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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 19/12/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 274 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione all'udienza del 18.12.2025,
e vertente tra
, elettivamente domiciliato in Cagnano Varano (FG), Via Giardinetto n. 9, presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Antonio Pasquale Pelusi che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- attore -
e
, elettivamente domiciliata in Gela, Via Cartesio n. 14, presso lo studio dell'Avv. CP_1
AE D'RM che la rappresenta e difende per procura in atti,
- convenuto -
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 per ottenere la declaratoria dell'incapacità di intendere e di volere di al momento Controparte_2 della donazione del 4.3.2016 a firma del Notaio l'annullamento dell'atto di Persona_1 donazione e la condanna alla restituzione dei beni donati.
Parte attrice esponeva che decedeva in data 6.8.2017; che la stessa rilasciava Controparte_2 testamento pubblico del 12.10.2016, con il quale dichiarava unico erede il figlio;
Parte_1 che in data 4.3.2016 con atto a firma del Notaio donava alla Controparte_2 Persona_1 nipote l'immobile situato in Gela, Via Pitagora n. 2/a, 4° piano, con relativo garage;
CP_1 che in quel periodo si trovava in grave stato di salute, del quale Controparte_2 CP_1 approfittava per farsi donare il bene;
che successivamente le condizioni di salute della donante miglioravano;
che diceva a di liberarsi solo temporaneamente dei CP_1 Controparte_2 beni per evitare il pignoramento della Agenzia delle Entrate per poi tornarne in possesso e che la convenuta dopo la donazione abbandonava la nonna.
Si costituiva , rilevando la nullità della citazione per mancato deposito dei documenti CP_1 indicati, l'infondatezza della domanda, di avere un rapporto affettivo con e che Controparte_2
era a conoscenza della donazione ed era favorevole. Parte_1
All'udienza del 18.12.2025 si svolge la discussione, parte attrice conclude per la declaratoria dell'incapacità di intendere e di volere di al momento della donazione del Controparte_2
4.3.2016, per l'annullamento dell'atto di donazione e per la condanna alla restituzione dei beni donati, parte convenuta conclude per il rigetto di tutte le domande di parte attrice ed il giudice decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
DIRITTO
Le domande dell'attore, il quale ha in sostanza abbandonato la causa, sono rimaste del tutto sprovviste di prova e non vi è alcun elemento per dichiarare l'incapacità di intendere e di volere di
[...] al momento della donazione del 4.3.2016 a firma del Notaio da CP_2 Persona_1 ritenersi, dunque, perfettamente valida.
Le domande di sono, conseguentemente, rigettate. Parte_1
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando;
a) rigetta le domande di;
b) condanna al pagamento delle Parte_1 Parte_1 spese processuali che liquida in euro 3.500,00 per compensi ed euro 50,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa.
Gela, 18.12.2025
Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 274 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione all'udienza del 18.12.2025,
e vertente tra
, elettivamente domiciliato in Cagnano Varano (FG), Via Giardinetto n. 9, presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Antonio Pasquale Pelusi che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- attore -
e
, elettivamente domiciliata in Gela, Via Cartesio n. 14, presso lo studio dell'Avv. CP_1
AE D'RM che la rappresenta e difende per procura in atti,
- convenuto -
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 per ottenere la declaratoria dell'incapacità di intendere e di volere di al momento Controparte_2 della donazione del 4.3.2016 a firma del Notaio l'annullamento dell'atto di Persona_1 donazione e la condanna alla restituzione dei beni donati.
Parte attrice esponeva che decedeva in data 6.8.2017; che la stessa rilasciava Controparte_2 testamento pubblico del 12.10.2016, con il quale dichiarava unico erede il figlio;
Parte_1 che in data 4.3.2016 con atto a firma del Notaio donava alla Controparte_2 Persona_1 nipote l'immobile situato in Gela, Via Pitagora n. 2/a, 4° piano, con relativo garage;
CP_1 che in quel periodo si trovava in grave stato di salute, del quale Controparte_2 CP_1 approfittava per farsi donare il bene;
che successivamente le condizioni di salute della donante miglioravano;
che diceva a di liberarsi solo temporaneamente dei CP_1 Controparte_2 beni per evitare il pignoramento della Agenzia delle Entrate per poi tornarne in possesso e che la convenuta dopo la donazione abbandonava la nonna.
Si costituiva , rilevando la nullità della citazione per mancato deposito dei documenti CP_1 indicati, l'infondatezza della domanda, di avere un rapporto affettivo con e che Controparte_2
era a conoscenza della donazione ed era favorevole. Parte_1
All'udienza del 18.12.2025 si svolge la discussione, parte attrice conclude per la declaratoria dell'incapacità di intendere e di volere di al momento della donazione del Controparte_2
4.3.2016, per l'annullamento dell'atto di donazione e per la condanna alla restituzione dei beni donati, parte convenuta conclude per il rigetto di tutte le domande di parte attrice ed il giudice decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
DIRITTO
Le domande dell'attore, il quale ha in sostanza abbandonato la causa, sono rimaste del tutto sprovviste di prova e non vi è alcun elemento per dichiarare l'incapacità di intendere e di volere di
[...] al momento della donazione del 4.3.2016 a firma del Notaio da CP_2 Persona_1 ritenersi, dunque, perfettamente valida.
Le domande di sono, conseguentemente, rigettate. Parte_1
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando;
a) rigetta le domande di;
b) condanna al pagamento delle Parte_1 Parte_1 spese processuali che liquida in euro 3.500,00 per compensi ed euro 50,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa.
Gela, 18.12.2025
Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni