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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 27/11/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
n. 435 2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
Sezione civile
VERBALE DI UDIENZA DI TRATTAZIONE SCRITTA E RELATIVA
ORDINANZA
Il G.I., viste le note di trattazione scritta depositate, a valersi quali note di precisazione delle conclu- sioni e discussione, visto l'art. 281-sexies del c.p.c., pronuncia e deposita Sentenza, come segue.
Si comunichi.
Arezzo, 27/11/2025
Il G.I.
Dott. Fabrizio Pieschi
1 N. 435/2025 R. G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO
- sezione civile -
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott. Fabrizio Pieschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 435/2025 del Ruolo Generale, vertente tra
- , parte rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
LI AR ( , come da procura a margine di C.F._2 atto di citazione, con domicilio eletto presso il suo studio in VIA LIGOZZI, 9 Bib- biena - parte attrice - CONCLUDE come da atto di citazione : “accertare e/o dichiarare l'intervenuta usucapione a favore dell' attore dell'intera proprietà delle unità immobiliari descritte nell'atto di citazione introduttivo e censite al catasto fabbricati del Comune di Bibbiena (AR) al foglio 7 particella n. 941 e al Catasto Terreni del Comune di Bibbiena (AR) al foglio n. 7 particella 65. Conseguentemente emettere Sentenza costituente titolo per la trascrizione ai sensi dell'art 2651 c.c. e ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Arezzo la relativa trascrizione e all'Ufficio Tecnico Erariale di Arezzo di eseguire le volture di accatastamento con esonero da ogni responsabilità. Con esonero del Conservatore da ogni responsabilità”
E
- , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
- parte convenuta contumace - CP_4
2 CP_5
* * * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione il Sig. premesso che: possedeva uti dominus, da oltre Parte_1
20 anni (e, rispettivamente, dal 1997 e 1996), porzione di terreno su cui era sconfinato con il proprio fabbricato e appezzamento di terreno agricolo, siti in Bibbiena, loc. Il Piano, me- glio descritti in citazione, per l'approvvigionamento di legna da ardere, risultati intestati a
(deceduto, il quale aveva lasciato quale erede , a sua volta Persona_1 Persona_2 deceduto) e, rispettivamente, , , , Controparte_1 Controparte_2 CP_4 CP_3
, (di recente deceduta), per cui intendeva ottenerne la dichiara-
[...] Persona_3 zione di avvenuto acquisto per usucapione. Ciò premesso, adiva l'intestato Tribunale per ottenere l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
I convenuti non si costituivano, per cui ne veniva dichiarata la contumacia.
* * *
L'art. 1158 del c.c. configura un modo di acquisto a titolo originario della proprietà,
l' usucapione: infatti l'usucapiente acquista il diritto in maniera automatica, per effetto della semplice congiunzione tra possessio e decorso del tempo, al di fuori di qualsivoglia nesso con la situazione giuridica del precedente titolare, la quale si estingue o risulta limitata solo di riflesso;
per cui non si applicano i principi comuni in tema di acquisto derivativo "nemo plus iuris ad alium trasferre potest quam ispe haberet" e "resoluto iure dantis risolvitur et ius acci- pientis".
La ratio iuris dell'istituto è ravvisabile nell'esigenza di certezza del diritto ed in par- ticolare della situazione dominicale: il legislatore ha voluto convertire una situazione di mero fatto, consolidatasi nel tempo, in una giuridica piena e definita, che si accerta stabile ed op- ponibile erga omnes.
3 La domanda diretta all'accertamento della usucapione di un bene richiede la presenza in causa di tutti i titolari di dominio, giuridico o utile, in danno dei quali essa usucapione si sarebbe verificata (art. 102 del c.p.c.).
La prova del possesso può essere fornita per testimoni (Cass., n. 15415 del 2004; Cass.,
n. 2326 del 1981; Cass., n. 3342 del 1977). Ai fini dell'accertamento dell' usucapione si deve dare la prova che l' inizio del possesso, quando non se ne può indicare la data precisa, risale ad almeno vent'anni prima, non è essendo invece sufficiente l'affermazione di una generica longissimi temporis praescriptio.
L'acquisto del bene immobile consegue dunque al possesso continuo e non interrotto
(cioè con permanente manifestazione della signoria sulla cosa, per cui sono esperibili, qua- lora il possessore lo voglia, atti di signoria relativi ad essa: Cass., n. 1300 del 1980), uniforme
(cioè esercitato sempre allo stesso titolo) acquistato pacificamente e senza spoglio (cioè non viziato da violenza o clandestinità), ma non necessariamente esercitato animi usucapiendi
(Cass., S.U., n. 815 del 1990) e neppure in buona fede (Cass., n. 18392 del 2006; Cass., n. 2857 del 2006; Cass., n. 10230 del 2002).
Il possesso deve estrinsecarsi in attività corrispondenti all' esercizio del diritto reale dominicale, in modo pubblico (Cass., n. 2088 del 1990) e univoco, ingenerandosi altrimenti nei terzi il dubbio circa l' effettiva intenzione dell'interessato.
L'acquisto avviene ipso iure, per cui la Sentenza che viene messa è meramente di- chiarativa, di accertamento di un effetto giuridico già prodottosi nell'Ordinamento. Tuttavia, in ragione dell' applicabilità del art. 2938 del c.c. il diritto non può dirsi acquistato dal pos- sessore per effetto del mero decorso del tempus usucapionis, occorrendo almeno un'apposita dichiarazione dell'usucapiente il quale, per il solo tempo decorso previsto dalla legge non è
(ancora) un proprietario.
Ai fini dell'acquisto del diritto è possibile avvalersi degli istituti della successione ed accessione del possesso, ex art. 1146 del c.c.. In particolare, mediante l'istituto della succes- sione nel possesso l' attore può usufruire del possesso del proprio dante causa per unirlo al proprio, maturando in tal modo l' acquisto a titolo originario. L'istituto fa sì che il possesso continui ipso iure nell'erede, con effetto dall'apertura della successione, come conseguenza dell'efficacia retroattiva dell'accettazione dell'eredità. L'ordinamento conferisce all'erede
4 tutti vantaggi del possesso anche se egli né al momento dell' aperta successione né in occa- sione dell'accettazione di eredità abbia assunto sui beni ereditari il potere di fatto: la succes- sione nel possesso configura una fictio iuris – de cuius ed erede sono considerati la stessa persona - che perciò opera a prescindere dalla materiale apprensione dei beni, dovendo ri- correre soltanto l'esistenza in capo al de cuius del possesso della res quale elemento, l' onere della cui prova grava tuttavia sull'erede (Cass., n. 14760 del 2007; Cass., n. 6852 del 2001).
Ciò premesso, all'udienza del 18/09/2025 i testi (moglie dell'attore) e Tes_1 [...]
(vicino di casa e nipote di uno dei convenuti), hanno confermato il possesso Testimone_2 esclusivo, pubblico e continuativo dell'attore, fin dal 1997, delle particelle de quibus, trat- tandosi di terreni recinti da filo spinato, che l'attore (e gli stessi testimoni) tenevano puliti e su cui raccoglievano legna di castagno da ardere (“avevamo il caminetto e la stufa a legna”;
“trattasi di terreni appartenenti a mio nonno e dal 1996 a mia mamma e mio zio (fino al 2018), ma di cui si è sempre occupato lui”).
Le dichiarazioni suddette, conformi, complete, precise nella descrizione delle forme di utilizzo e concordanti costituiscono prova sufficiente del possesso continuato per almeno vent'anni degli immobili de quibus da parte dell'attore, con conseguente acquisto della pro- prietà sugli stessi ex art. 1158 del c.c. (usucapione ordinaria).
In conclusione, anche in applicazione delle regole della successione nel possesso ex art. 1146, c. II, del c.c., risulta dimostrato il possesso continuato, da parte dell'attore e/o dei suoi aventi causa a titolo particolare, durante il periodo ventennale sufficiente ad acquistare la proprietà dell'immobile per cui è causa.
La presente Sentenza viene stesa senza l'esposizione del fatto processuale ex Art 132, c. II, c.p.c., come mod. dall'art 45, c. XVII, L. 69/09.
* * * * *
5
P. Q. M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come precisate nelle conclusioni delle parti sopra riportate, disattesa ogni altra do- manda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Dichiara proprietario degli immobili siti in Bibbiena (AR), cen- Parte_1 siti al Catasto fabbricati al foglio 7 particella n. 941 e al Catasto Terreni al foglio
n. 7 particella 65; per l'effetto,
- Ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Arezzo la trascrizione della presente Sentenza, con esonero da responsabilità;
- Ordina all'Ufficio Tecnico Erariale di Arezzo di eseguire le volture di accata- stamento con esonero da responsabilità;
Arezzo, 27/11/2025
Il Giudice
Dott. Fabrizio Pieschi
6
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
Sezione civile
VERBALE DI UDIENZA DI TRATTAZIONE SCRITTA E RELATIVA
ORDINANZA
Il G.I., viste le note di trattazione scritta depositate, a valersi quali note di precisazione delle conclu- sioni e discussione, visto l'art. 281-sexies del c.p.c., pronuncia e deposita Sentenza, come segue.
Si comunichi.
Arezzo, 27/11/2025
Il G.I.
Dott. Fabrizio Pieschi
1 N. 435/2025 R. G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO
- sezione civile -
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott. Fabrizio Pieschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 435/2025 del Ruolo Generale, vertente tra
- , parte rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
LI AR ( , come da procura a margine di C.F._2 atto di citazione, con domicilio eletto presso il suo studio in VIA LIGOZZI, 9 Bib- biena - parte attrice - CONCLUDE come da atto di citazione : “accertare e/o dichiarare l'intervenuta usucapione a favore dell' attore dell'intera proprietà delle unità immobiliari descritte nell'atto di citazione introduttivo e censite al catasto fabbricati del Comune di Bibbiena (AR) al foglio 7 particella n. 941 e al Catasto Terreni del Comune di Bibbiena (AR) al foglio n. 7 particella 65. Conseguentemente emettere Sentenza costituente titolo per la trascrizione ai sensi dell'art 2651 c.c. e ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Arezzo la relativa trascrizione e all'Ufficio Tecnico Erariale di Arezzo di eseguire le volture di accatastamento con esonero da ogni responsabilità. Con esonero del Conservatore da ogni responsabilità”
E
- , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
- parte convenuta contumace - CP_4
2 CP_5
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione il Sig. premesso che: possedeva uti dominus, da oltre Parte_1
20 anni (e, rispettivamente, dal 1997 e 1996), porzione di terreno su cui era sconfinato con il proprio fabbricato e appezzamento di terreno agricolo, siti in Bibbiena, loc. Il Piano, me- glio descritti in citazione, per l'approvvigionamento di legna da ardere, risultati intestati a
(deceduto, il quale aveva lasciato quale erede , a sua volta Persona_1 Persona_2 deceduto) e, rispettivamente, , , , Controparte_1 Controparte_2 CP_4 CP_3
, (di recente deceduta), per cui intendeva ottenerne la dichiara-
[...] Persona_3 zione di avvenuto acquisto per usucapione. Ciò premesso, adiva l'intestato Tribunale per ottenere l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
I convenuti non si costituivano, per cui ne veniva dichiarata la contumacia.
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L'art. 1158 del c.c. configura un modo di acquisto a titolo originario della proprietà,
l' usucapione: infatti l'usucapiente acquista il diritto in maniera automatica, per effetto della semplice congiunzione tra possessio e decorso del tempo, al di fuori di qualsivoglia nesso con la situazione giuridica del precedente titolare, la quale si estingue o risulta limitata solo di riflesso;
per cui non si applicano i principi comuni in tema di acquisto derivativo "nemo plus iuris ad alium trasferre potest quam ispe haberet" e "resoluto iure dantis risolvitur et ius acci- pientis".
La ratio iuris dell'istituto è ravvisabile nell'esigenza di certezza del diritto ed in par- ticolare della situazione dominicale: il legislatore ha voluto convertire una situazione di mero fatto, consolidatasi nel tempo, in una giuridica piena e definita, che si accerta stabile ed op- ponibile erga omnes.
3 La domanda diretta all'accertamento della usucapione di un bene richiede la presenza in causa di tutti i titolari di dominio, giuridico o utile, in danno dei quali essa usucapione si sarebbe verificata (art. 102 del c.p.c.).
La prova del possesso può essere fornita per testimoni (Cass., n. 15415 del 2004; Cass.,
n. 2326 del 1981; Cass., n. 3342 del 1977). Ai fini dell'accertamento dell' usucapione si deve dare la prova che l' inizio del possesso, quando non se ne può indicare la data precisa, risale ad almeno vent'anni prima, non è essendo invece sufficiente l'affermazione di una generica longissimi temporis praescriptio.
L'acquisto del bene immobile consegue dunque al possesso continuo e non interrotto
(cioè con permanente manifestazione della signoria sulla cosa, per cui sono esperibili, qua- lora il possessore lo voglia, atti di signoria relativi ad essa: Cass., n. 1300 del 1980), uniforme
(cioè esercitato sempre allo stesso titolo) acquistato pacificamente e senza spoglio (cioè non viziato da violenza o clandestinità), ma non necessariamente esercitato animi usucapiendi
(Cass., S.U., n. 815 del 1990) e neppure in buona fede (Cass., n. 18392 del 2006; Cass., n. 2857 del 2006; Cass., n. 10230 del 2002).
Il possesso deve estrinsecarsi in attività corrispondenti all' esercizio del diritto reale dominicale, in modo pubblico (Cass., n. 2088 del 1990) e univoco, ingenerandosi altrimenti nei terzi il dubbio circa l' effettiva intenzione dell'interessato.
L'acquisto avviene ipso iure, per cui la Sentenza che viene messa è meramente di- chiarativa, di accertamento di un effetto giuridico già prodottosi nell'Ordinamento. Tuttavia, in ragione dell' applicabilità del art. 2938 del c.c. il diritto non può dirsi acquistato dal pos- sessore per effetto del mero decorso del tempus usucapionis, occorrendo almeno un'apposita dichiarazione dell'usucapiente il quale, per il solo tempo decorso previsto dalla legge non è
(ancora) un proprietario.
Ai fini dell'acquisto del diritto è possibile avvalersi degli istituti della successione ed accessione del possesso, ex art. 1146 del c.c.. In particolare, mediante l'istituto della succes- sione nel possesso l' attore può usufruire del possesso del proprio dante causa per unirlo al proprio, maturando in tal modo l' acquisto a titolo originario. L'istituto fa sì che il possesso continui ipso iure nell'erede, con effetto dall'apertura della successione, come conseguenza dell'efficacia retroattiva dell'accettazione dell'eredità. L'ordinamento conferisce all'erede
4 tutti vantaggi del possesso anche se egli né al momento dell' aperta successione né in occa- sione dell'accettazione di eredità abbia assunto sui beni ereditari il potere di fatto: la succes- sione nel possesso configura una fictio iuris – de cuius ed erede sono considerati la stessa persona - che perciò opera a prescindere dalla materiale apprensione dei beni, dovendo ri- correre soltanto l'esistenza in capo al de cuius del possesso della res quale elemento, l' onere della cui prova grava tuttavia sull'erede (Cass., n. 14760 del 2007; Cass., n. 6852 del 2001).
Ciò premesso, all'udienza del 18/09/2025 i testi (moglie dell'attore) e Tes_1 [...]
(vicino di casa e nipote di uno dei convenuti), hanno confermato il possesso Testimone_2 esclusivo, pubblico e continuativo dell'attore, fin dal 1997, delle particelle de quibus, trat- tandosi di terreni recinti da filo spinato, che l'attore (e gli stessi testimoni) tenevano puliti e su cui raccoglievano legna di castagno da ardere (“avevamo il caminetto e la stufa a legna”;
“trattasi di terreni appartenenti a mio nonno e dal 1996 a mia mamma e mio zio (fino al 2018), ma di cui si è sempre occupato lui”).
Le dichiarazioni suddette, conformi, complete, precise nella descrizione delle forme di utilizzo e concordanti costituiscono prova sufficiente del possesso continuato per almeno vent'anni degli immobili de quibus da parte dell'attore, con conseguente acquisto della pro- prietà sugli stessi ex art. 1158 del c.c. (usucapione ordinaria).
In conclusione, anche in applicazione delle regole della successione nel possesso ex art. 1146, c. II, del c.c., risulta dimostrato il possesso continuato, da parte dell'attore e/o dei suoi aventi causa a titolo particolare, durante il periodo ventennale sufficiente ad acquistare la proprietà dell'immobile per cui è causa.
La presente Sentenza viene stesa senza l'esposizione del fatto processuale ex Art 132, c. II, c.p.c., come mod. dall'art 45, c. XVII, L. 69/09.
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5
P. Q. M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come precisate nelle conclusioni delle parti sopra riportate, disattesa ogni altra do- manda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Dichiara proprietario degli immobili siti in Bibbiena (AR), cen- Parte_1 siti al Catasto fabbricati al foglio 7 particella n. 941 e al Catasto Terreni al foglio
n. 7 particella 65; per l'effetto,
- Ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Arezzo la trascrizione della presente Sentenza, con esonero da responsabilità;
- Ordina all'Ufficio Tecnico Erariale di Arezzo di eseguire le volture di accata- stamento con esonero da responsabilità;
Arezzo, 27/11/2025
Il Giudice
Dott. Fabrizio Pieschi
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