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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 20/10/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA causa n. 2114/22 RG
Udienza del 20.10.25
Sono presenti, via teams, gli avv.ti Menconi e Boni.
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies cpc, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'avv.to Menconi conclude come da foglio depositato telematicamente.
L'avv. Boni conclude come da comparsa di costituzione.
I difensori delle parti si riportano agli atti ed il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
HE Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 2114/22 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
[...]
[...]
Controparte_1
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_2
Conclusioni
Le parti hanno concluso come sopra. Oggetto del processo
La causa, in materia bancaria, trae origine dal contratto di mutuo fondiario dell'importo di €
280.000,00 stipulato il 5.6.08 fra la (poi fusasi per incorporazione Controparte_3 con e la , con il e la quali fideiussori e datori di ipoteca. CP_2 CP_1 CP_1 CP_1
Sulla base di tale contratto, la ha notificato agli attori un precetto per l'importo CP_2 di € 180.175,93 in sorte capitale, oltre spese legali.
Gli attori hanno proposto opposizione, deducendo una pluralità di patologie negoziali e chiedendo quindi la rideterminazione del dare-avere fra le parti, con restituzione delle somme indebitamente addebitate.
La convenuta ha invece sostenuto l'infondatezza dell'opposizione, della quale ha quindi chiesto il rigetto.
Motivi della decisione
1. Sul mutuo condizionato.
Gli opponenti lamentano il fatto che, essendo quello in questione un mutuo condizionato, esso non sarebbe titolo esecutivo.
La censura è infondata.
Anche al netto di quanto recentemente stabilito dalle sezioni unite in tema di mutuo condizionato (v. Cass. S.U. 5968/25), sono gli stessi attori ad allegare che, stipulato il mutuo il 5.6.08, la somma mutuata è stata poi effettivamente accreditata il 2.7.08. Non si vede dunque sotto quale profilo farebbe difetto, nella fattispecie, la dazione della somma e pertanto il perfezionamento del mutuo quale contratto reale.
2. Sull'anatocismo.
Gli attori lamentano che, essendo stato il piano di ammortamento calcolato con il sistema “alla francese”, questo darebbe vita ad anatocismo.
La censura è infondata.
Quali che siano i termini della questione in ambito matematico, in ambito giuridico occorre infatti tenere conto dell'art. 11942 cc, a mente del quale “il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi”. Su tale presupposto, la capitalizzazione, in caso di contratto di mutuo, risulta esclusa per definizione. In ragione del criterio di imputazione in discorso, infatti, con il pagamento di ciascuna rata il mutuatario estingue interamente gli interessi maturati fino a quel momento, comunque calcolati, il maggior importo del pagamento rispetto a questi ultimi andando poi a diminuire il capitale. Ciò che residua a seguito di tale pagamento, e su cui verranno calcolati gli interessi nel periodo successivo, è dunque per definizione unicamente capitale, dal che deriva che per un fenomeno di capitalizzazione non vi è spazio.
3. Sull'indeterminatezza.
Gli attori lamentano l'indeterminatezza del criterio di calcolo degli interessi, nel contratto non essendo indicato il regime finanziario da utilizzare a tal fine.
La censura è infondata.
Anche ammesso infatti che sulla base delle indicazioni contrattuali fossero astrattamente possibili più metodi di calcolo, al contratto è infatti allegato il piano di ammortamento. Questo concretizza dunque la pattuizione, nel senso che fra i vari metodi di calcolo astrattamente ipotizzabili deve intendersi prescelto quello che dà vita a quel piano di ammortamento.
4. Sull'usura.
Gli attori lamentano che, dovendosi tenere conto dei costi occulti determinati dall'anatocismo, gli interessi pattuiti dovrebbero essere ritenuti usurari.
La censura è infondata.
Essa presuppone infatti l'anatocismo, che, come visto, deve invece ritenersi assente.
5. Sulla mancanza di causa.
Gli attori lamentano la mancanza di causa del contratto in considerazione dell'essere stato stipulato per estinguere un precedente finanziamento e dell'avere consentito alla banca di convertire il relativo credito chirografario in un credito garantito da garanzia ipotecaria.
La censura è infondata.
Quanto al primo punto, va infatti osservato che la stipulazione di un mutuo per ripianare un precedente passivo, derivante da altri rapporti bancari, di per sé non rende il contratto privo di causa.
Altro è poi se, tramite questa operazione, si dia vita ad anatocismo, cosa che però nella fattispecie non è dedotta.
Quanto al secondo punto, poi, posto che, in presenza di un credito in origine chirografario, nulla vieta, successivamente, di munire tale credito di una garanzia, non si vede perché il medesimo risultato non potrebbe essere ottenuto mediante la stipula di un mutuo assistito da garanzia.
6. Sulla somma di € 27.800,00.
Gli attori lamentano che la banca, contestualmente all'erogazione del mutuo, si sarebbe trattenuta a garanzia la somma di € 27.800,00, che sarebbe stata girata su un diverso conto (il n.
812940/80 105), al quale la mutuataria non avrebbe mai avuto accesso.
La censura è fondata.
Pacifico, e comunque documentalmente provato il giroconto della somma sul diverso conto in questione (v. la prima pagina dell'estratto conto, doc. 9 di parte attrice), la banca non ha fornito alcuna prova né del fatto che tale conto fosse intestato alla mutuataria e/o nella sua disponibilità, né di quale sorte abbia avuto la somma in questione. La somma precettata va dunque diminuita di quest'ultima, talché il debito degli opponenti nei confronti dell'opposta deve essere quantificato nella minore somma di € (180.175,93 – 27.800,00 =)
152.375,93, oltre spese legali.
7. Sulle spese.
Le spese, considerato il solo parziale accoglimento dell'opposizione, in misura assai limitata rispetto a quanto richiesto in via principale, vanno compensate nella misura di un quarto. I residui tre quarti, liquidati in dispositivo, dovranno essere posti a carico degli opponenti.
P. Q. M.
Il Tribunale in parziale accoglimento della domanda, dichiara che il debito degli opponenti è pari ad € 152.375,93, oltre spese legali;
compensa le spese nella misura di un quarto;
condanna gli opponenti a rifondere all'opposta i residui tre quarti, che liquida in € 7.000,00 per compenso del difensore, oltre spese generali, cap ed iva di legge.
HE Fornaciari
Udienza del 20.10.25
Sono presenti, via teams, gli avv.ti Menconi e Boni.
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies cpc, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'avv.to Menconi conclude come da foglio depositato telematicamente.
L'avv. Boni conclude come da comparsa di costituzione.
I difensori delle parti si riportano agli atti ed il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
HE Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 2114/22 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
[...]
[...]
Controparte_1
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_2
Conclusioni
Le parti hanno concluso come sopra. Oggetto del processo
La causa, in materia bancaria, trae origine dal contratto di mutuo fondiario dell'importo di €
280.000,00 stipulato il 5.6.08 fra la (poi fusasi per incorporazione Controparte_3 con e la , con il e la quali fideiussori e datori di ipoteca. CP_2 CP_1 CP_1 CP_1
Sulla base di tale contratto, la ha notificato agli attori un precetto per l'importo CP_2 di € 180.175,93 in sorte capitale, oltre spese legali.
Gli attori hanno proposto opposizione, deducendo una pluralità di patologie negoziali e chiedendo quindi la rideterminazione del dare-avere fra le parti, con restituzione delle somme indebitamente addebitate.
La convenuta ha invece sostenuto l'infondatezza dell'opposizione, della quale ha quindi chiesto il rigetto.
Motivi della decisione
1. Sul mutuo condizionato.
Gli opponenti lamentano il fatto che, essendo quello in questione un mutuo condizionato, esso non sarebbe titolo esecutivo.
La censura è infondata.
Anche al netto di quanto recentemente stabilito dalle sezioni unite in tema di mutuo condizionato (v. Cass. S.U. 5968/25), sono gli stessi attori ad allegare che, stipulato il mutuo il 5.6.08, la somma mutuata è stata poi effettivamente accreditata il 2.7.08. Non si vede dunque sotto quale profilo farebbe difetto, nella fattispecie, la dazione della somma e pertanto il perfezionamento del mutuo quale contratto reale.
2. Sull'anatocismo.
Gli attori lamentano che, essendo stato il piano di ammortamento calcolato con il sistema “alla francese”, questo darebbe vita ad anatocismo.
La censura è infondata.
Quali che siano i termini della questione in ambito matematico, in ambito giuridico occorre infatti tenere conto dell'art. 11942 cc, a mente del quale “il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi”. Su tale presupposto, la capitalizzazione, in caso di contratto di mutuo, risulta esclusa per definizione. In ragione del criterio di imputazione in discorso, infatti, con il pagamento di ciascuna rata il mutuatario estingue interamente gli interessi maturati fino a quel momento, comunque calcolati, il maggior importo del pagamento rispetto a questi ultimi andando poi a diminuire il capitale. Ciò che residua a seguito di tale pagamento, e su cui verranno calcolati gli interessi nel periodo successivo, è dunque per definizione unicamente capitale, dal che deriva che per un fenomeno di capitalizzazione non vi è spazio.
3. Sull'indeterminatezza.
Gli attori lamentano l'indeterminatezza del criterio di calcolo degli interessi, nel contratto non essendo indicato il regime finanziario da utilizzare a tal fine.
La censura è infondata.
Anche ammesso infatti che sulla base delle indicazioni contrattuali fossero astrattamente possibili più metodi di calcolo, al contratto è infatti allegato il piano di ammortamento. Questo concretizza dunque la pattuizione, nel senso che fra i vari metodi di calcolo astrattamente ipotizzabili deve intendersi prescelto quello che dà vita a quel piano di ammortamento.
4. Sull'usura.
Gli attori lamentano che, dovendosi tenere conto dei costi occulti determinati dall'anatocismo, gli interessi pattuiti dovrebbero essere ritenuti usurari.
La censura è infondata.
Essa presuppone infatti l'anatocismo, che, come visto, deve invece ritenersi assente.
5. Sulla mancanza di causa.
Gli attori lamentano la mancanza di causa del contratto in considerazione dell'essere stato stipulato per estinguere un precedente finanziamento e dell'avere consentito alla banca di convertire il relativo credito chirografario in un credito garantito da garanzia ipotecaria.
La censura è infondata.
Quanto al primo punto, va infatti osservato che la stipulazione di un mutuo per ripianare un precedente passivo, derivante da altri rapporti bancari, di per sé non rende il contratto privo di causa.
Altro è poi se, tramite questa operazione, si dia vita ad anatocismo, cosa che però nella fattispecie non è dedotta.
Quanto al secondo punto, poi, posto che, in presenza di un credito in origine chirografario, nulla vieta, successivamente, di munire tale credito di una garanzia, non si vede perché il medesimo risultato non potrebbe essere ottenuto mediante la stipula di un mutuo assistito da garanzia.
6. Sulla somma di € 27.800,00.
Gli attori lamentano che la banca, contestualmente all'erogazione del mutuo, si sarebbe trattenuta a garanzia la somma di € 27.800,00, che sarebbe stata girata su un diverso conto (il n.
812940/80 105), al quale la mutuataria non avrebbe mai avuto accesso.
La censura è fondata.
Pacifico, e comunque documentalmente provato il giroconto della somma sul diverso conto in questione (v. la prima pagina dell'estratto conto, doc. 9 di parte attrice), la banca non ha fornito alcuna prova né del fatto che tale conto fosse intestato alla mutuataria e/o nella sua disponibilità, né di quale sorte abbia avuto la somma in questione. La somma precettata va dunque diminuita di quest'ultima, talché il debito degli opponenti nei confronti dell'opposta deve essere quantificato nella minore somma di € (180.175,93 – 27.800,00 =)
152.375,93, oltre spese legali.
7. Sulle spese.
Le spese, considerato il solo parziale accoglimento dell'opposizione, in misura assai limitata rispetto a quanto richiesto in via principale, vanno compensate nella misura di un quarto. I residui tre quarti, liquidati in dispositivo, dovranno essere posti a carico degli opponenti.
P. Q. M.
Il Tribunale in parziale accoglimento della domanda, dichiara che il debito degli opponenti è pari ad € 152.375,93, oltre spese legali;
compensa le spese nella misura di un quarto;
condanna gli opponenti a rifondere all'opposta i residui tre quarti, che liquida in € 7.000,00 per compenso del difensore, oltre spese generali, cap ed iva di legge.
HE Fornaciari