Cass. pen., sez. V, sentenza 09/01/2024, n. 16131
CASS
Sentenza 9 gennaio 2024

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In tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., trova applicazione unicamente nel caso in cui l'imputato sia stato dichiarato assente e non sia comparso nell'intero corso del giudizio di primo grado. (In motivazione la Corte ha precisato che la "ratio" della disposizione risiede nell'esigenza di consentire a colui che non abbia preso parte nemmeno a un udienza un più ampio margine temporale per interloquire, in ordine all'eventuale impugnazione, col difensore che lo ha rappresentato in sua assenza).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 09/01/2024, n. 16131
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16131
    Data del deposito : 9 gennaio 2024

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