2. Nel richiedere l'autorizzazione del comitato dei creditori, il curatore formula le proprie conclusioni anche sulla convenienza della proposta.
3. Se gli atti suddetti sono di valore superiore a cinquantamila euro e in ogni caso per le transazioni, il curatore ne informa previamente il giudice delegato, salvo che gli stessi siano gia' stati autorizzati dal medesimo ai sensi dell'articolo 213, comma 7.
4. Il limite di cui al comma 3 puo' essere adeguato con decreto del Ministro della giustizia.