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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/10/2025, n. 1613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1613 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. RG LA Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. AN CC Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1025 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno
2025, promosso da:
nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato presso Parte_1
lo studio dell'Avv. STEFANO FRAU che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti,
ricorrente
contro
1 nata ad [...], il [...], elettivamente domiciliata Controparte_1
presso lo studio dell'Avv. ISABELLA MANUNZA che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti:
“Voglia il Tribunale adito così decidere:
1) La casa familiare, sita in San Sperate, via Cedrino, 26, continuerà ad essere assegnata alla signora che vi vivrà unitamente alla figlia maggiorenne ma non economicamente CP_1 Per_1
indipendente.
2) Disporre, a far data dal mese di agosto 2025, la revoca dell'assegno divorzile in favore della signora avendo quest'ultima reperito attività lavorativa. CP_1
Part 3) Disporre a carico del signor un contributo al mantenimento della figlia nella misura Per_1
di euro 678,00 mensili (da rivalutarsi secondo gli indici Istat come per legge), da versare sul conto intestato alla signora (IBAN: [...]), a far data dal mese CP_1
di luglio 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, universitarie o per corsi che Per_1
vorrà intraprendere, sportive e ricreative.
Part 4) Disporre il versamento da parte del signor in favore della signora degli arretrati Istat CP_1
relativi al mantenimento della figlia per gli ultimi 5 anni, pari ad euro 4.000,00, di cui Per_1
2 euro 2.000,00 entro il mese di settembre 2025 ed euro 2.000,00 entro il mese di ottobre 2025.
Part 5) La signora rinuncia ad agire nei confronti del signor per richiedere la somma di circa CP_1
20.000,00 euro a titolo di contributo al mantenimento di corrispondente a quanto versato Per_1
Part dal irettamente ad Per_1
6) Si chiede la compensazione delle spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/02/2025, premesso di avere divorziato Parte_1
DA in virtù della sentenza n. 1356/2018, pubblicata l'8/05/2018, ha Controparte_1
chiesto la modifica delle condizioni del divorzio, avendo recentemente appreso che la convenuta svolgeva da diversi anni attività lavorativa in qualità di Operatrice Socio Sanitaria, percependo una retribuzione di circa 1.600,00 euro mensili, chiedendo quindi la revoca dell'assegno divorzile di euro 325,00 ed altresì di poter versare direttamente alla figlia maggiorenne non Per_1
economicamente autosufficiente, il contributo di euro 575,00 per il suo mantenimento.
Si è costituita la resistente, non opponendosi alla revoca dell'assegno divorzile, confermando di aver reperito un'occupazione lavorativa stabile, ma chiedendo l'adeguamento secondo Indici Istat
del mantenimento della figlia Per_1
Nell'udienza del 1/10/2025, i procuratori hanno dato atto dell'accordo raggiunto tra le parti in ordine alla definizione del giudizio.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni conformi trascritte in epigrafe.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente
3 compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
Sull'accordo delle parti:
1. assegna ad la casa familiare, in via Cedrino n. 26 (San Sperate), per Controparte_1
continuare ad abitarvi con la figlia maggiorenne non economicamente Persona_2
indipendente;
2. revoca l'obbligo in capo a del versamento in favore di Parte_1 CP_1
ell'assegno divorzile, a decorrere da mese di agosto 2025;
[...]
3. dispone che versi mensilmente in favore di sul Parte_1 Controparte_1
conto corrente alla stessa intestato (IBAN: [...]), la somma di
678,00 euro, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia a decorrere dal Persona_2
mese di luglio 2025, con rivalutazione annuale secondo ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia;
4. dà atto che i è obbligato a versare in favore di a Parte_1 Controparte_1
somma di euro 4.000, quali arretrati della rivalutazione Istat relativa agli assegni di mantenimento della figlia degli ultimi 5 anni, e precisamente, euro 2.000,00 entro il mese di settembre 2025, ed euro 2.000,00 entro il mese di ottobre 2025;
5. dà atto che a rinunciato ad agire nei confronti di Controparte_1 Parte_1
per ottenere il pagamento della somma di circa 20.000,00 euro, a titolo di mantenimento della figlia corrispondente a quanto da lui versato direttamente alla figlia;
Per_1
6. compensa le spese del giudizio tra le parti.
4 Cagliari, il 1/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
AN CC RG LA
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