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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/10/2025, n. 4072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4072 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 873/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 25.09.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 873/2024 R.G. promossa da
rapp.to e difeso come in atti dall'avv. Giuseppe Iorio e avv. Sergio Parte_1
Montariello
- Ricorrente contro
in persona del legale rappresentante, rapp.to e difeso come in atti CP_1
- Resistente
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.01.2024 parte ricorrente in epigrafe deduceva:
- di aver lavorato per conto ed alle dipendenze del Controparte_2
dal 18.04.2007, con le mansioni di autista ed inquadrato nel Livello 3A secondo la
[...]
contrattazione collettiva di settore;
- che il rapporto di lavoro è cessato in data 14.03.2013 e di non aver percepito il TFR/TFS che ammonta ad € 10.708,20.
- di aver più volte richiesto il pagamento in proprio favore del TFR/TFS, dapprima con raccomandate a/r del 08.02.2017 e del 12.12.2018 ed infine con P.E.C. del 02/11/2023 ma l' CP_3
non provvedeva al pagamento.
Chiedeva pertanto di accertare e dichiarare il proprio diritto alla corresponsione in proprio favore della quota di TFS/TFR maturata in costanza del rapporto di lavoro intercorso col Controparte_2
e, per l'effetto, condannare l' , in persona
[...] Controparte_4
1 del rappresentante legale pro tempore al pagamento in proprio favore dell'importo lordo pari ad €
10.708,20, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di TFR/TFS, o a quella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia;
condannare parte convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, con distrazione.
Si costituiva in giudizio l' , in persona del l.r.p.t. eccependo che era stata riconosciuta CP_1
l'effettiva sussistenza del diritto vantato dal ed anche liquidata la somma spettantegli, con Pt_1
valuta 17-12-2024, a titolo di TFR sulla base dei dati dichiarati dall'amministrazione nel mod TFR di importo pari ad euro 8.166,81 lordo (composto dalla quota capitale di euro 7.540,59 e dagli interessi per ritardato pagamento quantificati in euro 626,22). Chiedeva pertanto di dichiarare cessata la materia del contendere o in subordine il rigetto del ricorso.
Disposta la trattazione scritta della causa ex art 127 ter cpc per l'udienza, lette le note scritte depositate, è pronunciata la presente sentenza.
Tanto premesso, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Va osservato che, affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass.,
7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass.,
11.4.95, n. 4151).
Va tuttavia indagata la cd. soccombenza virtuale, posto che non v'è concordia fra le parti in ordine alle spese di lite.
Nel caso di specie non vi è dubbio che la domanda sia fondata, attesa la liquidazione avvenuta da
CP_ parte di L' ha dato prova di aver provveduto a liquidare con valuta del 17-12-2024 il CP_1
TFR spettante al ricorrente sulla base dei dati dichiarati dall'amministrazione nel mod TFR per un importo di euro 8.166,81 lordo, composto dalla quota capitale di euro 7.540,59 e dagli interessi per ritardato pagamento, quantificati in euro 626,22. Al riguardo, deve rilevarsi che la documentazione depositata dall' successivamente alla sua costituzione in giudizio è stata depositata a seguito di CP_1
CP_ richiesta del giudicante di chiarimenti da parte dei
2 Pertanto, le spese di lite vanno poste a carico dell' , essendo il pagamento intervenuto in data CP_1
successiva sia al deposito che alla notifica del ricorso introduttivo, e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura e valore della causa e dell'attività processuale in concreto espletata.
p.q.m
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Federica Izzo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere.
- condanna l' in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite che si liquidano in CP_1
complessivi € 1.170,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, con distrazione.
Aversa, lì 24.10.2025.
Il giudice del lavoro dr.ssa Federica Izzo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 25.09.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 873/2024 R.G. promossa da
rapp.to e difeso come in atti dall'avv. Giuseppe Iorio e avv. Sergio Parte_1
Montariello
- Ricorrente contro
in persona del legale rappresentante, rapp.to e difeso come in atti CP_1
- Resistente
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.01.2024 parte ricorrente in epigrafe deduceva:
- di aver lavorato per conto ed alle dipendenze del Controparte_2
dal 18.04.2007, con le mansioni di autista ed inquadrato nel Livello 3A secondo la
[...]
contrattazione collettiva di settore;
- che il rapporto di lavoro è cessato in data 14.03.2013 e di non aver percepito il TFR/TFS che ammonta ad € 10.708,20.
- di aver più volte richiesto il pagamento in proprio favore del TFR/TFS, dapprima con raccomandate a/r del 08.02.2017 e del 12.12.2018 ed infine con P.E.C. del 02/11/2023 ma l' CP_3
non provvedeva al pagamento.
Chiedeva pertanto di accertare e dichiarare il proprio diritto alla corresponsione in proprio favore della quota di TFS/TFR maturata in costanza del rapporto di lavoro intercorso col Controparte_2
e, per l'effetto, condannare l' , in persona
[...] Controparte_4
1 del rappresentante legale pro tempore al pagamento in proprio favore dell'importo lordo pari ad €
10.708,20, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di TFR/TFS, o a quella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia;
condannare parte convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, con distrazione.
Si costituiva in giudizio l' , in persona del l.r.p.t. eccependo che era stata riconosciuta CP_1
l'effettiva sussistenza del diritto vantato dal ed anche liquidata la somma spettantegli, con Pt_1
valuta 17-12-2024, a titolo di TFR sulla base dei dati dichiarati dall'amministrazione nel mod TFR di importo pari ad euro 8.166,81 lordo (composto dalla quota capitale di euro 7.540,59 e dagli interessi per ritardato pagamento quantificati in euro 626,22). Chiedeva pertanto di dichiarare cessata la materia del contendere o in subordine il rigetto del ricorso.
Disposta la trattazione scritta della causa ex art 127 ter cpc per l'udienza, lette le note scritte depositate, è pronunciata la presente sentenza.
Tanto premesso, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Va osservato che, affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass.,
7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass.,
11.4.95, n. 4151).
Va tuttavia indagata la cd. soccombenza virtuale, posto che non v'è concordia fra le parti in ordine alle spese di lite.
Nel caso di specie non vi è dubbio che la domanda sia fondata, attesa la liquidazione avvenuta da
CP_ parte di L' ha dato prova di aver provveduto a liquidare con valuta del 17-12-2024 il CP_1
TFR spettante al ricorrente sulla base dei dati dichiarati dall'amministrazione nel mod TFR per un importo di euro 8.166,81 lordo, composto dalla quota capitale di euro 7.540,59 e dagli interessi per ritardato pagamento, quantificati in euro 626,22. Al riguardo, deve rilevarsi che la documentazione depositata dall' successivamente alla sua costituzione in giudizio è stata depositata a seguito di CP_1
CP_ richiesta del giudicante di chiarimenti da parte dei
2 Pertanto, le spese di lite vanno poste a carico dell' , essendo il pagamento intervenuto in data CP_1
successiva sia al deposito che alla notifica del ricorso introduttivo, e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura e valore della causa e dell'attività processuale in concreto espletata.
p.q.m
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Federica Izzo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere.
- condanna l' in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite che si liquidano in CP_1
complessivi € 1.170,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, con distrazione.
Aversa, lì 24.10.2025.
Il giudice del lavoro dr.ssa Federica Izzo
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