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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XII, sentenza 16/02/2026, n. 2379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2379 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2379/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SS RO, Presidente
CRUCIANI ANDREA, EL
DE ANGELIS GILDO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18445/2024 depositato il 12/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO RIFIUT IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1677/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte, la parte ricorrente Ricorrente_1 impugnava, ex artt. 18 e 19 D. Lgs. n. 546/1992, il silenzio rifiuto formatosi in ordine alla richiesta di rimborso formalizzata con il Modello Unico Persone Fisiche 2021, presentato in data 27 novembre 2021, avente ad oggetto un credito IRPEF pari ad € 27.892,00 ed un credito dell'imposta addizionale comunale IRPEF pari ad € 182,00.
Con il ricorso si chiede: “1. in via principale, di voler dichiarare l'illegittimità del silenzio rifiuto e del correlato diniego di rimborso riconoscendo i crediti pari a € 27.892 a titolo di Irpef e di € 182 a titolo di Addizionale comunale Irpef esposti nella dichiarazione dei redditi modello Unico Persone fisiche 2021 per l'anno d'imposta
2020, oltre interessi;
2. in via di subordine, di applicare qualsiasi temperamento utile, con contestuale condanna della parte convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio ex art. 15 D. Lgs. n. 546/1992 delle quali la scrivente avvocato Difensore_1 si dichiara distrattaria”.
Si costituiva in giudizio, con il deposito di controdeduzioni, l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale I di
Roma rimarcando l'inammissibilità del ricorso per mancato adempimento dell'onere probatorio incombente sul ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del contribuente al pagamento spese di lite.
All'odierna pubblica udienza, la causa veniva discussa e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Non è contestato che il contribuente con il Modello Unico Persone Fisiche 2021, presentato in data 27 novembre 2021, abbia indicato un credito IRPEF pari ad € 27.892,00 ed un credito dell'imposta addizionale comunale IRPEF pari ad € 182,00.
Tuttavia, come precisato, con consolidata giurisprudenza, dalla Corte di Cassazione, grava sul contribuente, il quale richieda il riconoscimento di un credito d'imposta, l'onere di provare i fatti costitutivi dell'esistenza del credito e “tale onere non può essere assolto con la mera esposizione della propria pretesa restitutoria nella dichiarazione, giacché il credito fiscale non nasce da questa, bensì dal meccanismo fisiologico di applicazione del tributo previsto dalla legge” (Corte di Cassazione, ordinanza n. 24841 del 9 settembre
2025). Ed a tale onere, la parte ricorrente non ha in alcun modo adempiuto.
Ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 546/92, le spese di giudizio seguono la soccombenza a carico della parte ricorrente ed a favore dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale I di Roma, e vanno parametrate ai valori medi tabellari di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, risultando dovute nella misura di € 2.500,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Roma nella misura di € 2.500,00, oltre accessori di legge.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SS RO, Presidente
CRUCIANI ANDREA, EL
DE ANGELIS GILDO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18445/2024 depositato il 12/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO RIFIUT IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1677/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte, la parte ricorrente Ricorrente_1 impugnava, ex artt. 18 e 19 D. Lgs. n. 546/1992, il silenzio rifiuto formatosi in ordine alla richiesta di rimborso formalizzata con il Modello Unico Persone Fisiche 2021, presentato in data 27 novembre 2021, avente ad oggetto un credito IRPEF pari ad € 27.892,00 ed un credito dell'imposta addizionale comunale IRPEF pari ad € 182,00.
Con il ricorso si chiede: “1. in via principale, di voler dichiarare l'illegittimità del silenzio rifiuto e del correlato diniego di rimborso riconoscendo i crediti pari a € 27.892 a titolo di Irpef e di € 182 a titolo di Addizionale comunale Irpef esposti nella dichiarazione dei redditi modello Unico Persone fisiche 2021 per l'anno d'imposta
2020, oltre interessi;
2. in via di subordine, di applicare qualsiasi temperamento utile, con contestuale condanna della parte convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio ex art. 15 D. Lgs. n. 546/1992 delle quali la scrivente avvocato Difensore_1 si dichiara distrattaria”.
Si costituiva in giudizio, con il deposito di controdeduzioni, l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale I di
Roma rimarcando l'inammissibilità del ricorso per mancato adempimento dell'onere probatorio incombente sul ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del contribuente al pagamento spese di lite.
All'odierna pubblica udienza, la causa veniva discussa e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Non è contestato che il contribuente con il Modello Unico Persone Fisiche 2021, presentato in data 27 novembre 2021, abbia indicato un credito IRPEF pari ad € 27.892,00 ed un credito dell'imposta addizionale comunale IRPEF pari ad € 182,00.
Tuttavia, come precisato, con consolidata giurisprudenza, dalla Corte di Cassazione, grava sul contribuente, il quale richieda il riconoscimento di un credito d'imposta, l'onere di provare i fatti costitutivi dell'esistenza del credito e “tale onere non può essere assolto con la mera esposizione della propria pretesa restitutoria nella dichiarazione, giacché il credito fiscale non nasce da questa, bensì dal meccanismo fisiologico di applicazione del tributo previsto dalla legge” (Corte di Cassazione, ordinanza n. 24841 del 9 settembre
2025). Ed a tale onere, la parte ricorrente non ha in alcun modo adempiuto.
Ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 546/92, le spese di giudizio seguono la soccombenza a carico della parte ricorrente ed a favore dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale I di Roma, e vanno parametrate ai valori medi tabellari di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, risultando dovute nella misura di € 2.500,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Roma nella misura di € 2.500,00, oltre accessori di legge.