Art. 48.
Per l'esecuzione delle decisioni della Corte saranno applicabili le norme di competenza, i mezzi e le forme stabilite dalla legge per la riscossione dei tributi diretti.
Spettera' tuttavia alla Corte il giudizio sulle questioni di interpretazione delle sue decisioni.
Per l'esecuzione delle decisioni della Corte saranno applicabili le norme di competenza, i mezzi e le forme stabilite dalla legge per la riscossione dei tributi diretti.
Spettera' tuttavia alla Corte il giudizio sulle questioni di interpretazione delle sue decisioni.