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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/03/2025, n. 1233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1233 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 16241/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16241/2023 R.G. LAVORO
TRA
US AN n. a VILLA LITERNO (CE) il 20/03/1950 rappresentato e difeso dall'avv. DIANA ANGELA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. IDA VERRENGIA, ITALA DE BENEDICTIS, LUCA
CUZZUPOLI, NICOLA FUMO E DAVIDE CATALANO
RESISTENTE
E
S.C.C.I., in persona del legale rappresentante p.t.,
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: ripetizione di indebito
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27/12/2023 parte ricorrente ha dedotto di aver ricevuto solleciti di pagamento relativi a indennità di disoccupazione agricola non spettante dal 2000 al 2008 per l'importo complessivo di €
1 17.870,28; la prescrizione dei crediti per gli importi percepiti negli anni
1999, 2000 e 2003; il difetto di motivazione.
Ha quindi agito in giudizio chiedendo, previa sospensione, di dichiarare non dovuti gli importi richiesti con vittoria di spese di lite con attribuzione.
L'istanza di sospensione è stata rigettata in sede di emissione del decreto di fissazione.
L'I.N.P.S. si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso mentre la S.C.C.I. non si è costituita e stante la regolarità della notifica se ne dichiara la contumacia.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
Il thema decidendum del presente giudizio riguarda la fondatezza delle pretese restitutorie dell'I.N.P.S. relative all'illegittima erogazione dell'indennità di disoccupazione.
Per tali ragioni, deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso nei confronti della S.C.C.I. in quanto il presente giudizio ha ad oggetto una pretesa restitutoria e non un credito oggetto di cartolarizzazione.
PRESCRIZIONE – DOLOSO OCCULTAMENTO – VERBALE ISPETTIVO
Per quanto riguarda il merito, deve ritenersi parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione formulata in via principale da parte ricorrente.
Secondo la giurisprudenza consolidata (Cassazione civile, sez. lav.,
14/05/2008, n. 12092) l'azione di ripetizione dell'I.N.P.S. è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2646 c.c. e tale termine inizia a decorre dal momento del pagamento.
Non ignora il giudicante che la fattispecie in esame rientri nella disciplina dell'indebito oggettivo sopravvenuto, atteso che il carattere indebito dell'erogazione è emerso a seguito dell'accertamento ispettivo.
2 In tema di indebito sopravvenuto la Suprema Corte a Sezioni Unite ha affermato, con sentenza n. 5624 del 9 marzo 2009, che “l'art. 2033 cod. civ., pur essendo formulato con riferimento all'ipotesi del pagamento "ab origine" indebito, è applicabile per analogia anche alle ipotesi di indebito oggettivo sopravvenuto per essere venuta meno, in dipendenza di qualsiasi ragione, in un momento successivo al pagamento, la "causa debendi".
Sebbene si tratti di un indebito sopravvenuto la prescrizione non può che decorrere dal momento del pagamento, così come afferma la giurisprudenza di legittimità granitica, considerato che, argomentando diversamente, sarebbero lese le comuni e generali regole dell'affidamento attribuendo all'Istituto la possibilità sine die di recuperare i crediti ritenuti presuntivamente non dovuti.
Nel caso in esame, parte ricorrente eccepisce espressamente la prescrizione in ordine alle somme percepite negli anni 1999, 2000 e 2003
(pagina 4 del ricorso).
L'eccezione di prescrizione è fondata solo per gli importi percepiti per gli anni 2000 e 2003 in quanto nessuna somma è stata corrisposta nell'anno
1999. Non è possibile ritenere che la cancellazione dagli elenchi agricoli abbia valore interruttivo anche del distinto credito restitutorio degli importi indebitamente versati per tale annualità. Per tali ragioni, risulta decorso il termine prescrizionale ordinario al momento della notifica della nota di debito (10.11.2016).
Non è possibile valorizzare, inoltre, neppure il verbale di accertamento ispettivo.
Allo stesso modo, non è possibile applicare al caso in esame l'ipotesi di sospensione di cui all'art. 2941 n. 8 c.c. Secondo la norma in esame, infatti, il debitore, con artifizi e raggiri, induce il creditore a rappresentarsi falsamente l'inesistenza del credito. Si tratta, quindi, di una condotta successiva alla costituzione della pretesa creditoria ed antecedente al pagamento.
3 Nel caso in esame, invece, la presunta condotta posta in essere dalla ricorrente è antecedente al sorgere del credito restitutorio in quanto, secondo la prospettazione dell'I.N.P.S., ha indotto l'ente resistente a pagare quanto erroneamente dovuto. Si tratta, quindi, di una condotta artificiosa volta alla costituzione della pretesa creditoria e non all'occultamento del credito già sorto.
Per tali ragioni, in considerazione della natura tipica e tassativa delle ipotesi di sospensione, l'eccezione dell'I.N.P.S. è infondata in quanto volta all'applicazione analogica della norma in esame.
ONERE DELLA PROVA
Per quanto riguarda le restanti pretese creditorie, a causa della mancanza di iscrizione nell'anno di riferimento conseguente alla cancellazione dagli elenchi nominativi, incombe sul lavoratore l'onere di fornire la piena prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato negli anni di cui al ricorso. La Corte di Cassazione, con una recente sentenza (cfr. Cassazione civile sez. lav. sent. 11/02/2016 n. 2739), ha ribadito tali principi ed ha chiarito che “in tema di onere probatorio sulla ripetibilità dell'indebito previdenziale si sono pronunciate le Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 18046 del 04/08/2010, con cui si è affermato che "In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è
a suo esclusivo carico" (in senso conforme, Cass., ord., 23.4.2015, n.
8281). Ne consegue che - contrariamente a quanto affermato dalla parte ricorrente e conformemente alla statuizione della Corte territoriale - spettava non all'Inps ma alla lavoratrice agricola, originaria ricorrente, dimostrare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consentisse di qualificare
4 come adempimento quanto corrispostogli. Va rammentato, inoltre,
l'orientamento consolidato di questa Corte, cui va data continuità, secondo cui "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l'INPS, a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del
1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass. 19.5.2003 n. 7845; conf. Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n. 14296, Cass., ord.,
23.4.2015, n. 8281). E' stato, altresì, affermato che il giudizio intentato dal lavoratore per ottenere la reiscrizione e/o una determinata prestazione non ha natura impugnatoria del provvedimento di cancellazione nè presenta carattere pregiudiziale, al punto che nella controversia avente ad oggetto l'attribuzione di una qualche prestazione previdenziale lo status di bracciante agricolo può essere accertato incidenter tantum, sempre con onere della prova a carico del lavoratore e senza obbligo di sospensione ex art. 295 c.p.c., in pendenza di distinta controversia per la reiscrizione nell'elenco (cfr. Cass. 23.12.11 n. 28716/11; Cass. 12.6.2000 n. 7995)”.
Nel caso in esame, occorre evidenziare le numerose carenze assertive e probatorie commesse dal ricorrente il quale, nel proprio ricorso non ha indicato gli elementi di fatto che costituiscono i tipici indici rivelatori della subordinazione. Non sono indicati, infatti, l'orario di lavoro, le mansioni concretamente svolte, la retribuzione ricevuta, l'utilizzazione da parte del lavoratore di strumenti di lavoro e lo svolgimento della prestazione in ambienti messi a disposizione dal datore di lavoro e non è indicato il titolare del potere direttivo e disciplinare.
OBBLIGO DI MOTIVAZIONE
Per tali ragioni, l'onere probatorio è a carico del ricorrente/accipiens e non dell'ente previdenziale resistente/solvens.
5 Tale distribuzione dell'onere probatorio, inoltre, può trovare applicazione soltanto qualora “nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e
l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza” (cfr. Cass. lav. 05.1.2011, n. 198).
Nel caso in esame, l'eccezione di genericità della motivazione del provvedimento restitutorio è infondata in quanto l'I.N.P.S. ha indicato la causale con un sufficiente livello di specificità idoneo a far comprendere perché la prestazione non sarebbero spettate al ricorrente. Nel caso in esame, in ciascuna nota di debito l'I.N.P.S. ha indicato come la pretesa restitutoria si fonda sulla seguente motivazione: “Sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi”.
Per tali ragioni, il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, si dichiara irripetibile l'importo percepito a titolo di indennità di disoccupazione agricola percepita negli anni 2000 e 2003 con condanna dell'ente previdenziale alla restituzione delle somme eventualmente trattenute in base a tale titolo.
Sono altresì inammissibili in quanto tardive le nuove deduzioni formulate da parte ricorrente per la prima volta nelle note di trattazione scritta.
SPESE DI LITE
Le spese di lite si compensano integralmente in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara inammissibile il ricorso nei confronti della S.C.C.I.;
6 2. in parziale accoglimento del ricorso, dichiara irripetibili gli importi percepiti da parte ricorrente a titolo di indennità di disoccupazione agricola percepita negli anni 2000 e 2003 con condanna dell'ente previdenziale alla restituzione delle somme eventualmente trattenute in base a tale titolo;
3. rigetta per il resto il ricorso;
4. compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Aversa, 18/03/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16241/2023 R.G. LAVORO
TRA
US AN n. a VILLA LITERNO (CE) il 20/03/1950 rappresentato e difeso dall'avv. DIANA ANGELA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. IDA VERRENGIA, ITALA DE BENEDICTIS, LUCA
CUZZUPOLI, NICOLA FUMO E DAVIDE CATALANO
RESISTENTE
E
S.C.C.I., in persona del legale rappresentante p.t.,
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: ripetizione di indebito
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27/12/2023 parte ricorrente ha dedotto di aver ricevuto solleciti di pagamento relativi a indennità di disoccupazione agricola non spettante dal 2000 al 2008 per l'importo complessivo di €
1 17.870,28; la prescrizione dei crediti per gli importi percepiti negli anni
1999, 2000 e 2003; il difetto di motivazione.
Ha quindi agito in giudizio chiedendo, previa sospensione, di dichiarare non dovuti gli importi richiesti con vittoria di spese di lite con attribuzione.
L'istanza di sospensione è stata rigettata in sede di emissione del decreto di fissazione.
L'I.N.P.S. si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso mentre la S.C.C.I. non si è costituita e stante la regolarità della notifica se ne dichiara la contumacia.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
Il thema decidendum del presente giudizio riguarda la fondatezza delle pretese restitutorie dell'I.N.P.S. relative all'illegittima erogazione dell'indennità di disoccupazione.
Per tali ragioni, deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso nei confronti della S.C.C.I. in quanto il presente giudizio ha ad oggetto una pretesa restitutoria e non un credito oggetto di cartolarizzazione.
PRESCRIZIONE – DOLOSO OCCULTAMENTO – VERBALE ISPETTIVO
Per quanto riguarda il merito, deve ritenersi parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione formulata in via principale da parte ricorrente.
Secondo la giurisprudenza consolidata (Cassazione civile, sez. lav.,
14/05/2008, n. 12092) l'azione di ripetizione dell'I.N.P.S. è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2646 c.c. e tale termine inizia a decorre dal momento del pagamento.
Non ignora il giudicante che la fattispecie in esame rientri nella disciplina dell'indebito oggettivo sopravvenuto, atteso che il carattere indebito dell'erogazione è emerso a seguito dell'accertamento ispettivo.
2 In tema di indebito sopravvenuto la Suprema Corte a Sezioni Unite ha affermato, con sentenza n. 5624 del 9 marzo 2009, che “l'art. 2033 cod. civ., pur essendo formulato con riferimento all'ipotesi del pagamento "ab origine" indebito, è applicabile per analogia anche alle ipotesi di indebito oggettivo sopravvenuto per essere venuta meno, in dipendenza di qualsiasi ragione, in un momento successivo al pagamento, la "causa debendi".
Sebbene si tratti di un indebito sopravvenuto la prescrizione non può che decorrere dal momento del pagamento, così come afferma la giurisprudenza di legittimità granitica, considerato che, argomentando diversamente, sarebbero lese le comuni e generali regole dell'affidamento attribuendo all'Istituto la possibilità sine die di recuperare i crediti ritenuti presuntivamente non dovuti.
Nel caso in esame, parte ricorrente eccepisce espressamente la prescrizione in ordine alle somme percepite negli anni 1999, 2000 e 2003
(pagina 4 del ricorso).
L'eccezione di prescrizione è fondata solo per gli importi percepiti per gli anni 2000 e 2003 in quanto nessuna somma è stata corrisposta nell'anno
1999. Non è possibile ritenere che la cancellazione dagli elenchi agricoli abbia valore interruttivo anche del distinto credito restitutorio degli importi indebitamente versati per tale annualità. Per tali ragioni, risulta decorso il termine prescrizionale ordinario al momento della notifica della nota di debito (10.11.2016).
Non è possibile valorizzare, inoltre, neppure il verbale di accertamento ispettivo.
Allo stesso modo, non è possibile applicare al caso in esame l'ipotesi di sospensione di cui all'art. 2941 n. 8 c.c. Secondo la norma in esame, infatti, il debitore, con artifizi e raggiri, induce il creditore a rappresentarsi falsamente l'inesistenza del credito. Si tratta, quindi, di una condotta successiva alla costituzione della pretesa creditoria ed antecedente al pagamento.
3 Nel caso in esame, invece, la presunta condotta posta in essere dalla ricorrente è antecedente al sorgere del credito restitutorio in quanto, secondo la prospettazione dell'I.N.P.S., ha indotto l'ente resistente a pagare quanto erroneamente dovuto. Si tratta, quindi, di una condotta artificiosa volta alla costituzione della pretesa creditoria e non all'occultamento del credito già sorto.
Per tali ragioni, in considerazione della natura tipica e tassativa delle ipotesi di sospensione, l'eccezione dell'I.N.P.S. è infondata in quanto volta all'applicazione analogica della norma in esame.
ONERE DELLA PROVA
Per quanto riguarda le restanti pretese creditorie, a causa della mancanza di iscrizione nell'anno di riferimento conseguente alla cancellazione dagli elenchi nominativi, incombe sul lavoratore l'onere di fornire la piena prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato negli anni di cui al ricorso. La Corte di Cassazione, con una recente sentenza (cfr. Cassazione civile sez. lav. sent. 11/02/2016 n. 2739), ha ribadito tali principi ed ha chiarito che “in tema di onere probatorio sulla ripetibilità dell'indebito previdenziale si sono pronunciate le Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 18046 del 04/08/2010, con cui si è affermato che "In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è
a suo esclusivo carico" (in senso conforme, Cass., ord., 23.4.2015, n.
8281). Ne consegue che - contrariamente a quanto affermato dalla parte ricorrente e conformemente alla statuizione della Corte territoriale - spettava non all'Inps ma alla lavoratrice agricola, originaria ricorrente, dimostrare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consentisse di qualificare
4 come adempimento quanto corrispostogli. Va rammentato, inoltre,
l'orientamento consolidato di questa Corte, cui va data continuità, secondo cui "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l'INPS, a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del
1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass. 19.5.2003 n. 7845; conf. Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n. 14296, Cass., ord.,
23.4.2015, n. 8281). E' stato, altresì, affermato che il giudizio intentato dal lavoratore per ottenere la reiscrizione e/o una determinata prestazione non ha natura impugnatoria del provvedimento di cancellazione nè presenta carattere pregiudiziale, al punto che nella controversia avente ad oggetto l'attribuzione di una qualche prestazione previdenziale lo status di bracciante agricolo può essere accertato incidenter tantum, sempre con onere della prova a carico del lavoratore e senza obbligo di sospensione ex art. 295 c.p.c., in pendenza di distinta controversia per la reiscrizione nell'elenco (cfr. Cass. 23.12.11 n. 28716/11; Cass. 12.6.2000 n. 7995)”.
Nel caso in esame, occorre evidenziare le numerose carenze assertive e probatorie commesse dal ricorrente il quale, nel proprio ricorso non ha indicato gli elementi di fatto che costituiscono i tipici indici rivelatori della subordinazione. Non sono indicati, infatti, l'orario di lavoro, le mansioni concretamente svolte, la retribuzione ricevuta, l'utilizzazione da parte del lavoratore di strumenti di lavoro e lo svolgimento della prestazione in ambienti messi a disposizione dal datore di lavoro e non è indicato il titolare del potere direttivo e disciplinare.
OBBLIGO DI MOTIVAZIONE
Per tali ragioni, l'onere probatorio è a carico del ricorrente/accipiens e non dell'ente previdenziale resistente/solvens.
5 Tale distribuzione dell'onere probatorio, inoltre, può trovare applicazione soltanto qualora “nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e
l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza” (cfr. Cass. lav. 05.1.2011, n. 198).
Nel caso in esame, l'eccezione di genericità della motivazione del provvedimento restitutorio è infondata in quanto l'I.N.P.S. ha indicato la causale con un sufficiente livello di specificità idoneo a far comprendere perché la prestazione non sarebbero spettate al ricorrente. Nel caso in esame, in ciascuna nota di debito l'I.N.P.S. ha indicato come la pretesa restitutoria si fonda sulla seguente motivazione: “Sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi”.
Per tali ragioni, il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, si dichiara irripetibile l'importo percepito a titolo di indennità di disoccupazione agricola percepita negli anni 2000 e 2003 con condanna dell'ente previdenziale alla restituzione delle somme eventualmente trattenute in base a tale titolo.
Sono altresì inammissibili in quanto tardive le nuove deduzioni formulate da parte ricorrente per la prima volta nelle note di trattazione scritta.
SPESE DI LITE
Le spese di lite si compensano integralmente in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara inammissibile il ricorso nei confronti della S.C.C.I.;
6 2. in parziale accoglimento del ricorso, dichiara irripetibili gli importi percepiti da parte ricorrente a titolo di indennità di disoccupazione agricola percepita negli anni 2000 e 2003 con condanna dell'ente previdenziale alla restituzione delle somme eventualmente trattenute in base a tale titolo;
3. rigetta per il resto il ricorso;
4. compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Aversa, 18/03/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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