Art. 2. Forma del compromesso 1. All' articolo 807 del codice di procedura civile , dopo il primo comma e' inserito il seguente:
"La forma scritta s'intende rispettata anche quando la volonta' delle parti e' espressa per telegrafo o telescrivente".
Nota all'art. 2:
- Il testo dell' art. 807 del codice di procedura civile , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 807 (Forma del compromesso). - Il compromesso deve, a pena di nullita', essere fatto per iscritto e determinare l'oggetto della controversia.
La forma scritta s'intende rispettata anche quando la volonta' delle parti e' espressa per telegrafo o telescrivente.
Al compromesso si applicano le disposizioni che regolano la validita' dei contratti eccedenti l'ordinaria amministrazione".
"La forma scritta s'intende rispettata anche quando la volonta' delle parti e' espressa per telegrafo o telescrivente".
Nota all'art. 2:
- Il testo dell' art. 807 del codice di procedura civile , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 807 (Forma del compromesso). - Il compromesso deve, a pena di nullita', essere fatto per iscritto e determinare l'oggetto della controversia.
La forma scritta s'intende rispettata anche quando la volonta' delle parti e' espressa per telegrafo o telescrivente.
Al compromesso si applicano le disposizioni che regolano la validita' dei contratti eccedenti l'ordinaria amministrazione".