CA
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/12/2025, n. 6227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6227 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. Antonio Mungo Consigliere
3) dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel processo civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 2973/2024, pubblicata il
30.10.2024, iscritto al n. 960/2025 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, promosso d a di LI (c.f. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
LI (c.f. , presso cui ope legis domicilia in LI, Via A. Diaz n. 11, C.F._1
- appellante - nei confronti di
(c.f. ), nata a [...] il [...], rappresentata CP_1 CodiceFiscale_2
e difesa dagli avv.ti Maurizio Maiello (c.f. ), Gaetano Giordano (c.f. CodiceFiscale_3 [...]
) e CA FA (c.f. ), con studio in LI, Piazza C.F._4 CodiceFiscale_5
Bovio n. 8;
(c.f. ) con sede legale in Roma, Viale Europa n. 190, in persona Controparte_2 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Bartolomeo (c.f. dichiarato , CodiceFiscale_6
(c.f. ), nato a [...] il [...], non Controparte_3 CodiceFiscale_7
costituito,
- appellati -
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di LI, non costituito, -interventore necessario -
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 2973/2024, pubblicata il 30.10.2024, il Tribunale di Nola, in accoglimento della domanda proposta da e da , ad esito della svolta ctu CP_1 Controparte_3 grafica, dichiarava la falsità della firma apposta da quest'ultimo sull'avviso di ricevimento della raccomandata n. 138407236723 (indirizzata alla domiciliata presso il , con cui era CP_1 CP_3 stato notificato l'atto di appello avanti la Commissione Tributaria Regionale da parte della
[...]
, che aveva poi visto, con sentenza n. 68/2012, accolto l'appello avverso la sentenza della Parte_1
Commissione Tributaria Provinciale n. 443/2011.
Avverso detta sentenza proponeva appello l' , con atto notificato il Parte_1
5.3.2025, deducendone la erroneità per non essere stata dichiarata inammissibile la proposta querela di falso, in quanto l'atto era stato notificato tramite invio diretto, con raccomandata con avviso di ricevimento, per cui trovavano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quello della legge 890/1992, e la normativa regolamentare non prevedeva alcuna identificazione del consegnatario, richiedendo solo la sottoscrizione del “ricevente”, che poteva anche non essere il destinatario della comunicazione e delle cui generalità l'agente postale non doveva svolgere alcuna indagine, come affermato anche da Cass. n. 29359/2020; per cui l'unica querela di falso poteva attenere solo alla consegna dell'atto ad uno dei soggetti legittimati a ricevere l'atto presso il domicilio del destinatario.
Instava pertanto per l'accoglimento dell'appello e la declaratoria di inammissibilità della querela, con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza del gravame ed CP_1 evidenziando che la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento era leggibile e non riconducibile al e che i testi escussi avevano confermato che il giorno della notifica il CP_3 CP_3 non era presente nel proprio ufficio e nemmeno era presente ivi l'avv. Fornaro, che condivideva l'ufficio. Dichiarava comunque di riproporre la modifica della domanda già svolta in udienza di precisazione delle conclusioni, anche a seguito dell'orientamento consolidato da Cass. n. 1686/2023, tesa ad accertare che nessuno dei soggetti che frequentavano lo studio professionale aveva ricevuto il plico raccomandato. Instava infine, in caso di accoglimento dell'appello, per la compensazione delle spese di lite, in considerazione della novità della questione e del consolidamento giurisprudenziale solo con la sentenza della Suprema Corte sopra riportata.
Si costituiva in giudizio altresì la ribadendo la propria carenza di Controparte_2
legittimazione passiva. Con ordinanza del 2.7.2025 il presidente istruttore rinviava all'udienza del 3 dicembre 2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c. e mandando alla Cancelleria per la comunicazione degli atti alla Procura Generale, per le sue conclusioni, che non venivano però rassegnate.
All'udienza del 3.12.2025, trattata in modalità scritta, il presidente istruttore riservava la causa alla decisione del collegio, che deliberava di emettere la presente sentenza.
Motivi della decisione
L'appello è fondato e deve pertanto essere accolto.
Correttamente infatti l'appellante ha evidenziato che, essendo stata effettuata la notifica dell'atto di appello avanti la Commissione Tributaria Regionale tramite invio diretto del plico a mezzo del servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento, trovavano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, che non richiedevano alcuna identificazione del consegnatario, dovendo l'ufficiale postale solo attestare la consegna, all'indirizzo indicato, a persona ivi rinvenuta e abilitata a ricevere il plico. In tal senso ha chiarito la Suprema Corte, con sentenza n.
1686/2023, in fattispecie analoga alla presente, che “nel caso di notifica a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 26, d.P.R. n. 603 del 1972 – in cui non è prevista una relata di notifica sulla qualità del soggetto cui l'atto viene consegnato, come accade invece nella notifica a mezzo posta ai sensi della legge n. 890 del 9182 – l'agente postale si limita ad attestare l'avvenuta consegna al domicilio del destinatario (con conseguente presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.) piuttosto che la consegna a mani del destinatario (Cass. 270/2012, 4895/2014, 14501/2016)”, aggiungendo quindi che “solo laddove vi è l'obbligo di effettuare la relata di notifica con espressa indicazione del soggetto che ha ricevuto l'atto, l'omissione di tale indicazione fa presumere che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, il quale potrà perciò disconoscere la propria firma;
al contrario, laddove non vi sia obbligo di redigere la relata di notifica, ma solo l'obbligo di raccogliere la sottoscrizione del ricevente – che ai sensi dell'art. 39 del d.m. 9 aprile 2001 può essere anche un familiare, convivente, collaboratore, addetto al ritiro o portiere, senza che l'agente postale debba identificarlo e trascriverne le generalità – non opera la presunzione di consegna a mani del destinatario, e l'unica querela di falso che può essere proposta, per contestare la fede privilegiata dell'atto pubblico redatto dall'agente postale, attiene alla consegna in sé dell'atto ad uno dei soggetti sopra indicati”.
La querela di falso presentata quindi da e , al fine di CP_1 Controparte_3 sentir dichiarare la falsità della firma del apposta in calce all'avviso di ricevimento, doveva CP_3
essere dichiarata inammissibile, non risultando dalla relata di ricevimento, e non essendo dovuta, alcuna dichiarazione dell'agente postale della riconducibilità della firma di ricevuta a
[...]
. CP_3
La modifica della domanda, avvenuta in primo grado solo in udienza di precisazione delle conclusioni, tesa ad accertare che nessuno dei familiari o dei soggetti che frequentavano lo studio professionale aveva ricevuto il plico raccomandato, appare tardiva oltre che essere infondata, avendo la prova testimoniale avuto ad oggetto la sola eventuale presenza in studio del condividente avv.
Fornaro ma non anche di tutti quei soggetti che potrebbero aver ricevuto l'atto (familiari, collaboratori anche domestici, portiere o addetti al ritiro atti).
In relazione alle spese di lite, devono compensarsi integralmente quelle di secondo grado inerenti la partecipazione al giudizio della atteso che nessuna domanda è stata Controparte_2 svolta nei suoi confronti e l'appello le è stato notificato solo a fini di integrazione del contraddittorio.
Le residue del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a favore dell' e a carico di e e liquidate come Parte_1 CP_1 Controparte_3
da dispositivo, ai sensi del d.m. 147/2022, con esclusione, per il giudizio di appello, di quelle relative alla fase istruttoria, in quanto non effettivamente svoltasi, e con riferimento a cause di valore indeterminabile, bassa complessità. Spese di ctu del primo grado di giudizio a carico dei soccombenti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di LI, Prima Sezione Civile, decidendo sull'appello proposto dalla
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. Parte_2
2973/2024, pubblicata il 30.10.2024, in contraddittorio con e Controparte_2 CP_1
, e con l'intervento necessario del Procuratore della Repubblica presso la Controparte_3
Corte d'Appello di LI;
disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione e istanza, così provvede, in parziale riforma della sentenza impugnata:
-----Dichiara la contumacia di . Controparte_3
-----Dichiara inammissibile la querela di falso proposta da e CP_1 Controparte_3 avverso la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata n. 138407236723 e li condanna in solido alla rifusione in favore dell' di Parte_1
LI delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate per il primo grado in 3.900,00 € per compensi e per il secondo grado in 804,00 € per spese e 3.500,00 € per compensi, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali e accessori di legge.
-----Pone a carico di e le spese di ctu, come liquidate nel CP_1 Controparte_3
corso del giudizio di primo grado.
-----Compensa le spese di lite del presente grado di giudizio in relazione alla posizione processuale di Controparte_2 -----Conferma la sentenza di primo grado in relazione alla pronuncia di inammissibilità della domanda proposta nei confronti di e la condanna degli attori alla rifusione delle spese di Controparte_2
lite nei suoi confronti.
Così deciso in LI il 3.12.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo