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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 21/11/2025, n. 1227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1227 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2201/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa IC RO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2201 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
tra
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), nato a [...] il [...], Pt_2 C.F._2 [...]
(C.F. ), nato a [...] il [...], questi ultimi n.q. di Pt_3 C.F._3 eredi (C.F. ), nata a [...] il Persona_1 C.F._3
09/04/1954 e deceduta in PALERMO il 22/02/2021, rappresentati e difesi dall'avv. CELESIA
GASPARE, giusta procura in atti;
- opponenti -
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. PIAZZA NICOLA, giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
- parte convenuta -
(già società di gestione del Controparte_2 Controparte_3 fondo denominato “Sigma Immobiliare – Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo
Chiuso”
- convenuta contumace -
oggetto: opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare.
conclusioni delle parti: come rassegnate con le note depositate per l'udienza di p.c. del 26.3.2025 tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1 Con atto di citazione ritualmente notificato ex art. 617 c.p.c., gli attori hanno convenuto in giudizio e la deducendo l'erroneità e non conformità a diritto CP_1 CP_2
dell'ordinanza emessa dal G.E. in data 16.6.2022, con la quale quest'ultimo ha dichiarato improseguibile e conseguentemente estinto il procedimento n. 8/87 R.G. ES. che reca riunito il n.
1105/2013, avente ad oggetto un obbligo di fare.
In particolare, gli opponenti hanno affermato che:
- con la sentenza n. 201/2022 del 9.2.2022 il Tribunale di Agrigento, definendo il giudizio di opposizione all'esecuzione per obblighi di fare, aveva dichiarato l'impossibilità materiale di attuazione della condanna portata dalle sentenze azionate dai creditori procedenti;
- con l'impugnata ordinanza del 16.06.2022, il G.E., preso atto di tale pronuncia, ha estinto le procedure esecutive riunite;
- eppure, in primo luogo, sulla pronuncia posta a fondamento dell'estinzione pende appello
(R.G. 1395/2022);
- nel merito, non sussistono fatti sopravvenuti alla formazione dei titoli esecutivi tali da rendere ineseguibili i lavori progettati e appaltati;
- in ogni caso, così è stato leso il diritto degli opponenti alla ripetizione delle spese da loro anticipate, in quanto creditori procedenti, in adempimento alle ordinanze di liquidazione pronunciate nel corso dell'esecuzione dal G.E.;
- “l'impossibilità di potere riassumere il procedimento esecutivo per obblighi di fare erroneamente
dichiarato estinto, infatti, costringerebbe da un lato i creditori procedenti a sostenere ulteriori esborsi senza avere di contro la possibilità, in presenza della vigenza del provvedimento di estinzione della procedura esecutiva contestato, di potere validamente richiedere al G.E. il rimborso finale ex art. 614 c.p.c delle somme anticipate ai danni dei debitori esecutati in solido tra loro”;
- alla pronuncia consegue il venir meno del custode giudiziario che, però, deve essere chiamato a rispondere della diligenza e legittimità del suo operato negli anni;
conseguentemente, le dimissioni dell'Ing. della sua detenzione dei suddetti beni immobili non possono essere CP_4
accettate e vanno contestate;
- si sono quindi opposti al provvedimento di estinzione atipica del procedimento di esecuzione per obblighi di fare, con ricorso proposto ai sensi dell'art. 617 c.p.c. dinanzi al giudice dell'esecuzione;
2 - il G.E. ha rigettato la chiesta sospensione del provvedimento nonché l'istanza ex art. 611
C.P.C. depositata dai creditori procedenti ai fini del rimborso delle somme anticipate nella procedura esecutiva (ord. 5.7.2022).
I ricorrenti hanno quindi chiesto:
“ordinare la sospensione degli effetti dell'ordinanza del 16.06.2022 impugnata e provvedere in ordine:
A) alla liquidazione delle somme anticipate oggetto di specifica istanza di rimborso ex art. 614 c.p.c, con
l'emissione, valutate le circostanze legittimanti del decreto di liquidazione definitiva ex art. 614 c.p.c. delle spese sostenute dai creditori procedenti ai danni in solido della in persona del legale rapp.te Controparte_1
pro-tempore e della già, Controparte_2 Controparte_5
con sede in Roma, via Saverio Mercadante n. 18, quali debitori esecutati nella presente procedura,
[...]
per l'importo complessivo di € 53.155,34, oltre interessi legali maturati e maturandi sino al soddisfo, ponendo detta somma definitivamente a loro carico in solido tra loro.
B) Fissare, apposita udienza di comparizione delle parti e dell'ausiliario, ordinando all'ing. CP_6
di relazionare più compiutamente in ordine ai danni lamentati dalla proprietà le
[...] Controparte_7
loro cause, e quanto necessario per porvi rimedio;
C) ordinare all'Ing. il deposito di tutta la documentazione amministrativa, tecnica e Controparte_6
contabile afferente il suo mandato”.
Si è tempestivamente costituita l' chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei Controparte_1
motivi di impugnazione relativi alla “eseguibilità dei lavori progettati” e “inesistenza di fatti sopravvenuti alla formazione dei titoli esecutivi”, su cui è stato già investito e si è pronunciato il giudice dell'opposizione all'esecuzione (NRG 2230/2014).
L' ha inoltre rappresentato gli odierni ricorrenti hanno già ottenuto CP_1
un'ordinanza ex art 614 c.p.c. che è stata opposta in quanto “quelle somme delle quali i signori Pt_1
avevano chiesto il rimborso non erano state affatto corrisposte dai creditori i quali, solo dopo essere stati sottoposti alle iniziative per il recupero coattivo da parte della ditta che aveva eseguito i lavori, avevano provveduto a pagare i minor importo di €. 179.000,00 circa per la cui liquidazione è in corso il giudizio sopra
citato, ad oggi in attesa di sentenza”
La ricorrente ha invece aderito alla doglianza circa l'emissione dell'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva per obblighi di fare senza previo onere all'esperto nominato dal GE di rendere il conto della propria gestione.
3 Ciò detto in punto di fatto, è preliminarmente necessario inquadrare il presente procedimento quale merito dell'opposizione agli atti esecutivi, ove il provvedimento opposto è l'ordinanza di estinzione della procedura pronunciata dal G.E. in data 16.6.2022, con la quale quest'ultimo ha dichiarato improseguibile e, conseguentemente, estinto il procedimento n. 8/87 R.G. ES. al quale era stato riunito il n. 1105/2013.
A ben vedere, infatti, le ulteriori domande formulate sono da considerare quali richieste conseguenziali all'accoglimento della revoca dell'ordinanza impugnata e non come richieste autonome. D'altronde, nell'atto introduttivo non viene contestato alcun altro provvedimento adottato dal G.E. che potrebbe essere oggetto di impugnazione.
Al vaglio dell'odierno decidente vi è quindi una ipotesi di estinzione atipica impugnabile ai sensi dell'art. 617 c.p.c. (tra le altre, Cass. Civ. 8404/2020) che ha carattere rescindente. A riguardo,
“il giudizio di opposizione all'esecuzione sia nelle forme dell'art. 615 cod. proc. civ. che in quelle dell'art.
617 cod. proc. civ. introduce secondo autorevole dottrina "una parentesi di cognizione" nel corso del processo esecutivo ed ha la natura propria del giudizio rescindente in quanto "è un giudizio di impugnazione di un atto del processo esecutivo e, quindi, a carattere meramente rescindente, istituzionalmente in grado di
incidere solo su quest'ultimo, tanto da riservare agli ulteriori sviluppi del processo esecutivo ogni adeguamento di esso che ne debba derivare" (Cass., Sez. III, 28/09/2018, n. 23482), spetta indefettibilmente al giudice dell'esecuzione, in esito all'opposizione ex art. 617 c.p.c., adottare nella procedura esecutiva i provvedimenti tesi a conformare il suo andamento alla decisione sull'atto esecutivo impugnato. Si è in
presenza, infatti, di una competenza funzionale che non ammette interferenze, segnatamente da parte del giudice investito dell'opposizione formale. Ciò, primariamente, in ragione del thema decidendum rimesso a quest'ultimo, che è circoscritto al solo atto opposto e al vizio denunciato, sicché l'opposizione può indirizzarsi solo verso una pronuncia di rigetto o, in alternativa, di accoglimento, con conseguente caducazione, in tal
caso, come è avvenuto qui, dell'atto che ne forma oggetto” (Cass. Civile sez. I n.17408/2024).
In applicazione a tale principio, oggi si tratterà esclusivamente della legittimità del provvedimento del 16.6.2022 impugnato, lasciando quindi al G.E. ogni valutazione sul recupero delle somme ai sensi dell'art. 614 c.p.c. - rilevando se dal caso la sussistenza di un giudicato sul punto - nonché, in generale, ogni decisione circa l'attività da porre in essere nella procedura - tra cui rientrano gli eventuali adempimenti da demandare all'esperto nominato.
Ebbene, chiarita la portata della presente pronuncia, l'opposizione va accolta e l'ordinanza impugnata va revocata per le ragioni che appresso si diranno.
4 In primo luogo, si evidenzia che, alla data di pronuncia di estinzione della procedura esecutiva impugnata, la sentenza di primo grado che ha dichiarato l'impossibilità materiale di attuazione della condanna portata dalle sentenze azionate dai creditori procedenti non era passata in giudicato;
con la conseguenza che, al più, la procedura esecutiva poteva essere sospesa in attesa della definitività del provvedimento.
Ancora, considerato che nel corso della procedura esecutiva è stata compiuta attività gestoria, sono stati nominati ausiliari ed è stato disposto il versamento di somme, appare necessario che - prima di disporne la chiusura - nel contraddittorio tra le parti, vengano posti in essere tutti gli adempimenti necessari per regolare i rapporti tra gli agenti coinvolti.
Muovendo alle spese di lite - considerato che non vi è prova agli atti che l'estinzione sia stata richiesta dall'istituto di credito opposto e che quest'ultimo, nella propria comparsa di risposta, ha manifestato anch'esso la necessità che venga svolta attività nel procedimento esecutivo prima di disporne l'estinzione, considerato altresì l'accoglimento solo parziale delle domande formulate - si ritiene vi siano giuste ragioni per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia di Controparte_2
[...]
revoca l'ordinanza opposta, resa dal G.E. in data 16.6.2022, con la quale quest'ultimo ha dichiarato improseguibile e conseguentemente estinto il procedimento n. 8/87 R.G. ES.;
dichiara inammissibili le altre domande formulate;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Agrigento, in data 21 novembre 2025
il Giudice
IC RO
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa IC RO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2201 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
tra
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), nato a [...] il [...], Pt_2 C.F._2 [...]
(C.F. ), nato a [...] il [...], questi ultimi n.q. di Pt_3 C.F._3 eredi (C.F. ), nata a [...] il Persona_1 C.F._3
09/04/1954 e deceduta in PALERMO il 22/02/2021, rappresentati e difesi dall'avv. CELESIA
GASPARE, giusta procura in atti;
- opponenti -
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. PIAZZA NICOLA, giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
- parte convenuta -
(già società di gestione del Controparte_2 Controparte_3 fondo denominato “Sigma Immobiliare – Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo
Chiuso”
- convenuta contumace -
oggetto: opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare.
conclusioni delle parti: come rassegnate con le note depositate per l'udienza di p.c. del 26.3.2025 tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1 Con atto di citazione ritualmente notificato ex art. 617 c.p.c., gli attori hanno convenuto in giudizio e la deducendo l'erroneità e non conformità a diritto CP_1 CP_2
dell'ordinanza emessa dal G.E. in data 16.6.2022, con la quale quest'ultimo ha dichiarato improseguibile e conseguentemente estinto il procedimento n. 8/87 R.G. ES. che reca riunito il n.
1105/2013, avente ad oggetto un obbligo di fare.
In particolare, gli opponenti hanno affermato che:
- con la sentenza n. 201/2022 del 9.2.2022 il Tribunale di Agrigento, definendo il giudizio di opposizione all'esecuzione per obblighi di fare, aveva dichiarato l'impossibilità materiale di attuazione della condanna portata dalle sentenze azionate dai creditori procedenti;
- con l'impugnata ordinanza del 16.06.2022, il G.E., preso atto di tale pronuncia, ha estinto le procedure esecutive riunite;
- eppure, in primo luogo, sulla pronuncia posta a fondamento dell'estinzione pende appello
(R.G. 1395/2022);
- nel merito, non sussistono fatti sopravvenuti alla formazione dei titoli esecutivi tali da rendere ineseguibili i lavori progettati e appaltati;
- in ogni caso, così è stato leso il diritto degli opponenti alla ripetizione delle spese da loro anticipate, in quanto creditori procedenti, in adempimento alle ordinanze di liquidazione pronunciate nel corso dell'esecuzione dal G.E.;
- “l'impossibilità di potere riassumere il procedimento esecutivo per obblighi di fare erroneamente
dichiarato estinto, infatti, costringerebbe da un lato i creditori procedenti a sostenere ulteriori esborsi senza avere di contro la possibilità, in presenza della vigenza del provvedimento di estinzione della procedura esecutiva contestato, di potere validamente richiedere al G.E. il rimborso finale ex art. 614 c.p.c delle somme anticipate ai danni dei debitori esecutati in solido tra loro”;
- alla pronuncia consegue il venir meno del custode giudiziario che, però, deve essere chiamato a rispondere della diligenza e legittimità del suo operato negli anni;
conseguentemente, le dimissioni dell'Ing. della sua detenzione dei suddetti beni immobili non possono essere CP_4
accettate e vanno contestate;
- si sono quindi opposti al provvedimento di estinzione atipica del procedimento di esecuzione per obblighi di fare, con ricorso proposto ai sensi dell'art. 617 c.p.c. dinanzi al giudice dell'esecuzione;
2 - il G.E. ha rigettato la chiesta sospensione del provvedimento nonché l'istanza ex art. 611
C.P.C. depositata dai creditori procedenti ai fini del rimborso delle somme anticipate nella procedura esecutiva (ord. 5.7.2022).
I ricorrenti hanno quindi chiesto:
“ordinare la sospensione degli effetti dell'ordinanza del 16.06.2022 impugnata e provvedere in ordine:
A) alla liquidazione delle somme anticipate oggetto di specifica istanza di rimborso ex art. 614 c.p.c, con
l'emissione, valutate le circostanze legittimanti del decreto di liquidazione definitiva ex art. 614 c.p.c. delle spese sostenute dai creditori procedenti ai danni in solido della in persona del legale rapp.te Controparte_1
pro-tempore e della già, Controparte_2 Controparte_5
con sede in Roma, via Saverio Mercadante n. 18, quali debitori esecutati nella presente procedura,
[...]
per l'importo complessivo di € 53.155,34, oltre interessi legali maturati e maturandi sino al soddisfo, ponendo detta somma definitivamente a loro carico in solido tra loro.
B) Fissare, apposita udienza di comparizione delle parti e dell'ausiliario, ordinando all'ing. CP_6
di relazionare più compiutamente in ordine ai danni lamentati dalla proprietà le
[...] Controparte_7
loro cause, e quanto necessario per porvi rimedio;
C) ordinare all'Ing. il deposito di tutta la documentazione amministrativa, tecnica e Controparte_6
contabile afferente il suo mandato”.
Si è tempestivamente costituita l' chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei Controparte_1
motivi di impugnazione relativi alla “eseguibilità dei lavori progettati” e “inesistenza di fatti sopravvenuti alla formazione dei titoli esecutivi”, su cui è stato già investito e si è pronunciato il giudice dell'opposizione all'esecuzione (NRG 2230/2014).
L' ha inoltre rappresentato gli odierni ricorrenti hanno già ottenuto CP_1
un'ordinanza ex art 614 c.p.c. che è stata opposta in quanto “quelle somme delle quali i signori Pt_1
avevano chiesto il rimborso non erano state affatto corrisposte dai creditori i quali, solo dopo essere stati sottoposti alle iniziative per il recupero coattivo da parte della ditta che aveva eseguito i lavori, avevano provveduto a pagare i minor importo di €. 179.000,00 circa per la cui liquidazione è in corso il giudizio sopra
citato, ad oggi in attesa di sentenza”
La ricorrente ha invece aderito alla doglianza circa l'emissione dell'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva per obblighi di fare senza previo onere all'esperto nominato dal GE di rendere il conto della propria gestione.
3 Ciò detto in punto di fatto, è preliminarmente necessario inquadrare il presente procedimento quale merito dell'opposizione agli atti esecutivi, ove il provvedimento opposto è l'ordinanza di estinzione della procedura pronunciata dal G.E. in data 16.6.2022, con la quale quest'ultimo ha dichiarato improseguibile e, conseguentemente, estinto il procedimento n. 8/87 R.G. ES. al quale era stato riunito il n. 1105/2013.
A ben vedere, infatti, le ulteriori domande formulate sono da considerare quali richieste conseguenziali all'accoglimento della revoca dell'ordinanza impugnata e non come richieste autonome. D'altronde, nell'atto introduttivo non viene contestato alcun altro provvedimento adottato dal G.E. che potrebbe essere oggetto di impugnazione.
Al vaglio dell'odierno decidente vi è quindi una ipotesi di estinzione atipica impugnabile ai sensi dell'art. 617 c.p.c. (tra le altre, Cass. Civ. 8404/2020) che ha carattere rescindente. A riguardo,
“il giudizio di opposizione all'esecuzione sia nelle forme dell'art. 615 cod. proc. civ. che in quelle dell'art.
617 cod. proc. civ. introduce secondo autorevole dottrina "una parentesi di cognizione" nel corso del processo esecutivo ed ha la natura propria del giudizio rescindente in quanto "è un giudizio di impugnazione di un atto del processo esecutivo e, quindi, a carattere meramente rescindente, istituzionalmente in grado di
incidere solo su quest'ultimo, tanto da riservare agli ulteriori sviluppi del processo esecutivo ogni adeguamento di esso che ne debba derivare" (Cass., Sez. III, 28/09/2018, n. 23482), spetta indefettibilmente al giudice dell'esecuzione, in esito all'opposizione ex art. 617 c.p.c., adottare nella procedura esecutiva i provvedimenti tesi a conformare il suo andamento alla decisione sull'atto esecutivo impugnato. Si è in
presenza, infatti, di una competenza funzionale che non ammette interferenze, segnatamente da parte del giudice investito dell'opposizione formale. Ciò, primariamente, in ragione del thema decidendum rimesso a quest'ultimo, che è circoscritto al solo atto opposto e al vizio denunciato, sicché l'opposizione può indirizzarsi solo verso una pronuncia di rigetto o, in alternativa, di accoglimento, con conseguente caducazione, in tal
caso, come è avvenuto qui, dell'atto che ne forma oggetto” (Cass. Civile sez. I n.17408/2024).
In applicazione a tale principio, oggi si tratterà esclusivamente della legittimità del provvedimento del 16.6.2022 impugnato, lasciando quindi al G.E. ogni valutazione sul recupero delle somme ai sensi dell'art. 614 c.p.c. - rilevando se dal caso la sussistenza di un giudicato sul punto - nonché, in generale, ogni decisione circa l'attività da porre in essere nella procedura - tra cui rientrano gli eventuali adempimenti da demandare all'esperto nominato.
Ebbene, chiarita la portata della presente pronuncia, l'opposizione va accolta e l'ordinanza impugnata va revocata per le ragioni che appresso si diranno.
4 In primo luogo, si evidenzia che, alla data di pronuncia di estinzione della procedura esecutiva impugnata, la sentenza di primo grado che ha dichiarato l'impossibilità materiale di attuazione della condanna portata dalle sentenze azionate dai creditori procedenti non era passata in giudicato;
con la conseguenza che, al più, la procedura esecutiva poteva essere sospesa in attesa della definitività del provvedimento.
Ancora, considerato che nel corso della procedura esecutiva è stata compiuta attività gestoria, sono stati nominati ausiliari ed è stato disposto il versamento di somme, appare necessario che - prima di disporne la chiusura - nel contraddittorio tra le parti, vengano posti in essere tutti gli adempimenti necessari per regolare i rapporti tra gli agenti coinvolti.
Muovendo alle spese di lite - considerato che non vi è prova agli atti che l'estinzione sia stata richiesta dall'istituto di credito opposto e che quest'ultimo, nella propria comparsa di risposta, ha manifestato anch'esso la necessità che venga svolta attività nel procedimento esecutivo prima di disporne l'estinzione, considerato altresì l'accoglimento solo parziale delle domande formulate - si ritiene vi siano giuste ragioni per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia di Controparte_2
[...]
revoca l'ordinanza opposta, resa dal G.E. in data 16.6.2022, con la quale quest'ultimo ha dichiarato improseguibile e conseguentemente estinto il procedimento n. 8/87 R.G. ES.;
dichiara inammissibili le altre domande formulate;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Agrigento, in data 21 novembre 2025
il Giudice
IC RO
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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