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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 26/09/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2320/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 2320/2025 promosso da:
, nato l'[...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. DE Parte_1
CIMMA LAURA;
e
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
DE CIMMA LAURA.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI:“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e porranno la propria residenza ove riterranno più opportuno. Il sig. sposterà la propria residenza non Parte_1 appena avrà reperito altro alloggio e la sig.ra rimarrà con i figli nella residenza Parte_2 familiare sita in SI via Casette di Passatempo n. 179; fino a quando la sig.ra vivrà Parte_2 nella residenza familiare provvederà a volturare le utenze a suo nome e sosterrà parte dell'affitto di casa con la somma di euro 250.
2. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e del tutto indipendenti e, di conseguenza, non avanzano reciproche richieste di mantenimento, alle quali dichiarano di rinunziare, come in effetti rinunziano.
3. Le parti concordano che il sig. corrisponderà ogni 10 del mese alla sig.ra Parte_1 Parte_2 la somma mensile di € 300,00, ossia 100 euro a figlio, quale contributo al mantenimento, somma soggetta a rivalutazione istat;
il sig. intestatario dell'assegno unico, rinuncia allo stesso, Parte_1
- 1 - la cui titolarità passerà da gennaio alla sig.ra ; ad oggi ammonta ad euro 802. In attesa Parte_2 che ciò avvenga, il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra quanto Parte_1 Parte_2 riceverà dall'inps a titolo di assegno unico per i figli. Inoltre, secondo quanto previsto e disciplinato dal Protocollo per la trattazione dei procedimenti civili concordato tra il Tribunale di Ancona e il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona sottoscritto l'11 Luglio 2013, le spese straordinarie verranno sostenute al 50% dalle parti, in particolare,
a) Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- visite specialistiche prescritte dal medico curante;
- cure dentistiche presso strutture pubbliche;
- accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
- tickets sanitari e apparecchi oculistici, comprese lenti a contatto per la vista;
b) Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
- cure termali e fisioterapiche;
- accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
- farmaci particolari.
c) Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- tasse scolastiche ed universitarie imposte da Istituti Pubblici;
- libri di testo e tutto il materiale di corredo universitario.
- gite scolastiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico;
- servizio mensa (solo la parte non relativa al vitto).
d) Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- tasse scolastiche ed universitarie imposte da Istituti Privati;
- corsi di specializzazione;
- gite scolastiche con pernottamento;
- corsi di recupero e lezioni private;
e) Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- tempo prolungato pre-scuola o dopo-scuola;
- centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
f) Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
- spese di custodia (baby-sitter);
- 2 - - viaggi e vacanze. Tutte le spese straordinarie, qualora non possano essere anticipate da una parte per il costo eccessivo, verranno sostenute a fronte della richiesta. Il padre potrà vedere i figli durante la settimana quando sia possibile compatibilmente con gli impegni scolastici degli stessi e considerato che il suo lavoro finisce alle 18. ei giorni in cui i figli hanno sport, potrà prenderli Pt_3 dall'uscita e tenerli anche fino a dopo cena, previo assiso alla madre. Inoltre, il padre potrà tenere con sé i figli nei weekend alternati dal sabato dopo scuola alla domenica sera dopo cena, concordando le modalità con gli stessi e con la madre. In merito alle vacanze, il padre potrà tenere con sé i figli il periodo natalizio (24 – 30 dicembre) ovvero periodo fine/inizio anno (30 dicembre –
6 gennaio) alternandoli di anno in anno, e periodo pasquale/lunedì in albis alternati annualmente, oltre 15 giorni continuati di vacanze estive ad Agosto, ovvero una settimana a luglio ed una ad
Agosto, compatibilmente con le esigenze dei figli ed i propri impegni di lavoro.
5. La sig.ra ha in uso un'auto Lancia Delta, di proprietà del sig. ; le parti Parte_2 Parte_1 stabiliscono che sarà eseguito il passaggio di proprietà della stessa in favore della sig.ra
[...]
che ne sosterrà le spese. Parte_2
6. Le spese di lite del presente procedimento restano integralmente compensate tra le parti, e la sig.ra
è ammessa al gratuito patrocinio come da delibera che si allega. Parte_2
7. Con la sottoscrizione del presente ricorso, le parti dichiarano di aver tra loro risolto ogni questione e di non aver null'altro da pretendere, reciprocamente tra loro;
8. Le parti hanno interesse ad una celere definizione del presente procedimento di separazione consensuale e, chiedono, si opus, di poter espletare il tentativo di conciliazione e confermare le condizioni della separazione con le forme della trattazione scritta, o da remoto, dell'udienza
Presidenziale”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e , che si sono Parte_1 Parte_2 sposati a SI (AN) il 9/08/2008, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 16/09/2025, ha espresso parere favorevole.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
- 3 - La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli.
Appare opportuno precisare che le parti hanno previsto a carico del signor un contributo Parte_1 di euro 300 complessivi a titolo di mantenimento dei figli (euro 100 per ciascun figlio). Tale somma
è adeguata alle peculiarità del caso di specie, considerato che la signora avrà a Parte_2 disposizione l'assegno unico complessivo e che il signor continuerà a sostenere la metà Parte_1 del canone di locazione della casa familiare pari ad euro 250 che, dunque, costituisce una forma ulteriore di contributo al mantenimento dei figli.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti
6. La definizione consensuale della vicenda costituisce valido motivo per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e , i quali hanno Parte_1 Parte_2 contatto matrimonio a SI (AN) il 9/08/2008, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di SI (AN) al n. 82, parte 2, serie A dell'anno 2008; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SI (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 24/09/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 4 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 2320/2025 promosso da:
, nato l'[...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. DE Parte_1
CIMMA LAURA;
e
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
DE CIMMA LAURA.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI:“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e porranno la propria residenza ove riterranno più opportuno. Il sig. sposterà la propria residenza non Parte_1 appena avrà reperito altro alloggio e la sig.ra rimarrà con i figli nella residenza Parte_2 familiare sita in SI via Casette di Passatempo n. 179; fino a quando la sig.ra vivrà Parte_2 nella residenza familiare provvederà a volturare le utenze a suo nome e sosterrà parte dell'affitto di casa con la somma di euro 250.
2. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e del tutto indipendenti e, di conseguenza, non avanzano reciproche richieste di mantenimento, alle quali dichiarano di rinunziare, come in effetti rinunziano.
3. Le parti concordano che il sig. corrisponderà ogni 10 del mese alla sig.ra Parte_1 Parte_2 la somma mensile di € 300,00, ossia 100 euro a figlio, quale contributo al mantenimento, somma soggetta a rivalutazione istat;
il sig. intestatario dell'assegno unico, rinuncia allo stesso, Parte_1
- 1 - la cui titolarità passerà da gennaio alla sig.ra ; ad oggi ammonta ad euro 802. In attesa Parte_2 che ciò avvenga, il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra quanto Parte_1 Parte_2 riceverà dall'inps a titolo di assegno unico per i figli. Inoltre, secondo quanto previsto e disciplinato dal Protocollo per la trattazione dei procedimenti civili concordato tra il Tribunale di Ancona e il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona sottoscritto l'11 Luglio 2013, le spese straordinarie verranno sostenute al 50% dalle parti, in particolare,
a) Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- visite specialistiche prescritte dal medico curante;
- cure dentistiche presso strutture pubbliche;
- accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
- tickets sanitari e apparecchi oculistici, comprese lenti a contatto per la vista;
b) Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
- cure termali e fisioterapiche;
- accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
- farmaci particolari.
c) Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- tasse scolastiche ed universitarie imposte da Istituti Pubblici;
- libri di testo e tutto il materiale di corredo universitario.
- gite scolastiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico;
- servizio mensa (solo la parte non relativa al vitto).
d) Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- tasse scolastiche ed universitarie imposte da Istituti Privati;
- corsi di specializzazione;
- gite scolastiche con pernottamento;
- corsi di recupero e lezioni private;
e) Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- tempo prolungato pre-scuola o dopo-scuola;
- centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
f) Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
- spese di custodia (baby-sitter);
- 2 - - viaggi e vacanze. Tutte le spese straordinarie, qualora non possano essere anticipate da una parte per il costo eccessivo, verranno sostenute a fronte della richiesta. Il padre potrà vedere i figli durante la settimana quando sia possibile compatibilmente con gli impegni scolastici degli stessi e considerato che il suo lavoro finisce alle 18. ei giorni in cui i figli hanno sport, potrà prenderli Pt_3 dall'uscita e tenerli anche fino a dopo cena, previo assiso alla madre. Inoltre, il padre potrà tenere con sé i figli nei weekend alternati dal sabato dopo scuola alla domenica sera dopo cena, concordando le modalità con gli stessi e con la madre. In merito alle vacanze, il padre potrà tenere con sé i figli il periodo natalizio (24 – 30 dicembre) ovvero periodo fine/inizio anno (30 dicembre –
6 gennaio) alternandoli di anno in anno, e periodo pasquale/lunedì in albis alternati annualmente, oltre 15 giorni continuati di vacanze estive ad Agosto, ovvero una settimana a luglio ed una ad
Agosto, compatibilmente con le esigenze dei figli ed i propri impegni di lavoro.
5. La sig.ra ha in uso un'auto Lancia Delta, di proprietà del sig. ; le parti Parte_2 Parte_1 stabiliscono che sarà eseguito il passaggio di proprietà della stessa in favore della sig.ra
[...]
che ne sosterrà le spese. Parte_2
6. Le spese di lite del presente procedimento restano integralmente compensate tra le parti, e la sig.ra
è ammessa al gratuito patrocinio come da delibera che si allega. Parte_2
7. Con la sottoscrizione del presente ricorso, le parti dichiarano di aver tra loro risolto ogni questione e di non aver null'altro da pretendere, reciprocamente tra loro;
8. Le parti hanno interesse ad una celere definizione del presente procedimento di separazione consensuale e, chiedono, si opus, di poter espletare il tentativo di conciliazione e confermare le condizioni della separazione con le forme della trattazione scritta, o da remoto, dell'udienza
Presidenziale”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e , che si sono Parte_1 Parte_2 sposati a SI (AN) il 9/08/2008, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 16/09/2025, ha espresso parere favorevole.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
- 3 - La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli.
Appare opportuno precisare che le parti hanno previsto a carico del signor un contributo Parte_1 di euro 300 complessivi a titolo di mantenimento dei figli (euro 100 per ciascun figlio). Tale somma
è adeguata alle peculiarità del caso di specie, considerato che la signora avrà a Parte_2 disposizione l'assegno unico complessivo e che il signor continuerà a sostenere la metà Parte_1 del canone di locazione della casa familiare pari ad euro 250 che, dunque, costituisce una forma ulteriore di contributo al mantenimento dei figli.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti
6. La definizione consensuale della vicenda costituisce valido motivo per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e , i quali hanno Parte_1 Parte_2 contatto matrimonio a SI (AN) il 9/08/2008, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di SI (AN) al n. 82, parte 2, serie A dell'anno 2008; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SI (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 24/09/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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