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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 229/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PICCIRILLI UA IA, Giudice monocratico in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4381/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Il Ricirrente_1 Asd - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Fra Giacomo Acquaviva N. 1 84135 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO REGISTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6442/2025 depositato il
29/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come infra riportato nello svolgimento del processo
Resistente: come infra riportato nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato all'Agenzia delle Entrate e successivamente depositato presso questa Corte di Giustizia Tributaria in data 17.09.2025, il Ricirrente_1 ASD, rappresentato e difeso come da procura in atti, proponeva opposizione avverso il rifiuto tacito alla restituzione dell'importo complessivo di € 200,00 oltre interessi di mora maturati dal 9/2/2024 per doppio versamento a titolo di imposta di registro (cod. tributo 109T) per la registrazione dell'atto costitutivo dell'Associazione Circolo degli Sportivi ASD.
La ricorrente eccepiva: l'illegittimità del rifiuto tacito sulla formulata domanda di rimborso, per violazione e falsa applicazione dell'art. 77 DPR n. 131/1986, dell'art. 19 comma 1 lett. g) e dell' art. 21 comma 2 Dlgvo
n. 546/1992. Indi, chiedeva l'accoglimento e la condanna delle spese.
In data 22 ottobre 2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate in persona del direttore p.t., controdeducendo che la contribuente non ha mai risposto alle richieste dell'ADE, ritenendo quindi corretto il suo operato nonostante il riconoscimento del credito. Indi, chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
Con memorie illustrative depositate in data 17 novembre 2025, la contribuente oltre ad insistere sui motivi del ricorso introduttivo, stigmatizzava l'operato dell'Ufficio circa la procedura da essa intrapresa.
Veniva fissata per la trattazione l'udienza del giorno 22.12.2025, della quale veniva dato regolare avviso.
La C.G.T. all'esito dell'udienza decideva in merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso è da accogliere.
Le motivazione addotte dall'Ufficio del mancato rimborso risultano illegittimo in quanto adottate in violazione dei principi di legalità, buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, nonché in difetto di adeguata istruttoria.
In particolare, la carenza di comunicazione dell'Amministrazione, con una affermazione apodittica e generica, è priva di un puntuale riferimento alle norme applicabili e agli elementi istruttori rilevanti.
Tale carenza motivazione contrasta con l'obbligo imposto dall'art. 3 della legge 241/1990, che richiede l'esplicitazione delle ragioni giuridiche e fattuali poste a fondamento del provvedimento, impedendo al destinatario di comprendere l'iter logico-giuridico seguito e di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.
Ne consegue che il provvedimento deve ritenersi viziato per eccesso di potere e violazione di legge, con conseguente illegittimità e doverosa riconsiderazione dell'istanza di rimborso.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso e per effetto obbliga l'ADE al rimborso della sorta capitale più gli interessi moratori e condanna alla spese come da dispositivo.
P.Q.M.
IL GIUDICE MONOCRATICO ACCOGLIE IL RICORSO SOLO PER LA PARTE RELATIVA ALLE SPESE
E CONDANNA PARTE RESISTENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE CHE LIQUIDA IN EURO 150,00
OLTRE ONERI E CUT DA DISTRARRE AL DIFENSORE DICHIARATOSI ANTISTATARIO.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PICCIRILLI UA IA, Giudice monocratico in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4381/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Il Ricirrente_1 Asd - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Fra Giacomo Acquaviva N. 1 84135 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO REGISTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6442/2025 depositato il
29/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come infra riportato nello svolgimento del processo
Resistente: come infra riportato nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato all'Agenzia delle Entrate e successivamente depositato presso questa Corte di Giustizia Tributaria in data 17.09.2025, il Ricirrente_1 ASD, rappresentato e difeso come da procura in atti, proponeva opposizione avverso il rifiuto tacito alla restituzione dell'importo complessivo di € 200,00 oltre interessi di mora maturati dal 9/2/2024 per doppio versamento a titolo di imposta di registro (cod. tributo 109T) per la registrazione dell'atto costitutivo dell'Associazione Circolo degli Sportivi ASD.
La ricorrente eccepiva: l'illegittimità del rifiuto tacito sulla formulata domanda di rimborso, per violazione e falsa applicazione dell'art. 77 DPR n. 131/1986, dell'art. 19 comma 1 lett. g) e dell' art. 21 comma 2 Dlgvo
n. 546/1992. Indi, chiedeva l'accoglimento e la condanna delle spese.
In data 22 ottobre 2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate in persona del direttore p.t., controdeducendo che la contribuente non ha mai risposto alle richieste dell'ADE, ritenendo quindi corretto il suo operato nonostante il riconoscimento del credito. Indi, chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
Con memorie illustrative depositate in data 17 novembre 2025, la contribuente oltre ad insistere sui motivi del ricorso introduttivo, stigmatizzava l'operato dell'Ufficio circa la procedura da essa intrapresa.
Veniva fissata per la trattazione l'udienza del giorno 22.12.2025, della quale veniva dato regolare avviso.
La C.G.T. all'esito dell'udienza decideva in merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso è da accogliere.
Le motivazione addotte dall'Ufficio del mancato rimborso risultano illegittimo in quanto adottate in violazione dei principi di legalità, buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, nonché in difetto di adeguata istruttoria.
In particolare, la carenza di comunicazione dell'Amministrazione, con una affermazione apodittica e generica, è priva di un puntuale riferimento alle norme applicabili e agli elementi istruttori rilevanti.
Tale carenza motivazione contrasta con l'obbligo imposto dall'art. 3 della legge 241/1990, che richiede l'esplicitazione delle ragioni giuridiche e fattuali poste a fondamento del provvedimento, impedendo al destinatario di comprendere l'iter logico-giuridico seguito e di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.
Ne consegue che il provvedimento deve ritenersi viziato per eccesso di potere e violazione di legge, con conseguente illegittimità e doverosa riconsiderazione dell'istanza di rimborso.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso e per effetto obbliga l'ADE al rimborso della sorta capitale più gli interessi moratori e condanna alla spese come da dispositivo.
P.Q.M.
IL GIUDICE MONOCRATICO ACCOGLIE IL RICORSO SOLO PER LA PARTE RELATIVA ALLE SPESE
E CONDANNA PARTE RESISTENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE CHE LIQUIDA IN EURO 150,00
OLTRE ONERI E CUT DA DISTRARRE AL DIFENSORE DICHIARATOSI ANTISTATARIO.