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Sentenza 2 aprile 2024
Sentenza 2 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 02/04/2024, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2024 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di TT
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Dott. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 02.04.2024., ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
nella causa vertente tra: nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. Parte_1 [...]
) ivi residente in [...]n. 146/F ed elettivamente domiciliato in S. Agata C.F._1
EL (ME) Via Medici n. 252, presso lo studio dell'avv. Teresa Notaro ) CodiceFiscale_2 dal quale è rappresentato e difeso come da procura in atti;
RICORRENTE
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante. Controparte_1
RESISTENTE
OGGETTO: ratei non riscossi.
All'udienza del 02.04.2024., il procuratore del ricorrente precisava le proprie conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedeva l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e motivi della decisione
Con ricorso depositato il 21.11.2018, il sig. , titolare di pensione INPS cat. INVCIV Parte_1
n. 07117499 con decorrenza 28.02.2012 nonché titolare di pensione INPS Cat. AOI n. 15050444 con decorrenza 31.05.2013 esponeva che, con comunicazione di liquidazione del 23.02.2017 la CP_ Direzione Provinciale di Messina provvedeva a liquidare gli arretrati della prestazione previdenziale cat. AOI n. 15050444 liquidando per il periodo dal 01.06.2013 al 31.03.2017 il complessivo importo di € 39.955,01 al lordo delle ritenute fiscali;
che, con successivo provvedimento del 01.04.2017 provvedeva alla sospensione dell'erogazione della prestazione di invalidità civile n. 07117499.
Parte ricorrente contestava quanto operato dal resistente in considerazione che nell'anno 2017 non aveva percepito redditi in misura superiore al limite previsto dalla legge per il conseguimento della pensione di inabilità civile di cui era titolare rilevando che l'asserito indebito si era verificato per un errore in cui era incorso l' , che aveva computato gli arretrati della Controparte_3 pensione cat AOI n. 15050444 riconosciuta e liquidata nel corso dell'anno 2017 e che tale evento causale non potesse avere valore decisivo e non potesse essere assunto ad indice di superamento stabile dei previsti limiti di reddito. Si costituiva l' che contestava il ricorso. CP_2
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Infatti, così come si evince dalla documentazione presente in atti e come comprovato dalla prodotta certificazione rilasciata dall' del 29.03.2022 il ricorrente non ha Organizzazione_1 conseguito redditi in misura superiore ai limiti di reddito previsti dalla legge per l'erogazione della pensione di inabilità civile.
Il sig. nell'anno 2017 è titolare di un reddito pari ad € 10.079,00 di gran lunga Parte_1 inferiore al limite di € 16.532,10 previsto dalla legge per il conseguimento della pensione di inabilità civile.
Il comportamento adottato dall' è palesemente illegittimo e contrario alle pronunce della CP_1
Suprema Corte di Cassazione.
Quest'ultima, in seguito agli interventi interpretativi della Corte Costituzionale, nella sentenza n.
12796/2005 ha sancito il principio secondo il quale in ogni caso in cui l'erogazione dei benefici assistenziali sia rapportata ad un limite di reddito, per la determinazione di tale reddito devono essere considerati anche gli arretrati non nel loro importo complessivo, c.d. criterio di cassa, ma nelle quote maturate per ogni anno di competenza c.d. criterio di competenza. Ovvero, nel computo del reddito annuo stabilito per il diritto alla pensione di inabilità non devono essere computate in modo complessivo anche le somme percepite dall'assicurato a titolo di corresponsione di arretrati;
bensì bisogna fare riferimento alle quote maturate per ciascun anno di CP_ competenza, c.d. criterio di competenza e non il criterio di cassa di cui l' invoca l'applicazione.
Per cui nessuna somma dovrà essere restituita dal ricorrente per il periodo dall'aprile 2017 al CP_ novembre 2017 con conseguente annullamento della nota datata 01.04.2017 e conseguente condanna del resistente al pagamento dei suddetti ratei maturati e non riscossi, con interessi e rivalutazione come per legge.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e pertanto debbono essere poste a carico dell' CP_2 che deve essere condannato a rifonderle al ricorrente nella misura che appare equo determinare in €. 1.350,00, oltre iva e cpa e spese generali 15% come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv.
Teresa Notaro, che ha reso la prescritta dichiarazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) annulla la nota del 01.04.2017 e dichiara il diritto del ricorrente al pagamento dei ratei di pensione di invalidità civile dal 1.04.2017 al 31.12.2017., oltre interessi e rivalutazione come per legge, così come in parte motiva;
2) condanna l' in persona del suo legale rappresentante, a corrispondere i suddetti CP_2 ratei, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze e fino al soddisfo nei limiti e termini di cui alla L. 412/91;
3) condanna, altresì, l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al CP_2 pagamento delle spese giudiziali di parte ricorrente, liquidate in complessive €. 1.350,00, oltre IVA e CPA e spese generali 15% come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Teresa
Notaro, che ha reso la prescritta dichiarazione.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
TT, lì 02.04.2024.
IL CANCELLIERE IL GIUDICE DEL LAVORO
D.R. AMATO LUCIA MARIA CATENA
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Dott. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 02.04.2024., ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
nella causa vertente tra: nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. Parte_1 [...]
) ivi residente in [...]n. 146/F ed elettivamente domiciliato in S. Agata C.F._1
EL (ME) Via Medici n. 252, presso lo studio dell'avv. Teresa Notaro ) CodiceFiscale_2 dal quale è rappresentato e difeso come da procura in atti;
RICORRENTE
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante. Controparte_1
RESISTENTE
OGGETTO: ratei non riscossi.
All'udienza del 02.04.2024., il procuratore del ricorrente precisava le proprie conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedeva l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e motivi della decisione
Con ricorso depositato il 21.11.2018, il sig. , titolare di pensione INPS cat. INVCIV Parte_1
n. 07117499 con decorrenza 28.02.2012 nonché titolare di pensione INPS Cat. AOI n. 15050444 con decorrenza 31.05.2013 esponeva che, con comunicazione di liquidazione del 23.02.2017 la CP_ Direzione Provinciale di Messina provvedeva a liquidare gli arretrati della prestazione previdenziale cat. AOI n. 15050444 liquidando per il periodo dal 01.06.2013 al 31.03.2017 il complessivo importo di € 39.955,01 al lordo delle ritenute fiscali;
che, con successivo provvedimento del 01.04.2017 provvedeva alla sospensione dell'erogazione della prestazione di invalidità civile n. 07117499.
Parte ricorrente contestava quanto operato dal resistente in considerazione che nell'anno 2017 non aveva percepito redditi in misura superiore al limite previsto dalla legge per il conseguimento della pensione di inabilità civile di cui era titolare rilevando che l'asserito indebito si era verificato per un errore in cui era incorso l' , che aveva computato gli arretrati della Controparte_3 pensione cat AOI n. 15050444 riconosciuta e liquidata nel corso dell'anno 2017 e che tale evento causale non potesse avere valore decisivo e non potesse essere assunto ad indice di superamento stabile dei previsti limiti di reddito. Si costituiva l' che contestava il ricorso. CP_2
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Infatti, così come si evince dalla documentazione presente in atti e come comprovato dalla prodotta certificazione rilasciata dall' del 29.03.2022 il ricorrente non ha Organizzazione_1 conseguito redditi in misura superiore ai limiti di reddito previsti dalla legge per l'erogazione della pensione di inabilità civile.
Il sig. nell'anno 2017 è titolare di un reddito pari ad € 10.079,00 di gran lunga Parte_1 inferiore al limite di € 16.532,10 previsto dalla legge per il conseguimento della pensione di inabilità civile.
Il comportamento adottato dall' è palesemente illegittimo e contrario alle pronunce della CP_1
Suprema Corte di Cassazione.
Quest'ultima, in seguito agli interventi interpretativi della Corte Costituzionale, nella sentenza n.
12796/2005 ha sancito il principio secondo il quale in ogni caso in cui l'erogazione dei benefici assistenziali sia rapportata ad un limite di reddito, per la determinazione di tale reddito devono essere considerati anche gli arretrati non nel loro importo complessivo, c.d. criterio di cassa, ma nelle quote maturate per ogni anno di competenza c.d. criterio di competenza. Ovvero, nel computo del reddito annuo stabilito per il diritto alla pensione di inabilità non devono essere computate in modo complessivo anche le somme percepite dall'assicurato a titolo di corresponsione di arretrati;
bensì bisogna fare riferimento alle quote maturate per ciascun anno di CP_ competenza, c.d. criterio di competenza e non il criterio di cassa di cui l' invoca l'applicazione.
Per cui nessuna somma dovrà essere restituita dal ricorrente per il periodo dall'aprile 2017 al CP_ novembre 2017 con conseguente annullamento della nota datata 01.04.2017 e conseguente condanna del resistente al pagamento dei suddetti ratei maturati e non riscossi, con interessi e rivalutazione come per legge.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e pertanto debbono essere poste a carico dell' CP_2 che deve essere condannato a rifonderle al ricorrente nella misura che appare equo determinare in €. 1.350,00, oltre iva e cpa e spese generali 15% come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv.
Teresa Notaro, che ha reso la prescritta dichiarazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) annulla la nota del 01.04.2017 e dichiara il diritto del ricorrente al pagamento dei ratei di pensione di invalidità civile dal 1.04.2017 al 31.12.2017., oltre interessi e rivalutazione come per legge, così come in parte motiva;
2) condanna l' in persona del suo legale rappresentante, a corrispondere i suddetti CP_2 ratei, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze e fino al soddisfo nei limiti e termini di cui alla L. 412/91;
3) condanna, altresì, l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al CP_2 pagamento delle spese giudiziali di parte ricorrente, liquidate in complessive €. 1.350,00, oltre IVA e CPA e spese generali 15% come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Teresa
Notaro, che ha reso la prescritta dichiarazione.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
TT, lì 02.04.2024.
IL CANCELLIERE IL GIUDICE DEL LAVORO
D.R. AMATO LUCIA MARIA CATENA