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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 01/09/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 191/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SULMONA in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa Giulia Sani, all'udienza del 20.5.2025, nella causa di lavoro in primo grado iscritta al n. 191/2021 R.G.Lav., promossa da
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Luigi Di Massa del Foro di Sulmona, presso il cui studio sito in Sulmona, Via Antonio De Nino, 21 è elettivamente domiciliato come da procura in calce al ricorso;
- PARTE RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del Direttore Generale e l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Crescenzo P.IVA_1
Presutti del Foro di Avezzano (AQ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Avezzano (AQ), Via Cesare Battisti n. 45, come da procura in calce alla memoria di costituzione;
- PARTE RESISTENTE
Visto l'art. 429 c.p.c. definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa, ha emesso, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA Cont Con ricorso del 19.5.2021 ha convenuto in giudizio la per sentir accertare la Parte_1 mancata corresponsione dell'indennità da ferie non godute nonché la condanna di controparte al relativo pagamento, con vittoria di spese. A sostegno della domanda parte ricorrente ha allegato:
-di aver lavorato dal 10.3.1994 al 1°.
7.2019 alle dipendenze della Controparte_3
con contratto di lavoro a tempo indeterminato quale Dirigente medico
[...]
a rapporto esclusivo – incarico di struttura complessa – area chirurgica - reparto di Ortopedia e Traumatologia sia presso il P.O. di Sulmona che, a far data dal 2009, presso il P.O. di Castel di Sangro;
-di non aver potuto godere, nel corso del rapporto di lavoro, di tutti i giorni di ferie maturati, pari a n. 525 giorni alla data del collocamento in quiescenza, per fatto ascrivibile al datore di lavoro;
Cont
-che, in particolare, la non avrebbe adottato schemi organizzativi idonei (es. piena copertura dei posti previsti nella pianta organica, rimasti sempre vacanti nel n. di 2-3 unità su 10 posti totali previsti per entrambi i presidi ospedalieri) a consentire l'esercizio del proprio diritto alle ferie, versando per l'effetto il ricorrente in condizioni di costante emergenza al fine di soddisfare i dovuti standard qualitativi e assistenziali;
1 -che con delibera n. 2022 del 16.12.2016, successiva alla disposta cessazione del proprio trattenimento in servizio prevista per il 25.3.2019, l' resistente aveva invitato il ricorrente a CP_1 predisporre un piano di smaltimento delle ferie, invito che - ove accolto – avrebbe comportato l'assenza dal posto di lavoro con circa due anni di anticipo, così ingenerando gravi disservizi di cui sarebbe peraltro rimasto responsabile;
-di aver richiesto con nota del 3.2.2020 il pagamento della indennità sostitutiva delle ferie non godute, riscontrata dal datore in data 4.5.2020 con un rigetto motivato sul divieto di monetizzazione ex d.l. 95/2012, di cui comunque deve escludersi l'efficacia retroattiva. Ha quindi concluso chiedendo: “A. Nel merito: accertarsi e dichiararsi l'illiceità/illegittimità dell'inadempimento dell' Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Via Saragat - località Campo
[...] di Pile - 67100 - Codice Fiscale - Partita IVA: e per l'effetto CP_1 P.IVA_1 P.IVA_1 condannarsi la stessa a pagare l'indennità sostitutiva dei 525 giorni di ferie non godute, pari alla somma di € 273,32/giorno per 525 giorni, per un totale di €.143.493,00, più interessi legali e rivalutazione monetaria maturata, o pari alla diversa somma che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, a seguito di eventuale esperimento di CTU contabile. B. In via gradata nella denegata ipotesi che l'adito Giudice voglia comunque applicare nel caso di interesse il disposto di cui all'art. 5, comma 8, d.l. 6.07.2012, n. 95 (convertito con modificazioni nella l. 7.08.2012, n. 135), per il periodo successivo all'entrata in vigore del predetto provvedimento, accertarsi e dichiararsi comunque l'illiceità/illegittimità dell'inadempimento dell' Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in
[...]
Via Saragat - località Campo di Pile - 67100 - Codice Fiscale - Partita IVA: CP_1 P.IVA_1
e per l'effetto condannarsi la stessa a pagare l'indennità sostitutiva di 333 giorni di P.IVA_1 ferie non godute fino alla data del 31/12/2012, pari alla somma di € 273,32/giorno per 333 giorni, per un totale di €.91.015,56, nonché al risarcimento del danno subito per la mancata fruizione a far data dal 01/01/2013 fino al 01/07/2019, data di collocamento a riposo, di giorni di ferie 192, pari alla somma di € 273,32/giorno per 192 giorni, per un totale di €.52.477,44, il tutto più interessi legali e rivalutazione monetaria maturata, o pari alla diversa somma che sarà accertata in corso di causa
o ritenuta di giustizia, a seguito di eventuale esperimento di CTU contabile. C. In via ulteriormente gradata nella denegata ipotesi che l'adito Giudice voglia comunque applicare nel caso di interesse il disposto di cui all'art. 5, comma 8, d.l. 6.07.2012, n. 95 (convertito con modificazioni nella l. 7.08.2012, n. 135) per il periodo di vigenza del predetto provvedimento legislativo, accertarsi e dichiararsi comunque l'illiceità/illegittimità dell'inadempimento dell'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 corrente in Via Saragat - località Campo di Pile - 67100 - Codice Fiscale - CP_1 P.IVA_1
Partita IVA: e per l'effetto condannarsi la stessa a pagare l'indennità sostitutiva di P.IVA_1
333 giorni di ferie non godute fino alla data del 31/12/2012, pari alla somma di € 273,32/giorno per 333 giorni, per un totale di €.91.015,56, più interessi legali e rivalutazione monetaria maturata, o pari alla diversa somma che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, a seguito di eventuale esperimento di CTU contabile. D. In via estremamente gradata In via estremamente gradata, nella denegata ipotesi che l'adito Giudice voglia comunque applicare nel caso di interesse per l'intero periodo del rapporto di lavoro dedotto il disposto di cui all'art. 5, comma 8, d.l. 6.07.2012, n. 95 (convertito con modificazioni nella l. 7.08.2012, n. 135) accertarsi e dichiararsi comunque l'illiceità/illegittimità dell'inadempimento dell' Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in
[...]
Via Saragat - località Campo di Pile - 67100 - Codice Fiscale - Partita IVA: CP_1 P.IVA_1
e per l'effetto condannarsi la stessa, per le motivazioni di cui in parte narrativa del P.IVA_1
2 presente atto, al risarcimento del danno per mancata fruizione dei periodi di ferie maturati pari a 525 giorni e per l'importo di € 273,32/giorno per 525 giorni, per un totale di €.143.493,00, più interessi legali e rivalutazione monetaria maturata, o pari alla diversa somma che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, a seguito di eventuale esperimento di CTU contabile Spese, competenze e contributo unificato rifusi”.
Con comparsa del 21.10.2021 si è costituita la chiedendo il rigetto della domanda e, in CP_4 particolare, eccependo:
-l'insussistenza delle asserite eccezionali e oggettive ragioni di servizio impeditive della fruizione delle ferie nonché l'esecuzione da parte del ricorrente di attività lavorativa durante i periodi destinati alle ferie (per avere costui, quale Dirigente apicale delle UOC di Ortopedia e Traumatologia nei due citati nosocomi dal 2010, autorizzato la fruizione integrale delle ferie a tutti i Dirigenti medici in servizio con azzeramento totale delle stesse ed esercitato ininterrottamente la libera professione intra moenia sino all'aprile 2018, oltre che per la possibilità di delegare ad un sostituto le attività essenziali);
-l'assenza di propria responsabilità, ai sensi dell'art. 21, comma 8, CCNL 5.12.1996;
-l'infondatezza del preteso automatismo tra mancata fruizione e monetizzazione delle ferie;
-il divieto di cumulo, in punto di quantum, tra rivalutazione monetaria e interessi. Sulla scorta, quindi, del principio di “autogestione delle ferie” applicabile ex art. 15 CCNL 3.11.2005 ai dirigenti apicali, della insussistenza di necessità aziendali assolutamente eccezionali che abbiano impedito al ricorrente di godere delle ferie maturate e della conseguente evincibile volontà del di non fruirne, ha così concluso: “Voglia il Tribunale di Sulmona respingere le domande Parte_1 perché infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese”.
La causa è stata istruita in via documentale e mediante prova per testi e discussa oralmente all'udienza del 20.5.2025.
*
La domanda di è parzialmente fondata e merita, pertanto, accoglimento nei limiti e Parte_1 per le ragioni che seguono.
È documentale, oltre che incontestato, che:
- l'odierno ricorrente abbia lavorato alle dipendenze della Controparte_4
dal 10.3.1994 al 1.7.2019 con contratto di lavoro a tempo indeterminato quale
[...]
Dirigente medico a rapporto esclusivo – incarico di struttura complessa – area chirurgica - reparto di Ortopedia e Traumatologia sia presso il P.O. di Sulmona che, a far data dal 2009, presso il P.O. di Castel di Sangro;
- alla data del collocamento in quiescenza l'ammontare delle ferie maturate e non godute dal ricorrente fosse pari a n. 525 giorni, così ripartite: giorni 333 alla data del 31.12.2012, giorni 32 per l'anno 2013, giorni 32 per l'anno 2014, giorni 32 per l'anno 2015, giorni 32 per l'anno 2016, giorni 32 per l'anno 2017 giorni 7 per l'anno 2018, giorni 16 per ferie maturate e non godute nell'anno 2019, oltre giorni 7 per ferie aggiuntive per rischio radiazioni e giorni 2 per festività soppresse (cfr. all.1 ricorso). Cont Sulla scorta di tali premesse, il Dott. ha chiesto condannarsi la esistente ala pagamento Parte_1 della indennità sostitutiva di ferie non godute, sostenendo di non averne potuto fruire da un lato per cause a sé non imputabili (quali, il difetto di organizzazione datoriale e la sistematica carenza di organico nel personale sanitario) e dall'altro per non incorrere in profili di responsabilità professionale.
3 Cont La a resistito invocando il divieto di monetizzazione imposto dall'art. 5, comma 8, d.l. 95/2012, e il principio di autogestione e autoresponsabilità intrinseco alla figura dirigenziale.
Come è noto, l'art. 5, comma 8, d.l. 95/2012 (recante “disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” e convertito con modificazioni nella l. 7.08.2012, n. 135) ha sancito il generale divieto di monetizzazione delle ferie non godute, stabilendo che “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.”.
Tale norma deve essere, tuttavia, interpretata in senso conforme ai principi eurounitari, ed in particolare – per quel che qui rileva - all'articolo 7 della direttiva CE 2003/88 (“Ferie annuali -1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”).
In particolare, secondo quanto affermato dalla stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia tale norma, letta alla luce dell'articolo 31, paragrafo 2, della Carta (“Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite”) non osta di per sé ad una disciplina, quale quella italiana, che pone un divieto di monetizzazione ma al contempo osta a che gli Stati membri possano derogare al principio secondo cui il diritto alle ferie annuali retribuite non può estinguersi alla fine del periodo di riferimento e/o del periodo di riporto fissato dal diritto nazionale, quando il lavoratore non è stato in condizione di beneficiare delle proprie ferie.
In concreto, detta condizione si realizza per il tramite della apposizione in capo al datore di lavoro di specifici e puntuali obblighi informativi nei confronti del lavoratore: in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, egli è infatti segnatamente tenuto ad assicurarsi fattivamente ed in piena trasparenza che il lavoratore sia nella effettiva condizione di fruire delle proprie ferie, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e al contempo informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e la distensione cui esse sono funzionali - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, o non potranno più essere sostituite da alcuna indennità economica.
4 Di talché “se il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle stesse, l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza che il datore di lavoro sia tenuto a imporre a detto lavoratore di esercitare effettivamente il suddetto diritto” (cfr. Corte di Giustizia Ue causa C-218/22).
Del resto, tale impostazione è pienamente compatibile con la previsione del CCNL 5.12.1996 dell'area della dirigenza medica e veterinaria del comparto sanità, che all'art. 21, comma 13, in deroga al generale divieto di monetizzazione delle ferie di cui al comma 8, ne consente il pagamento sostitutivo qualora all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, esse “non siano state fruite per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dirigente”.
Applicando tali principi al caso di specie, si ha quanto segue.
Deve senza dubbio riconoscersi il diritto del Dott. a percepire l'indennità sostitutiva delle Parte_1 ferie non godute e maturate anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 5, comma 8, d.l. 95/2012 (recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” e convertito con modificazioni nella l. 7.08.2012, n. 135) avvenuta il 7.7.2012, stante la pacifica efficacia irretroattiva della disposizione in esame ai sensi dell'art. 11 preleggi. L'ammontare Cont dell'indennità va quantificata con riferimento a n. 333 giorni (come da conteggi ll.1 ricorso) da moltiplicarsi per € 273,32/giorno (non essendo stato il calcolo offerto dal ricorrente specificamente contestato dalla azienda convenuta) e così per complessivi € 91.015,56.
Anche con riferimento al periodo successivo, e sino al 22.2.2017 (data del primo invito formale di provenienza datoriale a smaltire le ferie pregresse, quantificate in complessivi giorni 476 al 31.1.2017), in applicazione dei richiamati principi, deve riconoscersi al Dott. la spettanza Parte_1 Cont dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate a tale ultima data, atteso che la on ha dimostrato di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il dirigente fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie alle quali aveva diritto, avendo omesso sino al febbraio 2017 di compulsare Cont formalmente il Dirigente al relativo smaltimento. Il contegno inerte serbato dalla a quindi inteso alla stregua di un comportamento concludente idoneo ad integrare il fatto impeditivo alla operatività del divieto di monetizzazione secondo i principi eurocomunitari. L'ammontare dell'indennità per il periodo in esame va dunque quantificata con riferimento a n. 143 giorni (pari alla differenza tra il totale di giorni 476 di ferie maturati e il numero di giorni maturati sino all'anno 2012, già separatamente liquidati): effettuato il prodotto per l'indennità giornaliera di € 273,32/giorno, si ha dunque un credito di ulteriori € 39.084,76.
Diversamente, con la diffida testè menzionata, deve ritenersi che l'azienda datrice di lavoro abbia correttamente osservato l'obbligo gravante a proprio carico, per avere da un lato rappresentato al Dirigente il precipuo obbligo di smaltire i giorni di ferie maturati in conformità alle previsioni delle circolari aziendali e dall'altro per averlo formalmente invitato a predisporre “con effetto immediato” un piano di fruizione delle stesse.
D'altra parte, l'allegazione di parte ricorrente circa la insussistenza delle condizioni necessarie all'effettivo esercizio del diritto è risultata infondata all'esito dell'istruttoria condotta.
Se infatti è stata per un verso accertata la costante e massima disponibilità dimostrata dal Dott. ad intervenire su chiamata e in caso di necessità o di interventi urgenti, anche spostandosi Parte_1 tra un presidio ospedaliero ed un altro, per altro verso è emerso che egli non partecipava
5 ordinariamente ai turni né al calendario reperibilità e pronta disponibilità presso il presidio di Castel di Sangro - cfr. testi , e (“Sempre con riferimento al Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
P.O.di Castel di Sangro no, non partecipava alla turnazione di servizio settimanale e festiva, nonché alla reperibilità e alla pronta disponibilità”).
Non può poi non valorizzarsi che la carenza di organico del reparto di ortopedia diretto dall'odierno ricorrente presso l'ospedale di Sulmona per lo meno dall'anno 2004 ha riguardato una sola unità sulle cinque previste nella pianta organica (cfr. teste “A tal riguardo I medici erano tre almeno per Tes_4 una decina di anni a partire da quando si insediò il Dott. e poi negli ultimi anni siamo Parte_1 diventati 4 oltre il primario”), né del pari la circostanza per cui il Dirigente, dott. ha sempre Parte_1 autorizzato i medici del proprio reparto alla fruizione integrale delle rispettive ferie, mai respingendone la domanda per superiori esigenze di servizio.
Ancora, potendo egli autoattribuirsi le ferie in piena autonomia, mai risulta aver attivamente lamentato alla azienda l'impossibilità di fruirne, giustificando però il loro mancato smaltimento sulla scorta di ragioni di servizio che, in realtà, sono risultate evanescenti: non soltanto, infatti, Cont all'indomani del suo pensionamento è accaduto che la abbia fronteggiato l'assenza della sua figura mediante assunzione di altro Dirigente medico ma è stato dimostrato che nelle occasioni in cui ha fruito delle ferie, egli è stato ordinariamente sostituito dal collega più anziano, senza Parte_1 che quindi possa in concreto si sia mai ravvisato il pericolo di paralisi nell'erogazione del servizio paventato dal ricorrente.
Sul punto, anzi, il dott. ascoltato dal Giudice, ha dichiarato di avere abitualmente (“sempre”) Tes_4 goduto delle proprie ferie in modalità frazionata al fine di garantire la funzionalità del servizio e che
“quando il dott. andava in ferie le sue veci venivano assunte, dietro sua designazione, Parte_1 generalmente al più anziano tra i medici in servizio ossia il dott. ”. Per_1
Infine, è stato accertato che fino all'aprile 2018 il Dott. ha sempre svolto con cadenza Parte_1 bisettimanale attività intra moenia, (cfr. deposizione teste “confermo che il Dott. Tes_4 Parte_1 svolgeva attività intramoenia che mi sembra fosse di due giorni a settimana di pomeriggio e quando non era in servizio”), così sostanzialmente denotando un proprio scarso interesse a fruire concretamente delle ferie residue, come invece richiestogli.
Per tutte le ragioni esposte con riferimento ai residui n. 49 giorni di ferie maturati dal dott. Parte_1
a decorrere dal 1°.
2.2017 e sino alla data di collocamento a riposo, la domanda deve essere rigettata.
Sulle somme così come liquidate, pari ad € 130.100,32, spettano altresì interessi legali dalla data del diritto all'accredito sino all'effettiva attribuzione.
Non spetta invece la rivalutazione monetaria, atteso che l'art. 22, comma 36, L. 724/1994 – per come interpretato all'esito della sentenza Corte Cost. n. 459/2000 - ha introdotto il divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi legali per i crediti retributivi, pensionistici e assistenziali dei dipendenti pubblici.
L'esito complessivo del giudizio consente la compensazione delle spese di lite, sia a titolo di onorari che di spese vive documentate (quali marca da bollo e c.u.) nella misura di 1/3.
Per la restante parte le stesse si liquidano come da dispositivo secondo il principio di soccombenza, ai sensi del D.M. 55/2014, così come integrato dal D.M. 147/2022, in applicazione dei parametri medi previsti per cause di lavoro dal valore compreso tra € 52.001 ed € 260.000.
P.Q.M.
6 -in parziale accoglimento della domanda del ricorrente, accerta il diritto di a Parte_1 Cont percepire dalla in persona del l.r.p.t., l'indennità sostitutiva Controparte_5 delle ferie non godute maturate sino alla data del 31.1.2017, pari n. 476 giorni e, per l'effetto,
-condanna la in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore di Controparte_6
dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute per i suddetti n. 476 giorni, pari ad € Parte_1
130.100,32, oltre ad interessi legali dalla data del diritto all'accredito sino all'effettiva attribuzione;
-rigetta per il resto;
-condanna la in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore di Controparte_6
delle spese processuali - liquidate complessivamente in € 379,50 per esborsi ed € Parte_1
13.395,00 per onorari oltre accessori - nella misura di 2/3, pari ad € 253,00 per esborsi ed € 8.930 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
-compensa per la restante quota di 1/3 le spese di lite tra le parti.
Motivi in 60 giorni.
Sulmona, 20/05/2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Sani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SULMONA in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa Giulia Sani, all'udienza del 20.5.2025, nella causa di lavoro in primo grado iscritta al n. 191/2021 R.G.Lav., promossa da
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Luigi Di Massa del Foro di Sulmona, presso il cui studio sito in Sulmona, Via Antonio De Nino, 21 è elettivamente domiciliato come da procura in calce al ricorso;
- PARTE RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del Direttore Generale e l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Crescenzo P.IVA_1
Presutti del Foro di Avezzano (AQ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Avezzano (AQ), Via Cesare Battisti n. 45, come da procura in calce alla memoria di costituzione;
- PARTE RESISTENTE
Visto l'art. 429 c.p.c. definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa, ha emesso, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA Cont Con ricorso del 19.5.2021 ha convenuto in giudizio la per sentir accertare la Parte_1 mancata corresponsione dell'indennità da ferie non godute nonché la condanna di controparte al relativo pagamento, con vittoria di spese. A sostegno della domanda parte ricorrente ha allegato:
-di aver lavorato dal 10.3.1994 al 1°.
7.2019 alle dipendenze della Controparte_3
con contratto di lavoro a tempo indeterminato quale Dirigente medico
[...]
a rapporto esclusivo – incarico di struttura complessa – area chirurgica - reparto di Ortopedia e Traumatologia sia presso il P.O. di Sulmona che, a far data dal 2009, presso il P.O. di Castel di Sangro;
-di non aver potuto godere, nel corso del rapporto di lavoro, di tutti i giorni di ferie maturati, pari a n. 525 giorni alla data del collocamento in quiescenza, per fatto ascrivibile al datore di lavoro;
Cont
-che, in particolare, la non avrebbe adottato schemi organizzativi idonei (es. piena copertura dei posti previsti nella pianta organica, rimasti sempre vacanti nel n. di 2-3 unità su 10 posti totali previsti per entrambi i presidi ospedalieri) a consentire l'esercizio del proprio diritto alle ferie, versando per l'effetto il ricorrente in condizioni di costante emergenza al fine di soddisfare i dovuti standard qualitativi e assistenziali;
1 -che con delibera n. 2022 del 16.12.2016, successiva alla disposta cessazione del proprio trattenimento in servizio prevista per il 25.3.2019, l' resistente aveva invitato il ricorrente a CP_1 predisporre un piano di smaltimento delle ferie, invito che - ove accolto – avrebbe comportato l'assenza dal posto di lavoro con circa due anni di anticipo, così ingenerando gravi disservizi di cui sarebbe peraltro rimasto responsabile;
-di aver richiesto con nota del 3.2.2020 il pagamento della indennità sostitutiva delle ferie non godute, riscontrata dal datore in data 4.5.2020 con un rigetto motivato sul divieto di monetizzazione ex d.l. 95/2012, di cui comunque deve escludersi l'efficacia retroattiva. Ha quindi concluso chiedendo: “A. Nel merito: accertarsi e dichiararsi l'illiceità/illegittimità dell'inadempimento dell' Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Via Saragat - località Campo
[...] di Pile - 67100 - Codice Fiscale - Partita IVA: e per l'effetto CP_1 P.IVA_1 P.IVA_1 condannarsi la stessa a pagare l'indennità sostitutiva dei 525 giorni di ferie non godute, pari alla somma di € 273,32/giorno per 525 giorni, per un totale di €.143.493,00, più interessi legali e rivalutazione monetaria maturata, o pari alla diversa somma che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, a seguito di eventuale esperimento di CTU contabile. B. In via gradata nella denegata ipotesi che l'adito Giudice voglia comunque applicare nel caso di interesse il disposto di cui all'art. 5, comma 8, d.l. 6.07.2012, n. 95 (convertito con modificazioni nella l. 7.08.2012, n. 135), per il periodo successivo all'entrata in vigore del predetto provvedimento, accertarsi e dichiararsi comunque l'illiceità/illegittimità dell'inadempimento dell' Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in
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Via Saragat - località Campo di Pile - 67100 - Codice Fiscale - Partita IVA: CP_1 P.IVA_1
e per l'effetto condannarsi la stessa a pagare l'indennità sostitutiva di 333 giorni di P.IVA_1 ferie non godute fino alla data del 31/12/2012, pari alla somma di € 273,32/giorno per 333 giorni, per un totale di €.91.015,56, nonché al risarcimento del danno subito per la mancata fruizione a far data dal 01/01/2013 fino al 01/07/2019, data di collocamento a riposo, di giorni di ferie 192, pari alla somma di € 273,32/giorno per 192 giorni, per un totale di €.52.477,44, il tutto più interessi legali e rivalutazione monetaria maturata, o pari alla diversa somma che sarà accertata in corso di causa
o ritenuta di giustizia, a seguito di eventuale esperimento di CTU contabile. C. In via ulteriormente gradata nella denegata ipotesi che l'adito Giudice voglia comunque applicare nel caso di interesse il disposto di cui all'art. 5, comma 8, d.l. 6.07.2012, n. 95 (convertito con modificazioni nella l. 7.08.2012, n. 135) per il periodo di vigenza del predetto provvedimento legislativo, accertarsi e dichiararsi comunque l'illiceità/illegittimità dell'inadempimento dell'
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, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 corrente in Via Saragat - località Campo di Pile - 67100 - Codice Fiscale - CP_1 P.IVA_1
Partita IVA: e per l'effetto condannarsi la stessa a pagare l'indennità sostitutiva di P.IVA_1
333 giorni di ferie non godute fino alla data del 31/12/2012, pari alla somma di € 273,32/giorno per 333 giorni, per un totale di €.91.015,56, più interessi legali e rivalutazione monetaria maturata, o pari alla diversa somma che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, a seguito di eventuale esperimento di CTU contabile. D. In via estremamente gradata In via estremamente gradata, nella denegata ipotesi che l'adito Giudice voglia comunque applicare nel caso di interesse per l'intero periodo del rapporto di lavoro dedotto il disposto di cui all'art. 5, comma 8, d.l. 6.07.2012, n. 95 (convertito con modificazioni nella l. 7.08.2012, n. 135) accertarsi e dichiararsi comunque l'illiceità/illegittimità dell'inadempimento dell' Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in
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Via Saragat - località Campo di Pile - 67100 - Codice Fiscale - Partita IVA: CP_1 P.IVA_1
e per l'effetto condannarsi la stessa, per le motivazioni di cui in parte narrativa del P.IVA_1
2 presente atto, al risarcimento del danno per mancata fruizione dei periodi di ferie maturati pari a 525 giorni e per l'importo di € 273,32/giorno per 525 giorni, per un totale di €.143.493,00, più interessi legali e rivalutazione monetaria maturata, o pari alla diversa somma che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, a seguito di eventuale esperimento di CTU contabile Spese, competenze e contributo unificato rifusi”.
Con comparsa del 21.10.2021 si è costituita la chiedendo il rigetto della domanda e, in CP_4 particolare, eccependo:
-l'insussistenza delle asserite eccezionali e oggettive ragioni di servizio impeditive della fruizione delle ferie nonché l'esecuzione da parte del ricorrente di attività lavorativa durante i periodi destinati alle ferie (per avere costui, quale Dirigente apicale delle UOC di Ortopedia e Traumatologia nei due citati nosocomi dal 2010, autorizzato la fruizione integrale delle ferie a tutti i Dirigenti medici in servizio con azzeramento totale delle stesse ed esercitato ininterrottamente la libera professione intra moenia sino all'aprile 2018, oltre che per la possibilità di delegare ad un sostituto le attività essenziali);
-l'assenza di propria responsabilità, ai sensi dell'art. 21, comma 8, CCNL 5.12.1996;
-l'infondatezza del preteso automatismo tra mancata fruizione e monetizzazione delle ferie;
-il divieto di cumulo, in punto di quantum, tra rivalutazione monetaria e interessi. Sulla scorta, quindi, del principio di “autogestione delle ferie” applicabile ex art. 15 CCNL 3.11.2005 ai dirigenti apicali, della insussistenza di necessità aziendali assolutamente eccezionali che abbiano impedito al ricorrente di godere delle ferie maturate e della conseguente evincibile volontà del di non fruirne, ha così concluso: “Voglia il Tribunale di Sulmona respingere le domande Parte_1 perché infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese”.
La causa è stata istruita in via documentale e mediante prova per testi e discussa oralmente all'udienza del 20.5.2025.
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La domanda di è parzialmente fondata e merita, pertanto, accoglimento nei limiti e Parte_1 per le ragioni che seguono.
È documentale, oltre che incontestato, che:
- l'odierno ricorrente abbia lavorato alle dipendenze della Controparte_4
dal 10.3.1994 al 1.7.2019 con contratto di lavoro a tempo indeterminato quale
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Dirigente medico a rapporto esclusivo – incarico di struttura complessa – area chirurgica - reparto di Ortopedia e Traumatologia sia presso il P.O. di Sulmona che, a far data dal 2009, presso il P.O. di Castel di Sangro;
- alla data del collocamento in quiescenza l'ammontare delle ferie maturate e non godute dal ricorrente fosse pari a n. 525 giorni, così ripartite: giorni 333 alla data del 31.12.2012, giorni 32 per l'anno 2013, giorni 32 per l'anno 2014, giorni 32 per l'anno 2015, giorni 32 per l'anno 2016, giorni 32 per l'anno 2017 giorni 7 per l'anno 2018, giorni 16 per ferie maturate e non godute nell'anno 2019, oltre giorni 7 per ferie aggiuntive per rischio radiazioni e giorni 2 per festività soppresse (cfr. all.1 ricorso). Cont Sulla scorta di tali premesse, il Dott. ha chiesto condannarsi la esistente ala pagamento Parte_1 della indennità sostitutiva di ferie non godute, sostenendo di non averne potuto fruire da un lato per cause a sé non imputabili (quali, il difetto di organizzazione datoriale e la sistematica carenza di organico nel personale sanitario) e dall'altro per non incorrere in profili di responsabilità professionale.
3 Cont La a resistito invocando il divieto di monetizzazione imposto dall'art. 5, comma 8, d.l. 95/2012, e il principio di autogestione e autoresponsabilità intrinseco alla figura dirigenziale.
Come è noto, l'art. 5, comma 8, d.l. 95/2012 (recante “disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” e convertito con modificazioni nella l. 7.08.2012, n. 135) ha sancito il generale divieto di monetizzazione delle ferie non godute, stabilendo che “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.”.
Tale norma deve essere, tuttavia, interpretata in senso conforme ai principi eurounitari, ed in particolare – per quel che qui rileva - all'articolo 7 della direttiva CE 2003/88 (“Ferie annuali -1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”).
In particolare, secondo quanto affermato dalla stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia tale norma, letta alla luce dell'articolo 31, paragrafo 2, della Carta (“Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite”) non osta di per sé ad una disciplina, quale quella italiana, che pone un divieto di monetizzazione ma al contempo osta a che gli Stati membri possano derogare al principio secondo cui il diritto alle ferie annuali retribuite non può estinguersi alla fine del periodo di riferimento e/o del periodo di riporto fissato dal diritto nazionale, quando il lavoratore non è stato in condizione di beneficiare delle proprie ferie.
In concreto, detta condizione si realizza per il tramite della apposizione in capo al datore di lavoro di specifici e puntuali obblighi informativi nei confronti del lavoratore: in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, egli è infatti segnatamente tenuto ad assicurarsi fattivamente ed in piena trasparenza che il lavoratore sia nella effettiva condizione di fruire delle proprie ferie, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e al contempo informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e la distensione cui esse sono funzionali - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, o non potranno più essere sostituite da alcuna indennità economica.
4 Di talché “se il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle stesse, l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza che il datore di lavoro sia tenuto a imporre a detto lavoratore di esercitare effettivamente il suddetto diritto” (cfr. Corte di Giustizia Ue causa C-218/22).
Del resto, tale impostazione è pienamente compatibile con la previsione del CCNL 5.12.1996 dell'area della dirigenza medica e veterinaria del comparto sanità, che all'art. 21, comma 13, in deroga al generale divieto di monetizzazione delle ferie di cui al comma 8, ne consente il pagamento sostitutivo qualora all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, esse “non siano state fruite per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dirigente”.
Applicando tali principi al caso di specie, si ha quanto segue.
Deve senza dubbio riconoscersi il diritto del Dott. a percepire l'indennità sostitutiva delle Parte_1 ferie non godute e maturate anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 5, comma 8, d.l. 95/2012 (recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” e convertito con modificazioni nella l. 7.08.2012, n. 135) avvenuta il 7.7.2012, stante la pacifica efficacia irretroattiva della disposizione in esame ai sensi dell'art. 11 preleggi. L'ammontare Cont dell'indennità va quantificata con riferimento a n. 333 giorni (come da conteggi ll.1 ricorso) da moltiplicarsi per € 273,32/giorno (non essendo stato il calcolo offerto dal ricorrente specificamente contestato dalla azienda convenuta) e così per complessivi € 91.015,56.
Anche con riferimento al periodo successivo, e sino al 22.2.2017 (data del primo invito formale di provenienza datoriale a smaltire le ferie pregresse, quantificate in complessivi giorni 476 al 31.1.2017), in applicazione dei richiamati principi, deve riconoscersi al Dott. la spettanza Parte_1 Cont dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate a tale ultima data, atteso che la on ha dimostrato di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il dirigente fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie alle quali aveva diritto, avendo omesso sino al febbraio 2017 di compulsare Cont formalmente il Dirigente al relativo smaltimento. Il contegno inerte serbato dalla a quindi inteso alla stregua di un comportamento concludente idoneo ad integrare il fatto impeditivo alla operatività del divieto di monetizzazione secondo i principi eurocomunitari. L'ammontare dell'indennità per il periodo in esame va dunque quantificata con riferimento a n. 143 giorni (pari alla differenza tra il totale di giorni 476 di ferie maturati e il numero di giorni maturati sino all'anno 2012, già separatamente liquidati): effettuato il prodotto per l'indennità giornaliera di € 273,32/giorno, si ha dunque un credito di ulteriori € 39.084,76.
Diversamente, con la diffida testè menzionata, deve ritenersi che l'azienda datrice di lavoro abbia correttamente osservato l'obbligo gravante a proprio carico, per avere da un lato rappresentato al Dirigente il precipuo obbligo di smaltire i giorni di ferie maturati in conformità alle previsioni delle circolari aziendali e dall'altro per averlo formalmente invitato a predisporre “con effetto immediato” un piano di fruizione delle stesse.
D'altra parte, l'allegazione di parte ricorrente circa la insussistenza delle condizioni necessarie all'effettivo esercizio del diritto è risultata infondata all'esito dell'istruttoria condotta.
Se infatti è stata per un verso accertata la costante e massima disponibilità dimostrata dal Dott. ad intervenire su chiamata e in caso di necessità o di interventi urgenti, anche spostandosi Parte_1 tra un presidio ospedaliero ed un altro, per altro verso è emerso che egli non partecipava
5 ordinariamente ai turni né al calendario reperibilità e pronta disponibilità presso il presidio di Castel di Sangro - cfr. testi , e (“Sempre con riferimento al Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
P.O.di Castel di Sangro no, non partecipava alla turnazione di servizio settimanale e festiva, nonché alla reperibilità e alla pronta disponibilità”).
Non può poi non valorizzarsi che la carenza di organico del reparto di ortopedia diretto dall'odierno ricorrente presso l'ospedale di Sulmona per lo meno dall'anno 2004 ha riguardato una sola unità sulle cinque previste nella pianta organica (cfr. teste “A tal riguardo I medici erano tre almeno per Tes_4 una decina di anni a partire da quando si insediò il Dott. e poi negli ultimi anni siamo Parte_1 diventati 4 oltre il primario”), né del pari la circostanza per cui il Dirigente, dott. ha sempre Parte_1 autorizzato i medici del proprio reparto alla fruizione integrale delle rispettive ferie, mai respingendone la domanda per superiori esigenze di servizio.
Ancora, potendo egli autoattribuirsi le ferie in piena autonomia, mai risulta aver attivamente lamentato alla azienda l'impossibilità di fruirne, giustificando però il loro mancato smaltimento sulla scorta di ragioni di servizio che, in realtà, sono risultate evanescenti: non soltanto, infatti, Cont all'indomani del suo pensionamento è accaduto che la abbia fronteggiato l'assenza della sua figura mediante assunzione di altro Dirigente medico ma è stato dimostrato che nelle occasioni in cui ha fruito delle ferie, egli è stato ordinariamente sostituito dal collega più anziano, senza Parte_1 che quindi possa in concreto si sia mai ravvisato il pericolo di paralisi nell'erogazione del servizio paventato dal ricorrente.
Sul punto, anzi, il dott. ascoltato dal Giudice, ha dichiarato di avere abitualmente (“sempre”) Tes_4 goduto delle proprie ferie in modalità frazionata al fine di garantire la funzionalità del servizio e che
“quando il dott. andava in ferie le sue veci venivano assunte, dietro sua designazione, Parte_1 generalmente al più anziano tra i medici in servizio ossia il dott. ”. Per_1
Infine, è stato accertato che fino all'aprile 2018 il Dott. ha sempre svolto con cadenza Parte_1 bisettimanale attività intra moenia, (cfr. deposizione teste “confermo che il Dott. Tes_4 Parte_1 svolgeva attività intramoenia che mi sembra fosse di due giorni a settimana di pomeriggio e quando non era in servizio”), così sostanzialmente denotando un proprio scarso interesse a fruire concretamente delle ferie residue, come invece richiestogli.
Per tutte le ragioni esposte con riferimento ai residui n. 49 giorni di ferie maturati dal dott. Parte_1
a decorrere dal 1°.
2.2017 e sino alla data di collocamento a riposo, la domanda deve essere rigettata.
Sulle somme così come liquidate, pari ad € 130.100,32, spettano altresì interessi legali dalla data del diritto all'accredito sino all'effettiva attribuzione.
Non spetta invece la rivalutazione monetaria, atteso che l'art. 22, comma 36, L. 724/1994 – per come interpretato all'esito della sentenza Corte Cost. n. 459/2000 - ha introdotto il divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi legali per i crediti retributivi, pensionistici e assistenziali dei dipendenti pubblici.
L'esito complessivo del giudizio consente la compensazione delle spese di lite, sia a titolo di onorari che di spese vive documentate (quali marca da bollo e c.u.) nella misura di 1/3.
Per la restante parte le stesse si liquidano come da dispositivo secondo il principio di soccombenza, ai sensi del D.M. 55/2014, così come integrato dal D.M. 147/2022, in applicazione dei parametri medi previsti per cause di lavoro dal valore compreso tra € 52.001 ed € 260.000.
P.Q.M.
6 -in parziale accoglimento della domanda del ricorrente, accerta il diritto di a Parte_1 Cont percepire dalla in persona del l.r.p.t., l'indennità sostitutiva Controparte_5 delle ferie non godute maturate sino alla data del 31.1.2017, pari n. 476 giorni e, per l'effetto,
-condanna la in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore di Controparte_6
dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute per i suddetti n. 476 giorni, pari ad € Parte_1
130.100,32, oltre ad interessi legali dalla data del diritto all'accredito sino all'effettiva attribuzione;
-rigetta per il resto;
-condanna la in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore di Controparte_6
delle spese processuali - liquidate complessivamente in € 379,50 per esborsi ed € Parte_1
13.395,00 per onorari oltre accessori - nella misura di 2/3, pari ad € 253,00 per esborsi ed € 8.930 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
-compensa per la restante quota di 1/3 le spese di lite tra le parti.
Motivi in 60 giorni.
Sulmona, 20/05/2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Sani
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