo non era ravvisabile alcun inadempimento in capo al sig. ma, in ogni caso, la proprio alla luce delle Per_1 Pt_3
disposizioni contenute nel mandato, non avrebbe potuto disporre di alcunché senza un preavviso al cliente (o ai suoi eredi).
E' pacifico ed incontestato che tale preavviso non vi sia stato e che, subito dopo la comunicazione da parte degli eredi (in data 9.8.2020) del decesso del sig. la Per_1
convenuta abbia proceduto alla vendita dei titoli.
pagina 4 di 6 Va dunque stigmatizzata la condotta della che non ha messo gli eredi in condizione di Pt_3 apportare la liquidità necessaria all'estinzione del fido ed ha agito in violazione dei doveri di correttezza e buona fede alla stessa imposti, tenuto anche conto della complessiva capienza del deposito titoli e dell'entità della garanzia patrimoniale concessa a fronte dell'apertura di credito (Cass. n. 17291/2016; Cass. n. 5415/2024).
3. Deve pertanto accogliersi la domanda risarcitoria formulata dagli attori, posto che, anche a voler ritenere estinto il contratto di fido per il decesso della parte e dunque, eventualmente, non prospettabile una responsabilità contrattuale per inadempimento alle obbligazioni assunte in contratto, sarebbe in ogni caso ravvisabile una responsabilità extra contrattuale della convenuta;
sul punto basti richiamare le pronunce della Suprema Corte, secondo cui se i "fatti materiali", come ritualmente allegati hinc et inde, rimangono immutati, è compito del giudice individuare quali tra essi assumano rilevanza giuridica, in relazione alla individuazione della fattispecie normativa astratta in cui tali fatti debbono essere sussunti, indipendentemente dal tipo di diritto indicato dalla parte. In tal senso si giustificano, del resto, le ipotesi di "cumulabilità" della domanda di risarcimento danni, là dove, a tutela del medesimo bene della vita, vengono a "concorrere" sia l'azione contrattuale che quella extracontrattuale, in quanto la modifica dell'azione non comporta il mutamento del quadro fattuale mediante allegazione di una diversa "condotta materiale", lesiva dell'interesse giuridico protetto” (Cass. 05/02/2024, n. 3267; Cass. n. 10049/2022).
4. Quanto alla determinazione dei danni, parte attrice ha depositato una relazione di parte che ha prospettato diverse ipotesi di risarcimento.
Ritiene questo giudice che il danno, prevedibile ed immediato, debba essere quantificato nel controvalore in denaro che gli eredi non avrebbero perso qualora la li avesse messi in Pt_3 condizione di ripianare il debito e conservare i titoli, invece alienati dall'istituto bancario;
tale somma è stata indicata dal consulente di parte, dott. , in € 17.120,24. Persona_2
Non può, per contro, identificarsi il danno nella maggior somma di € 20.802,31 per l'ipotesi in cui gli eredi avessero selezionato altri titoli da vendere, attesa l'incertezza in ordine a tale modalità operativa.
Le contestazioni della convenuta sulla consulenza attorea, oltre ad essere in parte prive di pregio, avendo il consulente chiarito gli elementi ed i dati utilizzati per eseguire i calcoli, appaiono generiche ed inidonee a privare di affidabilità le allegazioni attoree, tenuto anche conto del fatto che la stessa non ha prodotto alcuna relazione di parte volta a smentire Pt_3
i calcoli avversari.
pagina 5 di 6 In conclusione, deve essere condannata a corrispondere agli attori la somma di € CP_1
17.120,24.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della convenuta;
esse, in assenza di nota spese, si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di valore ricompreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, ridotta la fase istruttoria, in considerazione dell'attività svolta;
va altresì liquidato in € 882,00 il compenso per l'attivazione dei due procedimenti di mediazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita;
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 corrispondere a ed la complessiva somma di € 17.120,24; Parte_1 Parte_2
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 rimborsare a ed le spese di lite, che liquida in complessivi € Parte_1 Parte_2
5.119,00 per compenso, oltre anticipazioni per contributo unificato, marca e spese di mediazione, 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA ai sensi di legge.
Così deciso in Torino, in data 29.1.2025.
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il giudice, dr.ssa Marisa Gallo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21814/2021, promossa da:
elettivamente domiciliati in Torino, Corso Vittorio Parte_1 Parte_2
Emanuele II n. 168, presso lo studio dell'avv. Gianluca Pescatori, che li rappresenta e difende giusta procura in atti
- ATTORI -
-
contro
- in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliata in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 6, presso lo studio dell'avv. Giorgio
Salussoglia, che la rappresenta e difende unitamente agli avv.ti Giovanni Campidoglio e
Andrea Conso del Foro di Milano, giusta procura in atti
- CONVENUTA -
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI
Per gli attori
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare l'inadempimento di alle obbligazioni a suo carico Controparte_2
nascenti dal contratto di fido di conto corrente n. 196755 con pegno rotativo sul conto titoli n.
3704408 (deposito titoli n. 227480) nonché, dunque, l'illegittimità del recesso e/o della risoluzione contrattuale e per gli effetti condannare ., in persona del legale CP_1
pagina 1 di 6 rappresentante pro tempore, all'integrale risarcimento dei danni tutti patiti dai signori Pt_1
e in conseguenza dell'inopinata cessione dei titoli oggetto di pegno
[...] Parte_2
rotativo, danni che si quantificano in euro 20.802,31.
IN VIA DI SUBORDINE: accertare e dichiarare l'inadempimento di alle obbligazioni a suo carico CP_1
nascenti dal contratto di fido di conto corrente n. 196755 con pegno rotativo sul conto titoli n.
3704408 (deposito titoli n. 227480) e per gli effetti condannare alla minore CP_1
somma di euro 17.120,24.
OVVERO IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA, al veriore importo che sarà accertato in corso di causa.
Con vittoria di spese e costi di lite, compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA
e CPA come per legge.
In via istruttoria: omissis”
Per la convenuta
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Torino adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione e previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così giudicare: in via principale,
1. rigettare tutte le domande, eccezioni ed istanze (anche istruttorie) dei ricorrenti, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate, per le ragioni esposte in atti ovvero con la migliore statuizione, mandando esente da ogni addebito o Controparte_1
responsabilità per i fatti per cui è causa;
in ogni caso,
2. condannare i ricorrenti a rifondere alla convenuta le spese ed i compensi professionali per la difesa nel presente giudizio, oltre agli accessori di legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. I signori ed in qualità di eredi del sig. Parte_1 Parte_2 Persona_1
hanno convenuto in giudizio la onde sentir dichiarare il suo Controparte_2
inadempimento alle obbligazioni derivanti dal contratto di fido di conto corrente n. 196755, garantito da pegno rotativo sul conto titoli n. 3704408 (deposito titoli n. 227480), già acceso dal sig. in data 13.3.2020, e al fine di ottenere la condanna della convenuta al Persona_1 risarcimento dei danni, quantificati in € 20.802,31 o, in subordine, in € 17.120,24.
2. La domanda è fondata e deve essere accolta, con le precisazioni che seguono.
pagina 2 di 6 In fatto, è pacifico che il sig. già titolare del conto corrente n. 196755 e del Persona_1
dossier titoli n. 227480 accesi presso in data 13.3.2020 avesse stipulato Controparte_1
con il medesimo istituto bancario un contratto di apertura di credito in conto corrente, per l'importo di € 65.500,00, con validità a revoca garantito dalla costituzione di pegno rotativo sui titoli di cui al deposito n. 227480.
In data 19.7.2020 decedeva il sig. e in data 11.8.2020 Persona_1 CP_1 provvedeva alla vendita dei titoli in misura proporzionale all'entità del credito vantato a tale data per l'esposizione debitoria del sig. (pari ad € 60.093,95), realizzando l'importo di € Per_1
63.698,78 e chiudendo contestualmente il conto pegno.
Gli attori hanno promosso il giudizio sostenendo l'illegittimità del recesso operato dalla convenuta e l'inadempimento di alle obbligazioni assunte con il contratto, CP_1
lamentando come la vendita arbitraria dei titoli, in assenza di una preventiva informazione agli eredi, avesse procurato loro un danno patrimoniale.
La convenuta ha contestato le argomentazioni avversarie, evidenziando come il contratto di apertura di credito si fosse risolto automaticamente al momento del decesso del sig. e Per_1
sostenendo di aver legittimamente venduto i titoli, in quanto a ciò autorizzata dal mandato conferitole dal cliente, anche nel suo interesse ex art. 1723, II comma, c.c., al momento della costituzione del pegno rotativo.
Le difese di non possono essere condivise. CP_1
Ed invero, anche a voler aderire alla tesi della secondo cui il fido si sarebbe risolto Pt_3
con il decesso del sig. con conseguente inapplicabilità delle disposizioni contenute Per_1
negli artt. 2,4,8 ed 11 del contratto, va osservato come lo stesso mandato invocato dalla convenuta non le avrebbe consentito di procedere alla vendita dei titoli senza una preventiva comunicazione agli eredi.
L'art. A3 del “mandato a vendere” così prevedeva: “A maggior garanzia del mio/nostro impegno come sopra indicato, ferma restando la vigenza dei contratti di custodia e amministrazione sopra citati (ordinario, convenzionale, a mandato o a pegno) e degli atti di pegno sottoscritti, con la presente vi conferisco/conferiamo mandato irrevocabile, anche nel vostro interesse, ai sensi dell'art. 1723, II comma, del cod.civ., a vendere sul mercato, in caso di mio/nostro inadempimento degli impegni creditizi da me/noi assunti verso di voi, tutti gli strumenti e/o valori in qualsiasi momento immessi nei depositi a custodia indicati al punto 3) delle Premesse, ivi inclusi i titoli depositati/registrati/
pagina 3 di 6 evidenziati nei dossier a garanzia a me/noi intestati, e a utilizzarne il netto ricavo a copertura del vostro credito, o di quanto residuasse dello stesso e di qualsiasi altro credito presente o futuro che doveste vantare nei miei/nostri confronti”; l'art. A4 disponeva inoltre, al punto A.1:
“1) In caso di mancato integrale pagamento da parte mia/nostra anche di uno solo degli impegni assunti, comprensivo anche delle corresponsioni puntuali degli interessi, senza necessità alcuna di costituirmi in mora, sarete liberi di utilizzare a pieno il presente mandato per il recupero del residuo credito, fermo restando il mio/nostro impegno a versarvi prontamente, per quanto non dovesse essere realizzato, la differenza;
a tal fine, vi conferisco/conferiamo tutti i necessari poteri per la vendita degli strumenti finanziari, con facoltà anche di sottoscrivere in mio/nostro nome e per mio/nostro conto, tutti gli atti necessari”, e al punto B: “Il presente mandato può essere esercitato dalla Banca in ogni momento, con preavviso scritto non inferiore a 1 (un) giorno […]”; infine, l'art.
4.4 dell'Atto di costituzione del pegno prevedeva la possibilità per la Banca di “compiere, anche in nome del costituente il pegno, ogni atto o formalità necessari o opportuni per l'acquisizione,
l'estensione, il trasferimento, nonché, ricorrendone il caso, per la realizzazione della garanzia”.
E' dunque evidente come l'esercizio dei poteri conferiti dal mandato fosse funzionale al mantenimento o all'escussione della garanzia costituita in favore della per il caso di Pt_3 inadempimento del cliente;
come specificatamente indicato all'articolo A3 del mandato, sopra citato, il mandato irrevocabile a vendere i titoli doveva ritenersi subordinato all'inadempimento del correntista e peraltro, anche in tal caso, era previsto un onere di preavviso al cliente di un giorno.
Nella fattispecie in esame, tuttavia, la non ha neppure allegato un inadempimento del Pt_3
sig. rappresentando unicamente di aver venduto i titoli dal momento che, con il Per_1
decesso del cliente, il credito della era divenuto immediatamente liquido ed esigibile. Pt_3
Tale argomentazione è però destituita di fondamento, posto che non solo non era ravvisabile alcun inadempimento in capo al sig. ma, in ogni caso, la proprio alla luce delle Per_1 Pt_3
disposizioni contenute nel mandato, non avrebbe potuto disporre di alcunché senza un preavviso al cliente (o ai suoi eredi).
E' pacifico ed incontestato che tale preavviso non vi sia stato e che, subito dopo la comunicazione da parte degli eredi (in data 9.8.2020) del decesso del sig. la Per_1
convenuta abbia proceduto alla vendita dei titoli.
pagina 4 di 6 Va dunque stigmatizzata la condotta della che non ha messo gli eredi in condizione di Pt_3 apportare la liquidità necessaria all'estinzione del fido ed ha agito in violazione dei doveri di correttezza e buona fede alla stessa imposti, tenuto anche conto della complessiva capienza del deposito titoli e dell'entità della garanzia patrimoniale concessa a fronte dell'apertura di credito (Cass. n. 17291/2016; Cass. n. 5415/2024).
3. Deve pertanto accogliersi la domanda risarcitoria formulata dagli attori, posto che, anche a voler ritenere estinto il contratto di fido per il decesso della parte e dunque, eventualmente, non prospettabile una responsabilità contrattuale per inadempimento alle obbligazioni assunte in contratto, sarebbe in ogni caso ravvisabile una responsabilità extra contrattuale della convenuta;
sul punto basti richiamare le pronunce della Suprema Corte, secondo cui se i "fatti materiali", come ritualmente allegati hinc et inde, rimangono immutati, è compito del giudice individuare quali tra essi assumano rilevanza giuridica, in relazione alla individuazione della fattispecie normativa astratta in cui tali fatti debbono essere sussunti, indipendentemente dal tipo di diritto indicato dalla parte. In tal senso si giustificano, del resto, le ipotesi di "cumulabilità" della domanda di risarcimento danni, là dove, a tutela del medesimo bene della vita, vengono a "concorrere" sia l'azione contrattuale che quella extracontrattuale, in quanto la modifica dell'azione non comporta il mutamento del quadro fattuale mediante allegazione di una diversa "condotta materiale", lesiva dell'interesse giuridico protetto” (Cass. 05/02/2024, n. 3267; Cass. n. 10049/2022).
4. Quanto alla determinazione dei danni, parte attrice ha depositato una relazione di parte che ha prospettato diverse ipotesi di risarcimento.
Ritiene questo giudice che il danno, prevedibile ed immediato, debba essere quantificato nel controvalore in denaro che gli eredi non avrebbero perso qualora la li avesse messi in Pt_3 condizione di ripianare il debito e conservare i titoli, invece alienati dall'istituto bancario;
tale somma è stata indicata dal consulente di parte, dott. , in € 17.120,24. Persona_2
Non può, per contro, identificarsi il danno nella maggior somma di € 20.802,31 per l'ipotesi in cui gli eredi avessero selezionato altri titoli da vendere, attesa l'incertezza in ordine a tale modalità operativa.
Le contestazioni della convenuta sulla consulenza attorea, oltre ad essere in parte prive di pregio, avendo il consulente chiarito gli elementi ed i dati utilizzati per eseguire i calcoli, appaiono generiche ed inidonee a privare di affidabilità le allegazioni attoree, tenuto anche conto del fatto che la stessa non ha prodotto alcuna relazione di parte volta a smentire Pt_3
i calcoli avversari.
pagina 5 di 6 In conclusione, deve essere condannata a corrispondere agli attori la somma di € CP_1
17.120,24.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della convenuta;
esse, in assenza di nota spese, si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di valore ricompreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, ridotta la fase istruttoria, in considerazione dell'attività svolta;
va altresì liquidato in € 882,00 il compenso per l'attivazione dei due procedimenti di mediazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita;
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 corrispondere a ed la complessiva somma di € 17.120,24; Parte_1 Parte_2
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 rimborsare a ed le spese di lite, che liquida in complessivi € Parte_1 Parte_2
5.119,00 per compenso, oltre anticipazioni per contributo unificato, marca e spese di mediazione, 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA ai sensi di legge.
Così deciso in Torino, in data 29.1.2025.
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO
pagina 6 di 6