Ordinanza cautelare 5 giugno 2025
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 05/01/2026, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00058/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02243/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2243 del 2025, proposto da
Naoual El Azri, rappresentato e difeso dall'avvocato AN Giordano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
Edilizia Futura S.r.l. semplificata, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
1) del provvedimento di revoca del “nulla osta in ingresso rilasciato in favore della sig.ra EL AZ UA in data 02/08/2022 su istanza del prodotta in data 27/01/2022” codice pratica P-NA/L/Q/2022/101467;
2) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguenziale lesivo degli interessi della ricorrente compreso l’implicito rigetto della richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. RO AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il gravame che ne occupa viene impugnato il decreto di revoca del 10.3.25 del nulla osta all’ingresso rilasciato in favore della ricorrente in data 2/8/2022 su istanza del 27/01/22.
La ricorrente, in particolare, espone di avere fatto ingresso in Italia il 20.2.23 e di avere più volte instato per la convocazione, unitamente al suo datore di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Al fine, in data 10.3.25, veniva adottato il provvedimento di revoca del nulla osta quivi gravato, atteso che “ alla CCIAA l’impresa indicata nell’istanza risulta cessata in data 24/12/2018 ”.
A mezzi di gravame la ricorrente essenzialmente deduce:
- Eccesso di potere - difetto di istruttoria – travisamento dei fatti, stante la erroneità in punto di fatto dell’assunto della Amministrazione; è ben vero, infatti, che l’impresa “Edilizia Futura di AG NI a partire dal 2018 ha cessato la propria attività; e, tuttavia, altrettanto innegabile -siccome emergente dalle visure camerali versate in atti- che il medesimo sig. AN AG avrebbe successivamente iscritto al registro imprese la società a responsabilità limitata con il nome di “Edilizia Futura S.r.l. semplificata”, avente giustappunto sé medesimo quale amministratore e socio unico;
- violazione e/o falsa applicazione del d.l. 73/2022 in relazione all’art. 22 del d. lgs. 286/1998 e alla Circolare del Ministero dell’Interno n. 3836/2007; lesione del legittimo affidamento; eccesso di potere: disparità di trattamento, stante la causa di forza maggiore occorsa (giusta la colpevole inerzia connotante il contegno della Amministrazione, che avrebbe ignorato i solleciti del primigenio datore di lavoro, frustrando in tal guisa la sua volontà di tener fede agli impegni assunti con la istanza di nulla osta) legittimante il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione;
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata, instando per la reiezione del gravame, e la causa, al fine, è stata introitata per la decisione all’esito della udienza pubblica del 19 novembre 2025.
Il ricorso è fondato, all’esito del congiunto scrutinio delle due doglianze che lo assistono.
Fondate, infatti, sono le censure afferenti alla omessa valutazione della sussistenza delle condizioni per la adozione di un provvedimento positivo, quanto meno per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, stante:
- la erroneità dell’assunto circa la “cessazione” della attività di impresa del soggetto istante il rilascio del nulla osta;
- la colpevole inerzia serbata per lungo tempo dalla Amministrazione, ciò che ha impedito la tempestiva, e positiva, conclusione del procedimento, con la sottoscrizione del contratto di soggiorno con il primigenio istante.
Incrinato in nuce , invero, si appalesa il presupposto di fatto su cui fonda il gravato provvedimento, id est la inesistenza in allora –vale a dire, al momento dell’ingresso in Italia- delle condizioni per la stipulazione del rapporto di lavoro con l’indicato datore.
Di contro, siccome allegato e comprovato dalla ricorrente –e non contestato dalla Amministrazione, che pur si è costituita spiegando articolate difese- vi sono stati tentativi della ricorrente, e della impresa primigenia datrice di lavoro, volti giustappunto all’ottenimento di una convocazione, al fine di procedere alla sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Sottoscrizione che in quel momento - id est al momento del rilascio del nulla osta, dell’ingresso della ricorrente in Italia, e del sollecito volto alla convocazione delle parti- era ben possibile.
D’altra parte, è ben vero che la impresa Edilizia Futura di AG AN aveva cessato la propria attività alla fine del 2018, e tuttavia il medesimo AG risultava avere poscia provveduto a costituire una società a responsabilità limitata con il nome di “ Edilizia Futura S.r.l. semplificata ” (rivestendo la qualitas di amministratore e socio unico).
Talchè a tale centro di imputazione di interessi si appalesa poter essere imputabile sia la istanza primigenia, che il successivo sollecito del 27 febbraio 2023.
La Autorità, a fronte dell’ingresso in Italia della ricorrente agli inizia del 2023, non mai procedeva alla ridetta, e agognata, convocazione.
Il decorso di tale inusitato spatium temporis - quali che ne siano le ragioni- non è per certo imputabile alla ricorrente che, indi e de relato , delle sfavorevoli sopravvenienze che ne possono discendere non può, ragionevolmente, essere chiamata a rispondere.
Orbene, dalla documentazione prodotta nel presente giudizio, relativamente alle vicende afferenti alla attività di impresa espletata dalla persona fisica istante per il rilascio del nulla osta, emerge la fallacia del presupposto di fatto fondante la gravata revoca.
La sopravvenuta impossibilità, poi, di concludere il contratto con esso primigenio datore -intervenuta nelle more della definizione del procedimento- avrebbe dovuto indurre l’Amministrazione a valutare la possibilità di rilasciare alla ricorrente un permesso per attesa occupazione.
Talchè, in conclusione, e siccome già delibato da questo TAR in sede interinale, con statuizioni dalle quali non si rinviene ragione veruna per quivi deflettere:
- attendibile era la primigenia istanza e il successivo sollecito volto alla sottoscrizione del contratto di soggiorno;
- la Autorità, di contro e tenuto conto dell’inerte contegno da essa serbato per oltre due anni, appare avere irragionevolmente allocato l’alea del decorso del tempo in capo alla ricorrente, non assegnando veruna rilevanza alla successiva impossibilità -nel momento in cui si è concretata la convocazione- di stipulare il contratto di soggiorno (a distanza di circa due anni dall’ingresso in Italia);
- tale circostanza, per vero, non rientrando per certo nella sfera di signoria dell’interessato e costituendo scaturigine dell’inerte condotta della resistente Amministrazione, avrebbe dovuto indurre essa Amministrazione a rilasciare un titolo di soggiorno per attesa occupazione, anche in conformità a quanto previsto dalle circolari del medesimo Ministero.
Le peculiarità della fattispecie controversa inducono, nondimeno, a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il gravato provvedimento.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
SA ER, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
RO AM, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO AM | SA ER |
IL SEGRETARIO