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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/02/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 1339/2024 r.g.,
decisa nell'udienza del 4.2.2025, promossa da
, con l'avv. Luca Bosco;
Parte_1
ricorrente
contro
, con l'avv. Massimiliano Musio;
Controparte_1
convenuta
avente ad oggetto: buoni pasto.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato l'8.2.2024, , premesso di lavorare Parte_1
dall'1.5.2023 quale soccorritore alle dipendenze della Controparte_1
, chiedeva condannarsi la stessa al risarcimento del danno
[...]
conseguente alla omessa istituzione del servizio di mensa e alla omessa erogazione dei buoni pasto sostitutivi in corrispondenza dei turni di lavoro superiori a sei ore, in misura di euro 740,60 o altra di giustizia.
Costituendosi in giudizio, la convenuta chiedeva rigettarsi la domanda.
1 All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata.
L'art. 68 del ccnl Aiop – per il personale non medico 2016-2018, Pt_2
stipulato in data 8.10.2020 e vigente ratione temporis nel periodo di riferimento, prevede, per quanto qui interessa, che: “è fatto obbligo alle
strutture con più di 160 dipendenti di istituire il servizio di mensa;
sono
fatte salve le situazioni già esistenti” (co. 2); “nelle predette strutture,
laddove i servizi prevedano particolari articolazioni di orario, il datore di
lavoro provvederà a garantire l'esercizio della mensa anche con modalità
sostitutive (quali ad esempio: buono pasto, cestino da consumare in luogo
idoneo, ecc.) che, comunque, non debbono prevedere indennità
monetizzabile” (co. 3); “non usufruisce di detto servizio il personale non in
servizio” (co. 4); “il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro” (co.
5).
E tuttavia, se è vero che – come desumibile dai prospetti di paga in atti – il citato ccnl è applicato dalla convenuta, sia pure in via indiretta, non aderendo essa alle organizzazioni stipulanti, non è invece applicabile in concreto la sua specifica clausola in esame.
Ciò, in quanto la stessa fa obbligo di istituire il servizio di mensa, o modalità sostitutive quali il buono pasto, alle “strutture” presso cui il lavoratore presti la propria attività, ovvero, come specificato nell'art. 1
2 dello stesso ccnl, le “strutture sanitarie ospedaliere” e le altre ad esse ivi equiparate.
Ebbene, la convenuta non rientra in siffatta nozione, trattandosi, come attestato dalla visura camerale in atti, di una società in house che gestisce in via esclusiva le attività di supporto ai servizi sanitari e assistenziali, i quali restano invece riservati all' , presso le strutture di quest'ultima. CP_1
Pertanto, la convenuta, operando in strutture che non sono nella propria disponibilità, ma appartengono viceversa a un soggetto terzo, non ha di fatto la possibilità di istituire un proprio servizio di mensa, e conseguentemente non può ritenersi destinataria del relativo obbligo, né
di quello di corrispondere, in difetto, i buoni pasto.
In altri termini, la invocata clausola collettiva è incompatibile con l'attività
svolta dalla convenuta e per tale motivo non può trovare applicazione nel rapporto di lavoro dedotto in giudizio.
Conclusivamente, la domanda deve essere disattesa.
In tal senso, e sulla base anche di ulteriori argomentazioni, questo tribunale si è, peraltro, già pronunciato in analoghe controversie, con le sentenze n. 986 in data 17.4.2024 (est. , n. 1694 in data 11.7.2024 Per_1
(est. ), n. 2405 in data 31.10.2024 (est. e n. 2941 in data Per_2 Per_3
11.12.2024 (est. ), tutte versate in atti e che qui devono intendersi Per_4
richiamate, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., quali precedenti conformi:
cfr. Cass. 20.10.2021 n. 29017, Cass. 31.1.2019 n. 2861, Cass.
6.9.2016 n.
17640.
3 Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.q.m.
rigetta la domanda;
condanna l'istante a rifondere alla resistente le spese di causa, liquidate in euro 300,00 per compensi professionali oltre r.s.f.
15%, iva e cap.
Taranto, 4.2.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
4
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 1339/2024 r.g.,
decisa nell'udienza del 4.2.2025, promossa da
, con l'avv. Luca Bosco;
Parte_1
ricorrente
contro
, con l'avv. Massimiliano Musio;
Controparte_1
convenuta
avente ad oggetto: buoni pasto.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato l'8.2.2024, , premesso di lavorare Parte_1
dall'1.5.2023 quale soccorritore alle dipendenze della Controparte_1
, chiedeva condannarsi la stessa al risarcimento del danno
[...]
conseguente alla omessa istituzione del servizio di mensa e alla omessa erogazione dei buoni pasto sostitutivi in corrispondenza dei turni di lavoro superiori a sei ore, in misura di euro 740,60 o altra di giustizia.
Costituendosi in giudizio, la convenuta chiedeva rigettarsi la domanda.
1 All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata.
L'art. 68 del ccnl Aiop – per il personale non medico 2016-2018, Pt_2
stipulato in data 8.10.2020 e vigente ratione temporis nel periodo di riferimento, prevede, per quanto qui interessa, che: “è fatto obbligo alle
strutture con più di 160 dipendenti di istituire il servizio di mensa;
sono
fatte salve le situazioni già esistenti” (co. 2); “nelle predette strutture,
laddove i servizi prevedano particolari articolazioni di orario, il datore di
lavoro provvederà a garantire l'esercizio della mensa anche con modalità
sostitutive (quali ad esempio: buono pasto, cestino da consumare in luogo
idoneo, ecc.) che, comunque, non debbono prevedere indennità
monetizzabile” (co. 3); “non usufruisce di detto servizio il personale non in
servizio” (co. 4); “il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro” (co.
5).
E tuttavia, se è vero che – come desumibile dai prospetti di paga in atti – il citato ccnl è applicato dalla convenuta, sia pure in via indiretta, non aderendo essa alle organizzazioni stipulanti, non è invece applicabile in concreto la sua specifica clausola in esame.
Ciò, in quanto la stessa fa obbligo di istituire il servizio di mensa, o modalità sostitutive quali il buono pasto, alle “strutture” presso cui il lavoratore presti la propria attività, ovvero, come specificato nell'art. 1
2 dello stesso ccnl, le “strutture sanitarie ospedaliere” e le altre ad esse ivi equiparate.
Ebbene, la convenuta non rientra in siffatta nozione, trattandosi, come attestato dalla visura camerale in atti, di una società in house che gestisce in via esclusiva le attività di supporto ai servizi sanitari e assistenziali, i quali restano invece riservati all' , presso le strutture di quest'ultima. CP_1
Pertanto, la convenuta, operando in strutture che non sono nella propria disponibilità, ma appartengono viceversa a un soggetto terzo, non ha di fatto la possibilità di istituire un proprio servizio di mensa, e conseguentemente non può ritenersi destinataria del relativo obbligo, né
di quello di corrispondere, in difetto, i buoni pasto.
In altri termini, la invocata clausola collettiva è incompatibile con l'attività
svolta dalla convenuta e per tale motivo non può trovare applicazione nel rapporto di lavoro dedotto in giudizio.
Conclusivamente, la domanda deve essere disattesa.
In tal senso, e sulla base anche di ulteriori argomentazioni, questo tribunale si è, peraltro, già pronunciato in analoghe controversie, con le sentenze n. 986 in data 17.4.2024 (est. , n. 1694 in data 11.7.2024 Per_1
(est. ), n. 2405 in data 31.10.2024 (est. e n. 2941 in data Per_2 Per_3
11.12.2024 (est. ), tutte versate in atti e che qui devono intendersi Per_4
richiamate, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., quali precedenti conformi:
cfr. Cass. 20.10.2021 n. 29017, Cass. 31.1.2019 n. 2861, Cass.
6.9.2016 n.
17640.
3 Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.q.m.
rigetta la domanda;
condanna l'istante a rifondere alla resistente le spese di causa, liquidate in euro 300,00 per compensi professionali oltre r.s.f.
15%, iva e cap.
Taranto, 4.2.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
4